Diritti prepolitici Diritti soggettivi nel mondo antico Antichit

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Diritti pre-politici • Diritti ‘soggettivi’ nel mondo antico • Antichità del diritto naturale •

Diritti pre-politici • Diritti ‘soggettivi’ nel mondo antico • Antichità del diritto naturale • L’idea di diritti naturali pre-politici è però moderna

Diritto naturale • Differenza tra diritto naturale classico e moderno

Diritto naturale • Differenza tra diritto naturale classico e moderno

Fasi dei diritti umani • Fase giusnaturalistica (fondazione nella ragione universale) • Fase positivistica

Fasi dei diritti umani • Fase giusnaturalistica (fondazione nella ragione universale) • Fase positivistica (fondazione dei diritti nella legge dello Stato nell’Ottocento) • Fondazione costituzionalistica nel Novecento

Diritti dell’uomo e del cittadino • Fase giusnaturalistica: diritti dell’uomo prepolitici • Fase positivistica:

Diritti dell’uomo e del cittadino • Fase giusnaturalistica: diritti dell’uomo prepolitici • Fase positivistica: diritti del cittadino riconosciuti dallo Stato (‘autolimitazione’ dello Stato) • Fase contemporanea: diritti umani svincolati dallo Stato nazionale

Generazioni dei diritti • • • 1) diritti civili e politici 2) diritti sociali

Generazioni dei diritti • • • 1) diritti civili e politici 2) diritti sociali 3) ‘nuovi’ diritti (o ‘diritti sociali internazionali’): a) diritti allo sviluppo, alla pace, ad un ambiente protetto b) diritti delle generazioni future, ad un patrimonio genetico non manipolato, diritti informatici • I nuovi diritti come passaggio “dalla considerazione dell’uomo astratto a quella dell’uomo nelle diverse fasi della vita e nei suoi diversi stati” (Bobbio)

Diritti e potere • Doppio rovesciamento rispetto alla tradizione politica: anteriorità dell’individuo rispetto allo

Diritti e potere • Doppio rovesciamento rispetto alla tradizione politica: anteriorità dell’individuo rispetto allo Stato e dei diritti rispetto ai doveri • I diritti si oppongono sempre alla forma di potere di volta in volta dominante: oggi, il potere della scienza e della tecnica

Diritti e modernità • Affermazione dei diritti come indicatore del progresso storico nel mondo

Diritti e modernità • Affermazione dei diritti come indicatore del progresso storico nel mondo moderno (Marshall, Bobbio) • Visione propria della ‘modernità illuministica’ (individualismo, secolarismo, emancipazione) • ‘Antimodernismo’ di Maritain: diritti fondati sulla legge naturale; conoscenza di essa tramite il progresso morale

Evoluzione dei diritti umani • positivizzazione (riconoscimento dei diritti da parte degli ordinamenti giuridici);

Evoluzione dei diritti umani • positivizzazione (riconoscimento dei diritti da parte degli ordinamenti giuridici); • universalizzazione (estensione dei diritti a tutti i gruppi sociali); • specificazione (proliferazione dei diritti rispetto alle diverse esigenze della vita sociale); • internazionalizzazione (riconoscimento dei diritti da parte del diritto internazionale). • (Peces Barba Martinez)

Dichiarazione del 1789 • La preservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo è “lo

Dichiarazione del 1789 • La preservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo è “lo scopo di ogni associazione politica”

Diritti e legittimità politica • Cittadinanza e nazione nella rivoluzione francese • I diritti

Diritti e legittimità politica • Cittadinanza e nazione nella rivoluzione francese • I diritti come fondamento della legittimità interna e internazionale • Art. 16 della Dichiarazione del 1789: “una società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata e la separazione dei poteri non è definitivamente determinata non ha costituzione”. • Problema della legittimità internazionale: Brissot e la ‘crociata’ della libertà universale

Dichiarazione ONU 1948 • Alle origini, la tragedia della Shoah • Scontro Occidente Europa

Dichiarazione ONU 1948 • Alle origini, la tragedia della Shoah • Scontro Occidente Europa socialista (carattere di compromesso della dichiarazione) • Limiti della Dichiarazione: rinvio alle legislazioni nazionali e a non meglio precisati doveri nei confronti della comunità (art. 29); oscurità del riferimento al diritto ad un ordine internazionale in cui siano realizzabili i diritti umani (art. 28)

Componenti ‘ideologiche’ della Dichiarazione • 1) la matrice giusnaturalistica (indebolita) • 2) i principi

Componenti ‘ideologiche’ della Dichiarazione • 1) la matrice giusnaturalistica (indebolita) • 2) i principi socialisti (artt. 22 ss. ) • 3) idea della sovranità nazionale (carattere non vincolante giuridicamente della Dichiarazione) • Assenza di uno sfondo religioso o metafisico (come nelle dichiarazioni storiche, americana o francese)

Dopo la Dichiarazione Universale • Patti Internazionali del 1966; entrati in vigore nel 1976;

Dopo la Dichiarazione Universale • Patti Internazionali del 1966; entrati in vigore nel 1976; validità di diritto internazionale (ma vincolanti solo per quegli stati che li hanno ratificati, circa la metà) • Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (1981) • Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo dell’Islam della Conferenza Islamica (1990) • Carta Araba dei Diritti dell’Uomo della Lega Araba del 1994 (seconda versione entrata in vigore il 15 gennaio 2008 • Europa: Carta dei Diritti fondamentali di Nizza (2000)

Documenti fondamentali internazionali • 1948 – UDHR Universal Declaration of Human Rights • 1969

Documenti fondamentali internazionali • 1948 – UDHR Universal Declaration of Human Rights • 1969 – CERD Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination • 1976 – ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights • 1976 – International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights • 1981 – CEDAW Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women • 1987 – CAT Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment • 1990 – CRC Convention on the Rights of Child

Ius gentium e diplomazia Tendenza a regolare giuridicamente (in base a principi) la diplomazia

Ius gentium e diplomazia Tendenza a regolare giuridicamente (in base a principi) la diplomazia Tendenza antica come le relazioni internazionali

Diritti umani e relazioni internazionali • Moderna la tendenza a regolarla sulla base di

Diritti umani e relazioni internazionali • Moderna la tendenza a regolarla sulla base di diritti dell’uomo assunti come universali

Diritti e ordine internazionale • ‘Modello Vestfalia’: sovranità degli Stati • ‘Modello ONU’: limiti

Diritti e ordine internazionale • ‘Modello Vestfalia’: sovranità degli Stati • ‘Modello ONU’: limiti alla sovranità degli Stati (rispetto dei diritti umani); carattere gerarchico • Cosmopolitismo giuridico: superamento della sovranità degli Stati; individui come soggetti di diritto internazionale; tribunale permanente

Conferenze sui Diritti Umani • Prima Conferenza: Teheran 1968 • Seconda Conferenza: Vienna 1993

Conferenze sui Diritti Umani • Prima Conferenza: Teheran 1968 • Seconda Conferenza: Vienna 1993 • Accrescimento del peso delle civiltà non occidentali (priorità dei diritti civili- politici o di quelli economico-sociali - che per i paesi emergenti si compendiano nel ‘diritto allo sviluppo’)

Diritti umani e ordine internazionale dopo la guerra fredda • Centralità dei diritti umani

Diritti umani e ordine internazionale dopo la guerra fredda • Centralità dei diritti umani nella relazioni internazionali emerge dopo la guerra fredda • 1993: Alto Commissariato per i diritti umani dell’Onu; istituito il tribunale dell’Aja per i crimini nell’ex-Jugoslavia, poi esteso al Ruanda; tra il 1994 e il 1998 viene definito lo statuto della Corte Penale Internazionale (entrato poi in vigore il 1 luglio 2002) che, sebbene dotato di giurisdizione complementare rispetto a quelle nazionali, ha competenza soprattutto per il genocidio e i crimini contro l’umanità.

Diritti Umani e Unione Europea • Assenza riferimento esplicito ai diritti umani nei trattati

Diritti Umani e Unione Europea • Assenza riferimento esplicito ai diritti umani nei trattati istitutivi della Comunità europea. Dichiarati invece centrali nel Trattato istitutivo dell’Unione Europea entrato in vigore nel 1993; base giuridica definita, che li integra nella legislazione comunitaria, con il Trattato di Amsterdam del 1999 • Dal 1992 tutti gli accordi commerciali o di cooperazione con i paesi terzi contengono una clausola che sancisce che i diritti umani sono un “elemento essenziale” delle relazioni tra le parti • Carta dei Diritti fondamentali proclamata a Nizza nel 2000

Sicurezza Internazionale: nuovo paradigma • Boutros Ghali: An Agenda for Peace (1992); con la

Sicurezza Internazionale: nuovo paradigma • Boutros Ghali: An Agenda for Peace (1992); con la fine della guerra fredda una ‘nuova opportunità’ (renewed opportunity); nuovo concetto di sicurezza oltre quello militare • Dall’Agenda for Peace del 1992 alla Millenium Declaration del 1999 • Snodo fondamentale: lo Human Development Report del 1994; nesso con la teoria dello sviluppo umano ispirata ad Amartya Sen. Estensione del concetto di sviluppo umano nell’ambito delle relazioni internazionali, con l’accento posto sulla sicurezza delle persone come condizione della sicurezza degli Stati

Human Security • Dalla ragion di stato al benessere dei popoli; nuovo quadro normativo

Human Security • Dalla ragion di stato al benessere dei popoli; nuovo quadro normativo della politica mondiale: dallo stato all’individuo; dalla società degli stati alla società cosmopolita; dai valori nazionali ai valori universali. • Analogia con la svolta della teoria di Sen dello sviluppo umano: la sicurezza si incrementa sviluppando la sicurezza delle persone; oltre l’economia liberale (nel primo caso), oltre il realismo e la guerra fredda – ma anche l’istituzionalismo liberale - (nel secondo caso)

Dalla Human Security alla Responsibility to Protect • Tre fasi nello sviluppo del concetto:

Dalla Human Security alla Responsibility to Protect • Tre fasi nello sviluppo del concetto: 1) lo Human Development Report del 1994; creazione nel 1999 dello Human Security Network; 2) ripresa tra il 2001 e il 2003 con il concetto della ‘responsabilità di proteggere’; 3) dal 2004, al centro delle agende dell’Onu e dell’Ue

Responsibility to protect: introduzione del concetto • Presentato nel rapporto del 2001 della International

Responsibility to protect: introduzione del concetto • Presentato nel rapporto del 2001 della International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)[1], ed elaborato nel World Summit del 2005, allorquando si celebrarono i sessant’anni delle Nazioni Unite, nell’art. 138 (“Each individual state has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity”) e art. 139 (“The international community, through the United Nations, also has the reponsibility […] to help to protect populations…”)[2]. • Esso è stato poi recepito nella risoluzione 1674 del 28 aprile 2006 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite • Report del Segretario Generale UN Implementing the Responsibility to Protect del gennaio 2009 • La prima risoluzione sulla Rto. P (A/RES/63/308) Settembre 2009 • Da allora, dibattiti regolari all’Assemblea Generale sulla Rto. P • [1] Cfr. http: //www. iciss. ca/pdf/Commission-Report • [2]Cfr. Il 2005 World Summit Outcome, http: //daccessdds. un. org/doc/UNDOC/GEN/N 05/487/60/PDF/N 0548 760.

Three Pillars • 1) the primary responsibility of states to protect their own populations

Three Pillars • 1) the primary responsibility of states to protect their own populations from the four crimes of genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity, as well as from their incitement; • (2) the international community's responsibility to assist a state to fulfill its Rto. P; • (3) the international community's responsibility to take timely and decisive action, in accordance with the UN Charter, in cases where the state has manifestly failed to protect its population from one or more of the four crimes.

Responsibility to protect: caratteri del concetto • Spostamento dalla dottrina tradizionale della sovranità come

Responsibility to protect: caratteri del concetto • Spostamento dalla dottrina tradizionale della sovranità come ‘controllo’ a quella della sovranità come ‘responsabilità’ verso gli individui • Enfasi posta sulla prevenzione del conflitto (origine: rapporto di Kofi Annan del 2001, Prevention of Armed Conflict, che indicava la necessità “to move from a culture of reaction to a culture of prevention” • Gareth Evans: realizzazione della good governance a tutti i livelli; il che implica da parte dei governi l’accettazione di una forte società civile e la partecipazione attiva alla cooperazione internazionale • L’Unione Europea come l’esempio storico più efficace nell’attuazione di misure strutturali per la prevenzione del conflitto

Responsibility to protect: obiettivi • Affermazione di una ‘giurisdizione universale’; effettiva diffusione del principio

Responsibility to protect: obiettivi • Affermazione di una ‘giurisdizione universale’; effettiva diffusione del principio che l’impunità per la perpetrazione di crimini contro l’umanità è – definitivamente – cosa del passato. • I governi dovrebbero essere sempre sotto controllo civile e non militare: la pienezza del rule of law e l’empowerment della società civile sono gli obiettivi primi, sia nella prevenzione, che nella ricostruzione dopo un conflitto, ovvero nel processo di nation-building

Responsibility to protect: problemi dopo la guerra fredda • Crisi dell’Onu • Allargamento del

Responsibility to protect: problemi dopo la guerra fredda • Crisi dell’Onu • Allargamento del concetto di sicurezza contenuto nella nozione di ‘sicurezza umana’, originato dal proposito di ridefinire una ‘missione’ globale dell’Onu, a seguito dei gravi fallimenti incontrati sin dagli anni Novanta del secolo scorso, di fronte alle maggiori emergenze internazionali • Nuovi conflitti dopo la guerra fredda: inefficacia dell’Onu • Dal genocidio in Ruanda al prematuro ritiro in Somalia, dal massacro di Srebrenica alla dubbia legittimità dell’intervento in Kosovo nel 1999; • Tragedia del Darfur (2003 - )

Responsibility to protect: scenari attuali • Crisi Libia: risoluzioni 1970 e 1973 del 2011

Responsibility to protect: scenari attuali • Crisi Libia: risoluzioni 1970 e 1973 del 2011 • Costa d’Avorio: risoluzione 1975 del 2011

Limiti dell’interventismo umanitario • Dubbio fondamento giuridico dell’interventismo umanitario dell’Onu allorché non si tratti

Limiti dell’interventismo umanitario • Dubbio fondamento giuridico dell’interventismo umanitario dell’Onu allorché non si tratti di mantenere o restaurare la pace e la sicurezza internazionali (ex art. 42 della Carta), ma di agire per prevenire drammi umanitari all’interno di uno Stato. • Condizioni di legittimità: • il rispetto del limite della giusta causa: l’ingerenza, deve innanzitutto rispondere all’imminenza e probabilità di danni seri e irreparabili, ad esempio la perdita di vite umane su vasta scala, per effetto o dell'azione deliberata di uno Stato, o della negligenza o dell'incapacità ad agire di uno stato; • l’azione deve rappresentare l’estrema risorsa, • il rispetto della proporzione dei mezzi; • la presenza di ragionevoli prospettive e probabilità di successo dell’azione stessa; • l’autorizzazione di un’autorità competente, ossia del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Inflazione dei diritti? • Proliferazione dei diritti • Tendenza a considerare diritto tutto ciò

Inflazione dei diritti? • Proliferazione dei diritti • Tendenza a considerare diritto tutto ciò che è desiderabile • Estensione dei diritti oltre l’uomo (aporia: se tutto è fondamentale, più niente lo è)

Fondamento dei diritti umani • Dignità dell’uomo in quanto persona: la capacità di essere

Fondamento dei diritti umani • Dignità dell’uomo in quanto persona: la capacità di essere soggetto e non semplice oggetto (fine, e non solo mezzo) • Tre pilastri della protezione dei diritti umani: • 1) essi valgono indipendentemente dal diritto positivo (sono ‘naturali’) • 2) la loro validità non dipende dal contesto sociale • 3) essi sono propri degli individui e non dei gruppi sociali

Diritti umani come diritti naturali • Due interpretazioni: • A) Diritti conformi alla legge

Diritti umani come diritti naturali • Due interpretazioni: • A) Diritti conformi alla legge di natura, che ogni essere razionale può cogliere tramite un uso corretto della ragione • B) Diritti che possediamo indipendentemente dalle relazioni sociali, nello ‘stato di natura’

Teorie ‘consensualiste’ • Diritti umani come standard morali per culture diverse • Due interpretazioni:

Teorie ‘consensualiste’ • Diritti umani come standard morali per culture diverse • Due interpretazioni: • A) ‘common core’ • B) ‘overlapping consensus’ (non in senso rawlsiano)

Giustificazione dei diritti umani: modello coesistenziale • Che cos’è l’uomo? Essere relazionale • Che

Giustificazione dei diritti umani: modello coesistenziale • Che cos’è l’uomo? Essere relazionale • Che cos’è la dignità? Valore intrinseco • Il diritto come difesa della simmetria coesistenziale

Giustificazione dei diritti umani: criterio dell’universalizzabilità • La rivendicazione di un diritto è autenticamente

Giustificazione dei diritti umani: criterio dell’universalizzabilità • La rivendicazione di un diritto è autenticamente giuridica nella misura in cui colui che lo rivendica lo riconosce come pretesa obiettiva (universalizzabile)