Cyberbullismo dallanalisi psicologica e legale alla centralit del
Cyberbullismo: dall’analisi psicologica e legale alla centralità del gruppo nell’intervento Avv. Laura Rossoni Dott. ssa Maria Crippa
Seconda sessione: 11 settembre 2018 ore h. 14. 00 - 18. 00 - proiezione del film ‘‘Cyberbully’’ (C. Binamè, 2011); - la legge sul cyberbullismo 29 maggio 2017 n. 71; - la responsabilità dei minori e gli strumenti rieducativi del processo penale minorile (messa alla prova); - la responsabilità di genitori e insegnanti; - domande & dibattito.
Proiezione del film ‘‘Cyberbully’’ (C. Binamè, 2011)
Legge 29/05/2017 n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo - entrata in vigore: 18/06/2017 To bull: usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire.
IL DISEGNO DI LEGGE: IL PRESUPPOSTI E LE FINALITÀ DELLA LEGGE Il cyberbullismo si è sviluppato a seguito dell’ampio utilizzo dei mezzi di comunicazione online (social) da parte degli adolescenti e dei preadolescenti. Dalla ricerca realizzata da Ipsos per Save the Children emerge che per i 2/3 dei minori riconoscono il cyberbullismo coma la minaccia principale del nostro tempo (72%), ancor più grave del problema della tossicodipendenza (55%) o della molestia da parte di un adulto (44%). Il 12, 5% riconosce di aver utilizzato i social per diffondere messaggi offensivi o minacciosi; il 13, 6% dei maschi e l’ 8, 1% delle ragazze dichiarano di aver «umiliato» dei coetanei con la diffusione di materiali offensivi e insinuazioni diffamatorie. Il 10% degli studenti dichiara di essere stato vittima di diffusione di informazioni e immagini personali senza il proprio consenso. Il 12% dei maschi e il 16% delle femmine dichiara di essere stato vittima di insulti, aggressioni verbali e minacce; il 12% riferisce che altri hanno inviato immagini e messaggi a proprio nome. Il 31, 4% è stato testimone o è a conoscenza di altri studenti partecipanti a gruppi online a sfondo razzista od omofobo; il 30% è a conoscenza o è stato testimone diretto della diffusione di messaggi di minaccia da parte di altri studenti.
LA TIPOLOGIA DELLE VITTIME Il criterio di elezione delle vittime è quello della «diversità» - Aspetto estetico (67% con picchi del 77% tra le femmine dai 12 ai 14 anni) - timidezza (67% che sale al 71% tra le ragazze preadolescenti) - Il supposto orientamento sessuale ( 56% che sale al 62% tra i preadolescenti maschi) - L’essere straniero (43%) - L’abbigliamento non convenzionale (48%) - La bellezza femminile che spicca nel gruppo (42%) - La disabilità (31% che sale al 36% tra le femmine tra i 12 e i 14 anni)
LE MODALITÀ - I ragazzi si rubano e-mail, profili o messaggi privati per poi renderli pubblici (48%) - Si inviano sms, mms, e-mail aggressivi e minacciosi (52%, che tra le femmine preadolescenti sale al 61%) - Vengono appositamente creati gruppi «contro» su un social network per prendere di mira qualcuno (57%) - Vengono diffuse foto e immagini denigratorie o intime senza il consenso della vittima (59%) - Vengono diffuse notizie false sul soggetto da colpire (58%) - Perseguitano la vittima attraverso un suo profilo su un social network (61) Manca la consapevolezza delle conseguenze e delle responsabilità per gli atti compiuti e di regola c’è la convinzione di non poter essere individuabili perché vengono utilizzati dei nicknames. Estremamente pericolosa e purtroppo diffusa è l’abitudine di mettere in rete o di inviare tramite messaggi immagini relative alla sfera intima, senza percepire i rischi e i pericoli della diffusione delle immagini
LA SCUOLA Le scuole hanno un valore strategico per l’educazione alle relazioni interpersonali e a un corretto uso della rete. Gli insegnati sono le «sentinelle» in grado di cogliere il disagio delle vittime e le situazioni in cui sono coinvolte e rappresentano un punto di riferimento indispensabile cui rivolgersi per chiedere aiuto nonostante la difficoltà a rompere il silenzio e a superare la vergogna. E’ previsto un docente referente in ogni autonomia scolastica. Il POF di ogni scuola autonoma dovrà prevedere il progetto di educazione alla rete con momenti di informazione e formazione oltre a sportelli di ascolto per alunni e genitori.
GLI OBIETTIVI INDICATI DAL DISEGNO DI LEGGE: 1) PREVENIRE IL FENOMENO con un’adeguata educazione, sensibilizzazione (dei minori soprattutto, ma più in generale della cittadinanza) e con la formazione (dai docenti allo stesso personale della Polizia postale e delle comunicazioni). Determinante è ritenuta «l’educazione digitale» di bambini e ragazzi. 2) ACCERTARE E REPRIMERE GLI ILLECITI COMMESSI incentivando e sostenendo l’attività della Polizia postale e delle comunicazioni 3) PROTEGGERE LE VITTIME Creando procedure e istituti nuovi per elevare il livello di tutela dei bambini e dei ragazzi vittime di questa forma di violenza. E’ prevista una specifica procedura accelerata dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali che consente alla vittima di un atto di cyberbullismo – che pure non integri gli estremi di uno specifico reato – di ottenere una tutela rafforzata e celere attraverso l’adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi che garantiscano la dignità del minore rispetto a qualsiasi forma di violazione della sua persona commessa in rete.
LA LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71 IN VIGORE DAL 18 GIUGNO 2017: ART. 1 FINALITA’ E DEFINIZIONI ART. 2 TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL MINORE ART. 3 PIANO DI AZIONE INTEGRATO ART. 4 LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO ART. 5 INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE, SANZIONI IN AMBITO SCOLASTICO E PROGETTI DI SOSTEGNO E RECUPERO ART. 6 RIFINANZIAMENTO DEL FONDO ART. 7 AMMONIMENTO
LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71 ART. 1 Ai fine della presente legge per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
ART. 2 Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito atti di cui all’art. 1 della legge può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte non integrino le fattispecie previste da altre norme incriminatrici. Qualora, entro le ventiquattro ore successiva la ricevimento dell’istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore dalla richiesta.
ART. 5 Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. I regolamenti delle istituzioni scolastiche sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
ART. 7 Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale e dell’art. 167 del codice per la protezione dei dati personali commessi mediante la rete internet da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti id altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento. Ai fini dell’ammonimento il Questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Se il fatto è commesso da un soggetto ammonito, la pena è aumentata e si procede d’ufficio. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
Responsabilità Giuridica Tutte le azioni che compiamo navigando in rete e utilizzando i social network/app vengono “firmate” dal nostro account o dal nostro indirizzo IP. E’ dunque possibile risalire agli autori di comportamenti illeciti/reati (quali ingiurie, diffamazioni, molestie, furti d’identità, etc. ) conseguenze sia in termini di responsabilità (anche penale), sia in termini risarcitori. Imputabilità Responsabilità personale per i reati commessi: “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l’ha commesso, non era imputabile”. “capacità d’intendere e volere” Per il nostro ordinamento l’imputabilità penale scatta al quattordicesimo anno.
Per gli infraquattordicenni (età inferiore ai 14 anni): presunzione assoluta di non imputabilità ex art. 97 c. p. • è possibile l’intervento del Tribunale per i Minorenni; • sono applicabili le misure di sicurezza: libertà vigilata o riformatorio giudiziario (ora affidamento coattivo a una comunità educativa, pubblica o privata). Per i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni: ai sensi dell'art. 98 c. p. la dichiarazione di imputabilità non è mai presunta, ma è subordinata all’accertamento in concreto: • dell’imputabilità: capacità di intendere e di volere al momento del fatto (rendersi conto del significato antisociale del reato e di valutarne le conseguenze) • del grado di responsabilità • della effettiva capacità processuale • delle misure penali più adeguate • di eventuali provvedimenti civili caratteristiche cognitive e volitive dell’agente al momento della commissione del fatto criteri ex art. 9 d. P. R. 448/1988: condizioni personali, familiari, sociali e ambientali.
Se il minorenne viene riconosciuto imputabile • misure cautelari: prescrizioni (attività di studio, lavoro o altro), affidamento ai Servizi minorili, permanenza domiciliare, collocamento in comunità educativa, custodia cautelare in istituto giudiziario minorile; • pena: diminuita fino ad un terzo, da eseguirsi presso istituti penali per minorenni; • sanzioni sostitutive (fino a due anni di reclusione): semidetenzione o libertà controllata; • misure di sicurezza: libertà vigilata, del riformatorio giudiziario (ora affidamento coattivo a una comunità educativa, pubblica o privata).
Il processo penale minorile Gli organi • Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni • G. I. P. presso il Tribunale per i minorenni • Procuratore Generale presso la Corte d’Appello • Sezione di Corte di Appello per i minorenni • Magistrato di Sorveglianza per i minorenni Servizi minorili e enti locali • interventi di sostegno • coadiuvano il Tribunale prescrizioni al minore nell’imposizione di
D. P. R. 22 settembre 1988 n. 448 1989, ratificata dall'Italia con la l. 176 del 1991 Convenzione di New York del Modello conciliativo – riparativo Sposta l’attenzione dal fatto al soggetto: misure detentive e di reclusione intramuraria e interventi graduabili con finalità di sviluppo di attitudine responsabilizzante, competenze autoregolative e reinserimento sociale. 1. Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: particolare tenuità, occasionalità, pregiudizio per le esigenze educative del minore. 2. Perdono giudiziale: astensione dal rinvio a giudizio o dalla pronuncia della condanna quando si presume che il minorenne si asterrà dal compimento di nuovi reati (limiti: pena detentiva non superiore a 2 anni, pena pecuniaria anche congiunta non superiore a 1549 euro). 3. Mediazione: responsabilizzazione del soggetto e reinserimento nella società attraverso un percorso di riparazione con la collettività e con la persona offesa.
4. Messa alla prova Istituto incentrato sulla personalità del minore (art. 28 D. P. R. 448/1988) • sospensione del processo per un anno (3 anni per ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni) con affidamento ai Servizi minorili dell’amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi locali, solo previo consenso; • il minore è inserito in un progetto di carattere educativo, finalizzato ad una positiva elaborazione del fatto reato, a ripararne le conseguenze e a promuovere la conciliazione con la persona offesa. Deve essere ragionevole, comprensibile, condiviso con il nucleo famigliare e indicare sia prescrizioni positive (comportamenti a cui attenersi), sia divieti. • al termine del periodo di prova il giudice è chiamato a compiere una valutazione dell’esito della prova e della personalità dell’imputato, pronunciando sentenza di estinzione del reato in caso positivo.
Oltre alle conseguenze penali, l’atto di cyberbullismo determina conseguenze civili in termini di risarcimento economico della persona offesa, che grava sui genitori: ai sensi dell’articolo 2048 c. c. , infatti, il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati. Posizioni di garanzia
GENITORI Responsabilità per colpa presunta ex art. 2048 c. c. Culpa in educando: dovere di educare e vigilare, in maniera adeguata all’età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti. Per il diritto privato i genitori sono titolari di • diritti e doveri nei confronti dei figli, tra cui quello di educare il minore; • poteri che, se non correttamente esercitati, giustificano la loro responsabilità per i danni cagionati dal minore. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola. L’obbligo di vigilare può essere attenuato nel caso di minore di sedici anni, mentre non viene meno
Prova liberatoria: se i genitori riescono fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere esonerati dall’obbligo di risarcire il danno causato dal figlio tipo di prova molto difficile da produrre: • di aver educato e istruito adeguatamente il figlio • di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta • di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa. …una condotta come il cyber-bullismo, per sua definizione reiterata, difficilmente potrebbe essere considerata un fatto repentino e imprevedibile!
INSEGNANTI Responsabilità per colpa presunta: culpa in vigilando del minore autore dell’illecito, come inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi. Principio di affidamento dell’alunno alla scuola: il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. Non soltanto le ore delle attività didattiche, ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica (ricreazione, pausa pranzo, palestra, uscite e viaggi
Si tratta di una condotta omissiva colposa: violazione dell’obbligo giuridico di impedire l’evento. • art. 28 Cost. • art. 2048 codice civile (responsabilità dei precettori) • art. 61 della L. 312/1980 n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente) gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi…nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” Tale responsabilità non viene meno con la maggiore età degli alunni: “il dovere di sorveglianza sugli alunni non cessa con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, in quanto essi continuano ad essere allievi anche dopo tale momento” (Cass. civ. sent. 2334/2018).
Prova liberatoria dimostrare di: 1. non aver potuto impedire il fatto con un intervento correttivo/repressivo (caso fortuito, non prevedibile o non superabile con la normale attenzione e diligenza di fronte allo specifico evento); 2. di aver adottato in via preventiva le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. • scuola privata: responsabilità della scuola nella quale presta il proprio lavoro l’insegnante in virtù di un contratto; • scuola pubblica: responsabilità diretta dell’Amministrazione Scolastica (Ministero della Pubblica Istruzione) per il danno cagionato al minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza. L'Amministrazione si surroga al personale docente: il docente rimane estraneo nel rapporto processuale, ma può successivamente essere chiamato a rispondere in rivalsa dinanzi alla Corte dei Conti dall'Amministrazione Scolastica che sia stata condannata al risarcimento dei
Determinazione del danno • Danno patrimoniale: si verifica una diminuzione del patrimonio del danneggiato • Danni morali: lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, attengono a sofferenze patite, danni da vita di relazione etc. l’ammontare viene stabilito dal giudice – Danno biologico: è il danno alla salute ed all’integrità psicofisica subito da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui, tutelato dall’art. 32 Cost. ; – Danno morale: consiste nel dolore, nella sofferenza interiore, nel turbamento, nel c. d. patema d’animo che il danneggiato patisce come conseguenza del comportamento illecito altrui; – Danno esistenziale (danno dinamico-relazionale): è il danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita in generale e nel relazionarsi con gli altri, caratterizzato da un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane; tale danno è riconosciuto e tutelato dall’art. 2 Cost.
Gli obblighi di denuncia • Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (art. 362 e 358 c. p. ): obbligo di denunciare la notizia di reato all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che, come il comando dei Carabinieri o la Questura, ha l'obbligo di riferire a quella • Episodi di rilevanza penale (ad esempio: furto, minaccia, violenza, danneggiamento, violenza verso coetanei con vari mezzi, abusi o molestie sessuali, stalking, ecc. ) Rivestono il ruolo di pubblico ufficiale: • Dirigenti/Direttori di tutte le Istituzioni formative (art. 357 c. p. ) • Insegnanti delle scuole statali e paritarie (Cass. sent. n. 6587/91 e n. 3304/1999) • Collaboratori scolastici (Cass. sent. n. 17914 del 2003). L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso il minore ne sia vittima che autore. L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 del codice penale: "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale".
La denuncia • deve essere indirizzata: - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne (alla Procura della Repubblica per i minorenni se indiziato è un minore); - ad un ufficiale di polizia giudiziaria (Polizia di Stato – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni– Questura o Commissariato di P. S. del territorio di competenza– Commissariato on line attraverso il portale http: //www. commissariatodips. it; Arma dei Carabinieri, ecc. ) • deve essere inoltrata anche se l'autore del fatto è minore di anni 14. • deve essere effettuata in forma scritta, anche contro ignoti. • deve contenere l’esposizione dei fatti in maniera chiara e completa senza alcuna valutazione sull'attendibilità del fatto. è importante salvare/stampare conversazioni, fotografie, ecc. (fonti di prova)!
Grazie dell’attenzione!
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