DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI E SCUOLA Accentramento delle funzioni
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DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI E SCUOLA • Accentramento delle funzioni in capo all’amministrazione dello Stato. Esigenza di un intervento del legislatore chiarisse i rapporti tra centro e periferia e attribuisse alle Regioni e agli Enti locali le competenze necessarie per assicurare il raccordo tra scuola e comunità locali. • Legge 24 dicembre n. 537 conferisce una delega al Governo perché il Governo adotti decreti legislativi delegati che dessero attuazione all’autonomia scolastica. • • Autonomia scolastica: autonomia didattica, organizzativa e finanziaria.
Istituti scolastici non devono essere più organi dell’amministrazione statale periferica ma Istituti autonomi dotati di personalità giuridica. • • Le delega viene fatta scadere. Legge 15 marzo 1997 n. 59 = autonomia delle istituzioni scolastiche, acquisto di personalità giuridica, titolari di funzioni amministrative precedentemente esercitate dall’amministrazione statale. • • Art. 1 comma 2 legge n. 59/1997 = rovesciamento del principio di attribuzione. Ciò significa che sono conferiti alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle relative comunità e tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori esercitati • da qualsiasi organo dello Stato.
2001 REVISIONE COSTITUZIONALE DEL TITOLO V: rafforzamento del sistema autonomistico regionale sia nell’esercizio delle funzioni amministrative sia nell’esercizio delle funzioni normative. Art. 117 Cost. Attribuzione generalizzata alle Regioni della potestà legislativa detta competenza legislativa residuale e attribuzione tipica di materie enumerate per quanto attiene alla competenza concorrente ed alla competenza esclusiva dello Stato. Art. 117 comma 4 Cost. = istruzione e formazione professionale rientrano nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni. È difficile trovare un equilibrio tra l’art. 117 e l’art. 33 Cost. , laddove quest’ultimo art. attribuisce allo Stato sia potestà normative sia organizzative del servizio scolastico.
Es. istruzione e formazione professionale = competenza legislativa esclusiva regionale = trasferimento alle Regioni degli Istituti professionali di Stato. Offerta formativa però è un sistema che contiene istruzione, formazione professionale e formazione permanente. • La materia delle professioni è infatti di competenza concorrenza Stato-Regioni. • Legge statale serve per dettare le soglie minime di garanzia dell’ordinamento giuridico, i livelli minimi di uniformità del sistema dell’istruzione a livello generale. • Lo Stato detta le norme generali dell’istruzione = competenza legislativa esclusiva in capo allo Stato art. 117, comma 2 lett. n. • Cosa si intende per norme generali dell’istruzione? • Obiettivi essenziali del sistema formativo, standard minimi per la valutazione. Strumenti di garanzia della libertà dell’insegnamento, disciplina dei diritti e degli obblighi delle Istituzioni scolastiche, condizioni minime dell’effettività del diritto allo studio. •
● ● ● Le norme generali sull’istruzione individuano i principi ricavabili dalla legislazione statale di principio che definiscono gli standard comuni nelle materie dell’istruzione e del diritto allo studio. È molto difficile tenere distinte le norme generali sull’istruzione (materia di competenza legislativa esclusiva statale) dai principi fondamentali della materia (materia di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni). Art. 117, comma 2 lett. m = determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali sull’intero territorio nazionale = competenza legislativa esclusiva statale.
● ● ● Art. 116 Cost. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Istruzione e diritto allo studio sono disciplinati non solo dall’art. 117 Cost. ma anche negli articoli della prima parte della Costituzione dedicati ai rapporti etico-sociali (artt. 33 e 34 Cost. ). • Livelli essenziali = meccanismo di omogeneizzazione a livello nazionale, di garanzia dell’uniformità dell’ordinamento, di tutela dell’unitarietà della Repubblica. • • L’istruzione è una materia ma è anche un diritto sociale. Livelli essenziali = non significa identificare il livello più basso possibile di servizio bensì un livello adeguato all’essenza dell’uomo, alla sua dignità. •
Se molte politiche pubbliche inerenti i diritti sociali sono trasferite alle Regioni o agli enti locali è naturale che il loro coordinamento sia garantito dallo Stato centrale che è chiamato ad assicurare i diritti sociali con eguaglianza su tutto il territorio nazionale. Non si possono accettare processi di differenziazione che vadano ad incidere negativamente sul nucleo essenziale dei diritti sociali. •
• Corte costituzionale sentenza n. 282/2002 «Quanto poi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non si tratta di una "materia" in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» . •
Allo Stato spetta di fissare per tutto il territorio nazionale le condizioni inderogabili in presenza delle quali si possano definire come assicurati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali. • Livelli essenziali delle prestazioni = costituisce una competenza generale trasversale dello Stato e un vincolo alla potestà legislativa regionale concorrente e residuale. •
Revisione costituzionale del titolo V = da uno Stato burocratico-accentrato ad un nuovo tipo di organizzazione pubblica fondata sul principio di sussidiarietà. • Sussidiarietà verticale = le decisioni sono adottate dal livello di governo il più vicino possibile ai cittadini; • Sussidiarietà verticale = valorizzazione delle autonomie private, privati, enti no profit nella gestione dei servizi alla persona. • Sussidiarietà art. 118 Cost. = nuovo modello di distribuzione delle funzioni = modello pluralista, paritario e relazionale. • Il principio di autonomia diventa principio che connota il sistema costituzionale. •
• Principio di sussidiarietà orizzontale art. 118 c. 4 Cost. Si mette a confronto direttamente il singolo privato e lo Stato, si delimita l'intervento dello Stato a favore del privato se quest'ultimo è in grado di esercitare funzioni pubbliche. • Alleanza condivisa tra soggetti pubblici e privati in termini di risorse e capacità. • Dovere di promuovere le iniziative delle singole persone e delle formazioni sociali (manifestazione del principio di pluralismo sociale). • Le autonomie sono sia quelle che si pongono come soggetti esponenziali delle comunità locali e come sedi dell'autogoverno, sia tutte le articolazioni sociali autonome rispetto ai poteri pubblici. •
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