DIRITTI DI CREDITO Differenze con i diritti reali
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DIRITTI DI CREDITO Differenze con i diritti reali Diritti reali • Immediatezza • Assolutezza • Perpetuità • Possesso Diritti di credito • Necessaria la cooperazione del debitore • Relatività • Temporaneità • No possesso
OBBLIGAZIONI Rapporto obbligatorio Dovere giuridico in forza del quale un soggetto è tenuto ad eseguire una prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetti Debitore (passivo) Creditore (attivo) elementi Patrimonialità oggetto prestazione (1174) Corrispondenza ad un interesse anche non patrimoniale del creditore
OBBLIGAZIONE E OBBLIGO Differenze OBBLIGAZIONE OBBLIGO LA PRESTAZIONE HA CARATTERE PATRIMONIALE LA PRESTAZIONE NON HA CARATTERE PATRIMONIALE
OBBLIGAZIONI NATURALI Nozione Sorgono da semplici doveri morali o sociali. La legge non ne tutela l’adempimento (manca la responsabilità) ma stabilisce la non ripetibilità di quanto spontaneamente pagato Pagamento del debito di gioco Pagamento del debito prescritto
FONTI DELL’OBBLIGAZIONE Art. 1173 c. c. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico 1. Contratto: fonte volontaria tipica (1321) 2. Fatto illecito: fonte non volontaria (2043) 3. Ogni altro fatto o atto idoneo: il vincolo scaturisce dal comportamento del soggetto Promesse unilaterali (1987) Arricchimento senza causa (2041) Gestione di affari altrui (2028)
PRESTAZIONE Art. 1174 c. c. di dare Il debitore è tenuto alla consegna di una cosa specifica o più cose generiche (es. : consegnare la cosa venduta) di fare Il debitore è tenuto a svolgere un’attività per soddisfare un interesse del creditore (es. : custodire la cosa depositata) di non fare Il debitore deve astenersi da un’attività (es. : divieto di concorrenza)
PRESTAZIONE Art. 1174 c. c. • Patrimonialità • Possibilità • Liceità • Determinatezza o determinabilità • Corrispondenza a un interesse anche non patrimoniale del creditore
OBBLIGAZIONI Tipi di fare di non fare di dare di mezzi L’oggetto è un comportamento diligente di risultato L’oggetto dell’obbligazione non è l’attività ma il risultato di questa Non tenere un determinato comportamento Pagamento o consegna
OBBLIGAZIONI Art. 1277 c. c. pecuniarie Hanno ad oggetto una somma di denaro debiti di valore debiti di valuta es. : risarcimento danni es. : pagamento del prezzo Moneta legale e valore nominale Se il debito era € 1000 il debitore si libera pagando moneta per un valore nominale di € 1000
OBBLIGAZIONI Degli interessi (art. 1282 c. c. ) Frutti civili prodotti da una somma di denaro Obbligazione accessoria che segue le sorti di quella principale funzione Compensativa e risarcitoria fonte Convenzionale e legale (1282)
GLI INTERESSI Saggio (art. 1284 c. c. ) Misura degli interessi, espressa in percentuale del capitale, ed in relazione ad un lasso di tempo La misura legale viene aggiornata annualmente con apposito D. M. Anatocismo: interessi scaduti che producono altri interessi
GLI INTERESSI Fonte La misura degli interessi trova origine nella legge (1282), ma può essere determinata con apposito accordo legali i crediti di somme liquide ed esigibili producono interessi di pieno diritto (1282) con un apposito accordo tra le parti che deve convenzionali avere forma scritta se il saggio supera quello legale moratori Dovuti dal debitore in mora, a titolo di risarcimento, anche se il creditore non ha sofferto alcun danno
GLI INTERESSI Tasso usurario Sono usurari quelli superiori ai tassi medi praticati da banche ed intermediari finanziari ove risultino sproporzionati o comunque superiori del 50% ai tassi pubblicati Divieto di interessi usurari La clausola è nulla e non sono dovuti interessi
OBBLIGAZIONI Oggettivamente semplici facoltative È dedotta una sola prestazione ed il debitore si libera solo eseguendola esattamente Una sola prestazione ma il debitore può liberarsi anche eseguendone una diversa facoltà di scelta del debitore
OBBLIGAZIONI Oggettivamente complesse cumulative Il debitore è tenuto ad eseguire insieme due o più prestazioni e si libera solo se le esegue tutte alternative Previste due o più obbligazioni ma il debitore si libera eseguendone una sola facoltà di scelta del debitore salvo patto contrario
OBBLIGAZIONI Soggettivamente complesse parziarie solidali Più creditori e/o più debitori, ognuno dei quali ha un diritto o obbligo parziale. (solo la sua parte) attive: ogni creditore può esigere l’intera prestazione passive: ogni debitore può essere chiamato ad eseguire l’intero (1292 -1313)
OBBLIGAZIONI SOLIDALI Fonti della solidarietà fonte Volontà: (es. : tra cointestatari dello stesso c/c, 1854) Legge: (es. : i condebitori si presumono obbligati in solido salvo patto contrario, 1294) (debiti nascenti dall’amministrazione della comunione ereditaria) La solidarietà passiva si presume, quella attiva deve essere specificata
OBBLIGAZIONI SOLIDALI Azione di regresso (art. 1299 c. c. ) Azione esperibile dal debitore che ha pagato l’intero debito per ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi Ogni condebitore è tenuto a restituire al debitore che ha pagato l’intero solo la parte di sua spettanza
ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI Adempimento Esatta realizzazione della prestazione dovuta L’obbligazione si estingue e il debitore è liberato dal vincolo • Esattezza materiale • Regolarità giuridica • Diligenza e buona fede
DILIGENZA Art. 1176 c. c. diligenza media Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (1176 I co. ) diligenza specifica Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (1176 II co. )
BUONA FEDE Art. 1175 c. c. Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza Adottare tutti quei comportamenti che tutelano l’affidamento della controparte, nei limiti in cui tale interesse sia compatibile con il proprio Buona fede oggettiva
ESATTEZZA MATERIALE Art. 1178 c. c. Nelle obbligazioni generiche si devono prestare cose di qualità non inferiore alla media e, comunque, immuni da vizi L’adempimento parziale (1181) Il creditore può rifiutare Una prestazione diversa salvo consenso (1197) L’adempimento del terzo (1180)
REGOLARITÁ GIURIDICA Art. 1192 e 1478 c. c. Il debitore deve adempiere con cose di cui abbia la piena disponibilità Il pagamento con cose altrui è inesatto Il pagamento con cose gravate da diritti altrui
MOMENTO TEMPORALE DELL’ADEMPIMENTO Tempo Se il termine per l’adempimento non è determinato il creditore può esigerla immediatamente • È stabilito dal giudice se il termine è necessario ma non pattuito • Se è fissato esso si presume in favore del debitore
LUOGO DI ADEMPIMENTO È determinato dal titolo, dagli usi o dalla natura della prestazione IN MANCANZA DI INDICAZIONI • La consegna di cosa determinata va eseguita nel luogo in cui si trovava la cosa al momento in cui è sorta l’obbligazione • L’obbligazione pecuniaria va pagata al domicilio del creditore • Le altre al domicilio del debitore
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Surrogazione nel credito Sub-ingresso di un terzo nella posizione creditoria a seguito dell’avvenuto pagamento al creditore originario Es. : Tizio ha un credito verso Caio. Sempronio paga il debito di Caio e Tizio lo SURROGA nei propri diritti verso Caio 1. Per volontà del creditore ( art. 1201 c. c. ) TIPI 2. Per volontà del debitore (art. 1202 c. c. ) 3. Per legge (art. 1203 c. c. )
MORA DEL CREDITORE Art. 1206 c. c. Quando, senza legittimo motivo, non riceve il pagamento offertogli o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere
MORA DEL CREDITORE Offerta del debitore (art. 1206 c. c. ) offerta 1: Solenne 2: Secondo gli usi A. Reale A. Offre la prestazione B. Per intimazione B. effettua il deposito delle cose
EFFETTI DELLA MORA DEL CREDITORE Art. 1207 c. c. • Non estingue l’obbligazione • Il debitore non deve più gli interessi frutti della cosa • Il debitore può pretendere il risarcimento dei danni • È a carico del creditore l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
INADEMPIMENTO Art. 1218 c. c. L’inesatta o mancata esecuzione della prestazione dovuta Inesatta: la prestazione non ha i requisiti di diligenza, esattezza quantitativa e qualitativa, puntualità di tempo e luogo. Mancata: la prestazione non è stata eseguita del tutto o è difforme da quella dovuta o è stata ritardata.
INADEMPIMENTO Responsabilità contrattuale Risarcimento del danno (art. 1218 e 1223 c. c. ) Per inadempimento o per ritardo danno emergente e lucro cessante Solo se conseguenza immediata e diretta
INADEMPIMENTO Imputabilità Attribuibilità al soggetto agente dell’azione da lui compiuta 1. Capacità di intendere e di volere presupposti 2. Volontarietà dell’atto 3. Nesso di causalità (dipendenza del fatto dall’atto)
INADEMPIMENTO Tipi 1. Inadempimento imputabile 2. Inadempimento non imputabile Assoluto: obbligo di risarcimento Relativo: ritardo ingiustificato. Permane l’obbligo originario e va risarcito il ritardo Impossibilità della prestazione Non imputabilità del fatto del debitore Non si ha obbligo di risarcire L’obbligazione si estingue
INADEMPIMENTO Mora del debitore (art. 1219 c. c. ) Ingiustificato ritardo dell’adempimento • Esigibilità del credito presupposti • Imputabilità del ritardo al debitore • Costituzione in mora
INADEMPIMENTO Mora ex re Il debitore è in mora senza intervento del creditore 1. Obbligazioni da eseguirsi presso il creditore e il termine è scaduto 2. Debito da atto illecito 3. Dichiarazione del debitore di non voler adempiere
INADEMPIMENTO Mora ex persona Il debitore è in mora con l’intervento formale del creditore 1. Quando il debito è pagabile presso il debitore 2. Se manca un termine
INADEMPIMENTO Effetti della mora • Risarcimento del danno • Aggravamento del rischio (perpetuatio obligationis)
INADEMPIMENTO Purgazione della mora Rimozione degli effetti della mora ed eliminazione dello stato di ritardo illegittimo
INADEMPIMENTO Risarcimento del danno Il debitore inadempiente deve risarcire il danno se non prova che l’inadempimento non è a lui imputabile DANNO Pregiudizio patrimoniale subito dal creditore come conseguenza diretta dell’inadempimento Danno emergente Diminuzione del patrimonio cagionata dall’inadempimento Lucro cessante Mancato guadagno che il creditore avrebbe realizzato in caso di adempimento
INADEMPIMENTO Rimedi • Risarcimento del danno Se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non a lui imputabile (v. 1256 e 1464) • Esecuzione in forma specifica Sempre che la prestazione sia ancora possibile ed il creditore vi abbia interesse
MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO Modi satisfattori Compensazione (art. 1241 c. c. ) Confusione (art. 1253 c. c. ) Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il creditore sono liberati
MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO Modi non satisfattori Novazione (art. 1230 c. c. ) L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco Remissione (art. 1236 c. c. ) La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare
MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO Modi non satisfattori • Non imputabile al debitore Impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c. c. ) • Oggettiva • Sopravvenuta • Definitiva
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Cessione del credito (art. 1260 c. c. ) Contratto con il quale il creditore trasferisce ad un altro soggetto il proprio diritto di credito Crediti incedibili Crediti strettamente personali (es. : alimenti) Crediti il cui trasferimento è vietato dalla legge
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Delegazione attiva Il creditore assegna al debitore un nuovo creditore e l’oggetto dell’obbligazione resta immutato Figura non disciplinata dalla legge
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Delegazione passiva Negozio con cui il debitore assegna al creditore un nuovo debitore tipi Debitore (delegante) r. di provvista Terzo (delegato) • Di pagamento (solvendi) • Di debito (promittendi) r. di valut a Creditore (delegatario)
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Espromissione (art. 1272 c. c. ) Il contratto mediante il quale un terzo (espromittente) si obbliga a pagare al creditore (espromissario) quanto dovuto dal debitore (espromesso) senza incarico di quest'ultimo
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE Accollo (art. 1273 c. c. ) Il contratto mediante il quale un terzo (accollante) si accorda con il debitore (accollato) per assumere un debito di quest’ultimo nei confronti di un creditore (accolatario)
ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI Prestazione in luogo dell’adempimento (art. 1197 c. c. ) Se il creditore lo consente, il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta. L’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE Art. 2740 c. c. Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri Tutti i beni del debitore costituiscono la garanzia patrimoniale dei creditori Non sono ammesse limitazioni della responsabilità (fuori dei casi stabiliti dalla legge)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE Deroghe alla responsabilità patrimoniale Insiemi di beni possono essere sottratti alla garanzia generale Patrimonio separato: eredità accettata con beneficio d’inventario, solo quei beni rispondono dei debiti dell’eredità Patrimonio autonomo: complesso di beni destinato ad uno scopo e che non rispondono dei debiti del titolare
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE Par condicio creditorum (art. 2741 c. c. ) Tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore Indipendentemente dal momento e dalla causa del credito tutti i creditori si soddisfano paritariamente sulla vendita forzata dei beni Salve le cause legittime di prelazione
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE Tipologie di creditori chirografari garantiti Concorrono paritariamente sul patrimonio del debitore ma subordinatamente ai creditori garantiti Hanno una causa di preferenza nella soddisfazione del credito Cause legittime di prelazione: privilegio, pegno e ipoteca
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale Azione surrogatoria (art. 2900 c. c. ) Azione revocatoria (art. 2901 c. c. ) Sequestro conservativo (2905 c. c. e 671 c. p. c)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE Azione surrogatoria (art. 2900 c. c. ) Potere di surrogarsi al debitore nell’esercizio dei diritti che gli spettano verso i terzi presupposti • Inerzia del debitore • Pregiudizio del creditore • Diritti di credito o potestativi, di contenuto patrimoniale trascurati del debitore
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE Azione revocatoria (art. 2901 c. c. ) Il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni presupposti • Atto di disposizione del patrimonio in senso peggiorativo • Pregiudizio per il creditore (eventus damni) • Conoscenza del pregiudizio arrecato (scientia damni)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE Sequestro conservativo (2905 c. c. e 671 c. p. c) Provvedimento preventivo e cautelare emesso dal giudice su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito Per effetto del sequestro sorge un vincolo di indisponibilità: • inefficacia verso il creditore sequestrante degli atti di disposizione dei beni sequestrati
CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE Privilegi (art. 2745 s. s. c. c. ) Causa di prelazione riconosciuta in ragione del tipo di credito Es. credito alimentare, crediti di lavoro, crediti tributari. Privilegio generale: su tutti i mobili debitore Ordine di preferenza tra i diversi privilegi Privilegio speciale: solo su alcuni beni
DIRITTI REALI DI GARANZIA Pegno (art. 2784 c. c. ) Diritto reale che vincola un bene mobile a garanzia di un credito COSE MOBILI UNIVERSALITÀ DI MOBILI CREDITI DIRITTI SU BENI MOBILI
PEGNO Contratto di pegno Contratto reale • Far vendere la cosa, DIRITTI DEL CREDITORE • farsi pagare con prelazione, • assegnazione in pagamento, • appropriarsi dei frutti della cosa
DIRITTI REALI DI GARANZIA Ipoteca (art. 2808 c. c. ) Attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene oggetto di ipoteca e di soddisfarsi con prelazione sulla vendita forzata beni immobili, ma anche usufrutto su immobili, enfiteusi e superficie. Costituzione con iscrizione nel registro, a seguito di diverse fonti: 1) contratto; 2) sentenza di condanna; 3) ipoteca legale: art. 2817. Di qui diritto ad iscrivere ipoteca
IPOTECA Iscrizione di ipoteca L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri dei beni immobili Fattispecie complessa 1. Titolo per la costituzione 2. Iscrizione
IPOTECA Titolo per la costituzione 1. Atti 2. Sentenze di condanna 3. Concessione volontaria
IPOTECA Grado dell’ipoteca L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione. Si assegna un numero d’ordine delle iscrizioni Poteri del titolare ipoteca: fare espropriare bene e soddisfarsi sul ricavato, anche se il bene è stato venduto. Ma il terzo acquirente può: 1) pagare i creditori iscritti (con surrogazione nel credito) 2) rilascio beni 3) liberazione bene pagando prezzo del bene
GARANZIE PATRIMONIALI Divieto di patto commissorio (artt. 1963 e 2744 c. c. ) È nullo il patto che trasferisce la proprietà della cosa in pegno o ipotecata nel caso di persistente inadempimento
GARANZIE PERSONALI Fideiussione Art. 1936 c. c. Contratto con cui un terzo garantisce al creditore l’adempimento di altri Parti del contratto • Fideiussore • Creditore Il debitore non è parte del contratto
GARANZIE PERSONALI Effetti della fideiussione SONO OBBLIGATI IN SOLIDO IL DEBITORE ED IL FIDEIUSSORE È possibile il patto di beneficio d’escussione a favore del fideiussore (2744). Fideiussore che paga è comunque surrogato di diritto nel credito e nelle garanzie. (regresso per spese, interessi, ecc. ) Problemi: fideiussione omnibus e determinatezza oggetto: importo massimo garantito per debiti futuri (art. 1938)
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