Dipartimento Processi Organizzativi RISCHIO DA RUMORE VANESSA MANNI

  • Slides: 28
Download presentation
Dipartimento Processi Organizzativi RISCHIO DA RUMORE VANESSA MANNI vanessa. manni@ispesl. it

Dipartimento Processi Organizzativi RISCHIO DA RUMORE VANESSA MANNI vanessa. manni@ispesl. it

1 CHE COS’E’ IL RUMORE? Suono che determina una sensazione acustica indesiderata, fastidiosa e

1 CHE COS’E’ IL RUMORE? Suono che determina una sensazione acustica indesiderata, fastidiosa e sgradevole Energia meccanica emessa da una sorgente che si propaga in un mezzo sotto forma di vibrazioni

2 CARATTERISTICHE DEL SUONO lieve forte INTENSITÀ Dipende dalla pressione che l’onda sonora esercita

2 CARATTERISTICHE DEL SUONO lieve forte INTENSITÀ Dipende dalla pressione che l’onda sonora esercita sul nostro orecchio e che si misura in decibel (d. B) acuto grave FREQUENZA Numero di oscillazioni o vibrazioni nell’unità di tempo (1 oscillazione al secondo = 1 Hertz o Hz) Se la frequenza presenta oscillazioni regolari si parla di “suono”, se irregolari di “rumore”

3 LIVELLI DI RUMORE 0 decibel: Soglia di udibilità 50 -60 decibel conversazione normale

3 LIVELLI DI RUMORE 0 decibel: Soglia di udibilità 50 -60 decibel conversazione normale 70 -90 decibel macchine 120 decibel Soglia del dolore 140 decibel aereo in fase di decollo

4 FONTI DI RUMORE Ambiente di Lavoro üMacchine üDispositivi (sirene) üAmbiente di vita üTraffico

4 FONTI DI RUMORE Ambiente di Lavoro üMacchine üDispositivi (sirene) üAmbiente di vita üTraffico veicolare üTraffico aereo üRumorosità extraurbana (in prossimità di autostrade, strade di grande svincolo) üAbitudini di vita o Rumore legato ad attività nel tempo libero (discoteche, caccia)

5 DECRETO LEGISLATIVO n. 195 /2006 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori

5 DECRETO LEGISLATIVO n. 195 /2006 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) EX Titolo V-bis DLG. s 626/94–”PROTEZIONE DA AGENTI FISICI” Titolo VIII, Capo II D. Lgs 81/2008 Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

6 CAMPO DI APPLICAZIONE – Art. 187 Determina i requisiti minimi per la protezione

6 CAMPO DI APPLICAZIONE – Art. 187 Determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito

7 DEFINIZIONI – Art. 188 a) Pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della

7 DEFINIZIONI – Art. 188 a) Pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea; b) livello di esposizione giornaliera al rumore: valore medio, dei livelli di esposizione al rumore (otto ore); c) livello di esposizione settimanale al rumore: valore medio, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative (otto ore)

8 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE Art. 189 Giornata Lavorativa di

8 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE Art. 189 Giornata Lavorativa di 8 ore a) valori limite di esposizione rispettivamente = 87 d. B(A) e ppeak= 200 Pa ; b) valori superiori di azione: rispettivamente = 85 d. B(A) e ppeak= 140 Pa ; c) valori inferiori di azione: rispettivamente= 80 d. B(A) e ppeak= 112 Pa.

9 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE Art. 189 Esposizione giornaliera variabile

9 VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE Art. 189 Esposizione giornaliera variabile Livello di esposizione settimanale A condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore non ecceda il valore limite di esposizione di 87 d. B(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente

10 VALUTAZIONE DEL RISCHIO –Art. 190 Il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori

10 VALUTAZIONE DEL RISCHIO –Art. 190 Il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

11 SOSTANZE OTOTOSSICHE Monossido di carbonio Stirene Toluene Xilene Etilbenzene Tricloroetilene Disolfuro di carbonio

11 SOSTANZE OTOTOSSICHE Monossido di carbonio Stirene Toluene Xilene Etilbenzene Tricloroetilene Disolfuro di carbonio n-esano Piombo Manganese Arsenico Mercurio Principi attivi farmaceutici

12 VALUTAZIONE DEL RISCHIO e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza

12 VALUTAZIONE DEL RISCHIO e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative per ridurre l'emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

13 MISURAZIONI DEL RUMORE – Art. 190 Se i valori superiori di azione possono

13 MISURAZIONI DEL RUMORE – Art. 190 Se i valori superiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

14 Articolo 190 comma 5 bis L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine ed

14 Articolo 190 comma 5 bis L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine ed impianti, può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione Consultiva permanente riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento

17 MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE Art. 193 Se a seguito della valutazione dei rischi

17 MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE Art. 193 Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore

18 MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE a) adozione di altri metodi di lavoro con minore

18 MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE a) adozione di altri metodi di lavoro con minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, che emettano il minor rumore possibile; c) progettazione della struttura dei luoghi di lavoro; d) informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro; e) adozione di misure tecniche per il contenimento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione.

19 MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE Rumore > valori superiori di azione 85 d. B

19 MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE Rumore > valori superiori di azione 85 d. B Luoghi di lavoro indicati da appositi segnali, con aree delimitate e accesso limitato

20 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) a) esposizione > valori inferiori di

20 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) a) esposizione > valori inferiori di azione 80 d. B DL mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) esposizione ≥ dei valori superiori di azione 85 d. B DL esige che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito

22 INFORMAZIONE E FORMAZIONE Rumore ≥ valori inferiori di azione 80 d. B INFORMAZIONE

22 INFORMAZIONE E FORMAZIONE Rumore ≥ valori inferiori di azione 80 d. B INFORMAZIONE E FORMAZIONE ünatura dei rischi; ümisure di prevenzione e protezione; ü valori limite di esposizione e valori di azione; üuso corretto dei DPI; üprocedure di lavoro sicure.

23 SORVEGLIANZA SANITARIA a) esposizione > valori superiori di azione 85 d. B b)

23 SORVEGLIANZA SANITARIA a) esposizione > valori superiori di azione 85 d. B b) esposizione > valori inferiori di azione 80 d. B Su richiesta dei lavoratori o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità Una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, resa nota ai RLS in funzione della valutazione del rischio

25 EFFETTI DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE L’orecchio può essere interessato da due diverse situazioni: Un

25 EFFETTI DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE L’orecchio può essere interessato da due diverse situazioni: Un rumore molto forte (esplosione) provoca dolore e spesso lacerazione del timpano Tinnito auricolare Il tinnito è la percezione uditiva di tintinnio, sibilo o rimbombo. Se il rumore è impulsivo (esplosione), il rischio può aumentare sostanzialmente. Il tinnito può costituire il primo segnale di una lesione a carico dell’apparato uditivo causata dal rumore.

26 RIDUZIONE DELL’UDITO Un rumore meno forte ma superiore a 80 d. B può

26 RIDUZIONE DELL’UDITO Un rumore meno forte ma superiore a 80 d. B può determinare RIDUZIONE DELL’UDITO che si instaura in 4 fasi: 1 sensazione di orecchie ovattate, ridotta capacità uditiva temporanea 2 apparente stato di benessere 3 difficoltà alla percezione dei suoni bassi e acuti 4 difficoltà a percepire la conversazione IPOACUSIA DA RUMORE

27 EFFETTI DEL RUMORE L’esposizione continuativa al rumore invecchia precocemente le cellule acustiche logorandole

27 EFFETTI DEL RUMORE L’esposizione continuativa al rumore invecchia precocemente le cellule acustiche logorandole fino alla loro distruzione I problemi di udito diventano seri quando le cellule uditive danneggiate sono molte Ipoacusia da rumore stato di salute del soggetto: otiti, traumi, etc. età del soggetto: con l’aumentare dell’età si ha riduzione dell’udito (presbioacusia)

EFFETTI EXTRA-UDITIVI 28 effetti descrizione Neuro-psichici Depressione, stanchezza, irritabilità, cefalea, disturbi del sonno, riduzione

EFFETTI EXTRA-UDITIVI 28 effetti descrizione Neuro-psichici Depressione, stanchezza, irritabilità, cefalea, disturbi del sonno, riduzione dell’attenzione Funzione visiva Restringimento della pupilla conseguente disturbo della percezione in rilievo Apparato respiratorio Aumento della frequenza degli atti respiratori Apparato digerente Digestione prolungata, bruciori di stomaco, gastriti, ulcere Sistema endocrino Stress: squilibri nell’attività di alcune ghiandole che producono ormoni AUMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO Diminuzione dell’attenzione e della concentrazione degli operatori e della percettibilità dei segnali acustici

29 MISURE TECNICHE 1. Isolamento della sorgente (materiali fonoisolanti) 2. Smorzamento delle vibrazioni 3.

29 MISURE TECNICHE 1. Isolamento della sorgente (materiali fonoisolanti) 2. Smorzamento delle vibrazioni 3. Rivestimento dei locali (materiali fonoassorbenti) 4. Idonea manutenzione delle macchine § lubrificazione § sostituzione dei componenti usurati

30 MISURE ORGANIZZATIVE üUso corretto delle attrezzature üAumento della distanza tra le macchine üTurnazione

30 MISURE ORGANIZZATIVE üUso corretto delle attrezzature üAumento della distanza tra le macchine üTurnazione del personale (Riduzione del numero dei lavoratori esposti al rumore)

32 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE INSERTI Ovatte speciali di lanapiuma e filtri acustici

32 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE INSERTI Ovatte speciali di lanapiuma e filtri acustici di materiale plastico da introdurre nel condotto uditivo in caso di esposizioni non superiori a 95 db CUFFIE Adatte per esposizioni prolungate, più efficaci degli inserti, di buona praticità, permettono l’ascolto della voce di conversazione CASCHI Indicati per attività particolarmente rumorose, risultano però ingombranti e poco agevoli impedendo l ’ascolto della voce di conversazione