CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a
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CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a. a. 2015 -16 (11) Competenza giurisdizionale e regolamento Bruxelles I e I bis La proroga di competenza
Art. 25 reg. 1215/2012 • SEZIONE 7 • Proroga di competenza • Articolo 25 • 1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.
• L’accordo attributivo di competenza deve essere: • a) concluso per iscritto o provato per iscritto; • b) in una forma ammessa dalle pratiche le parti hanno stabilito tra di loro; o • c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. • 2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza.
• Omissis • 5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. • La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.
• Campo d’applicazione: • Ratione personarum: “le parti, indipendentemente dal loro domicilio” • Ratione materiae: v. par. 4 • contratti con parti “deboli” (assicurazioni, consumatori e di lavoro individuali: artt. 15, 19, 23: ) • Materie rientranti nell’art. 24 (competenze esclusive) • Trust (par. 5)
Nozione di accordo: autonomia Clausola compromissoria Accordo sul foro Contenuto: “qualora le parti …… abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro” • “a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico” • • •
• Validità (sostanziale) dell’accordo • Lex fori: “salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro” • Validità della clausola e validità del contratto • “ 5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. • La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido. ”
• Designazione del giudice di uno Stato membro • Designazione del giudice di uno Stato terzo o di un arbitro? • Designazione plurima (es. clausole di reciprocità) • Esistenza di un rapporto sostanziale tra oggetto della controversia e giudice designato?
• Competenza del giudice designato • Esclusività: “Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. ” • Proroga e foro generale (art. 4)e fori speciali (art. 7 e 8) • Proroga e fori del contraente debole e fori esclusivi (par. 4) • Proroga di competenza e art. 26 reg. 1215 (proroga tacita da comparizione)
Forma dell’accordo “L’accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche le parti hanno stabilito tra di loro; o • c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. • 2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza. “ • •
• Completezza della disciplina (non applicabilità della lex fori o di altre leggi) • A) Accordo “concluso per iscritto o provato per iscritto” • “provato” o orale conferma per iscritto” • Moduli prestampati (casi Segoura e Estasis Salotti) • La parte che riceve la “conferma” deve reagire? (Caso Berghofer) • forma scritta e mezzi elettronici
• B) in una forma ammessa dalle pratiche le parti hanno stabilito tra di loro (principio della buona fede) • C) nel commercio internazionale, in una forma ) ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato
• Commercio internazionale (es. trasporti internazionali: caso Castelletti) • Uso diffuso nel ramo di attività delle parti • Osservanza generalizzata da parte degli operatori del ramo • Conoscenza da parte di entrambe le parti (non necessità)
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