DIRITTO COMMERCIALE PARTIZIONI DEL DIRITTO PRIVATO INSIEME DELLE
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DIRITTO COMMERCIALE
PARTIZIONI DEL DIRITTO PRIVATO: INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE REGOLANO I RAPPPORTI TRA SOGGETTI SU UN PIANO DI PARITA’. RAMI DEL DIRITTO PRIVATO: DIRITTO CIVILE FAMIGLIA, PROPRIETA’, CONTRATTI DIRITTO COMMERCIALE IMPRENDITORE E IMPRESA, SOCIETA’ DIRITTO PUBBLICO: INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE REGOLANO I RAPPORTI TRA SOGGETTI CHE NON SONO SU PIANO DI PARITA’ (es. STATO E PRIVATI (Rami del diritto pubblico: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto processuale, diritto internazionale).
FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE Ø COSTITUZIONE (1/1/1948) Ø CODICE CIVILE (1942) Ø LEGGI SPECIALI
L’IMPRENDITORE NELLE FONTI DEL DIRITTO
ART. 41 DELLA COSTITUZIONE LIBERTA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA
IMPRENDITORE: ART. 2082 C. C. E’ COLUI CHE ESERCITA PROFESSIONALMENTE UN’ATTIVITA’ ECONOMICA ORGANIZZATA AL FINE DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI IMPRESA: ATTIVITA’ ECONOMICA ESERCITATA DALL’IMPRENDITORE
I REQUISITI DELL’IMPRENDITORE Ø PROFESSIONALITA’ Ø ECONOMICITA’ (ESERCIZIO UN’ATTIVITA’ ECONOMICA) DI Ø ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ Ø PRODUZIONE O SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI
1 - PROFESSIONALITA’ L’ATTIVITA’ DELL’IMPRENDITORE DEVE ESSERE ABITUALE, ANCHE SE NON NECESSARIAMENTE CONTINUATIVA. NON DEVE TRATTARSI DI UN’ATTIVITA’ OCCASIONALE.
2 - ESERCIZIO DI UN’ATTIVITA’ ECONOMICA L’IMPRENDITORE HA COME OBIETTIVIO QUELLO DI CONSEGUIRE UN PROFITTO O ALMENO LA COPERTURA DEI COSTI. OBIETTIVO DI GRAN PARTE DELLE IMPRESE PRIVATE PROFITTO = RICAVI – COSTI ALCUNE IMPRESE (IMPRESE PUBBLICHE, COOPERATIVE) HANNO UNO SCOPO NON LUCRATIVO. PER QUESTE E’ SUFFICIENTE LA COPERTURA DEI COSTI (RICAVI = COSTI).
3 - ORGANIZZAZIONE Organizzazione significa coordinamento di elementi reali (capitali) ed elementi personali (lavoratori dipendenti, collaboratori ecc. ) Organizzazione dei fattori produttivi: l’imprenditore si procura i fattori produttivi (T terra = materie prime …, L lavoro = manodopera, K capitale = azienda, macchinari, stabilimenti, denaro) e li organizza nella produzione.
4 - PRODUZIONE DI BENI O DI SERVIZI L’ATTIVITA’ DELL’IMPRENDITORE DEVE CONSISTERE NELLA PRODUZIONE O NELLO SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI DESTINATI AL MERCATO. NON SONO ATTIVITA’ DI IMPRESA LE ATTIVITA’ DI AUTOCONSUMO.
LA CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPRENDITORI E DELLE IMPRESE Criterio qualitativo: vimprenditore agricolo v imprenditore commerciale Criterio quantitativo: ü imprenditore ordinario ü piccolo imprenditore Criterio personale: o imprenditore individuale o imprenditore collettivo (società)
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE Secondo l’art. 2195 è imprenditore commerciale colui che svolge una delle seguenti attività: v ATTIVITA' INDUSTRIALE v ATTIVITA' INTERMEDIARIA NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI (es. commercio) v ATTIVITA' DI TRASPORTO v ATTIVITA' BANCARIA O ASSICURATIVA v ATTIVITA’ AUSILIARIE ALLE PRECEDENTI (es. marketing, elaborazione dati, spedizione)
v ATTIVITA' INDUSTRIALE produzione di beni o servizi che non abbiano carattere agricolo v ATTIVITA' INTERMEDIARIA NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI commercio (intermediazione tra produttori e consumatori), importatori ed esportatori. I commercianti possono essere distinti, a loro volta, in grossisti e dettaglianti. v ATTIVITA' DI TRASPORTO per mare, per terra e per aria v ATTIVITA' BANCARIA (intermediazione nel credito: intermediazione tra i risparmiatori e gli investitori) O ASSICURATIVA (l’assicuratore, previo pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l’assicurato per eventuali danni futuri) v ATTIVITA’ AUSILIARIE ALLE PRECEDENTI marketing, elaborazione dati, spedizione) (es.
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE L’imprenditore commerciale è soggetto ad una disciplina (statuto dell’imprenditore commerciale), che non è prevista per gli altri imprenditori e che è costituita da tre punti essenziali: Ø ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE; Ø TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE PREVISTE DAL CODICE CIVILE (libro giornale, libro degli inventari); Ø SOGGEZIONE CONCORSUALI IN (fallimento). ALLE CASO DI PROCEDURE INSOLVENZA
L’IMPRENDITORE AGRICOLO Art. 2135 c. c. : “E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse”.
L’imprenditore agricolo non è soggetto allo statuto dell’imprenditore commerciale, per cui: ü non è soggetto alle procedure concorsuali, (non può essere sottoposto a fallimento); ü non è obbligato a tenere le scritture contabili obbligatorie previste dal Codice civile; ü deve provvedere all’iscrizione in una specifica sezione del registro delle imprese.
Le attività connesse sono quelle “attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo: dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali …”; dirette alla fornitura di beni o di servizi, a condizione che siano realizzate utilizzando in modo prevalente le attrezzature e le risorse impiegate nelle attività agricole (es. allevatore che gestisce un maneggio); attività, come l’apicoltura, la coltivazione di funghi e tartufi, l’agriturismo, previste da leggi speciali; .
Esempi di attività connesse possono essere la produzione e la vendita di vino ottenuto dall’uva o di formaggio ottenuto dal latte da parte dello stesso imprenditore agricolo. Devono essere soddisfatte due condizioni: 1) connessione soggettiva: si deve trattare di attività esercitate dalla stessa persona che coltiva o sfrutta la terra, cioè lo stesso imprenditore agricolo; 2)connessione oggettiva: l'attività rimane complementare rispetto all'attività propriamente agricola e deve avere come oggetto la trasformazione dei prodotti ottenuti dall’attività agricola. Anche l'agriturismo è considerato attività connessa esercitata da un imprenditore agricolo.
IL PICCOLO IMPRENDITORE Art. 2083: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Anche il piccolo imprenditore non è soggetto allo statuto dell’imprenditore commerciale, per cui: non è soggetto alle procedure concorsuali, (non può essere sottoposto a fallimento); non è obbligato a tenere le scritture contabili obbligatorie previste dal Codice civile; deve provvedere all’iscrizione in una specifica sezione del registro delle imprese, (es. Albo degli artigiani per gli artigiani). Il maggior favore giuridico riservato al piccolo imprenditore è stato previsto in ragione del modesto volume d'affari e della conseguente contenuta esposizione debitoria che può riguardare tali imprenditori.
Criterio della prevalenza. Il lavoro proprio e dei familiari deve essere prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti e rispetto al capitale impiegato. La nozione di “prevalenza” deve essere interpretata in relazione alla funzione esercitata (ad esempio: gestione dell’impresa rispetto ai dipendenti) e al capitale investito (il capitale investito deve essere relativamente esiguo in base al lavoro prestato dall’imprenditore).
L'IMPRESA ARTIGIANA L’impresa artigiana è disciplinata dalla legge quadro sull’artigianato n. 443 del 1985, così come modificata dalla legge n. 133 del 1997. La disciplina specifica dell’impresa artigiana è affidata alle singole Regioni. La legge quadro pone limiti diversi all'impiego del lavoro dipendente in funzione del tipo di attività svolta. Requisiti che l’impresa artigiana deve soddisfare sono: criterio della “prevalenza” dell’attività dell’imprenditore artigiano, rispetto a quella dei dipendenti (ad es. spetterà all’artigiano la gestione dell’attività), e rispetto al capitale investito; attività personale, anche manuale, nell’impresa dell’imprenditore artigiano, che può essere titolare di una sola impresa artigiana; i dipendenti sono diretti personalmente dall’imprenditore artigiano e non possono superare, compresi i familiari, determinate i limiti massimi indicati dalla legge; iscrizione in una sezione specifica (Albo degli artigiani) del registro delle imprese (efficacia costitutiva).
L'IMPRESA FAMILIARE E’ impresa familiare quella in cui collaborano, con il titolare imprenditore, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini, (cioè i parenti del coniuge), entro il secondo grado. AI titolare dell'impresa è lasciata l'attività di direzione nella gestione ordinaria. L'impresa familiare è considerata giuridicamente impresa individuale e non società. Quindi solo il titolare dell'impresa risponderà illimitatamente nei confronti dei creditori e solo lui potrà essere dichiarato fallito (se si tratta di imprenditore commerciale).
Ai partecipanti all’impresa familiare sono riconosciuti diritti particolari: 1) diritto al mantenimento in proporzione all’attività prestata; 2) diritto di partecipare agli utili (nel limite massimo del 49% del reddito prodotto) in proporzione all’attività prestata; 3) diritto di proprietà su una quota dei beni acquistati con gli utili reinvestiti; 4) diritto di partecipare alle decisioni più importanti, decisioni che vengono prese a maggioranza numerica dei familiari (alienazione dell’azienda, variazione dell’attività …); 5) diritto di prelazione nel caso l’imprenditore decida di alienare l’impresa (cioè diritto di “precedenza” rispetto a terzi estranei nell’acquistare l’impresa) e diritto alla liquidazione della quota in caso di vendita.
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE L’imprenditore commerciale è soggetto ad una disciplina (statuto dell’imprenditore commerciale), che non è prevista per gli altri imprenditori e che è costituita da tre punti essenziali: Ø SOGGEZIONE AD UNA FORMA DI PUBBLICITA’ LEGALE ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE; Ø TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE PREVISTE DAL CODICE CIVILE (libro giornale, libro degli inventari); Ø SOGGEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI IN CASO DI INSOLVENZA (fallimento).
1 - L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Gli imprenditori commerciali sono sottoposti ad un sistema di pubblicità legale, che si attua attraverso l’iscrizione obbligatoria al registro delle imprese. Per provvedere all'iscrizione occorre seguire la procedura telematica istituita dalla Camera di Commercio della provincia nella quale ha sede l'impresa. Il registro delle imprese è un registro pubblico (chiunque ne abbia interesse può consultare le informazioni contenute nel registro e queste si presumono a conoscenza di tutti), e informatizzato. Chi deve iscriversi? Gli imprenditori commerciali, le società commerciali e cooperative, sia gli enti pubblici economici. In sezioni specifiche devono iscriversi gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società semplici.
L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO 30 GIORNI DALL’INIZIO DELL’IMPRESA PUBBLICITA’ DICHIARATIVA I DATI SI PRESUMONO A CONOSCENZA DI TERZI E SONO OPPONIBILI A TUTTI
L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DATI DA REGISTRARE COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA, CITTADINANZA DITTA (nome o sigla sotto cui l’impresa è esercitata) OGGETTO DELL’IMPRESA SEDE DELL’IMPRESA COGNOME E NOME DEI RAPPRESENTANTI DELL’IMPRENDITORE
EFFICACIA DELLA PUBBLICITA’ DICHIARATIVA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI CONOSCENZA DEI DATI ISCRITTI SI PRESUME IN MODO ASSOLUTO CHE TUTTI CONOSCANO I DATI REGISTRATI
Tutte le comunicazioni destinate al registro delle imprese devono essere effettuate mediante un’apposita procedura telematica, chiamata Comunicazione unica, grazie alla quale si effettua contemporaneamente l’iscrizione a più enti (registro delle imprese, INPS, INAIL, Agenzia delle entrate). Ogni imprenditore e ogni professionista devono dotarsi di una firma digitale e di una Posta elettronica certificata (forma di posta elettronica con valore legale, che permette di dimostrare l’invio del messaggio, la ricezione da parte del destinatario, il contenuto, ecc. ).
2 - LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE PREVISTE DAL CODICE CIVILE Ai sensi dell’art. 2214 c. c. l'imprenditore commerciale è obbligato a tenere: il libro giornale (nel quale vannotate giornalmente le operazioni relative all'esercizio dell'impresa); il libro degli inventari (sul quale ogni anno va redatto un inventario, nel quale sono annotate le attività e le passività, all’inizio dell’attività, inventario iniziale, e poi ogni anno, inventario annuale, e il bilancio). Se si tratta di un imprenditore individuale, il libro degli inventari deve anche contenere l’elenco dei beni personali dell’imprenditore.
Inoltre l’imprenditore deve tenere: altre scritture contabili obbligatorie: libro magazzino, libro mastro (in cui le operazioni sono raggruppate sistematicamente ad es. in base al cliente), libro cassa. Le scritture contabili devono essere compilate secondo le regole dell'ordinata contabilità (senza abrasioni, pagine mancanti, ecc. ); come le lettere e le fatture, devono essere conservate per 10 anni.
3 - LA SOGGEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI E AL FALLIMENTO Le procedure concorsuali sono procedimenti giudiziari che consentono a tutti i creditori di rivalersi in eguale misura sul patrimonio dell'imprenditore commerciale che non sia in grado di far fronte ai propri debiti con mezzi normali di pagamento (stato d’insolvenza). Il fallimento è la procedura più grave: comporta l'eliminazione dell'impresa, la liquidazione di tutti i beni del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori. La richiesta di fallimento è presentata dallo stesso imprenditore o, più frequentemente, dai creditori. Il tribunale fallimentare procede alla nomina di un curatore fallimentare, che procede alla vendita di tutti i beni dell’imprenditore. Con il ricavato dalla vendita, saranno soddisfatti interamente o proporzionalmente i creditori, garantendo il principio della parità di trattamento dei creditori (par condicio creditorum). In realtà la legge prevede l’obbligo di soddisfare prima alcuni tipi di crediti (es. tributi dello Stato, retribuzioni dei dipendenti ecc. ).
L’AZIENDA 35
L’AZIENDA Art. 2555 c. c. : “L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. AZIENDA = complesso di beni materiali (macchinari, mobili, veicoli …) e immateriali (brevetti, marchio, ditta, avviamento …) IMPRESA = attività economica esercitata dall’imprenditore per la produzione o lo scambio di beni e di servizi. 36
I BENI AZIENDALI BENI MATERIALI: MATERIE PRIME, MACCHINARI, BENI IMMOBILI BENI IMMATERIALI: MARCHI, BREVETTI, DIRITTI D’INVENZIONE RAPPORTI GIURIDICI (ES. CONTRATTI (CONTRATTI DI LAVORO, DI LOCAZIONE, CREDITI E DEBITI, ECC. ) AVVIAMENTO: IDONEITA’ DELL’AZIENDA A PRODURRE RICCHEZZA 37
IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA In caso di trasferimento l’atto deve essere iscritto nel registro delle imprese. Il trasferimento può avvenire con due modalità: o per atto tra vivi o mediante successione per causa di morte. Per la vendita di azienda la forma è libera, ma se vi sono beni immobili o a fini probatori è necessaria la forma scritta. Con l’alienazione automaticamente si trasferiscono tutti i beni che costituiscono l’azienda, a meno che le parti esplicitamente si accordino per escludere dal trasferimento alcuni di essi. Per l’alienante, è previsto il divieto di concorrenza: salvo patto contrario, non può esercitare lo stesso tipo di attività per cinque anni. Questo divieto è stato previsto per evitare che l’alienante, aprendo un’attività simile alla precedente, possa sottrarre all’acquirente una parte della clientela. 38
Per stabilire il corretto valore dell’azienda, è necessario considerare anche l’avviamento. L'azienda comprende inoltre il cosiddetto avviamento. L'avviamento consiste nella capacità dell’azienda di produrre profitti. L'avviamento dipende da una molteplicità di fattori, quali il numero e la qualità dei clienti, il luogo in cui l’azienda è situata, l’efficienza organizzativa e la buona reputazione raggiunta dall’imprenditore. L’avviamento soggettivo è quella componente dell’avviamento che dipende dall’abilità dell’imprenditore e dalla sua reputazione. L’avviamento oggettivo dipende dalla qualità e dalla quantità dei beni aziendali e dall’organizzazione dell’azienda. 39
EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA Quando un'azienda viene ceduta, rientra nell'interesse dell'acquirente, ma anche in generale degli altri soggetti con cui vi siano rapporti contrattuali in essere, mantenere integro il complesso aziendale. Ecco perché la disciplina legislativa del trasferimento aziendale deroga rispetto alla normativa generale del contratto. Infatti l'art. 2558 c. c. afferma che “se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”. 40
I contratti personali. Se è previsto il passaggio automatico dei contratti in caso di trasferimento dell'azienda, questo principio non vale però per i contratti che abbiano natura personale. Si tratta, in sostanza, dei contratti in cui sono rilevanti le qualità personali di uno dei soggetti ed è basilare l'esistenza di un rapporto di fiducia tra le parti. 41
DISCIPLINA RELATIVA AI CREDITI. L'acquirente subentra nei crediti dal momento in cui il trasferimento di azienda viene iscritto nel registro delle imprese. Non è necessario il consenso del debitore, anche se è opportuno notificargli l'avvenuto trasferimento dall’azienda. DISCIPLINA RELATIVA AI DEBITI. L'acquirente subentra anche nei debiti (per un'impresa commerciale solo i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori). L'alienante rimane comunque obbligato in solido, a meno che i creditori espressamente non dichiarino di liberarlo. 42
I SEGNI DISTINTIVI I segni distintivi sono considerati dalla legge beni immateriali. Sono considerati “segni distintivi” dell’azienda: la ditta, l’insegna, il marchio e il nome a dominio dei siti web. I segni distintivi dell'azienda hanno la funzione di permettere l'individuazione e la distinzione, tra i molti presenti sul mercato, dell'imprenditore, dei locali in cui si svolge l'attività d'impresa, e del prodotto. Su di essi viene riconosciuto dalla legge, a determinate condizioni, un diritto all'uso esclusivo da parte dell'imprenditore. 43
I segni distintivi devono soddisfare quattro requisiti. Devono essere: NUOVI ORIGINALI VERITIERI E NON INGANNEVOLI LECITI 44
1) La ditta è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita l’impresa. Nella ditta di imprese individuali deve essere indicato il cognome dell'imprenditore (ad esempio “Il forno di Mario Rossi”). In casi di ditte simili o uguali, l'ultimo imprenditore che ha provveduto all'iscrizione nel registro delle imprese è tenuto ad apportare le necessarie modifiche. L’imprenditore ha il diritto di uso esclusivo. 45
2) L’insegna è il segno distintivo che contraddistingue i locali in cui si esercita l'attività d'impresa. Può essere diversa dalla ditta e non deve contenere per forza il nome dell’imprenditore. 46
3) Il marchio è il segno distintivo dei prodotti, cioè dei beni o dei servizi offerti da un'impresa. Può essere denominativo (una scritta), figurativo (un disegno), misto (una scritta più un un disegno) tridimensionale o di forma, quando consiste nella forma originale del prodotto o del suo involucro. 47
Esistono diverse tipologie di marchio. Il marchio di fabbrica è quello apposto dal produttore. Il marchio di commercio è quello applicato dal rivenditore; la legge stabilisce che esso debba essere apposto in modo tale da consentire il riconoscimento del marchio di fabbrica. 48
Mentre per acquistare il diritto all'uso esclusivo della ditta e dell'insegna si deve provvedere alla loro registrazione nel Registro delle imprese, per quanto riguarda il marchio occorre il brevetto. Esso deve infatti essere registrato presso: l'Ufficio centrale brevetti se si vuole ottenere una tutela a livello nazionale. La registrazione vale per 10 anni ma può essere rinnovata; l'Ufficio comunitario dei marchi per avere una tutela in ambito UE; l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra per una tutela internazionale. 49
Se il marchio non viene registrato, l’imprenditore è soggetto al rischio che altri lo brevetti e ne acquisisca il diritto all’uso esclusivo. Al primo titolare, tuttavia, viene riconosciuto il diritto di preuso, in base al quale egli può continuare a utilizzare il marchio limitatamente, però, alla zona territoriale in cui lo aveva utilizzato (art, 2571 c. c. ). 50
IL NOME A DOMINIO Il nome a dominio è il nome con cui viene identificato un sito web, cioè l’ «indirizzo» da digitare in rete per cercare un sito. I domini sono unici e non possono essere duplicati. Per poter utilizzare un nome a dominio è necessario registrarlo presso un apposito organismo, denominato Registro. it. 51
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