DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI

DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- PRODOTTI ENERGETICI ED ENERGIA ELETTRICA ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA ------- Per. Ind. Felice Longo Responsabile dell’Area Assistenza e Informazione agli Utenti dell’Ufficio delle Dogane di Verona, 30 giugno 2014 ------- 1

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- La direttiva 2003/96/CE del 27/10/2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”, è stata attuata dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, che ha conseguentemente modificato il Testo Unico sulle Accise (più avanti TUA), approvato n. e 26/10/1995, 504, con Decreto successive Legislativo modificazioni e integrazioni. Per quanto attiene i prodotti energetici e l’energia elettrica esclusi ora dal campo di applicazione dell’accisa in funzione dei loro utilizzi, sono stati parzialmente riformulati gli articoli 21 e 52 del TUA. In particolare: A. ai sensi del comma 13 dell’art. 21 del TUA, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti al regime delle accise, non sono soggetti all’applicazione dell’accisa i prodotti energetici (compreso il coke di petrolio) destinati a essere utilizzati: 2

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- a) per la riduzione chimica; b) nei processi elettrolitici; c) nei processi metallurgici; d) nei processi mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al Regolamento n. 3037/90 (CEE) del Consiglio del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Nel caso di prodotti energetici diversi dal gas naturale, in base alle norme nazionali relative al controllo ed alla circolazione dei prodotti energetici si applicano le disposizioni del capo II del DM 322/95, ove compatibili. 3

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- I connessi adempimenti a carico dell’utenza interessata sono i seguenti: o gli utilizzatori dei prodotti, comunemente definiti come prodotti “fuori campo”, dovranno conformarsi alle prescrizioni dell’articolo 10 del decreto, in quanto compatibili, in particolare presentando la prescritta denuncia che ne consente l’identificazione come “utilizzatori di prodotti energetici" negli impieghi di cui all’articolo 21, comma 13, del TUA e tenendo la contabilità dei prodotti ricevuti e utilizzati nel prescritto registro di carico e scarico. Si riportano, di seguito, le disposizioni di cui al precitato art. 10 opportunamente adattate: 1. Chiunque intenda utilizzare i prodotti energetici “fuori campo” deve denunciare la propria attività all'Ufficio delle Dogane competente per territorio, almeno trenta giorni prima della data d'inizio dell'attività medesima. 4

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- 2. La denuncia, compilata in duplice esemplare e contenente i dati per l'identificazione della ditta e dell’ubicazione dell'impianto, deve essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'impianto e le tabelle di taratura dei serbatoi destinati alla custodia dei prodotti, riportante: a) i locali di cui si compone l'impianto e uso a cui ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria; b) il numero dei serbatoi e le relative capacità e quantità massima dei singoli prodotti “fuori campo” che in qualsiasi momento si possono trovare nell'impianto; c) le modalità d'impiego dei prodotti, eventuali processi di lavorazione, quantità e qualità dei prodotti ottenuti da tali lavorazioni; d) il quantitativo massimo di prodotti “furi campo” che si prevede di poter utilizzare in un anno; e) estremi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della Legge n. 239/2004. 5

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- La denuncia deve pure contenere una dichiarazione dell'utilizzatore attestante, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività; 3. L’Ufficio delle Dogane, ricevuta la denuncia, la allibra in apposito registro degli utilizzatori di prodotti energetici “fuori campo”, procede ad una ricognizione dell'opificio, identifica, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego e prescrive le misure necessarie per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti. 4. Delle operazioni di ricognizione eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta; 6

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- 5. Le modifiche si intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio delle Dogane; 6. Le ditte utilizzatrici sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, ciascun prodotto, nella giornalmente parte del e carico, per le quantità ricevute con l'indicazione della ditta fornitrice e relativa ubicazione e, nella parte dello scarico, le quantità impiegate ed i quantitativi di prodotti ottenuti dalla lavorazione o gli altri parametri indicativi dell'impiego; 7. Alla fine di ogni mese deve essere annotata sullo stesso registro la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza fra le quantità ricevute, quelle impiegate ed i quantitativi mancanti per cali o dispersioni nel mese, aumentata della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente; 7

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- 8. Le ditte che hanno dichiarato un consumo annuo complessivo dei prodotti non superiore ai 2. 000 litri effettuano lo scarico con cadenza mensile anziché giornaliera; 9. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché ai laboratori d'analisi. o la detenzione a scopo commerciale avviene conformemente all’articolo 9, comma 4, del D. M. 322/95 da parte di impianti qualificati quali “depositi intermedi” dal decreto; o le modalità di circolazione dei prodotti e quelle di fornitura sono attuate conformemente agli artt. 11 e 12 del citato rispettivamente, decreto con la n. 322/95 scorta della e quindi, bolla di accompagnamento dei beni viaggianti (XAB) emessa da una distinta serie speciale, 8

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- recante la dicitura relativa all’impiego in parola (usi di cui all’art. 21 - comma 13 - del D. L. vo n. 504/95) e previa presentazione al fornitore della dichiarazione attestante l’avvenuto assolvimento della procedura di cui all’articolo 10 del decreto. In caso di importazione del prodotto ed invio dello stesso per l’utilizzo negli impieghi considerati fuori del campo di applicazione della tassazione, nella bolla XAB dovrà essere annotato il numero della bolletta di importazione, nella quale sarà parimenti evidenziata, a giustificazione del mancato assolvimento dell’accisa, la dichiarazione resa dall’importatore ed il numero di registrazione della bolla XAB. Appare utile ribadire che la suddetta procedura trova applicazione in caso di utilizzo di prodotti energetici tranne il gas naturale - esclusivamente in impieghi 9

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- “fuori campo” e che l’esclusione prevista dal menzionato comma 13 dell’articolo 21 del TUA, in attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/96, riguarda unicamente i prodotti energetici utilizzati direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo con esclusione dei prodotti utilizzati nelle attività collaterali degli stabilimenti. Differentemente da quanto sopra, per il caso di utilizzo di gas naturale gli utilizzatori avanzeranno apposita istanza al soggetto che procede alla fatturazione del prodotto, fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000 ed eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad evidenziare i presupposti per l’esclusione dalla tassazione. Esaminata la domanda, il soggetto obbligato (fornitore) ne trasmetterà una copia agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti sul luogo di fornitura nel caso in cui proceda all’applicazione del regime richiesto. 10

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Nel caso che l’istanza si riferisca a gas da impiegare esclusivamente nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, sarà sufficiente la dichiarazione menzionata resa ai sensi del DPR 445/2000. Nei casi in cui si proceda a richiedere l’esclusione dal regime di tassazione solo per una quota parte del gas impiegato, il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione resa al soggetto obbligato una relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali, da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi di cui al comma 13 dell’articolo 21 del D. Lgs. 504/95 (specificando la tipologia di processo cui si riferisce l’impiego) e quella soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali). Sulla base delle istanze pervenute, gli Uffici delle Dogane pongono in essere le conseguenti attività di verifica anche in relazione alla veridicità di quanto dichiarato. 11

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- L’esclusione prevista dal menzionato comma 13 dell’articolo 21 del TUA, in attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/96, riguarda unicamente il gas naturale utilizzato direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo. Pertanto, non riguarderà il prodotto impiegato per la produzione di energia elettrica necessaria al processo, né quello utilizzato nelle attività collaterali dello stabilimento. I consumi di gas naturale fuori dal campo della tassazione, non possono essere contabilizzati al fine del raggiungimento dello scaglione del consumo annuale di 1. 200. 000 metri cubi, oltre il quale viene riconosciuto agli utilizzatori industriali la riduzione del 40 per cento dell’aliquota di accisa sui consumi tassati. 12

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Linee guida per l’individuazione dei consumi esclusi dalla tassazione. Attesa la varietà di configurazioni impiantistiche in pratica realizzabili, si evidenziano, di seguito, alcune linee guida di carattere generale per la definizione dell’assetto tecnicofiscale degli utilizzatori “fuori campo”. Le lavorazioni i cui consumi sono connessi al processo, in tutte le fasi fino alla realizzazione del prodotto finito, attengono alle lavorazioni senza le quali il processo stesso non può essere attuato. Sono da considerare consumi connessi quelli effettuati per operazioni di preparazione o di pre-trattamento funzionali al processo di lavorazione vero e proprio (ad esempio, è fuori campo di applicazione il combustibile impiegato per un riscaldamento di un pezzo metallico da lavorare a caldo). 13

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Tra i consumi non connessi, invece, possono essere certamente individuati quelli relativi alla climatizzazione (riscaldamento invernale o raffreddamento estivo) o all’illuminazione degli ambienti. Inoltre, sono, in generale, da escludere dall’agevolazione i consumi relativi ai servizi di impianto (quali bagni, spogliatoi, mensa, uffici), ai magazzini per lo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti e alle attività afferenti alla commercializzazione del prodotto finito. Sempre a proposito di consumi non connessi, si rappresenta che non sono da includere negli impieghi “fuori campo” i consumi per la propulsione di veicoli a motore eventualmente operanti nell’impianto. Per quanto sopra, gli impieghi “fuori campo” di prodotti energetici sono principalmente da identificare con quelli per combustione in bruciatori o, in misura residuale e vista anche l’ampia preponderanza di azionamenti elettrici nel settore, per l’azionamento di macchine operatrici tramite motori a combustione interna (ad esempio, si pensi ad un 14

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------motore a gasolio che aziona una pressa nell’operazione di imbutitura per la fabbricazione delle pentole). Nel caso in cui il medesimo prodotto energetico sia destinato ad usi tassati, agevolati e fuori campo (cioè nel caso in cui non sia configurabile l’impiego esclusivo) la quantificazione dei consumi da assoggettare a tassazione intera e/o agevolata deve essere realizzata mediante le consuete modalità (quali applicazione di congegni di misura ed eventuale determinazione di opportuni parametri di impiego oppure calcolo della percentuale dei consumi tassati sulla base di dati tecnici disponibili). La stima dei consumi non sottoposti, anche al fine del calcolo della percentuale dei consumi tassati di cui al precedente capoverso, può essere effettuata tramite calcolo dai dati tecnici relativi ai dispositivi in cui si realizza l’impiego oppure basandosi su dati storici eventualmente disponibili. Questi ultimi possono, eventualmente, essere utilizzati per la ricostruzione di parametri di impiego descrittivi della realtà industriale in esame. L’ammissione al riconoscimento degli impieghi “fuori campo” presuppone in ogni caso un’espressa volontà del soggetto di avvalersi del trattamento fiscale in parola. 15

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- B. ai sensi del comma 2, lettere da a) a g), dell’art. 52 del TUA, non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 k. W; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; 16

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- d) prodotta da comunque piccoli azionati, impianti purché la generatori loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 k. W, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 k. W; e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; f) impiegata nei processi mineralogici, limitatamente ai consumi connessi ai processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990; 17

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento. Per i suddetti casi di esclusione dal regime impositivo, gli interessati presenteranno le relative istanze agli Uffici delle Dogane competenti sugli impianti e l’esclusione medesima potrà essere accordata solo previa verifica da parte dei predetti Uffici. Ciò a fronte della necessità di distinguere i consumi ad essi riconducibili rispetto al consumo globale di energia dello stabilimento industriale nel quale le lavorazioni in questione sono realizzate, ovvero per il riconoscimento dell’incidenza del valore dell’energia elettrica sul costo finale dei prodotti realizzati. 18

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Rimangono soggetti a tassazione, come per i prodotti energetici, i consumi relativi all’illuminazione ed alla climatizzazione degli ambienti o, in generale, i consumi relativi a servizi quali bagni, spogliatoi, centrale termica e idrica, mensa, uffici, officine, laboratori qualità, lavaggi, ambienti destinati allo stoccaggio, nonché i consumi degli impianti di aspirazione e abbattimento fumi e polveri e di depurazione acque. In relazione a tali situazioni (presenza di impieghi fuori campo e non), si configura di fatto un uso promiscuo dell’energia elettrica, in conseguenza del quale per le forniture alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 k. W, il soggetto obbligato che effettua la fornitura deve convenire con l’Ufficio competente il canone d’imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili (art. 55, comma 2), mentre gli utilizzatori con potenza disponibile predetto limite rientrano tra i soggetti superiore al obbligati al pagamento dell’accisa di cui all’art. 53, comma 1, 19

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- lettera c) e si rende applicabile il comma 6 dell’art. 55 sulla separazione dei consumi a diverso regime fiscale. Al riguardo, si specifica che la determinazione dei consumi mediante stipula di appositi atti di convenzione sulla base di dati tecnici (somma degli assorbimenti di energia elettrica di ogni utenza tassata con riferimento ad un congruo numero di ore di funzionamento), rappresenta, nei casi in questione, cautela sufficiente a garantire gli interessi dell’Erario, ai sensi dell’art. 55, comma 6, del Decreto L. vo n. 504/95. Per la discriminazione dei consumi si fa rimando, anche per l’applicazione di quanto previsto dal citato comma 6 dell’art. 55, ai principi generali attinenti i prodotti energetici, precisando che, in presenza di impedimenti tecnici all’istallazione di distinti contatori, anche in considerazione dell’entità degli interessi erariali da garantire, si può procedere alla determinazione dei consumi presunti da assoggettare all’accisa sulla base di dati tecnici, individuando il quantitativo fisso dei consumi tassati. 20

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- In tal caso, rimane fermo l’obbligo di dichiarare le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo tassato precedentemente determinato. Si fa presente, inoltre, che l’esclusione dalla tassazione in argomento riguarda espressamente l’energia elettrica utilizzata nei suddetti impieghi, ma ciò non esonera l’esercente l’officina di produzione di energia elettrica per uso proprio, dagli obblighi previsti dall’art. 53, comma 1, lettera b), del TUA, anche quando l’energia elettrica prodotta alimenta esclusivamente detti processi produttivi, salvo i casi di espressa esclusione degli impianti di produzione, previsti dall’art. 52, comma 2, lettere a), b), c) e d). In buona sostanza, i soggetti che producono ed utilizzano in tutto od in parte l’energia elettrica per la riduzione chimica metallurgici, nei e nei processi elettrolitici mineralogici e per e la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento, sono da 21

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- considerare “soggetti obbligati” ed hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio. Sull’effettiva portata sottoposizione per dell’esclusione l’energia elettrica dalla utilizzata “principalmente per la riduzione chimica”, alla luce della esclusione dei processi elettrolitici globalmente intesi, si precisa quanto segue. Com’è noto, un processo elettrolitico è attuato immettendo, tramite due elettrodi, energia elettrica in un’apposita cella. Essendo specificatamente contemplata la non sottoposizione ad accisa dell’energia elettrica utilizzata nei processi elettrolitici e, quindi nella reazione di ossidazione, per impiego «principalmente nella 22

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- riduzione chimica”, la disposizione normativa non può che riferirsi all’energia elettrica impiegata in attività di riscaldamento (tramite effetto Joule) per fornire la necessaria energia di attivazione affinché una reazione di (ossido)riduzione, non elettrolitica, abbia luogo. Resta inteso che, per rientrare nella non sottoposizione ad accisa, riscaldamento ossidoriduzione l’energia elettrica propedeutico non ad elettrolitica impiegata una reazione deve nel di risultare superiore al 50 per cento di quella complessivamente impiegata in tutte le attività connesse con la reazione stessa (cioè utilizzata nel processo di ossidoriduzione). In tal caso, la parte minoritaria di energia elettrica impiegata nel processo (data dalla differenza tra l’energia complessivamente impiegata e quella per il riscaldamento) è, ovviamente, sottoposta ad imposizione. 23

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- Qualora, invece, l’energia elettrica impiegata nel riscaldamento sia inferiore al 50 per cento di quella impiegata nel processo, è sottoposta ad accisa tutta l’energia impiegata nell’ossidoriduzione non elettrolitica. Il principio di non contabilizzazione dei consumi non soggetti a tassazione si applica anche, nel settore dell’energia elettrica, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione per i consumi, negli opifici industriali, superiori a 1. 200. 000 k. Wh mensili. 24

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- SPECIFICAZIONI E CHIARIMENTI DI RILIEVO q Con nota prot. n. 80667 del 7 agosto 2013, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che possono trovare accoglimento le richieste di rimborso per l’accisa indebitamente versata antecedentemente alle istanze di esclusione dalla tassazione, fermo restando, ovviamente, il termine decadenziale fissato dal comma 2 dell’art. pagamento 14 del TUA (due anni dell’accisa sui prodotti dalla data esclusi del dalla tassazione). I rimborsi saranno concessi a condizione che venga verificata l’effettiva destinazione di prodotti energetici e/o di energia elettrica impiegati in usi non sottoposti ad accisa e sempreché siano ricostruibili i relativi consumi; 25

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- q Ai fini dell’individuazione delle attività connesse all’esclusione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica utilizzati limitatamente ai nei processi consumi connessi mineralogici, ai processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, è sicuramente opportuno chiarire che la classificazione statistica recata da tale Regolamento, denominata “NACE Rev. 1, è stata aggiornata, al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali nell’economia, con la classificazione riportata nell’allegato I del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/12/2006, denominata “NACE Rev. 2”. 26

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DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA ------- I processi precedentemente classificati sotto il codice DI 26 sono ora inclusi alla “SEZIONE C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE”, Divisione 23, Gruppi dal 23. 1 al 23. 9, del predetto allegato I. La nuova classificazione trova poi riscontro, a livello nazionale, nella tabella dei codici di classificazione delle attività economiche denominata “ATECO 2007”, che è stata adottata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2007/175509 del 16/11/2007 con decorrenza dal 01/01/2008. Grazie per la Vostra cortese attenzione Felice Longo «Il presente materiale ha natura informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti» 27