Corso di formazione e aggiornamento personale amministrativo giudiziario


































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Corso di formazione e aggiornamento personale amministrativo giudiziario versione per sito ufficiale Procura Generale di Catanzaro imposta di bollo nel processo civile e penale e le concessioni governative Argomenti a cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER (Dirigente Procura Generale di Catanzaro ) gaetanowalter. caglioti@giustizia. it Telefono ufficio 0961885333 Cellulare 3389529688

l’ imposta di bollo nel processo civile e penale : evoluzione normativa dell’istituto imposta di bollo nel processo penale imposta di bollo nel processo civile rapporto con il contributo unificato Le concessioni governative

La disciplina dell’imposta di bollo nel processo civile e penale è stata profondamente modificata con l’entrata in vigore del testo Testo Unico spese di giustizia ( DPR 115/02), in vigore dal 1 luglio 2002 , per il processo penale, e dall’entrata in vigore del contributo unificato , in vigore dal 1 3 marzo 2002.

IMPOSTA di BOLLO nel processo penale Prima dell’entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia l’imposta di bollo era prevista anche nel processo penale ( esempio nell’atto di costituzione di parte civile ai sensi del vecchio art. 94 c. p. p. ) mentre per i certificati operava articolo 19 Allegato A dpr 642/72 ai sensi del quale “sono esenti dall’imposta di bollo i certificati rilasciati da organi dell’Autorità giudiziaria relativi alla materia penale” ART. 18 DPR 115/02 (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato) 1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali [nb= modifica introdotta art. 1 c. 486 legge 24 dicembre 2012 (c. d. legge di stabilità 2013)], non si applica l'imposta di bollo. . omississ. .


IMPOSTA di BOLLO nel processo civile ART. 18 DPR 115/02 (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato) 1. . omississ. . . L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e. . . omississ. . . provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e del processo tributario , soggetti al contributo unificato. . . omississ. . .

IMPOSTA di BOLLO nel processo civile Con la nascita del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, art. 9, legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), per finalità di semplificazione, sono stati eliminati tutti gli incombenti relativi all'imposta di bollo, alla tassa di iscrizione a ruolo, ai diritti di Cancelleria, nonché ai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario Il contributo unificato è entrato in vigore a far data del 13 marzo 2002 “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario” circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia

Fonti : relazione illustrativa di commento all’articolo, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate Dir. Centr. Normativa e Contenzioso, circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust ) emerge come il testo unico sulle spese di giustizia abbia inciso sulla disciplina dell’imposta di bollo sancendo innanzitutto la non applicabilità dell’imposta di bollo nei processi in cui è dovuto il contributo unificato, in tal modo l’imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato. Quanto sopra trova, logica eccezione, nei casi in cui il contributo unificato non sia dovuto perché il procedimento è espressamente dichiarato esente dallo stesso. I casi previsti dall’art. 10 del t. u. spese di giustizia per le loro specifiche finalità sono esenti da ogni imposizione sia ai fini dell’imposta di bollo che del contributo unificato.

IMPOSTA di BOLLO nel processo civile ART. 18 DPR 115/02 (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato) 1. . omississ. . . L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e. . . omississ. . . provvedimenti del processo civile. . . omississ. . . Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

risoluzione del Ministero dell’economia e Finanze 14 agosto 2002 n. 70/E “antecedenti” a quelli del procedimento giurisdizionale: gli atti che precedono in senso logico il procedimento stesso; l’antecedenza, però, non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessarietà con il procedimento giurisdizionale; “necessari” : gli atti e provvedimenti indispensabili ( conditio sine qua non) per l’esistenza di quelli strettamente procedimentali , anche se non hanno la stessa natura di quest’ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (criterio della necessità); “funzionali”: gli atti e i provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o un provvedimento del procedimento giurisdizionale , ovvero, più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (criterio teologico).

Art. 6 decreto legge 16/2012 convertito con legge 44/2012 Non sono esenti dall’imposta di bollo, perche non considerati atti antecedenti, necessari o funzionali al processo: a) trascrizioni; b) annotazioni di domande giudiziali; c) trascrizioni; d) iscrizioni e annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali , ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare

Fonti : relazione illustrativa di commento all’articolo, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate Dir. Centr. Normativa e Contenzioso, circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust ) Come detto al criterio generale secondo cui l’ambito delle disposizioni fiscali è delimitato dal procedimento giurisdizionale fanno da corollario alcune eccezioni che si evincono dallo stesso articolo 18 ossia rientrano nell’ esenzione dell’imposta di bollo anche gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo. Con la conseguenza che, a titolo esemplificativo, il bollo non è dovuto: per la procura alle liti, l’ atto di citazione, l'atto di precetto, l'atto di costituzione di parte civile, la redazione dell‘elaborato da parte dell’ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, l'istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare, il provvedimento conclusivo del procedimento, il mandato di pagamento emesso dal funzionario, il decreto di pagamento emesso dal magistrato, l’istanza per la liquidazione per la consulenza, le varie istanze presentate dalle parti, quali, differimento, sospensione, estinzione, perenzione.

Fonte : circolare 14 novembre 2002 n 7 Ministero Giustizia Riguardo gli atti giurisdizionali ad esempio non deve essere pagata l'imposta di bollo per il rilascio di copia delle sentenze per uso appello ovvero per procedere all'esecuzione forzata nei procedimenti sottoposti al vecchio regime dei diritti di cancelleria “ …. . si rileva che il rilascio delle copie esecutive delle sentenze per procedere all'esecuzione forzata ovvero all’impugnazione delle medesime, deve avvenire senza il pagamento dell'imposta di bollo. Ciò anche nell'ipotesi in cui i procedimenti si siano esauriti con il vecchio regime dei diritti di cancelleria. Invero, relativamente al rilascio della copia esecutiva per procedere all'esecuzione forzata- come già specificato nella circolare n. 5/2002 di questo Dipartimento - la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario atto del procedimento di esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al pagamento del contributo al momento della istanza di vendita o assegnazione dei beni pignorati. Relativamente al rilascio di copia delle sentenze ai fini dell'impugnazione, si osserva che il deposito di copia della sentenza impugnata risulta necessaria sia per la costituzione in appello che per il ricorso in cassazione (cfr artt. 347, comma 2, e 369 comma 2, n 2, cpc) Trattasi in sostanza, di atti indispensabili per i giudizi di impugnazione, i quali sono autonomamente soggetti al pagamento del contributo unificato”

L’esenzione dall’imposta di bollo opera ad esempio in materia di rilascio copie per instaurare un giudizio ex legge 24 marzo 2001 n 89 ( c. d. legge Pinto) sulla durata ragionevole di un processo cosa si intende per durata ragionevole di un processo? Per il primo grado di giudizio si reputano ragionevoli tre anni, per il secondo grado due anni e per il grado di legittimità un anno. Per i procedimenti di esecuzione forzata, si considerano di durata ragionevole se contenuti nel termine di tre anni, le procedure concorsuali, si considerano di durata ragionevole se contenute nel termine di sei anni. Perché opera l’esenzione dall’imposta di bollo nelle copie del procedimento in cui si presume verificata la violazione dei termini? Perché , ai sensi dell’articolo 3 Legge 89/2001, unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti : 1) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata 2) i relativi verbali di causa e i provvedimenti del giudice 3) il provvedimento che ha definito il giudizio ove questo si è concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. LE COPIE DI CUI SOPRA VANNO QUINDI RILASCIATE IN ESENZIONE DALL’ IMPOSTA DI BOLLO ESSENDO ATTI NECESSARI, ANTECEDENTI e FUNZIONALI al giudizio ex legge Pinto

rientrando nell’ esenzione dell’imposta di bollo TUTTI gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo anche se non di natura processuale sono, ad esempio , esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari. L'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa - con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016 rispondendo ad un interpello del Ministero dell'Interno, premette anzitutto che l’imposta di bollo sugli atti giudiziari trova ormai applicazione solo in via residuale, cioè tutte le volte che non opera il contributo unificato. L’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “. . . inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (art. 18 del DPR n 115/2002). Anche i certificati anagrafici (cioè i certificati di residenza e di stato di famiglia, in quanto rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici) possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 citato, qualora ‘antecedenti’, ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali. Secondo l'Agenzia anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica di atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, trattandosi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale.

IMPOSTA di BOLLO nel processo civile ART. 18 DPR 115/02 (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato) 1. 2. . omississ. . . L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. . . omississ Omississ. .

Fonti : relazione illustrativa di commento all’articolo, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 e risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016 Agenzia delle Entrate circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 Min. Giust. Ai fini del ricorso all’esenzione dell’imposta di bollo oltre al presupposto oggettivo ( relativo al procedimento) è necessario anche il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale ( presupposto soggettivo).

La parte chiede il rilascio di certificato sullo stato del processo è tenuto al pagamento dell’imposta di bollo? Ai sensi della circolare 26 febbraio 2002, senza numero, Consiglio di Stato “…. si ritiene opportuno precisare che l’introduzione del contributo unificato non modifica la disciplina sull’imposta di bollo per le istanze e gli atti non strettamente inerenti al processo (esempio certificato di giudizio pendente, certificato di passaggio in giudicato) Invece, ed è quello che vale, nella relazione illustrativa del testo unico in materia di spese di giustizia ( pagina 13) : “ l’istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetto al bollo se presentata da una delle parti, è soggetta se presentata da un terzo interessato “

Parte contumace paga bollo e diritti se chiede copie atti processuali? Dalla relazione pagina 13 “ La disciplina sul bollo è invariata per domande e istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perchè l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali. Ai fini del ricorso all’esenzione dell’imposta di bollo oltre al presupposto oggettivo ( relativo al procedimento ) è necessario, anche, che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale ( presupposto soggettivo). “ Altro elemento lo ricaviamo nell’articolo 76 disp. att. codice di procedura civile ai sensi del quale le parti o i loro difensori muniti di procura possono prendere visione degli atti e documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia PUR NON ESSENDO REGOLARMENTE COSTITUITI

L’istanza per correzione di sentenza va in bollo? No avendo il giudizio scontato il contributo unificato quindi rientra le ipotesi di cui all’articolo 18

L’istanza per rilascio seconda copia esecutiva va in bollo? No avendo il giudizio scontato il contributo unificato quindi rientra le ipotesi di cui all’articolo 18

IMPOSTA di BOLLO nel processo civile ART. 18 DPR 115/02 (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato) 1. 2. . omississ. . . La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

Fonti : relazione illustrativa di commento all’articolo, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate Dir. Centr. Normativa e Contenzioso, circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust La disciplina sul bollo è invariata per domande e istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perchè l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali. Conseguentemente - a titolo esemplificativo -il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie (come si ricava espressamente dal comma 1 art 1 legge 488/1999) è tenuto al bollo sull'istanza con cui le chiede; invece, l'istanza dell'ausiliario o del consulente di parte con cui si chiede la liquidazione, essendo collegata al processo, non è soggetta al bollo; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile, non è soggetta al bollo se presentata da una delle parti, è soggetta se presentata da un terzo interessato.

Fonti : relazione illustrativa di commento all’articolo, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate Dir. Centr. Normativa e Contenzioso, circolari n 1 del 26 febbraio 2002, n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 Ministero Giustizia La disciplina sul bollo è invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici Il legislatore ha espressamente stabilito che per i procedimenti non giurisdizionali compiuti dagli uffici (atto di notorietà, dichiarazione sostitutiva, iscrizione nell'apposito registro della vendita di macchine con riserva di proprietà, ricerca e visione collegate alla pubblicità di testamenti, iscrizione nell'albo dei consulenti) non si applicano i diritti di cancelleria che, previsti dalla vecchia disciplina per i procedimenti giurisdizionali, erano applicati per estensione anche a questi procedimenti. Con la conseguenza che (come nel caso dell'atto di notorietà o dell'iscrizione nel registro dell’ vendite con riserva di proprietà) questi procedimenti sono soggetti alla sola imposta di bollo.

Ai sensi della risoluzione n 214/E del 11 agosto 2009 Agenzia delle Entrate “. . le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e le dichiarazioni di rinuncia all’eredità, rese dal tutore e/o dal genitore esercente la potestà nell’interesse del minore o dell’interdetto scontano l’imposta di bollo…”

l’imposta di bollo è dovuta sulle quietanze relative ai mandati anche per le spese di giustizia, agli ordinativi, ai vaglia del tesoro ed agli altri titoli di spesa dello Stato emessi a favore dei contribuenti, sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad € 77, 47 o apposta su documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2008 n. 365 e Circolare Ministero Giustizia DAG 06/10/2008. 0129643. U)

Art 46 disp. attuazione codice civile Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro

Art 46 -bis disp. attuazione codice civile (amministrazione di sostegno, dell’interdizione, della riabilitazione e della incapacità naturale) Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato. . . QUINDI NON PAGANO L’IMPOSTA DI BOLLO

NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX DECRETO LEGGE N 132/2014 CONVERTITO CON LEGGE 162/2014 la convenzione di negoziazione assistita rientrando tra gli “ atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi" la si deve considerare, dal punto di vista fiscale, in regime di esenzione "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" ( ex art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) Quanto sopra trova conferma nella risoluzione Agenzia delle entrate n 954212/2015 del 3 luglio 2015 e DAG. 29/7/2015. 0111198. U

NORME TRANSITORIE ART. 265 L (Contributo unificato) 1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento. 2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa. 3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo. 4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8. ===== 5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano agli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286. 6. Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario. 7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

Riepilogando l’imposta di bollo non si applica: a) atti e provvedimenti del processo penale b) atti e provvedimenti del processo civile (e amministrativo), compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, soggetti al contributo unificato c) copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti (atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari e funzionali), purché richieste dalle parti processuali d) procedimenti dichiarati esenti da precise disposizioni normative e) copie atti di procedure, definite, instaurate prima dell’entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia anche nel caso in cui la parte non si sia avvalsa della facoltà di cui all’articolo 265 DPR 115/02 f) negoziazione assistita per richiesta PM autorizzazione o nulla osta è invariata: a) per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi b) per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio dei certificati, sempre che non siano antecedenti, necessari o funzionali ai processi. . . .

FACOLTA’ DI NOTIFICAZIONI DI ATTI CIVILI, AMMINISTRATIVI E STRAGIUDIZIALI PER GLI AVVOCATI legge 53/1994 e D. M. 27 maggio 1994 Legge 21 gennaio 1994 n 53 articolo 1 “ l’avvocato o il suo procuratore legale, munito di procura alle liti. . . può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale. . . ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria non disponga che la notifica sia eseguita personalmente articolo 10 “ agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell’esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello ed importo sono stabiliti dal Ministero della Giustizia. Quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3 bis [ ndr= con modalità telematica] al pagamento dell’importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici. D. M. 27 maggio 1994 Articolo 2 agli atti notificati , ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, devono essere apposte una o più marche da bollo di importo: di lire 5. 000( € 2, 58) per gli atti aventi fino a due destinatari di lire 15. 000( € 7, 75) per gli atti aventi da tre a sei destinatari di lire 24. 000( € 12, 39) per gli atti aventi fino a due destinatari le marche apposte agli atti devono essere annullate prima dell’uso nei modi previsti dall’art. 12 DPR 642/1972 [l’annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio. ]

tassa governativa iscrizione registro stampa circolare ministeriale 1/13395/44/NV/U (03) del 22 ottobre 2003 dovuta l’imposta di bollo e tassa governativa ( ndr= importo pari ad € 168 Tariffa annessa al DPR 641/1972 su c/c 8003 agenzia entrate centro operativo Pescara – Tasse CCGG )

Ai sensi dell’articolo 19 DPR 642/72 “i giudici, i funzionari e i dipendenti dell’amministrazione dello Stato, degli enti pubblici. . ” non possono rifiutarsi di ricevere atti o registri non in regola con l’imposta di bollo , tuttavia copia degli stessi devono essere inviati al competente Ufficio del Registro ( oggi Agenzia territoriale) ENTRO TRENTA GIORNI