Cronologia gerarchia specialit Criterio cronologico tra due norme

  • Slides: 5
Download presentation
Cronologia, gerarchia, specialità Criterio cronologico = tra due norme contrastanti prevale quella più recente

Cronologia, gerarchia, specialità Criterio cronologico = tra due norme contrastanti prevale quella più recente (l’altra è abrogata) – effetto del decorrere del tempo – agisce sull’efficacia, delimitandola – l’abrogazione opera ex nunc Criterio gerarchico = tra due norme contrastanti prevale quella di grado più elevato (l’altra è annullata) – effetto della gerarchia delle fonti – agisce sulla validità, ripristinando l’ordine – l’annullamento opera ex tunc Criterio della specialità = tra due norme contrastanti prevale quella speciale (l’altra è non applicata) – effetto della preferenza per la norma speciale – agisce sulla applicabilità delle leggi – la specialità nega l’antinomia!

Cronologia, gerarchia, specialità Criterio cronologico = tra due norme contrastanti prevale quella più recente

Cronologia, gerarchia, specialità Criterio cronologico = tra due norme contrastanti prevale quella più recente (l’altra è abrogata) Abrogazione «espressa» , dichiarata dal legislatore erga omnes Abrogazione «tacita» e «implicita» , dichiarata dal giudice inter partes Abrogazione Criterio gerarchico = tra due norme contrastanti prevale quella di grado più elevato (l’altra è annullata) – Annullamento sempre dichiarato da un giudice erga omnes (oppure Annullamento disapplicazione? ) disapplicazione Criterio della specialità = tra due norme contrastanti prevale quella speciale (l’altra è non applicata) Deroga «espressa» , dichiarata dal legislatore erga omnes (per es. art. 2249 Deroga cod. civ. ; art. 178 cod. pen. ) Deroga «tacita» e «implicita» , dichiarata dal giudice inter partes (esempio) Deroga

Genere / Specie Norma generale deroga Norma speciale

Genere / Specie Norma generale deroga Norma speciale

Corte cost. , sent. 117/1994 Sulla base dei canoni indicati, il complesso delle disposizioni

Corte cost. , sent. 117/1994 Sulla base dei canoni indicati, il complesso delle disposizioni impugnate rivela un significato certo e per nulla indeterminato, nel senso che, a fianco del generale divieto di cacciare i fringillidi (artt. 30, primo comma, lettera divieto h e 31, primo comma, lettera g), coesiste (o, meglio, coesisteva) una norma di deroga (art. 18, primo comma, di deroga lettera b), che permette (o, più precisamente, permetteva) di cacciare soltanto due specie di fringillidi (il fringuello e la peppola) e soltanto nel periodo di tempo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio.

Abrogazione della norma abrogatrice? abrogatrice Non accade nulla o c’è riviviscenza? riviviscenza Abrogazione della

Abrogazione della norma abrogatrice? abrogatrice Non accade nulla o c’è riviviscenza? riviviscenza Abrogazione della norma derogatrice? derogatrice Riespansione della norma generale