DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- BENEFICI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE UTILIZZATO NEL SETTORE DEL TRASPORTO ------- Per. Ind. Felice Longo Responsabile dell’Area Assistenza e Informazione agli Utenti dell’Ufficio delle Dogane di Verona, 30 giugno 2014 ------- 1

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------CENNI STORICI SULLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DEL TRASPORTO La prima agevolazione della specie venne introdotta dall’art. 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale misura, rivolta ai soli esercenti l’attività di “trasporto merci per conto terzi”, costituiva sostanzialmente una riduzione degli oneri gravanti sui predetti operatori ed era commisurata agli incrementi delle aliquote di accisa sul gasolio per autotrazione previsti dal comma 5 del medesimo articolo e provvedimento di legge. Il beneficio ebbe effetto a decorrere dalla data del 16/01/1999. I previsti aumenti, che riguardavano l’insieme degli oli minerali (e non solamente il gasolio per autotrazione) e che nel loro insieme furono denominati come “normativa sulla CARBON TAX”, avevano il fine di perseguire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall’impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto. Con l’art. 7, comma 15, della legge 23/12/1999, n. 488, venne poi stabilito che l’agevolazione riguardava la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci (per conto terzi e per conto proprio) con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11, 5 tonnellate. Il Regolamento di attuazione della disciplinava dell’agevolazione fiscale in questione fu adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. L’agevolazione per gli esercenti in parola fu abrogata dall’art. 1, comma 112, della legge 29/12/2005, n. 266. 2

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA D’ACCISA PER IL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE UTILIZZATO DAGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO Parallelamente alla suddetta disciplina fiscale ed a seguito delle note problematiche determinatesi a carico del settore dei trasporti in genere, con l’art. 1 del Decreto Legge 26/09/2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23/11/2000, n. 343, a decorrere dal 01/09/2000 venne stabilita una riduzione dell’aliquota d’accisa per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3, 5 tonnellate. Anche in questo caso, per le modalità di applicazione di detta riduzione, estesa anche ad alcune categorie di esercenti il trasporto pubblico di persone, agli esercenti il trasporto con taxi ed agli esercenti il trasporto a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone, la disposizione di legge rimandava (con esclusione degli esercenti il servizio di taxi) al regolamento precedentemente adottato per l’agevolazione concessa per far fronte agli aumenti stabiliti dalla “CARBON TAX” e, cioè, al D. P. R. 9 giugno 2000, n. 277. Praticamente, sia la legge n. 343/2000, sia il regolamento di cui al D. P. R. n. 277/2000, rappresentano la disciplina fiscale agevolativa che, più volte variata ed aggiornata nel corso degli anni, è tutt’ora applicabile nei confronti degli esercenti in argomento. 3

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Per effetto dell’insieme di dette variazioni, attualmente l’agevolazione compete: � � agli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7, 5 tonnellate (l’aumento della massima complessiva da “maggiore di 3, 5 tonnellate” a “uguale o maggiore di 7, 5 tonnellate” è stato operato, a decorrere dai consumi dell’anno 2008, in base all’art. 18, paragrafo 11, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003); agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 4

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- FRUIZIONE DEL BENEFICIO Per poter fruire dell’agevolazione, gli operatori devono presentare ai competenti Uffici delle Dogane apposita: “DICHIARAZIONE”. Informazioni sulle dichiarazioni: a) Uffici dell’Agenzia delle Dogane competenti alla ricezione ed dichiarazioni: e dei Monopoli all’esame delle • per le imprese nazionali, gli Uffici delle Dogane nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa, ovvero, nel caso di più sedi operative, la sede legale o la principale fra le sedi operative; • per gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, gli Uffici delle Dogane nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di rappresentanza; • per le altre imprese comunitarie che non sono obbligate alla presentazione della predetta dichiarazione e che, quindi, possono avvalersi solo del sistema del rimborso, all’Ufficio delle Dogane di Roma 1. 5

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- b) Termini di presentazione delle dichiarazioni: le dichiarazioni devono essere presentate entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare [art. 61, comma 1, lettera a), punto 1), del D. L. n. 1/2012, come modificato dall’art. 3, comma 13 -ter del D. L. n. 16/2012]); c) Modalità di presentazione delle dichiarazioni: • Cartacea. – Il modello da utilizzare per il primo trimestre 2014 (vedasi allegato) è reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli all’indirizzo: http: //www. agenziadogane. gov. it/wps/wcm/conne ct/Internet/ed/Operatore/Accise/Benefici+per+il+g asolio+da+autotrazione/Benefici+gasolio+autotrazi one+I+trimestre+2014/; la dichiarazione dovrà essere stampata e firmata dal titolare della Ditta o dal rappresentante legale della Società ed alla stessa verranno allegate copie dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio che non siano state trasmesse con precedenti dichiarazioni e la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; 6

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA • UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Informatica. – Per la predisposizione informatica della dichiarazione si utilizza il software presente all’indirizzo: http: //www. agenziadogane. gov. it/wps/wcm/con nect/Internet/ed/Operatore/Accise/Benefici+per +il+gasolio+da+autotrazione/Benefici+gasolio+a utotrazione+I+trimestre+2014/Software+gasolio +autotrazione+I+trimestre+2014. Alla dichiarazione, che dovrà essere stampata e firmata dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della Società, verranno allegate copie dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio che non siano state trasmesse con precedenti dichiarazioni, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ed un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) sul quale saranno salvati i medesimi dati (files) della dichiarazione; • Telematica. – Previo ottenimento dell’abilitazione all’utilizzo del Servizio telematico Doganale – EDI, gli operatori utilizzano il predetto software, od il tracciato record pubblicato nel predetto sito istituzionale, per la predisposizione dei files da inviare e provvedono all’invio telematico della dichiarazione. Le istruzioni relative alle procedure di cui al presente punto ed al precedente, sono contenute nel Manuale dell’Utente (vedasi allegato) anch’esso opportunamente pubblicato nel citato sito. 7

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Anche in questo caso rimane fermo l’obbligo di fornire al competente Ufficio delle Dogane le copie dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio che non siano state trasmesse con precedenti dichiarazioni. Posto che la procedura in atto non consente, al momento, l’invio telematico di tali documenti, gli stessi dovranno essere inoltrati separatamente al predetto Ufficio delle Dogane; d) Contenuto delle dichiarazioni: Le dichiarazioni, a prescindere dalle modalità presentazione, sono così composte: v Frontespizio nel quale vengono indicati: - i dati anagrafici dell’impresa; - i dati contabili; - la modalità di fruizione del credito; - la firma del legale rappresentante (leggibile); di v Quadro A nel quale sono indicati: le targhe dei mezzi in possesso della ditta nel periodo solare di pertinenza; la tipologia di possesso del mezzo (A possesso – B leasing – C noleggio); la data di inizio e fine di possesso del mezzo; il numero delle fatture di acquisto del gasolio; i litri acquistati e imputabili ai mezzi nel periodo solare di pertinenza; i chilometri registrati nel contachilometri alla fine del periodo solare di pertinenza; 8

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- v Quadro B nel quale sono indicati: Se la ditta è esercente di un distributore privato di carburante: - se collegato con serbatoio avente capacità superiore a 10 mc indica nelle apposite colonne: Ø il codice ditta; Ø Il numero totale delle fatture di acquisto del gasolio immesso nel serbatoio; Ø Il totale dei litri fatturati ed immessi nel serbatoio; Ø l’importo complessivo delle fatture al netto dell’IVA; - se collegato con serbatoio avente capacità inferiore a 10 mc indica nelle apposite colonne: Ø Provincia - Comune – Indirizzo - capacità di stoccaggio espresso in mc; Ø il numero totale delle fatture di acquisto del gasolio immesso nel serbatoio; Ø il totale dei litri fatturati ed immessi nel serbatoio; Ø l’importo complessivo delle fatture al netto dell’IVA. Inoltre si deve indicare se il gasolio è utilizzato solo per i mezzi presenti nel “Quadro A” 9

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- v Quadro C nel quale sono indicati: Qualora la ditta abbia specificato nel Quadro B che il gasolio è utilizzato anche da automezzi non aventi titolo al beneficio indica nelle apposite colonne: - la targa del mezzo o un dato identificativo; - la tipologia del mezzo; - la data di inizio e fine del possesso del mezzo. e) Modalità di fruizione del credito: Gli operatori possono chiedere di fruire del credito maturato mediante rimborso in denaro o mediante compensazione. Per quanto attiene le richieste di rimborso in denaro, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione il competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede al controllo della sua regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante ed emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilità di Stato. 10

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D. L. n. 1/2012, i crediti possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui gli stessi sono sorti. Con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2014, i crediti potranno pertanto essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2016 (Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno). A norma del comma 2 dell’art. 61 del D. L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250. 000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato. 11

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F 24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U. M. E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number). La documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi è la seguente: § i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere B), C) e D) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante; § gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera A), e, cioè, gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7, 5 tonnellate, sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto. 12

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- SPECIFICAZIONI E CHIARIMENTI DI RILIEVO q È da porre in evidenza che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000, conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele. q Con la nota R. U. 62488 del 31/05/2012, l’Agenzia delle Dogane ha precisato in modo puntuale i termini entro i quali l’impresa di autotrasporto può legittimamente avanzare domanda per il recupero delle accise sul gasolio a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 44/2012 che, fra l’altro, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D. P. R. n. 277/2000. 13

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Nello specifico, è stata eliminata la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, per cui il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento. A riguardo, con la predetta nota l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che l’impresa ha due anni di tempo per richiedere il beneficio, biennio che, in virtù della trimestralizzazione del rimborso, decorre dal primo giorno utile in cui il rimborso stesso poteva essere chiesto, vale a dire dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento. Quindi, la prescrizione della possibilità di richiedere il rimborso per il primo trimestre 2014 scatterà dal 01/04/2016. 14

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- q Con la nota prot. n. 45963 del 20/04/2012, l’Agenzia delle Dogane ha fornito importanti precisazioni in merito all’esatta compilazione delle dichiarazioni volte ad ottenere il particolare beneficio fiscale. Tali precisazioni son le seguenti: ü Determinazione litri consumati. Il D. P. R. n. 277/2000 fissa una stretta relazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, facendo così assurgere l’operazione di fornitura del prodotto - che ne costituisce il presupposto di fatto a criterio di determinazione dei consumi da ammettere all’agevolazione. D’altra parte, è proprio nel momento in cui avviene la consegna del gasolio che l’onere dell’accisa - nella misura dell’aliquota inglobata nel prezzo di vendita viene trasferito sugli esercenti l’attività di autotrasporto che vengono incisi dal relativo carico fiscale, subendone il peso economico. Pertanto, nella compilazione della specifica dichiarazione la cui presentazione è richiesta ai soggetti interessati, per litri consumati devono intendersi quelli riforniti, quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura. 15

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Pertanto, nella compilazione della specifica dichiarazione la cui presentazione è richiesta ai soggetti interessati, per litri consumati devono intendersi quelli riforniti, quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura. Conseguentemente, con riguardo alla dichiarazione trimestrale dei consumi effettuati nel corso dell’anno, la data dell’operazione di rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza. ü Emissione differita di fatture. Il DPR 26/10/1972, n. 633, all’art. 21, oltre a prevedere l’emissione immediata della fattura, consente, per le cessioni di beni supportate da documenti da cui risultino i soggetti contraenti, che la fattura venga rilasciata entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna. In tal caso la fattura può avere carattere riepilogativo delle cessioni intervenute nell’arco del mese di riferimento tra i medesimi soggetti. 16

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- In aderenza a tale disciplina, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, 24/6/1999, richiamato nell’art. 5 del citato D. P. R. n. 277/2000, detta specifiche disposizioni in materia di fatturazione degli acquisti di gasolio effettuati dagli esercenti l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi. In particolare all’art. 1, comma 3, viene ammessa la possibilità di una fatturazione differita, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 4, del D. P. R. 26/10/1972, n. 633, sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell’impianto, anche con sistemi automatizzati, che devono riportare, tra l’altro, la data, i dati identificativi dell’acquirente nonché la qualità e quantità del prodotto rifornito ed il corrispettivo pagato. Pertanto, tenuto conto di quanto chiarito sulla rilevanza per la determinazione dei litri consumati del momento di effettuazione della fornitura, nelle fattispecie di emissione tardiva della fattura la data di rifornimento del prodotto è comunque desumibile in via immediata dalle indicazioni contenute nelle prescritte bolle di consegna o documenti equipollenti sopra richiamati. 17

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Tutto ciò premesso, con riguardo ai litri consumati nel corso dell’anno, è stata rappresentata l’utilità di un intervento chiarificatore in ordine alla corretta imputazione dei medesimi nei casi in cui l’esercente attività di trasporto riceva la fattura di acquisto del gasolio in data successiva al trimestre solare durante il quale è avvenuta la fornitura del prodotto. Tanto in considerazione della mutata configurazione dell’agevolazione di che trattasi, ora strutturata con periodicità trimestrale e non più su base annuale. Al riguardo, rilevata la riconosciuta possibilità per gli acquisti di gasolio effettuati dagli autotrasportatori di rilascio di fatture differite, può accadere che al momento della presentazione della dichiarazione l'esercente non ne sia ancora in possesso con riferimento a quantitativi di gasolio già consegnati. Al realizzarsi di tale circostanza, l'avente diritto potrà procedere, relativamente al prodotto consumato e non ancora fatturato, ad imputare i quantitativi di gasolio al trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di fornitura e computarli nel totale dei litri consumati, determinati sulla base delle bolle di consegna o dei documenti analoghi. 18

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Tale semplificazione procedimentale presuppone, tuttavia, che l’esercente annoti espressamente nella dichiarazione di riservarsi, con specifica comunicazione, di integrare l’indicazione del numero totale delle fatture riferite al trimestre solare, riportando gli estremi di quelle pervenute successivamente. Si chiarisce, in proposito, che la presentazione della suddetta comunicazione integrativa costituisce un preciso onere in capo all’esercente l’attività di trasporto, dovendo le operazioni di fornitura di gasolio essere definitivamente comprovate dalle fatture emesse. Tale comunicazione, pertanto, deve comunque essere trasmessa tempestivamente al medesimo Ufficio delle Dogane e, in ogni caso, prima della decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al trimestre solare successivo. Ciò al solo fine di evitare che il ritardato assolvimento del suddetto onere, procurando la sovrapposizione di adempimenti relativi a diversi trimestri solari, si traduca in aggravi del procedimento di riconoscimento del credito in ragione delle conseguenti ed inevitabili esigenze istruttorie. 19

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- E’ emerso, altresì, dalla prassi negoziale che, talvolta, le operazioni di rifornimento di gasolio assumono la veste di prestazioni periodiche o continuative, in esecuzione di contratti di somministrazione che vengono stipulati tra esercenti attività di trasporto e società petrolifere, le quali procedono ad emettere fattura all’atto del pagamento del corrispettivo nel termine pattuito tra le parti. Anche per tali fattispecie si rende applicabile la modalità di imputazione dei consumi sopra delineata sempreché l’effettuazione delle operazioni di fornitura di gasolio siano documentate, in assenza di fatturazione immediata, da bolle di consegna o da altre modalità equipollenti. ü Rifornimento a mezzo depositi o distributori privati. Sono emerse perplessità in ordine alla determinazione dei litri consumati, utile ai fini del computo del rimborso spettante, anche nei casi in cui gli autoveicoli impiegati vengano riforniti di gasolio da depositi o distributori privati di carburanti ad imposta assolta, dei quali siano titolari gli esercenti attività di trasporto. 20

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- In proposito, rinviando a quanto ampiamente argomentato in ordine alla rilevanza del momento di effettuazione della fornitura, si rileva che la data di ricezione del prodotto, soprattutto nei casi di emissione differita di fattura, potrà essere comprovata dal documento di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa (DAS). Fermo restando l’obbligo di riportare, nel Quadro C, l’elenco completo degli automezzi non ammessi al beneficio, riforniti mediante gli impianti suddetti, a titolo meramente esemplificativo si chiarisce che, se una partita di gasolio è stata consegnata all’impianto di deposito o distributore privato in data 30 marzo 2014, nei litri consumati da indicare nella dichiarazione relativa al primo trimestre 2014 andranno calcolati i quantitativi consegnati all’impianto e destinati ai soli autoveicoli ammissibili all’agevolazione, anche se parte del carburante sarà utilizzato dai medesimi nel corso del trimestre successivo. Al contempo, considerato che nelle fatture di acquisto destinato ai predetti impianti non sono riportati gli estremi delle targhe degli autoveicoli riforniti, si fa presente che il totale dei litri fatturati riportato nel Quadro B della dichiarazione va ripartito, in termini di litri consumati, per ciascuno 21

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- degli autoveicoli riforniti, da indicare nel Quadro A, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo. ü Autoveicoli adibiti a particolari trasporti. Altre richieste di chiarimenti hanno riguardato l’ammissibilità all’agevolazione di che trattasi dei consumi di gasolio da parte di determinati autoveicoli destinati a trasporti specifici quali, ad esempio, furgoni frigoriferi, betoniere ed altri mezzi similari che completano durante la marcia il ciclo produttivo di materiali. Al riguardo, sempreché le categorie di esercenti trasporto merci rivestano i requisiti fissati dall’art. 1, comma 2, del D. P. R. n. 277/2000 (iscrizione all’albo, licenza ecc…) ed i soprarichiamati autoveicoli abbiano una massima complessiva pari o superiore a 7, 5 tonnellate, non si rilevano ragioni ostative al pieno riconoscimento del credito d’imposta sui litri consumati legate alla particolare destinazione d’uso dell’autoveicolo impiegato. 22

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Nei casi di specie, gli autoveicoli sono caratterizzati dalla presenza di speciali attrezzature permanentemente installate che, costituendo elementi necessariamente complementari alla funzione unitaria di trasporto merci, appaiono essenziali per l’attività esercitata dal mezzo. Ne consegue, stante lo stretto nesso di funzionalità, che il gasolio utilizzato nell’ambito del trasporto di determinate merci, in specifiche condizioni, per l’azionamento di tali attrezzature va computato tra i litri consumati ammessi all’agevolazione. Grazie per la Vostra cortese attenzione Felice Longo «Il presente materiale ha natura informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti» Seguono allegati 23

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