DIRITTO COMMERCIALE PARTIZIONI DEL DIRITTO PRIVATO INSIEME DELLE

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DIRITTO COMMERCIALE

DIRITTO COMMERCIALE

PARTIZIONI DEL DIRITTO PRIVATO: INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE REGOLANO I RAPPPORTI TRA SOGGETTI SU

PARTIZIONI DEL DIRITTO PRIVATO: INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE REGOLANO I RAPPPORTI TRA SOGGETTI SU UN PIANO DI PARITA’. RAMI DEL DIRITTO PRIVATO: DIRITTO CIVILE FAMIGLIA, PROPRIETA’, CONTRATTI DIRITTO COMMERCIALE IMPRENDITORE E IMPRESA, SOCIETA’ DIRITTO PUBBLICO: INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE REGOLANO I RAPPORTI TRA SOGGETTI CHE NON SONO SU PIANO DI PARITA’ (es. STATO E PRIVATI (Rami del diritto pubblico: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto processuale, diritto internazionale).

FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE Ø COSTITUZIONE (1/1/1948) Ø CODICE CIVILE (1942) Ø LEGGI SPECIALI

FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE Ø COSTITUZIONE (1/1/1948) Ø CODICE CIVILE (1942) Ø LEGGI SPECIALI

IMPRENDITORE: ART. 2082 C. C. E’ COLUI CHE ESERCITA PROFESSIONALMENTE UN’ATTIVITA’ ECONOMICA ORGANIZZATA AL

IMPRENDITORE: ART. 2082 C. C. E’ COLUI CHE ESERCITA PROFESSIONALMENTE UN’ATTIVITA’ ECONOMICA ORGANIZZATA AL FINE DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI IMPRESA: ATTIVITA’ ECONOMICA ESERCITATA DALL’IMPRENDITORE

GLI ELEMENTI CHE INDIVIDUANO LA FIGURA GIURIDICA DELL’IMPRENDITORE SONO: Ø PROFESSIONALITA’ Ø ECONOMICITA’ (ESERCIZIO

GLI ELEMENTI CHE INDIVIDUANO LA FIGURA GIURIDICA DELL’IMPRENDITORE SONO: Ø PROFESSIONALITA’ Ø ECONOMICITA’ (ESERCIZIO DI UN’ATTIVITA’ ECONOMICA) Ø ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ Ø PRODUZIONE O SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI

1 - PROFESSIONALITA’ L’ATTIVITA’ DELL’IMPRENDITORE DEVE ESSERE ABITUALE, ANCHE SE NON NECESSARIAMENTE CONTINUATIVA. NON

1 - PROFESSIONALITA’ L’ATTIVITA’ DELL’IMPRENDITORE DEVE ESSERE ABITUALE, ANCHE SE NON NECESSARIAMENTE CONTINUATIVA. NON DEVE TRATTARSI DI UN’ATTIVITA’ OCCASIONALE. Inoltre l’attività di produzione o di scambio non deve essere necessariamente l’attività esclusiva o principale. Ad esempio è imprenditore un impiegato che nel fine settimana gestisce una bancarella di frutta e verdura.

2 - ESERCIZIO DI UN’ATTIVITA’ ECONOMICA L’IMPRENDITORE HA COME OBIETTIVIO QUELLO DI CONSEGUIRE UN

2 - ESERCIZIO DI UN’ATTIVITA’ ECONOMICA L’IMPRENDITORE HA COME OBIETTIVIO QUELLO DI CONSEGUIRE UN PROFITTO O ALMENO LA COPERTURA DEI COSTI. OBIETTIVO DI GRAN PARTE DELLE IMPRESE PRIVATE PROFITTO = RICAVI – COSTI (IMPRESE CON SCOPO DI LUCRO). ALCUNE IMPRESE (IMPRESE PUBBLICHE, COOPERATIVE) HANNO UNO SCOPO NON LUCRATIVO. PER QUESTE E’ SUFFICIENTE LA COPERTURA DEI COSTI (RICAVI = COSTI).

In conclusione, per essere considerati «imprenditori» non è necessario perseguire lo scopo lucrativo (avere

In conclusione, per essere considerati «imprenditori» non è necessario perseguire lo scopo lucrativo (avere dunque come obiettivo il profitto e quindi ottenere ricavi superiori ai costi). E’ sufficiente avere uno scopo economico, cioè avere come obiettivo almeno il pareggio tra costi e ricavi. In particolare sono imprenditori, anche se non hanno uno scopo lucrativo: - alcune imprese pubbliche; - le società mutualistiche (come le società cooperative e di mutua assicurazione), che hanno lo scopo di fornire ai soci beni, servizi, occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del mercato. Lo scopo di lucro è essenziale, invece, nelle società lucrative (società di persone e società di capitali), nelle quali i soci esercitano un’attività in comune allo scopo di dividerne gli utili.

3 - ORGANIZZAZIONE Organizzazione significa coordinamento di elementi reali (capitali) ed elementi personali (lavoratori

3 - ORGANIZZAZIONE Organizzazione significa coordinamento di elementi reali (capitali) ed elementi personali (lavoratori dipendenti, collaboratori ecc. ) Organizzazione dei fattori produttivi: l’imprenditore si procura i fattori produttivi (T terra = materie prime …, L lavoro = manodopera, K capitale = azienda, macchinari, stabilimenti, denaro) e li organizza nella produzione.

4 - PRODUZIONE DI BENI O DI SERVIZI L’ATTIVITA’ DELL’IMPRENDITORE DEVE CONSISTERE NELLA PRODUZIONE

4 - PRODUZIONE DI BENI O DI SERVIZI L’ATTIVITA’ DELL’IMPRENDITORE DEVE CONSISTERE NELLA PRODUZIONE O NELLO SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI DESTINATI AL MERCATO. NON SONO ATTIVITA’ DI IMPRESA LE ATTIVITA’ DI AUTOCONSUMO.

Un’impresa può avere come oggetto un’attività di: - produzione e scambio di beni (imprese

Un’impresa può avere come oggetto un’attività di: - produzione e scambio di beni (imprese agricole, imprese industriali, ecc. ) - produzione e scambio di servizi (imprese di traporti, bancarie, ecc. ). - scambio di beni (imprese dettaglianti, supermercati ecc. ) - scambio di servizi (imprese intermediazioni di servizi, somministrazione di lavoro, ecc. ) di di

IMPRENDITORE APPARENTE E OCCULTO A volte accade che l'attività imprenditoriale venga esercitata da un

IMPRENDITORE APPARENTE E OCCULTO A volte accade che l'attività imprenditoriale venga esercitata da un soggetto attraverso un prestanome (imprenditore apparente). L’imprenditore apparente risulta titolare dell’impresa nei confronti dei terzi e in nome suo vengono compiuti gli atti relativi all’impresa stessa. Secondo la giurisprudenza, salvo casi particolari, risultano responsabili in solido per i debiti dell’impresa: - l’imprenditore apparente; - l'imprenditore occulto (cioè colui che dirige effettivamente l'impresa e si appropria degli utili).

LE PROFESSIONI INTELLETTUALI Coloro che esercitano una professione intellettuale senza vincoli di subordinazione sono

LE PROFESSIONI INTELLETTUALI Coloro che esercitano una professione intellettuale senza vincoli di subordinazione sono chiamati liberi professionisti (medici, avvocati, ecc. ). I professionisti intellettuali non sono considerati imprenditori, a meno che non svolgano anche un'attività d'impresa (la loro professione costituisce l’elemento di un’attività organizzata in forma di impresa: ad esempio un medico titolare di una clinica).

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPRENDITORI E DELLE IMPRESE Criterio quantitativo: ü imprenditore ordinario ü piccolo

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPRENDITORI E DELLE IMPRESE Criterio quantitativo: ü imprenditore ordinario ü piccolo imprenditore Criterio qualitativo: vimprenditore agricolo v imprenditore commerciale Criterio personale: o imprenditore individuale o imprenditore collettivo (società)

IL PICCOLO IMPRENDITORE Art. 2083: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli

IL PICCOLO IMPRENDITORE Art. 2083: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Criterio della prevalenza. Il lavoro proprio e dei familiari deve essere prevalente sia sui

Criterio della prevalenza. Il lavoro proprio e dei familiari deve essere prevalente sia sui fattori personali (quindi rispetto al lavoro dei dipendenti), sia sui fattori reali (quindi rispetto al capitale impiegato). La nozione di “prevalenza” deve essere interpretata dal giudice in relazione alla funzione esercitata (ad esempio: gestione dell’impresa rispetto ai dipendenti) e al capitale investito (il capitale investito deve essere relativamente esiguo in base al lavoro prestato dall’imprenditore e dai suoi familiari).

Il piccolo imprenditore non è soggetto allo statuto dell’imprenditore commerciale, per cui: non è

Il piccolo imprenditore non è soggetto allo statuto dell’imprenditore commerciale, per cui: non è soggetto alle procedure concorsuali, (non può essere sottoposto a fallimento); non è obbligato a tenere le scritture contabili obbligatorie previste dal Codice civile per gli imprenditori commerciali; deve provvedere all’iscrizione in una specifica sezione del Registro delle imprese, (es. Albo degli artigiani per gli artigiani). Il maggior favore giuridico riservato al piccolo imprenditore è stato previsto in ragione del modesto volume d'affari e della conseguente contenuta esposizione debitoria che può riguardare tali imprenditori.

L'IMPRESA ARTIGIANA L’impresa artigiana è disciplinata dalla legge quadro sull’artigianato n. 443 del 1985,

L'IMPRESA ARTIGIANA L’impresa artigiana è disciplinata dalla legge quadro sull’artigianato n. 443 del 1985, così come modificata dalla legge n. 133 del 1997. La disciplina specifica dell’impresa artigiana è affidata alle singole Regioni. La legge quadro pone limiti diversi all'impiego del lavoro dipendente in funzione del tipo di attività svolta. Requisiti che l’impresa artigiana deve soddisfare sono: à criterio della “prevalenza” dell’attività dell’imprenditore artigiano, rispetto a quella dei dipendenti (ad es. spetterà all’artigiano la gestione dell’attività), e rispetto al capitale investito; à attività personale, anche manuale, nell’impresa dell’imprenditore artigiano, che può essere titolare di una sola impresa artigiana; à i dipendenti sono diretti personalmente dall’imprenditore artigiano e non possono superare, compresi i familiari, determinati limiti massimi indicati dalla legge; à iscrizione in una sezione specifica (Albo degli artigiani) del Registro delle imprese (efficacia costitutiva).

L’IMPRENDITORE AGRICOLO Art. 2135 c. c. : “E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta

L’IMPRENDITORE AGRICOLO Art. 2135 c. c. : “E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse”.

L’imprenditore agricolo non è soggetto allo statuto dell’imprenditore commerciale, per cui: ü non è

L’imprenditore agricolo non è soggetto allo statuto dell’imprenditore commerciale, per cui: ü non è soggetto alle procedure concorsuali, (non può essere sottoposto a fallimento); ü non è obbligato a tenere le scritture contabili obbligatorie previste dal Codice civile; ü deve provvedere all’iscrizione in una specifica sezione del registro delle imprese.

Le attività agricole si distinguono in: - attività principali, che comprendono la coltivazione del

Le attività agricole si distinguono in: - attività principali, che comprendono la coltivazione del terreno, la selvicoltura e l’allevamento di animali; - attività connesse.

Le attività connesse sono quelle “attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo: dirette alla manipolazione,

Le attività connesse sono quelle “attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo: dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali …”; dirette alla fornitura di beni o di servizi, a condizione che siano realizzate utilizzando in modo prevalente le attrezzature e le risorse impiegate nelle attività agricole (es. allevatore che gestisce un maneggio); attività, come l’apicoltura, la coltivazione di funghi e tartufi, l’agriturismo, previste da leggi speciali. .

Esempi di attività connesse possono essere la produzione e la vendita di vino ottenuto

Esempi di attività connesse possono essere la produzione e la vendita di vino ottenuto dall’uva o di formaggio ottenuto dal latte da parte dello stesso imprenditore agricolo. Devono essere soddisfatte due condizioni: 1) connessione soggettiva: si deve trattare di attività esercitate dalla stessa persona che coltiva o sfrutta la terra, cioè lo stesso imprenditore agricolo; 2)connessione oggettiva: l'attività rimane complementare rispetto all'attività propriamente agricola e deve avere come oggetto la trasformazione dei prodotti ottenuti dall’attività agricola. Anche l'agriturismo è considerato attività connessa esercitata da un imprenditore agricolo.

L'IMPRESA FAMILIARE E’ impresa familiare quella in cui collaborano, con il titolare imprenditore, il

L'IMPRESA FAMILIARE E’ impresa familiare quella in cui collaborano, con il titolare imprenditore, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini, (cioè i parenti del coniuge), entro il secondo grado. AI titolare dell'impresa è lasciata l'attività di direzione nella gestione ordinaria. L'impresa familiare è considerata giuridicamente impresa individuale e non società. Quindi solo il titolare dell'impresa risponderà illimitatamente nei confronti dei creditori e solo lui potrà essere dichiarato fallito (se si tratta di imprenditore commerciale). Le norme dell’impresa familiare si applicano solo se tra il titolare dell’impresa e i suoi familiari non vi è un rapporto giuridico diverso (si pensi ad esempio ad un contratto di lavoro subordinato oppure ad un contratto di società).

Ai partecipanti all’impresa familiare sono riconosciuti diritti particolari: 1) diritto al mantenimento in proporzione

Ai partecipanti all’impresa familiare sono riconosciuti diritti particolari: 1) diritto al mantenimento in proporzione all’attività prestata; 2) diritto di partecipare agli utili (nel limite massimo del 49% del reddito prodotto) in proporzione all’attività prestata; 3) diritto di proprietà su una quota dei beni acquistati con gli utili reinvestiti; 4) diritto di partecipare alle decisioni più importanti, decisioni che vengono prese a maggioranza numerica dei familiari (alienazione dell’azienda, variazione dell’attività …); 5) diritto di prelazione nel caso l’imprenditore decida di alienare l’impresa (cioè diritto di “precedenza” rispetto a terzi estranei nell’acquistare l’impresa) e diritto alla liquidazione della quota in caso di vendita.

L’IMPRENDITORE COMMERCIALE Secondo l’art. 2195 è imprenditore commerciale colui che svolge una delle seguenti

L’IMPRENDITORE COMMERCIALE Secondo l’art. 2195 è imprenditore commerciale colui che svolge una delle seguenti attività: v ATTIVITA' INDUSTRIALE v ATTIVITA' INTERMEDIARIA NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI (es. commercio) v ATTIVITA' DI TRASPORTO v ATTIVITA' BANCARIA O ASSICURATIVA v ATTIVITA’ AUSILIARIE ALLE PRECEDENTI (es. marketing, elaborazione dati, spedizione)

v ATTIVITA' INDUSTRIALE produzione di beni o servizi che non abbiano carattere agricolo v

v ATTIVITA' INDUSTRIALE produzione di beni o servizi che non abbiano carattere agricolo v ATTIVITA' INTERMEDIARIA NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI commercio (intermediazione tra produttori e consumatori), importatori ed esportatori. I commercianti possono essere distinti, a loro volta, in grossisti e dettaglianti. v ATTIVITA' DI TRASPORTO per mare, per terra e per aria v ATTIVITA' BANCARIA (intermediazione nel credito: intermediazione tra i risparmiatori e gli investitori) O ASSICURATIVA (l’assicuratore, previo pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l’assicurato per eventuali danni futuri) v ATTIVITA’ AUSILIARIE ALLE PRECEDENTI marketing, elaborazione dati, spedizione) (es.

LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE L’imprenditore commerciale è soggetto ad una disciplina (statuto dell’imprenditore commerciale),

LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE L’imprenditore commerciale è soggetto ad una disciplina (statuto dell’imprenditore commerciale), che non è prevista per gli altri imprenditori e che è costituita da tre punti essenziali: Ø SOGGEZIONE AD UNA FORMA DI PUBBLICITA’ LEGALE ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE; Ø TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE PREVISTE DAL CODICE CIVILE (libro giornale, libro degli inventari); Ø SOGGEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI IN CASO DI INSOLVENZA (fallimento).

1 – LA PUBBLICITA’ LEGALE E L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Gli imprenditori commerciali

1 – LA PUBBLICITA’ LEGALE E L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Gli imprenditori commerciali sono sottoposti ad un sistema di pubblicità legale, che si attua attraverso l’iscrizione obbligatoria al registro delle imprese. Per provvedere all'iscrizione occorre seguire la procedura telematica istituita dalla Camera di Commercio della provincia nella quale ha sede l'impresa. Il registro delle imprese è un registro pubblico (chiunque ne abbia interesse può consultare le informazioni contenute nel registro e queste si presumono a conoscenza di tutti), e informatizzato. Chi deve iscriversi nel Registro generale (che realizza il sistema di pubblicità legale)? Gli imprenditori commerciali, le società commerciali e cooperative, sia gli enti pubblici economici. Nelle Sezioni speciali devono iscriversi gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società semplici.

L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO 30 GIORNI DALL’INIZIO DELL’IMPRESA PUBBLICITA’ DICHIARATIVA I DATI

L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO 30 GIORNI DALL’INIZIO DELL’IMPRESA PUBBLICITA’ DICHIARATIVA I DATI ISCRITTI SI PRESUMONO A CONOSCENZA DI TERZI E SONO OPPONIBILI A TUTTI (cosiddetta efficacia positiva dell’iscrizione o presunzione assoluta di conoscenza dei fatti iscritti)

EFFICACIA DELLA PUBBLICITA’ DICHIARATIVA EFFICACIA POSITIVA SI PRESUME IN MODO ASSOLUTO CHE TUTTI CONOSCANO

EFFICACIA DELLA PUBBLICITA’ DICHIARATIVA EFFICACIA POSITIVA SI PRESUME IN MODO ASSOLUTO CHE TUTTI CONOSCANO I DATI REGISTRATI EFFICACIA NEGATIVA I fatti non iscritti non sono opponibili ai terzi, a meno che l’imprenditore non provi che in realtà i terzi ne siano a conoscenza. Si presume in modo relativo che i terzi ignorino i fatti non registrati.

2 – LA CONTABILITA’ E LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE PREVISTE DAL CODICE CIVILE Le

2 – LA CONTABILITA’ E LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE PREVISTE DAL CODICE CIVILE Le disposizioni tributarie prevedono obblighi contabili per tutti gli imprenditori. Il Codice civile dedica alcune norme specifiche all’imprenditore commerciale. Ai sensi dell’art. 2214 c. c. l'imprenditore commerciale è obbligato a tenere: il libro giornale, nel quale vannotate giornalmente, in ordine cronologico, tutte le operazioni relative all'esercizio dell'impresa; il libro degli inventari, sul quale ogni anno va redatto un inventario, nel quale sono annotate le attività e le passività, all’inizio dell’attività (inventario iniziale), e poi ogni anno (inventario annuale) e il bilancio. Se si tratta di un imprenditore individuale, il libro degli inventari deve anche contenere l’elenco dei beni personali dell’imprenditore.

Inoltre l’imprenditore deve tenere: altre scritture contabili obbligatorie: libro magazzino, libro unico del lavoro,

Inoltre l’imprenditore deve tenere: altre scritture contabili obbligatorie: libro magazzino, libro unico del lavoro, fascicolo della corrispondenza, ecc. Le scritture contabili devono essere compilate secondo le regole dell'ordinata contabilità (senza abrasioni, pagine mancanti, ecc. ); come le lettere e le fatture, devono essere conservate per 10 anni.

3 - LA SOGGEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI E AL FALLIMENTO Le procedure concorsuali sono

3 - LA SOGGEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI E AL FALLIMENTO Le procedure concorsuali sono procedimenti giudiziari che consentono a tutti i creditori di rivalersi in eguale misura sul patrimonio dell'imprenditore commerciale che non sia in grado di far fronte ai propri debiti con mezzi normali di pagamento (stato d’insolvenza). Il fallimento è la procedura più grave: comporta l'eliminazione dell'impresa, la liquidazione di tutti i beni del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori. La richiesta di fallimento è presentata dallo stesso imprenditore o, più frequentemente, dai creditori. Il tribunale fallimentare procede alla nomina di un curatore fallimentare, che procede alla vendita di tutti i beni dell’imprenditore. Con il ricavato dalla vendita, saranno soddisfatti interamente o proporzionalmente i creditori, garantendo il principio della parità di trattamento dei creditori (par condicio creditorum). In realtà la legge prevede l’obbligo di soddisfare prima alcuni tipi di crediti (es. tributi dello Stato, retribuzioni dei dipendenti ecc. ).

I COLLABORATORI DELL’IMPRENDITORE COLLABORATORI AUTONOMI COLLABORATORI SUBORDINATI O LAVORATORI DIPENDENTI

I COLLABORATORI DELL’IMPRENDITORE COLLABORATORI AUTONOMI COLLABORATORI SUBORDINATI O LAVORATORI DIPENDENTI

I COLLABORATORI SUBORDINATI E I RAPPRESENTANTI DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE Alcuni collaboratori subordinati dell'imprenditore hanno il

I COLLABORATORI SUBORDINATI E I RAPPRESENTANTI DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE Alcuni collaboratori subordinati dell'imprenditore hanno il compito di rappresentarlo (potere di rappresentanza) nei confronti dei terzi e di concludere affari in suo nome. «Rappresentare» significa che tali collaboratori possono compiere atti giuridici in nome e per conto dell’imprenditore commerciale, che quindi sarà chiamato a risponderne. Sono rappresentanti dell’imprenditore commerciale: Ø l’institore (es. direttore generale); Ø il procuratore; Ø il commesso.

L’INSTITORE E’ colui che è preposto all’esercizio dell’impresa oppure di una sede secondaria ,

L’INSTITORE E’ colui che è preposto all’esercizio dell’impresa oppure di una sede secondaria , o di un ramo particolare. Si pensi al direttore generale, che risponde direttamente all’imprenditore. Ha il potere di compiere in nome e per conto dell’imprenditore tutti gli atti che riguardano l’esercizio dell’impresa. Può stare in giudizio in nome dell’imprenditore. Non può vendere o ipotecare i beni immobili dell’imprenditore.

IL PROCURATORE E’ colui che ha il potere di compiere l’imprenditore, in base ad

IL PROCURATORE E’ colui che ha il potere di compiere l’imprenditore, in base ad un rapporto continuativo, atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposto ad essa. Ha un potere di rappresentanza particolare nell’ambito di un settore specifico dell’impresa. Non ha una rappresentanza generale, né la rappresentanza processuale. E’ sottoposto all’imprenditore e all’institore.

IL COMMESSO E’ un collaboratore subordinato, privo di mansioni direttive, con potere di rappresentanza,

IL COMMESSO E’ un collaboratore subordinato, privo di mansioni direttive, con potere di rappresentanza, che ha il compito di compiere mansioni esecutive che lo mettono in contatto con i terzi. I commessi possono esigere il prezzo, solo se non vi è la cassa. Non possono concedere sconti o dilazioni di pagamento, a meno che non siano autorizzati.

I COLLABORATORI AUTONOMI Dai lavoratori subordinati (per i quali si potrà fare riferimento ad

I COLLABORATORI AUTONOMI Dai lavoratori subordinati (per i quali si potrà fare riferimento ad un contratto di lavoro subordinato), si distinguono i collaboratori autonomi. Questi devono rispettare le eventuali istruzioni o direttive ricevute dall’imprenditore, ma non operano alle sue dipendenze e sotto la sua direzione. Si pensi al commercialista, all’avvocato, al mediatore, ecc.

CASI GIURIDICI

CASI GIURIDICI