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OGGETTO del diritto commerciale ? REGOLE applicate alle ENTITÀ che compiono operazioni economiche organizzazione IMPRENDITORE – SOCIETÀ GRUPPI DI SOCIETÀ ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE rapporti con i terzi
mercato del prodotto/servizio REGOLE cui devono attenersi i soggetti che operano sui mercati regolamentati concorrenza sleale pubblicità insegne, marchi antitrust diritto industriale e della concorrenza obblighi di informazione, ecc. STRUMENTI per realizzare attività economiche diritto privato contratti commerciali titoli di credito diritto privato II
REGOLE che si applicano in caso di dissesto economico procedure concorsuali diritto fallimentare REGOLE in merito alla proprietà intellettuale marchi brevetti diritto d‘autore (copyright) diritto industriale e della concorrenza
imprenditore ENTITÀ che compiono operazioni economiche IMPRENDITORE commerciale/agricolo piccolo/non piccolo SOCIETÀ di persone / di capitali/ cooperative a scopo di lucro / a scopo mutualistico GRUPPI DI SOCIETÀ ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE consorzi GEIE associazioni
IMPRESA funzione „combinatrice“ scopo: lucro o produzione di ricchezza PRODOTTO O SERVIZIO IMPRESA MERCATO IMPRESA
punto di vista economico economia aziendale una „coordinazione economica in atto, istituita e retta per il soddisfacimento di bisogni umani„ (G. Zappa) aziende di erogazione aziende di produzione scopo diretto soddisfacimento dei bisogni dei loro membri es. , famiglie, Stato, associazioni soddisfacimento dei bisogni del mercato imprese
punto di vista economico Teorie dell‘impresa lo studio dell’impresa e le ragioni del suo permanere con successo nella propria dimensione spazio-tempo struttura del settore elementi interni all‘impresa risorse capacità ecc.
punto di vista giuridico individuale IMPRESA imprenditore persona fisica società persona giuridica collettiva però società senza impresa associazione
• dell‘imprenditore stesso rischia il proprio patrimonio • di terzi (privati, banche) pretendono una remunerazione
CONCETTO DI IMPRESA centrale concetto di imprenditore commerciale sottoposizione al fallimento ed alle altre procedure concorsuali no fall. impresa agricola, neppure se di grandi dimensioni
Art. 2082 c. c. Imprenditore È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Nozione di azienda Art. 2555. L`azienda è il complesso dei beni organizzati dall`imprenditore per l`esercizio dell`impresa
ACQUISTO della qualifica di imprenditore ex art. 2082 c. c. esercizio di fatto di un‘attività economica svolta professionalmente attività economica organizzata fine dell‘attività economica organizzata è la produzione di beni o servizi oppure lo scambio di beni
esercizio di fatto di un‘attività economica ATTIVITÀ ECONOMICA pluralità di atti, fatti e contratti pluralità di operazioni economiche anche unico affare diretta alla produzione di ricchezza modalità che consentano almeno potenzialmente la copertura dei costi con i ricavi anche SENZA fine di lucro inteso come conseguimento di un utile art. 2247 c. c.
impresa sociale disegno di legge „organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale“ divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi. . carattere non speculativo
attività economica svolta professionalmente stabile e non occasionale pr. : chi realizza un singolo affare? es. : costruzione di una diga pr. : deve essere l‘attività prevalente? es. : impiegato dello Stato che nei week-end gestisce un chiosco di bibite sulla spiaggia
attività economica organizzata organizzazione „produttiva“ coordinamento dei fattori della produzione pr. : necessaria l‘organizzazione del lavoro altrui? es. , gioielliere? lavoro e capitali personali dell‘impr. : necessità di un minimo di „etero-organizzazione“? organizzazione anche di fattori diversi dal lavoro personale dell‘imprenditore es. , un mediatore è imprenditore o lavoratore autonomo ? solo lavoro proprio no capitali d 1: capacità di combinare fra loro i mezzi della produzione è centrale d 2: organizzazione non requisito autonomo: espressione di teoria politico-economica a giustificazione del profitto
fine dell‘attività economica organizzata è la produzione di beni o servizi oppure lo scambio di beni attività che produce ricchezza pr. : necessaria la destinazione al mercato? es. , costruttore di appartamento per abitazione propria d. maggioritaria: SI perché, altrimenti, manca la professionalità perché non ricorrono esigenze di tutela dei terzi pdv economico impresa/mercato: binomio necessario
l‘esercizio di l‘attività economica illegittima dà luogo ad un‘impresa? attività vietata in modo assoluto es. , contrabbando attività esercitata in difetto delle necessarie autorizzazioni necessità di tutela dell‘affidamento dei terzi SI norme a tutela dei terzi NO norme poste a favore dell‘imprenditore
attività esercitata in nome proprio? pr. : imprenditore occulto A C 2 B (prestanome) C 2 C 3 CHI è imprenditore?
POTERE DI DIREZIONE mandato senza rappresentanza C 1 affidamento A B (prestanome) C 2 C 3 art. 1705 cc.
d 1 d 2 colui nel cui nome l‘attività viene svolta necessità della spendita del nome imprenditore solo il prestanome responsabile anche l‘impr. occulto chi dirige l‘impresa deve assumersene il rischio d 3 fallisce anche l‘impr. occulto Teoria dell‘imprenditore occulto
Teoria dell‘imprenditore occulto art. 147 c. 2, l. fallimento soci ill. resp assieme alla società G anche senza spendita del nome fallimento della società occulta fallimento del soggetto – imprenditore individualeocculto
C 6 A C 1 affidamento C 5 affidamento C 4 B (prestanome) C 2 C 3 danno dei creditori personali del dominus che non potevano conoscere l‘esistenza dell‘attività economica tramite prestanome tutela dei creditori del prestanome oltre all‘affidamento
SI fallimento di socio occulto di società occulta NO fallimento dell‘impr. occulto
Cass. , 30 gennaio 1995, n. 1106 Se, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore apparentemente individuale, risulti che egli era socio di una società di fatto, anche se occulta, esercitante la stessa impresa, deve essere dichiarato il fallimento della società e di altri soci occulti, senza che sia necessario provare l'insolvenza di questi ultimi, essendo il loro fallimento conseguenza automatica del fallimento della società. In tema di fallimento di soci illimitatamente responsabili, l'art. 147, comma 2, l. fall. , che espressamente riguarda il socio occulto di società palese, non costituisce norma di carattere eccezionale, perchè applica, in sede fallimentare, il principio della responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci il quale è immanente nelle società con soci a responsabilità illimitata (art. 2291 e 2297 c. c. ). La suddetta norma è pertanto, analogamente applicabile al socio occulto di società occulta, e cioè al caso in cui una persona agisca, nei rapporti con i terzi, come imprenditore individuale, ma abbia un rapporto occulto con uno o più soci, ed i terzi possano provare che i debiti assunti dall'imprenditore apparentemente individuale sono debiti di una società della quale egli è amministratore.
IMPRENDITORE NON PICCOLO IMPRENDITORE IMPRESA IMPRENDITORE COMMERCIALE IMPRENDITORE AGRICOLO
art. 1330, proposta e accettazione fatta dall‘imprenditore e morte/incapacità Disciplina generale dell‘imprenditore art. 1341, condizioni generali di contratto art. 1368, interpretazione clausole ambigue quando uno dei due contraenti è imprenditore diritto dei contratti art. 1722, estinzione mandato avente ad oggetto atti relativi all‘esercizio dell‘impresa obbligo di iscrizione nel registro delle imprese concorrenza sleale consorzi ecc. art. 2558 successione nei contratti stipulati per l‘esercizio dell‘azienda ecc.
Categorie di imprenditore SE non è agricolo neppure piccolo imprenditore ALLORA imprenditore commerciale
l‘imprenditore agricolo d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 art. 2135, c. 1 c. c. • coltivazione del fondo, • selvicoltura, • allevamento di animali • e attivita' connesse attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. il rischio ambientale può anche mancare anche in assenza di un collegamento con il fondo anche artificialità dello sviluppo del ciclo biologico a carattere industriale
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