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D. Lgs. 81/08 RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL

D. Lgs. 81/08 RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO In vigore dal 15 maggio 2008 Denominato: TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

D. Lgs. 81/08 Legislazione ABOLITA con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08: D.

D. Lgs. 81/08 Legislazione ABOLITA con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08: D. Lgs. 195/06: Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ( rumore). D. Lgs. 187/05: Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. D. Lgs. 494/96: Sicurezza nei cantieri D. Lgs. 626/94: Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro DPR 303/56: Norme generali per l’igiene del lavoro DPR 547/55: Norme di prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro DPR 164/55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

D. Lgs. 81/08 Legislazione ABOLITA con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08: D.

D. Lgs. 81/08 Legislazione ABOLITA con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08: D. Lgs. 626/94: Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D. Lgs. 494/96: Sicurezza nei cantieri …. E altre norme ora inserite nel “TESTO UNICO DELLA SICUREZZA”

D. Lgs. 81/08 Legislazione abolita con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08: E

D. Lgs. 81/08 Legislazione abolita con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08: E ALTRE NORME ADDIRITURA DAL 1955 e 1956 DPR 303/56: Norme generali per l’igiene del lavoro DPR 547/55: Norme di prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro …. E altre norme

ex D. Lgs. 626/94 svolta Il D. Lgs. 626/94 ha rappresentato una in materia

ex D. Lgs. 626/94 svolta Il D. Lgs. 626/94 ha rappresentato una in materia di sicurezza del lavoro per tutte le aziende italiane con lavoratori dipendenti. Il D. Lgs. 626/94 si applica a tutte le attività con lavoratori dipendenti: - all'artigiano con un dipendente, - all'ufficio tecnico con una segretaria, - alla grande azienda con migliaia di dipendenti. Pur mantenendo in vigore gran parte della normativa pre-vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il D. Lgs. 626/94 ha introdotto nuove e pesanti Datore di lavoro che deve effettuare per iscritto una valutazione dei rischi connessi con la propria attività e dichiarare i provvedimenti responsabilità per il che intende prendere per limitare o eliminare i rischi presenti.

D. Lgs. 81/08 FIGURE AZIENDALI 1 - LAVORATORE 2 - DATORE DI LAVORO 3

D. Lgs. 81/08 FIGURE AZIENDALI 1 - LAVORATORE 2 - DATORE DI LAVORO 3 - MEDICO COMPETENTE (dove necessario) 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 5 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

“Lavoratore” Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un

“Lavoratore” Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,

“Lavoratore” con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte

“Lavoratore” con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi

AL LAVORATORE COSÌ DEFINITO È EQUIPARATO: IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA O DI SOCIETÀ

AL LAVORATORE COSÌ DEFINITO È EQUIPARATO: IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA O DI SOCIETÀ

AL LAVORATORE COSÌ DEFINITO È EQUIPARATO: IL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI FORMATIVI

AL LAVORATORE COSÌ DEFINITO È EQUIPARATO: IL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI FORMATIVI

AL LAVORATORE COSÌ DEFINITO È EQUIPARATO: L'ALLIEVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI E

AL LAVORATORE COSÌ DEFINITO È EQUIPARATO: L'ALLIEVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI E IL PARTECIPANTE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI QUALI SI FACCIA USO DI LABORATORI, ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, -

AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, IVI COMPRESE LE APPARECCHIATURE FORNITE DI VIDEOTERMINALI LIMITATAMENTE AI

AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, IVI COMPRESE LE APPARECCHIATURE FORNITE DI VIDEOTERMINALI LIMITATAMENTE AI PERIODI IN CUI L'ALLIEVO SIA EFFETTIVAMENTE APPLICATO ALLA STRUMENTAZIONI O AI LABORATORI IN QUESTIONE; -i

AL LAVORATORE È EQUIPARATO: IL VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E

AL LAVORATORE È EQUIPARATO: IL VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE IL VOLONTARIO CHE EFFETTUA IL SERVIZIO CIVILE

“Datore di lavoro” DL Il soggetto TITOLARE del rapporto di lavoro con il lavoratore

“Datore di lavoro” DL Il soggetto TITOLARE del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE STESSA o dell’unità produttiva in quanto esercita I POTERI DECISIONALI E DI SPESA.

“Datore di lavoro nelle scuole” E’ il DIRIGENTE SCOLASTICO

“Datore di lavoro nelle scuole” E’ il DIRIGENTE SCOLASTICO

“MEDICO COMPETENTE” MC Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi

“MEDICO COMPETENTE” MC Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/08, che collabora con il datore di lavoro ai fini della VALUTAZIONE DEI RISCHI ed è nominato dallo stesso per effettuare la SORVEGLIANZA SANITARIA e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

“MEDICO COMPETENTE” MC NOMINATO DAL DATORE DI LAVORO O DA UN SUO DELEGATO

“MEDICO COMPETENTE” MC NOMINATO DAL DATORE DI LAVORO O DA UN SUO DELEGATO

“MEDICO COMPETENTE” MC La sua nomina è necessaria solo in alcuni casi: - Lavorazioni

“MEDICO COMPETENTE” MC La sua nomina è necessaria solo in alcuni casi: - Lavorazioni previste dal testo unico (rumore, rischio chimico, videoterminali ecc. ) - Rischi che espongono rischi terzi (autisti, piloti ecc. ) - Radiazionizzanti ecc.

“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” RSPP Persona in possesso delle capacità e

“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” RSPP Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

“SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” SPP Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o

“SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” SPP Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

“RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA” RLS Persona eletta o designata per rappresentare i

“RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA” RLS Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

ART. 2 – DEFINIZIONI “RLS AZIENDALE” In tutte le aziende, o unità produttive, è

ART. 2 – DEFINIZIONI “RLS AZIENDALE” In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

ART. 2 – DEFINIZIONI “RLS TERRITORIALE” Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

ART. 2 – DEFINIZIONI “RLS TERRITORIALE” Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le modalità di elezione o designazione del RLS TERRITORIALE sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.

“VALUTAZIONE DEI RISCHI” valutazione GLOBALE E DOCUMENTATA DI TUTTI I RISCHI per la salute

“VALUTAZIONE DEI RISCHI” valutazione GLOBALE E DOCUMENTATA DI TUTTI I RISCHI per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

“VALUTAZIONE DEI RISCHI” Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) serve a effettuare LA

“VALUTAZIONE DEI RISCHI” Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) serve a effettuare LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO, AL FINE DI INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PIÙ OPPORTUNE ED ELABORARE IL PROGRAMMA DELLE MISURE ATTE A GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SALUTE E SICUREZZA.

ART. 29 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Comma 1 Il datore

ART. 29 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Comma 1 Il datore di lavoro effettua la valutazione e documento in collaborazione con RSPP e MC nei casi di obbligo di controllo sanitario Comma 2 Valutazione previa consultazione del RLS SANZIONI: commi 1 -2 -3 ammenda da 3000 a 9000 euro

ART. 29 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Comma 4 Il documento

ART. 29 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Comma 4 Il documento deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione SANZIONI: amministrativa pecuniaria da 2500 a 10000 euro

IL DATORE DI LAVORO EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SCRIVENDO IL DVR IN COLLABORAZIONE

IL DATORE DI LAVORO EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SCRIVENDO IL DVR IN COLLABORAZIONE CON RSPP E MC NEI CASI DI OBBLIGO DI CONTROLLO SANITARIO

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PUO’ ESSERE VISIONATO DAL RLS

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PUO’ ESSERE VISIONATO DAL RLS

DAL 31/12/2012 STOP ALLE AUTOCERTIFICAZIONI

DAL 31/12/2012 STOP ALLE AUTOCERTIFICAZIONI

Dal 31 dicembre prossimo, I DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO SINO A 10 LAVORATORI

Dal 31 dicembre prossimo, I DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO SINO A 10 LAVORATORI ED I DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO FINO A 50 LAVORATORI CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART. 29, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, NON POTRANNO PIÙ UTILIZZARE L'AUTOCERTIFICAZIONE

PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO E DOVRANNO, COSÌ EFFETTUARE LA

PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO E DOVRANNO, COSÌ EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI AVVALENDOSI DI PROCEDURE STANDARDIZZATE.

ART. 17 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI a) LA VALUTAZIONE DI

ART. 17 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI a) LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI CON REDAZIONE DEL DOCUMENTO b) DESIGNAZIONE DEL RSPP

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 1 a) nominare il

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 1 a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 2 h) adottare le

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 2 h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli art. 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 3 q) prendere appropriati

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 3 q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 4 z) aggiornare le

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 4 z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI SANZIONI: lettere q)z) prima parte

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI SANZIONI: lettere q)z) prima parte arresto da 4 a 8 mesi ammenda da 5000 a 15000 euro b)e)g)i)m)n)o)p) arresto 2 a 4 mesi ammenda da 800 a 3000 euro c)d)h)v) arresto da 3 a 6 mesi ammenda da 2000 a 5000 euro l) arresto da 4 a 8 mesi ammenda da 2000 a 4000 euro a) arresto da 3 a 6 mesi ammenda da 3000 a 10000 euro per le altre lettere sanzioni amministrative pecuniarie

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 5 Il datore di

ART. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELEGABILI CENNI 5 Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. SANZIONI: arresto da 4 a 8 mesi ammenda da 2000 a 5000 euro

ART. 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI 1 1. Ogni lavoratore DEVE PRENDERSI CURA della

ART. 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI 1 1. Ogni lavoratore DEVE PRENDERSI CURA della PROPRIA SALUTE E SICUREZZA e di QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

ART 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI. 2 2. I lavoratori devono in particolare: a)

ART 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI. 2 2. I lavoratori devono in particolare: a) CONTRIBUIRE, INSIEME AL DATORE DI LAVORO, ai dirigenti e ai preposti, ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA sui luoghi di lavoro; b) OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

ART 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI. 3 c) UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO,

ART 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI. 3 c) UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO, LE SOSTANZE E I PREPARATI PERICOLOSI, I MEZZI DI TRASPORTO, NONCHÉ I DISPOSITIVI DI SICUREZZA; d) UTILIZZARE in modo appropriato i DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI messi a loro disposizione;

ART 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI. 4 e) SEGNALARE IMMEDIATAMENTE al datore di lavoro,

ART 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI. 4 e) SEGNALARE IMMEDIATAMENTE al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le DEFICIENZE DEI MEZZI E DEI DISPOSITIVI di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

ART. 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI 6 ) NON RIMUOVERE O MODIFICARE senza autorizzazione

ART. 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI 6 ) NON RIMUOVERE O MODIFICARE senza autorizzazione i f DISPOSITIVI DI SICUREZZA o di segnalazione o di controllo; g) NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI O MANOVRE CHE NON SONO DI LORO COMPETENZA ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

ART. 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI 7 h) partecipare ai PROGRAMMI DI FORMAZIONE E

ART. 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI 7 h) partecipare ai PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO organizzati dal datore di lavoro; i) SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

ART. 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI 8 3. I lavoratori di aziende che svolgono

ART. 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI 8 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

ART. 59 – SANZIONI PER I LAVORATORI 1. I lavoratori sono puniti: a) con

ART. 59 – SANZIONI PER I LAVORATORI 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'ARRESTO fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 50 A 300 EURO per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.