Dipartimento Processi Organizzativi CORSO PER RSPPASPP MODULO A

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Dipartimento Processi Organizzativi CORSO PER RSPP-ASPP MODULO A RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI Vanessa Manni

Dipartimento Processi Organizzativi CORSO PER RSPP-ASPP MODULO A RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI Vanessa Manni vanessa. manni@ispesl. it

2 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA dovuti a Strutture Macchine Impianti elettrici Incendio

2 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA dovuti a Strutture Macchine Impianti elettrici Incendio - Esplosioni Sostanze e preparati pericolosi RISCHI PER LA SALUTE Agenti chimici dovuti a Agenti biologici Agenti fisici RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI dovuti a Organizzazione del lavoro Fattori psicologici Fattori ergonomici

3 AGENTI BIOLOGICI I microrganismi sono presenti ovunque nell’ambiente, la maggior parte di essi

3 AGENTI BIOLOGICI I microrganismi sono presenti ovunque nell’ambiente, la maggior parte di essi sono innocui per gli esseri umani e svolge inoltre molte funzioni importanti. Essi possono essere utilizzati per la produzione di farmaci o per la degradazione di sostanze inquinanti in ambienti contaminati, oltre ad essere responsabili della produzione di circa la metà della quantità di ossigeno che normalmente respiriamo. Alcuni microrganismi possono essere causa di infezioni, allergie, o esplicare effetti tossici, costituendo quindi un problema che coinvolge direttamente il settore occupazionale

4 RISCHIO BIOLOGICO Per lungo tempo il rischio biologico in ambito lavorativo è stato

4 RISCHIO BIOLOGICO Per lungo tempo il rischio biologico in ambito lavorativo è stato considerato soprattutto come RISCHIO INFETTIVO per quei gruppi di lavoratori esposti a microorganismi in ambito sanitario e per quelli a rischio di contrarre zoonosi (veterinari, agricoltori ecc. ). Successivamente tra i rischi di natura biologica sono stati riconosciuti quelli allergici e tossici. È stato così possibile ricondurre ad esposizioni lavorative a muffe, funghi, endotossine batteriche ed enzimi, sindromi irritative delle mucose e delle prime vie respiratorie ecc.

5 RISCHIO BIOLOGICO E’ possibile individuare 2 diverse tipologie di rischio biologico in ambito

5 RISCHIO BIOLOGICO E’ possibile individuare 2 diverse tipologie di rischio biologico in ambito occupazionale: Ørischio biologico generico: presente in tutti gli ambienti di lavoro; Ørischio biologico specifico: proprio della mansione svolta.

6 RISCHIO BIOLOGICO Il rischio biologico specifico è a sua volta distinguibile in: a)

6 RISCHIO BIOLOGICO Il rischio biologico specifico è a sua volta distinguibile in: a) rischio biologico deliberato: si manifesta quando una determinata attività prevede l’uso deliberato, intenzionale, di agenti biologici, per es. si usa un microrganismo nella produzione di generi alimentari; in tal caso l’agente biologico è ben noto e viene intenzionalmente introdotto nel ciclo lavorativo per esservi trattato, manipolato, trasformato o per sfruttarne le proprietà biologiche b) rischio biologico potenziale: deriva da una esposizione non intenzionale, potenziale ad agenti biologici; per esempio separazione dei rifiuti o attività agricole.

7 RISCHIO BIOLOGICO L’esposizione a rischio biologico è possibile, ad esempio, nei seguenti ambiti:

7 RISCHIO BIOLOGICO L’esposizione a rischio biologico è possibile, ad esempio, nei seguenti ambiti: vimpresa di pulizia: il rischio biologico deriva dalla possibilità di contatto con materiali infetti di varia provenienza; vlavanderia (il rischio biologico è dovuto alla manipolazione di indumenti sporchi e potenzialmente infetti di varia provenienza e d’uso); vattività indoor: il rischio biologico deriva dall’inalazione di aerosol contaminati da microrganismi presenti nell’aria degli ambienti indoor;

8 RISCHIO BIOLOGICO varee di lavoro con impianti ad aria condizionata con alti livelli

8 RISCHIO BIOLOGICO varee di lavoro con impianti ad aria condizionata con alti livelli di umidità: il rischio biologico deriva da muffe/lieviti e legionella diffuse negli ambienti di lavoro vattività lavorative con trasferimenti all’estero (l’esposizione ad agenti biologici si può realizzare durante i viaggi in paesi in via di sviluppo dove sono presenti alcune malattie infettive non così diffuse nei paesi di provenienza, quali ad esempio: epatite A, B , febbre tifoide, febbre gialla, meningite meningococcica, rabbia, encefalite giapponese, malaria ecc);

9 RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI Il recepimento a livello nazionale delle direttive comunitarie con

9 RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI Il recepimento a livello nazionale delle direttive comunitarie con la promulgazione del D. Lgs. 626/1994, ha colmato una lacuna nel corpo legislativo italiano in tema di tutela della salute in ambito professionale Recepimento della Direttiva Europea 2000/54/CE Titolo X del D. Lgs 9 Aprile 2008, n° 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

TITOLO X D. LGS 81/2008 10 CAPO I Campo di applicazione Definizioni Classificazione Comunicazione

TITOLO X D. LGS 81/2008 10 CAPO I Campo di applicazione Definizioni Classificazione Comunicazione Autorizzazione CAPO II Obblighi del Datore di Lavoro CAPO III Sorveglianza Sanitaria

11 CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme del presente titolo si applicano a tutte le

11 CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici

AGENTI BIOLOGICI 12 Virus Parassiti Colture cellulari Batteri Funghi Ecc

AGENTI BIOLOGICI 12 Virus Parassiti Colture cellulari Batteri Funghi Ecc

13 DEFINIZIONI Agente Biologico: Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita

13 DEFINIZIONI Agente Biologico: Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni Microrganismo: Qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico Coltura cellulare: Il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari

14 CLASSIFICAZIONE Classificazione analitica dei microrganismi in base alla loro pericolosità per l’uomo (art.

14 CLASSIFICAZIONE Classificazione analitica dei microrganismi in base alla loro pericolosità per l’uomo (art. 278; All. XLVI)

15 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Infettività Capacità di sopravvivere alle difese dell’ospite e di moltiplicarsi

15 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Infettività Capacità di sopravvivere alle difese dell’ospite e di moltiplicarsi in esso (penetrazione e moltiplicazione) Patogenicità Capacità di produrre malattia a seguito di infezione (produzione di malattia) Trasmissività Capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore o malato ad un soggetto non infetto (contagio di soggetti suscettibili) Neutralizzabilità Disponibilità di efficaci terapie o misure profilattiche (vaccini) per prevenire la malattia

17 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Gruppo I Agente che presenta poche probabilità di causare malattie

17 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Gruppo I Agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; Es. Lattobacilli

18 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Gruppo II Agente che può causare malattie in soggetti umani

18 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Gruppo II Agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche Es. Legionella, salmonella

19 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Gruppo III Agente che può causare malattie gravi in soggetti

19 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Gruppo III Agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; Esempio: HIV**, antrace

20 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Gruppo IV Agente biologico che può provocare malattie gravi in

20 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Gruppo IV Agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche Es. Virus Ebola, virus lassa

ALLEGATO XLVI 21 Agente biologico Classificazione 2 Rilievi V 2 2 V V Virus

ALLEGATO XLVI 21 Agente biologico Classificazione 2 Rilievi V 2 2 V V Virus HIV Virus Ebola Febbre gialla 3 D 4 3 V Aspergillus fumigatus Candida albicans Clostridium botulinum Clostridium tetani Escherichia coli Haemophilus influenzae Helicobacter pylori Blastomyces dermatitidis Corynebacterium diphtheriae 2 2 2 2 3 2 Bordetella pertussis Virus del morbillo Virus della poliomielite A A T T, V V A T, V

23 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Allegato XLVI Comprende un elenco di tutti gli agenti biologici

23 CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI Allegato XLVI Comprende un elenco di tutti gli agenti biologici patogeni per l’uomo (Gruppi 2 -3 -4) E’ costituita in relazione agli effetti sull’individuo sano, non tiene conto degli stati individuali eventualmente predisponenti a determinate patologie: Fattori fisiologici: Es. Gravidanza Fattori patologici: Immunodeficienze, patologie croniche, ipersensibilità E’ il medico competente che sulla base degli accertamenti anamnestici e delle visite terrà conto di tali fattori predisponenti nell’idoneità del lavoratore alla specifica mansione

24 USO DELIBERATO Agenti biologici deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo, per esservi trattati, manipolati,

24 USO DELIBERATO Agenti biologici deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo, per esservi trattati, manipolati, o trasformati, ovvero per sfruttarne le proprietà biologiche a qualsiasi titolo Ogni volta che i microrganismi si configurino come: ümateria prima üsubstrato ücatalizzatore üreagente o prodotto in un processo lavorativo I laboratori diagnostici di tipo microbiologico sono compresi nelle attività lavorative che usano agenti biologici

25 ATTIVITA’ AD UTILIZZO DELIBERATO Università e centri di ricerca Ricerca e sperimentazione in

25 ATTIVITA’ AD UTILIZZO DELIBERATO Università e centri di ricerca Ricerca e sperimentazione in cui è previsto l’uso di agenti biologici Laboratori di microbiologia e di igiene Sanità Ricerca e sperimentazione di nuovi metodi diagnostici Laboratori di microbiologia Prove biologiche Zootecnia e veterinaria Come sopra

26 ATTIVITA’ AD UTILIZZO DELIBERATO Industria delle biotecnologie Produzione di microrganismi selezionati Farmaceutica Ricerca

26 ATTIVITA’ AD UTILIZZO DELIBERATO Industria delle biotecnologie Produzione di microrganismi selezionati Farmaceutica Ricerca e produzione di vaccini Ricerca e produzione di farmaci Processi di biotrasformazione Ricerca e produzione di nuovi kit diagnostici Alimentare Produzione per la biotrasformazione (vino, birra, formaggi, zuccheri) Produzione di microrganismi selezionati Laboratori di microbiologia per prove di saggio

27 ESPOSIZIONE POTENZIALE Presenza di microrganismi, senza la deliberata intenzione di farne oggetto di

27 ESPOSIZIONE POTENZIALE Presenza di microrganismi, senza la deliberata intenzione di farne oggetto di attività lavorativa La presenza di agenti biologici ha qui piuttosto carattere di epifenomeno indesiderato ma inevitabile più che di voluto e specifico oggetto di lavoro La differenza tra esposizione potenziale ed utilizzo deliberato condiziona la frequenza e l’entità dell’esposizione e conseguentemente l’entità del rischio

28 ATTIVITÀ CHE POTENZIALMENTE ESPONGONO AD AGENTI BIOLOGICI (ALL XLIV) § Industrie alimentari §

28 ATTIVITÀ CHE POTENZIALMENTE ESPONGONO AD AGENTI BIOLOGICI (ALL XLIV) § Industrie alimentari § Agricoltura § Contatto con animali e/o con prodotti di origine animale §Servizi sanitari (compresi isolamento e post-mortem) § Laboratori clinici, veterinari e diagnostici (esclusi i laboratori di microbiologia) §Impianti di smaltimento di rifiuti e raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti § Impianti di depurazione delle acque reflue

29 MISURE GENERALI DI TUTELA üInformazione Formazione (art. 278) üSorveglianza Sanitaria (capo III Art.

29 MISURE GENERALI DI TUTELA üInformazione Formazione (art. 278) üSorveglianza Sanitaria (capo III Art. 279) § Prevenzione e controllo § Registro degli esposti e degli eventi accidentali § Registro dei casi di malattia e decesso

30 INFORMAZIONI E FORMAZIONE (art. 278) Nelle attività in cui la V. R. evidenzia

30 INFORMAZIONI E FORMAZIONE (art. 278) Nelle attività in cui la V. R. evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei DPI ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

31 INFORMAZIONI E FORMAZIONE Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata

31 INFORMAZIONI E FORMAZIONE Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato per l’informazione. L'informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente

32 SORVEGLIANZA SANITARIA I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei

32 SORVEGLIANZA SANITARIA I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore

33 VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Art. 271) Informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e

33 VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Art. 271) Informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a)della classificazione degli agenti biologici b)dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c)dei potenziali effetti allergici e tossici; d)della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, in correlazione all'attività lavorativa svolta; e)delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. Ripetuta ogni tre anni oppure in occasione di modifiche dell'attività lavorativa

34 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV,

34 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria

35 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Art. 273: Misure Igieniche Art. 274 Misure specifiche per strutture

35 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Art. 273: Misure Igieniche Art. 274 Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie, c. 1 e 2: 1. Il DL, in sede di V. R. , presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta. 2. Il DL definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. Art. 275 Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari c. 3: Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento. Art. 279: Sorveglianza Sanitaria: Prevenzione e controllo

37 COMUNICAZIONE (Art. 269) Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano

37 COMUNICAZIONE (Art. 269) Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: qil nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; q il documento di valutazione del rischio

38 COMUNICAZIONE (Art. 269) Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di

38 COMUNICAZIONE (Art. 269) Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

39 AUTORIZZAZIONE (Art. 270) Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria

39 AUTORIZZAZIONE (Art. 270) Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della Salute. La richiesta di autorizzazione è corredata da: 1. le informazioni di cui all‘articolo precedente; 2. l'elenco degli agenti che si intende utilizzare E’ rilasciata dal Ministero della Salute sentito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità. Ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile.

40 ENTI ISTITUZIONALI http: //www. ispesl. it http: //www. iss. it http: //www. medlav.

40 ENTI ISTITUZIONALI http: //www. ispesl. it http: //www. iss. it http: //www. medlav. unimo. it http: //www. unipd. it/ammi/spp/index. html http: //www. unipv. it/safety/welcome. html http: //www. cdc. gov/ http: //www. ccohs. ca/

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53 MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI (ART. 272) Evitare l’uso dell’agente pericoloso, o sostituirlo con

53 MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI (ART. 272) Evitare l’uso dell’agente pericoloso, o sostituirlo con uno meno pericoloso (dove possibile) Limitare al minimo il numero di lavoratori esposti Progettare adeguatamente i processi lavorativi Adottare misure di protezione collettiva Adottare dispositivi di protezione individuale (D. P. I. ) Adottare misure igieniche per prevenire la propagazione di un agente fuori dal luogo di lavoro

54 MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI (ART. 272) Utilizzare il segnale di rischio biologico rappresentato

54 MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI (ART. 272) Utilizzare il segnale di rischio biologico rappresentato nell’allegato XLV Definire procedure di emergenza Elaborare idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale campioni in sicurezza di agenti biologici nel luogo di lavoro Verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro fuori dal contenimento fisico primario

55 MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI (ART. 272) Predisporre i mezzi necessari per la raccolta,

55 MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI (ART. 272) Predisporre i mezzi necessari per la raccolta, lo smaltimento e l’immagazzinamento dei rifiuti mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi Elaborare idonee procedure per manipolazione e trasporto campioni in sicurezza di agenti biologici nel luogo di lavoro

MISURE IGIENICHE (ART. 273) 56 • Servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua

MISURE IGIENICHE (ART. 273) 56 • Servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; • Indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili, tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti; • Dispositivi di protezione individuale controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.

57 MISURE IGIENICHE Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è

57 MISURE IGIENICHE Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi, usare pipette a bocca e applicare cosmetici

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