CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA FORMAZIONE PER GLI RLS

  • Slides: 141
Download presentation
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA FORMAZIONE PER GLI RLS Ruolo e responsabilità del Rappresentante dei

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA FORMAZIONE PER GLI RLS Ruolo e responsabilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Lezione n° 1 maggio 2019

IL SISTEMA LEGISLATIVO • In materia di salute e sicurezza sul lavoro abbiamo in

IL SISTEMA LEGISLATIVO • In materia di salute e sicurezza sul lavoro abbiamo in Italia una molteplicità di norme, sia specifiche sia altre che ne disciplinano l’applicazione in modo indiretto: • Codice civile • Costituzione • Leggi, Decreti Legge, Decreti legislativi, Decreti del Presidente della Repubblica • • • Codici Decreti ministeriali Circolari e Linee guida Coordinamento delle Regioni Direttive Comunitarie Statuto dei Lavoratori

IL CODICE CIVILE • Nel Codice Civile del 1942, all’art. 2087, la tutela del

IL CODICE CIVILE • Nel Codice Civile del 1942, all’art. 2087, la tutela del lavoratore si delinea come un dovere dell’imprenditore, «…tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure […] necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» • Tuttavia con la nascita della Costituzione Italiana si assiste ad un cambiamento del concetto di tutela

LA COSTITUZIONE ITALIANA • Nella Costituzione Italiana la tutela è intesa come tutela della

LA COSTITUZIONE ITALIANA • Nella Costituzione Italiana la tutela è intesa come tutela della persona umana nella sua integrità psico-fisica. • Da qui la tutela del diritto alla salute del lavoratore assume un duplice valore: üDiritto all’incolumità fisica üDiritto ad un ambiente salubre

ART. 32 COSTITUZIONE L’art. 32 della Costituzione inserisce il diritto alla salute di ogni

ART. 32 COSTITUZIONE L’art. 32 della Costituzione inserisce il diritto alla salute di ogni individuo, inteso anche come interesse di tutta la collettività. • «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto all’individuo e interesse della collettività…» Inoltre viene sancito il dovere dello Stato di garantire a tutti i cittadini le prestazioni necessarie per il benessere individuale o collettivo.

ART. 38 COSTITUZIONE • Il secondo comma dell’art. 38 della Costituzione si occupa della

ART. 38 COSTITUZIONE • Il secondo comma dell’art. 38 della Costituzione si occupa della previdenza sociale, al fine di consentire al soggetto una vita dignitosa. • Essa si sostanzia in prestazioni economiche e sanitarie per tutelare, oltre che dai rischi lavorativi di infortuni, invalidità, ecc…, da eventi naturali quali la vecchiaia. • Si tratta di una previdenza sociale obbligatoria, che grava in parte sullo Stato ed in parte sui datori di lavoro, salvo che i lavoratori scelgano di integrare queste misure con forme private di tutela.

ART. 41 COSTITUZIONE «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con

ART. 41 COSTITUZIONE «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» • La libertà in esame si sostanzia nella possibilità sia di scegliere se intraprendere o meno un’attività economica sia nella libertà di scegliere quale attività esercitare. • I limiti al privato, quindi, si pongono nella fase dell’esercizio dell’attività (liberamente) scelta.

LA NORMATIVA NEGLI ANNI ‘ 50 • Negli anni ’ 50 si assiste ad

LA NORMATIVA NEGLI ANNI ‘ 50 • Negli anni ’ 50 si assiste ad una fioritura normativa che trova la sua urgenza nella necessità di adeguare le norme sul lavoro ai nuovi principi costituzionali per garantire a tutti i lavoratori i diritti irrinunciabili della libertà sul lavoro, della sicurezza e della dignità del lavoro. • Attraverso una fitta rete di norme di prevenzione, viene sancita l’importanza della tutela fisica dei lavoratori, in particolare riguardo a: • Prevenzione degli infortuni • Igiene del lavoro • Sicurezza del lavoro nelle costruzioni

UNIONE EUROPEA • Con l’ingresso dell’Italia nell’Unione Europea le aziende hanno dovuto adempiere ad

UNIONE EUROPEA • Con l’ingresso dell’Italia nell’Unione Europea le aziende hanno dovuto adempiere ad una serie di norme comunitarie emesse negli anni 1989 e 1990. • Le direttive europee hanno l’obiettivo di far adottare le misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

DIRETTIVE EUROPEE RECEPITE IN ITALIA • Le direttive comunitarie pongono particolare attenzione su: ü

DIRETTIVE EUROPEE RECEPITE IN ITALIA • Le direttive comunitarie pongono particolare attenzione su: ü Attuazione di misure per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori ü Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro ü Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature e dispositivi di protezione individuale ü Analisi dei rischi connessi a sostanze pericolose, agenti cancerogeni e biologici

DALLE DIRETTIVE EUROPEE ALLE NORMATIVE IN ITALIA • In Italia negli anni 1994 e

DALLE DIRETTIVE EUROPEE ALLE NORMATIVE IN ITALIA • In Italia negli anni 1994 e 1996 vengono emanati due decreti legislativi importantissimi, attraverso i quali vengono recepite le misure di sicurezza indicate dalle direttive europee: • D. lgs. 626/1994 • D. lgs. 494/1996

IL D. LGS. 626/1994 • Il Decreto Legge 626 del 1994 ha reso più

IL D. LGS. 626/1994 • Il Decreto Legge 626 del 1994 ha reso più moderna la sicurezza sul lavoro in Italia. • È stato introdotto sia per abrogare le leggi precedenti sia per recepire tutte le normative europee per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori. • Le principali novità introdotte da questo Decreto: • Il Servizio di Prevenzione e Protezione; • La figura del RSPP, suo Responsabile; • La figura del RLS, che funge da tramite tra lavoratori e datore di lavoro.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI • Il datore di lavoro, con il D. lgs.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI • Il datore di lavoro, con il D. lgs. 626/94, diventa il responsabile del processo di miglioramento della sicurezza del luogo di lavoro. • Viene, infatti, obbligato dallo stesso decreto a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi e fornire adeguata informazione e formazione ai lavoratori sui processi e mezzi impiegati, per operare in sicurezza.

Lo scopo delle attività informative e formative è quello di: • Garantire al •

Lo scopo delle attività informative e formative è quello di: • Garantire al • Ottimizzare, lavoratore la valorizzando i possibilità di svolgere lavoratori, il la propria mansione processo in condizioni di produttivo, salubrità e sicurezza operando una prevenzione sia degli infortuni sul lavoro sia delle malattie professionali

IL D. LGS. 494/96 • Il decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996

IL D. LGS. 494/96 • Il decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 applica le norme del Decreto legislativo n. 626, concernente la sicurezza sul lavoro, relativamente al settore dell’edilizia.

Il decreto ha l’obiettivo di garantire la sicurezza nei cantieri edili. Ciò viene perseguito

Il decreto ha l’obiettivo di garantire la sicurezza nei cantieri edili. Ciò viene perseguito attraverso: • Il committente: viene responsabilizzato come figura, assumendo il ruolo di vertice nell’organizzazione del cantiere; • I coordinatori per la sicurezza: figure che dispongono le adeguate misure per la riduzione dei rischi, e controllano che vengano applicate; • I piani di sicurezza.

LEGGE 123/2007 La Legge n. 123/2007 contiene la delega al Governo per il riassetto

LEGGE 123/2007 La Legge n. 123/2007 contiene la delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le principali novità: • L’obbligo del committente di elaborare nell’appalto un documento unico sui rischi lavorativi interferenza delle diverse lavorazioni; dovuti alla • L’obbligo di indicare i costi della sicurezza in tutti i contratti di appalto; • L’obbligo di indicare in tute le gare di appalto i costi della sicurezza col divieto di ribasso d’asta; • L’obbligo del tesserino per i dipendenti in caso di tutti gli appalti pubblici e privati.

IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO • Tutte le norme vigenti in materia

IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO • Tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nel 2008 confluiscono nel Testo Unico sulla Sicurezza, il D. lgs. 81/08. Il D. lgs. 81/2008, in vigore dal 15 maggio 2008, sancisce: ü Importanza della formazione del lavoratore sui rischi connessi alle mansioni svolte e ai luoghi di lavoro; ü Adozione di un sistema gestionale ed organizzativo della sicurezza; ü Predisposizione di un Organismo di Vigilanza all’interno dell’azienda per analizzare criticità di comportamenti e procedure; ü Valutazione dei rischi in azienda.

CULTURA DELLA SICUREZZA § Individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi § Riduzione

CULTURA DELLA SICUREZZA § Individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi § Riduzione al minimo dei rischi § Misure di prevenzione e protezione § Definizione delle figure in ambito aziendale e delle relative responsabilità

INTEGRAZIONI AL D. LGS 81/08 Nel 2009 viene emanato il D. lgs. 106/09 «Disposizioni

INTEGRAZIONI AL D. LGS 81/08 Nel 2009 viene emanato il D. lgs. 106/09 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» . Il decreto legislativo 106/09 contiene ben 149 articoli che modificano il D. lgs. 81/08.

LE MODIFICHE SALIENTI DEL 106/09 ü Introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese

LE MODIFICHE SALIENTI DEL 106/09 ü Introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ü Ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori;

…CONTINUA ü Rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, in modo da perfezionare tale importante

…CONTINUA ü Rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, in modo da perfezionare tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano l’adozione sia i casi nei quali la sospensione possa essere imposta; ü Definizione di un corpo normativo coerente anche per le piccole e medie imprese e con le forme di lavoro atipico e temporaneo; ü Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ü Miglioramento dell’efficacia dell’apparato sanzionatorio, che viene rimodulato con il principio di un sostanziale aumento delle sanzioni pecuniarie ed una sostanziale conferma delle pene detentive.

SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE • L’Azienda, pubblica o privata, è la struttura pianificata e

SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE • L’Azienda, pubblica o privata, è la struttura pianificata e coordinata dal Datore di lavoro e dai suoi Dirigenti. • L’Azienda prevede un’organizzazione che pone al vertice il Datore di Lavoro e i Dirigenti, e può comporsi di unità produttive dotate di potere di spesa e di gestione.

 • Per gestire la sicurezza dei propri lavoratori ogni azienda deve dotarsi di

• Per gestire la sicurezza dei propri lavoratori ogni azienda deve dotarsi di una serie di soggetti con competenze e funzioni ben definite: • Soggetti con poteri decisionali: Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti; • Soggetti con specifiche competenze: Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Servizio di Prevenzione e Protezione e Addetti alla gestione delle emergenze; • Soggetti attivi: lavoratori.

DATORE DI LAVORO • È definito tale il soggetto titolare, cioè detentore dei poteri

DATORE DI LAVORO • È definito tale il soggetto titolare, cioè detentore dei poteri decisionali e di spesa, del rapporto di lavoro con il lavoratore. • Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente o il funzionario al quale spettano i poteri di gestione, ovvero i poteri decisionali e di spesa. • È comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DIRIGENTE • Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e

DIRIGENTE • Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. • Contrariamente alla figura del Datore di Lavoro, quella del Dirigente non è necessariamente presente all’interno di un’azienda o di un Ente pubblico. • È presente quando il Datore di Lavoro si trova in difficoltà nella gestione di tutta l’attività produttiva a causa delle dimensioni medio-grandi e del numero di dipendenti. • Egli rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli.

RUOLO DEL DIRIGENTE • In sostituzione del Datore di Lavoro, il Dirigente può svolgere

RUOLO DEL DIRIGENTE • In sostituzione del Datore di Lavoro, il Dirigente può svolgere alcuni obblighi in capo ad egli, quali: • Attuazione delle misure di prevenzione e protezione; • Monitoraggio e adeguamento delle misure preventive per la tutela dei lavoratori; mentre non può in nessun modo sostituire il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi connessi al luogo di lavoro o alle mansioni o nella nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

PREPOSTO • Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri

PREPOSTO • Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) • È la persona, designata dal

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) • È la persona, designata dal datore di Lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) • È la persona che, coordinata

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) • È la persona che, coordinata dal responsabile e in possesso specifiche capacità e requisiti, parte del gruppo di gestione tutela della prevenzione protezione. di fa e e

MEDICO COMPETENTE • È il medico, nominato dal Datore di Lavoro, che effettua la

MEDICO COMPETENTE • È il medico, nominato dal Datore di Lavoro, che effettua la sorveglianza sanitaria e collabora con lo stesso ai fini della valutazione dei rischi, così come riportato nell’articolo 29, comma 1 del D. lgs. 81/08: • «il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1 lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente»

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA • È la persona eletta o designata per

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA • È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. • È una figura obbligatoria per cui, qualora, per problemi o indecisioni, i lavoratori non riuscissero a scegliere, eleggere e nominare il loro RLS, l’azienda viene dotata di un RLS territoriale che può intervenire nella loro azienda e svolgere il suo ruolo di tutela.

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE • Lavoratori, designati dal datore di lavoro, incaricati dell’attuazione

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE • Lavoratori, designati dal datore di lavoro, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Gli addetti alle emergenze sono di due tipi: Addetti Antincendio (AA) Addetti al Primo

Gli addetti alle emergenze sono di due tipi: Addetti Antincendio (AA) Addetti al Primo Soccorso (APS)

LAVORATORE • È la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito

LAVORATORE • È la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Rientrano nella definizione di «lavoratore» o sono ad essi equiparati:

Rientrano nella definizione di «lavoratore» o sono ad essi equiparati:

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI COINVOLTI

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI COINVOLTI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO sono regolamentati nell’art. 18 del D. lgs. 81/08 •

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO sono regolamentati nell’art. 18 del D. lgs. 81/08 • Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e successiva stesura del documento; • Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); • Nomina del Medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria; • Inviare i lavoratori alla visita medica generalmente stabilita con cadenza annuale; periodica • Vigilare che i lavoratori per i quali è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano destinati ad una mansione lavorativa specifica senza il giudizio di idoneità del medico;

…CONTINUA… • Nominare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione e lotta

…CONTINUA… • Nominare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza, tenendo conto delle loro capacità e delle loro condizioni di salute e sicurezza; • Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, in accordo con RSPP e medico competente; • Fare in modo che i lavoratori rispettino le norme previste e utilizzino tutti i mezzi messi a loro disposizione in materia di sicurezza; • Formare ed informare ciascun lavoratore in materia di sicurezza e di rischi specifici;

…CONTINUA… • Assicurarsi che i lavoratori siano sottoposti ad un adeguato addestramento, soprattutto se

…CONTINUA… • Assicurarsi che i lavoratori siano sottoposti ad un adeguato addestramento, soprattutto se i soggetti sono esposti in zone con rischio grave e specifico; • Consentire ai lavoratori di verificare, con l’aiuto del RSPP, l’applicazione stessa delle sicurezza e la protezione; misure adottate per la • Adottare tutte le misure per il controllo delle situazioni di rischio e dare istruzioni precise ai lavoratori, anche in caso di pericolo così grave ed inevitabile da abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa; • Non richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività se persiste ancora un pericolo grave ed immediato; • Consegnare sin da subito al RSPP copia del documento di valutazione dei rischi per lo svolgimento del suo lavoro;

…CONTINUA… • Adottare tutte le misure necessarie per garantire la prevenzione dai rischi (es.

…CONTINUA… • Adottare tutte le misure necessarie per garantire la prevenzione dai rischi (es. prevenzione evacuazione dei luoghi di lavoro); incendi e • Tali misure devono essere commisurate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, ed al numero delle persone presenti; • Le medesime devono essere aggiornate nel caso di mutamenti organizzativi e produttivi; • Verificare periodicamente l’assenza di tali rischi; • Stabilire e prendere gli appropriati provvedimenti per evitare che le misure adottate possano causare rischi alla salute della popolazione o danneggiare l’ambiente esterno;

…CONTINUA… • Comunicare all’INAIL e al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi

…CONTINUA… • Comunicare all’INAIL e al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sia per nuova elezione sia per designazione successiva; • Convocare, per aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, la riunione periodica annuale, come stabilito nell’art. 35 del D. lgs. 81/08

OBBLIGHI DEI DIRIGENTI • Il dirigente mette in atto le direttive del datore di

OBBLIGHI DEI DIRIGENTI • Il dirigente mette in atto le direttive del datore di lavoro organizzando svolgimento; l’attività e vigilando sul suo corretto • Rappresenta dunque una sorta di facente funzioni del datore di lavoro e dispone dell’autonomia necessaria per esercitare la propria discrezionalità. Tutti gli obblighi in capo alla figura del Datore di Lavoro, se per quest’ultimo sono obbligatori nella loro totalità, si modellano nei confronti del dirigente sulle effettive competenze conferite in precedenza. Ciò significa che il dirigente può essere chiamato ad adempiere ad uno o più dei 23 obblighi di cui all’art. 18 imposti ai datori di lavoro, purchè, però, rientrino nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze conferite in precedenza.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO • Il Preposto è il soggetto adibito al controllo della corretta

OBBLIGHI DEL PREPOSTO • Il Preposto è il soggetto adibito al controllo della corretta esecuzione delle direttive impartite dal Datore di Lavoro e attuate dai dirigenti. • I suoi obblighi sono elencati nell’art. 19 del D. lgs. 81/08:

OBBLIGHI DEI LAVORATORI • L’art. 20 sancisce che ogni lavoratore ha l’obbligo di: Ø

OBBLIGHI DEI LAVORATORI • L’art. 20 sancisce che ogni lavoratore ha l’obbligo di: Ø Curare la propria salute e la propria sicurezza; Ø Curare la salute e la sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni; Ø Rispettare, sempre al fine di protezione e sicurezza collettiva ed individuale, le disposizioni e le istruzioni che gli sono state fornite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti; Ø Contribuire, quindi, agli obblighi previsti; Ø Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, eventuali sostanze e preparati pericolosi ed i mezzi di trasporto

…CONTINUA… Ø Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di sicurezza e protezione messi a

…CONTINUA… Ø Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di sicurezza e protezione messi a loro disposizione; Ø Segnalare qualunque eventuale condizione di pericolo o di mal funzionamento di mezzi e/o dispositivi; Ø Non compiere su propria iniziativa operazioni o manovre non espressamente di esclusiva competenza; Ø Non rimuovere e non modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza, di segnalazione o controllo; Ø Partecipare ai corsi di formazione e addestramento proposti e organizzati dal Datore di Lavoro; Ø Sottoporsi ai controlli sanitari previsti e/o richiesti dal medico competente.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE • Collaborare con il datore di lavoro per la stesura

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE • Collaborare con il datore di lavoro per la stesura della programmazione della sorveglianza sanitaria e per la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; • Programmare ed effettuare, quindi, la sorveglianza attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi; • Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno; • Creare, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore; • Consegnare, al momento della cessazione dell’incarico, al Datore di lavoro tutta la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale; • Consegnare al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio;

…CONTINUA… • Fornire ai lavoratori informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria regolarmente; alla quale

…CONTINUA… • Fornire ai lavoratori informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria regolarmente; alla quale vengono sottoposti • Informare ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e, se richiesto da quest’ultimo, rilasciargli copia della documentazione; • Intervenire nell’attività di formazione ed informazione ai lavoratori per la sua parte di competenza, nell’organizzazione del servizio di primo soccorso; e quindi • Comunicare per iscritto al datore di lavoro, al RSPP e ai RLS, i risultati anonimi effettuata; collettivi della sorveglianza sanitaria • Comunicare al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, attraverso un’autocertificazione, di essere in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti.

OBBLIGHI DEL RLS • Il soggetto RLS ha la specifica funzione di rappresentare i

OBBLIGHI DEL RLS • Il soggetto RLS ha la specifica funzione di rappresentare i lavoratori solo ed esclusivamente in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. • Differisce dagli altri delegati sindacali poiché non detiene un ruolo negoziale. Deve essere eletto in qualsiasi azienda o unità produttiva.

La figura del RLS è definita nell’art. 2 del D. lgs. 81/08 «persona eletta

La figura del RLS è definita nell’art. 2 del D. lgs. 81/08 «persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro»

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE Come normato dall’art. 50 del Testo Unico, il RLS ha diritto a:

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE Come normato dall’art. 50 del Testo Unico, il RLS ha diritto a: § «riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative; § informazioni inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro; § informazione professionali; relativa agli infortuni ed alle § informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. malattie

DIRITTO ALLA FORMAZIONE Come espressamente indicato nell’art. 37: • Il rappresentante dei lavoratori per

DIRITTO ALLA FORMAZIONE Come espressamente indicato nell’art. 37: • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale. La durata minima dei corsi è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. È prevista una verifica di apprendimento finale.

 • La contrattazione collettiva nazionale disciplina anche le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico.

• La contrattazione collettiva nazionale disciplina anche le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico. • Deve invece essere ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. • La formazione, infine, deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. • Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze su: ü Principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi; ü Rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza; ü Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ü Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; ü Aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori; ü Tecnica della comunicazione.

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE • La necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE • La necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori si evince dall’importanza che la normativa in materia affida alla rappresentatività in termini di partecipazione al servizio di prevenzione e protezione da parte della figura del RLS.

DIRITTO AL CONTROLLO • Oltre al diritto di partecipazione, il RLS ha anche il

DIRITTO AL CONTROLLO • Oltre al diritto di partecipazione, il RLS ha anche il diritto di controllo, in quanto la sua figura deve essere consultata, preventivamente e tempestivamente, per la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva in cui lavora. • Inoltre un suo parere è richiesto anche per la designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, nonché per le attività connesse alla gestione delle emergenze, ossia la prevenzione incendi, il primo soccorso, le procedure per l’evacuazione dei luoghi di lavoro e la nomina del Medico competente.

FUNZIONI DEL RLS • La • • • sua funzione, nonché la sua consultazione

FUNZIONI DEL RLS • La • • • sua funzione, nonché la sua consultazione e partecipazione, è regolamentata nell’intera sezione VII del Capo III Titolo I del D. lgs. 81/08: Art. 47 – RLS Art. 48 – RLS territoriale Art. 49 – RLS di sito produttivo Art. 50 – Attribuzioni del RLS Art. 51 – Organismi paritetici Art. 52 – Sostegno alla piccola e media impresa, ai RLS territoriali e alla pariteticità

RICHIESTE AL DATORE DI LAVORO Le informazioni e la documentazione inerente: v. Valutazione dei

RICHIESTE AL DATORE DI LAVORO Le informazioni e la documentazione inerente: v. Valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione; v. Sostanze e i preparati pericolosi v. Macchine ed impianti; v. Organizzazione del lavoro; v. Ambienti di lavoro; v. Infortuni e malattie professionali; v. Risultati provenienti dai Servizi Pubblici di Vigilanza

INFORMAZIONE e formazione DEI LAVORATORI • Inviare al Datore di Lavoro e p. c.

INFORMAZIONE e formazione DEI LAVORATORI • Inviare al Datore di Lavoro e p. c. RSPP la richiesta dell’effettuazione dell’informazione dei lavoratori. • Inviare al Datore di Lavoro e p. c. RSPP/medico competente la richiesta di effettuare un incontro per verificare i programmi di formazione e formulare proposte in merito.

FORMAZIONE DEGLI RLS • Richiesta di essere inviato al corso di formazione degli RLS

FORMAZIONE DEGLI RLS • Richiesta di essere inviato al corso di formazione degli RLS (art. 19, art. 22) previsto dagli organismi paritetici.

DOCUMENTO E INFORMAZIONE SULLE SOSTANZE IN USO o Inviare al Datore di Lavoro e

DOCUMENTO E INFORMAZIONE SULLE SOSTANZE IN USO o Inviare al Datore di Lavoro e p. c. RSPP una richiesta sulla documentazione delle sostanze e dei preparati pericolosi: o Elenco delle sostanze e dei preparati impiegati nelle diverse attività, sia di produzione sia di servizio; o Le schede tecniche e tossicologiche delle sostanze e dei preparati pericolosi (D. M. n. 52/97)

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SULLE MACCHINE Richiesta di documentazione sulle macchine: v. Elenco macchine utilizzate

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SULLE MACCHINE Richiesta di documentazione sulle macchine: v. Elenco macchine utilizzate o di possibile utilizzazione v. Elenco delle macchine marcate CE

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SULLE MACCHINE Inoltre si devono segnalare: q. Le modifiche apportate per

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SULLE MACCHINE Inoltre si devono segnalare: q. Le modifiche apportate per le macchine entrate in azienda prima del 21 settembre 1996 q. La presenza o meno del libretto d’istruzioni del costruttore e le relative schede tecniche q. Le modalità di manutenzione previste, gli interventi di manutenzione q. La loro dislocazione in azienda

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO • Richiesta di documentazione sull’organizzazione del lavoro: La

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO • Richiesta di documentazione sull’organizzazione del lavoro: La struttura organizzativa generale dell’azienda Le modalità con cui si svolge il ciclo lavorativo aziendale La composizione numerica delle diverse unità organizzative, i nominativi dei lavoratori, la suddivisione per genere, le mansioni svolte, le qualificazioni professionali presenti, gli orari (specificando l’incidenza negli ultimi 6 mesi dello straordinario).

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SULLA PLANIMETRIA AZIENDALE v. Pianta planimetrica globale dell’azienda che ne evidenzi

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SULLA PLANIMETRIA AZIENDALE v. Pianta planimetrica globale dell’azienda che ne evidenzi la localizzazione rispetto al territorio; v. Le piantine di dettaglio, specificando l’ubicazione degli impianti produttivi, di servizio, di depurazione, reparti uffici e altri locali, vie di comunicazione e di fuga e tutto ciò che possa servire a visionare globalmente gli ambienti di lavoro.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SUGLI APPALTI o Imprese terze presenti in azienda, loro idoneità tecnico-professionale,

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SUGLI APPALTI o Imprese terze presenti in azienda, loro idoneità tecnico-professionale, attività ad esse assegnate, luoghi di lavoro in cui operano o Copia delle informazioni fornite o Forme di cooperazione e di coordinamento attuate.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SUGLI infortuni v. Inviare al datore di lavoro e p. c.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SUGLI infortuni v. Inviare al datore di lavoro e p. c. RSPP/medico competente la richiesta di informazione sugli infortuni. v. Dopo aver preso visione del registro infortuni si chiede: • Il trend storico degli infortuni verificatisi in azienda • Le procedure predisposte per la gestione dei casi di infortunio e per la relativa registrazione.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONi sulle malattie professionali v. Inviare al medico competente e p. c.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONi sulle malattie professionali v. Inviare al medico competente e p. c. datore di lavoro/RSPP un quadro riassuntivo delle patologie professionali e delle invalidità storicamente manifestatesi tra il personale e la loro relazione con le attività svolte, le condizioni personali e le condizioni ambientali esistenti nell’impresa.

DOCUMENTAZIONE sulla sorveglianza sanitaria • Richiesta di informazione sul programma di informazione sanitaria, in

DOCUMENTAZIONE sulla sorveglianza sanitaria • Richiesta di informazione sul programma di informazione sanitaria, in particolare entrando nel merito del significato delle visite, dei singoli esami cui sono sottoposti i lavoratori e della periodicità prevista in relazione alle diverse situazioni di rischio identificate in azienda. Fissare un apposita riunione

DOCUMENTAZIONE sugli accertamenti sanitari Richiesta dei dati anonimi collettivi sui risultati degli accertamenti sanitari

DOCUMENTAZIONE sugli accertamenti sanitari Richiesta dei dati anonimi collettivi sui risultati degli accertamenti sanitari suddivisi per reparto/gruppo di rischio, con dettaglio relativo a: § La tipologia degli accertamenti (preventivi, periodici, …) § Le caratteristiche dei lavoratori (maschi, femmine, età e anzianità, tipo di attività svolte, soggetti deboli)

SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO • Richiesta di visita agli ambienti di lavoro sollecitando

SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO • Richiesta di visita agli ambienti di lavoro sollecitando ad avere particolare attenzione verso i settori/reparto/uffici ed aree/fasi di lavoro

VALUTAZIONE DEI RISCHI Inviare al datore di lavoro/RSPP e p. c. al medico competente:

VALUTAZIONE DEI RISCHI Inviare al datore di lavoro/RSPP e p. c. al medico competente: • • La consultazione criteri Copia del documento La consultazione sui risultati Consultazione sulle misure di prevenzione

RIUNIONE PERIODICA • Richiesta di convocazione • Richiesta del verbale

RIUNIONE PERIODICA • Richiesta di convocazione • Richiesta del verbale

CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI Inviare a RSPP e p. c. datore di lavoro: • Riunione

CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI Inviare a RSPP e p. c. datore di lavoro: • Riunione dei lavoratori Inviare a medico competente e p. c. Rls: • Informazione sugli accertamenti sanitari cui il lavoratore è stato sottoposto.

RAPPORTO CON GLI ORGANI DI VIGILANZA

RAPPORTO CON GLI ORGANI DI VIGILANZA

RICHIESTA DI CHIARIMENTO SU RESPONSABILITà E COMPETENZE Al datore di lavoro si può effettuare

RICHIESTA DI CHIARIMENTO SU RESPONSABILITà E COMPETENZE Al datore di lavoro si può effettuare una richiesta su responsabilità e competenze per prevenzione e protezione nell’ambito dell’impresa: • Le responsabilità gerarchiche per vari settori aziendali • Le persone designate ad espletare il servizio di protezione e prevenzione • Il nominativo del medico competente • Le persone designate ad assumere l’incarico dell’attuazione delle misure di prevenzioni incendi, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato di pronto soccorso

Le attività pratiche di comunicazione, che devono essere effettuate all’interno di un’impresa, sono: organizzazione

Le attività pratiche di comunicazione, che devono essere effettuate all’interno di un’impresa, sono: organizzazione del sistema di comunicazione sulla sicurezza; informazione sui rischi generici e su rischi specifici; formazione su rischi generici e specifici con eventuale addestramento. È importante però comprendere che il concetto di comunicazione non è sovrapponibile a quello di informazione, poiché si tratta di concetti diversi.

Per il buon comunicatore, pertanto, diviene essenziale coinvolgere al massimo tutti i soggetti creando

Per il buon comunicatore, pertanto, diviene essenziale coinvolgere al massimo tutti i soggetti creando quelle attività e strategie comunicative capaci di stimolarli all’ascolto, e procede adattando il suo lessico, il modo di parlare e, soprattutto, l’atteggiamento in base agli interlocutori che si trova davanti. Parlare in pubblico, infatti, prevede una serie di accorgimenti da parte dell’oratore per cercare di avere la più alta risposta da parte dei suoi interlocutori. Innanzitutto si deve ricordare che la comunicazione avviene con tutto il nostro corpo e non solo con la parola. Quindi un buon oratore sa gestire i suoi movimenti (la gesticolazione) e sa articolare il proprio intervento sulla base dei propri discenti. Inoltre non bisogna dimenticare che parte integrante della comunicazione è l’ascolto. Conoscere la composizione del pubblico permetterà più agevolmente all’oratore di stabilire a priori il linguaggio e gli esempi da utilizzare, gli obiettivi e quali argomenti approfondire, nonché la motivazione che li spinge ad essere presenti.

APPROCCIO GLOBALE INTEGRATO

APPROCCIO GLOBALE INTEGRATO

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI UNA COMUNICAZIONE EFFICACE?

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI UNA COMUNICAZIONE EFFICACE?