COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE ASPETTI PRATICI Brescia 18 11
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE: ASPETTI PRATICI Brescia, 18. 11. 16 Teresa Magno
Argomenti Strumenti di ricerca: principali siti web Mutuo riconoscimento Mutua assistenza (estradizione, rogatorie) Mandato Arresto Europeo Aggiornamenti sul MAE Diritti procedurali Strumenti recentemente adottati
Siti web di maggior utilità (1) www. curia. europa. eu -Formulario di ricerca avanzata -Comunicati stampa (anche per sentenze altri Stati membri) www. juradmin. eu/index. php/en/jurifast-en(taluni rinvii pregiudiziali e decisioni nazionali)
Siti web di maggior utilità (2) Eur-lex. europa. eu (in it) Visita guidata (Youtube) registrazione al servizio web come esterni (European Commission Authentication Service (ECAS) eur-lex. europa. eu/n-lex/index_it. htm (ricerca legislazione degli Stati Membri) www. coe. int (in it) www. eche. coe. int (fr/en), ricerche in hudoc delle sentenze ejn-crimjust. europa. eu
ejn-crimjust. europa. eu Compendium Atlas Fiches belges Judicial Library (legal instruments) Contact points section: restricted area
HUDOC (banca dati CEDU) Ricerca avanzata (Advanced Search) Criteri di ricerca ad es. title Contrada v. Italy Traduzione (diversità rispetto CGUE 24 lingue ufficiali) Language versions (ad es. traduzione non ufficiale curata dal Ministero della Giustizia nel caso Contrada, Austrian Institute for Human Rights in tedesco Case M e altri contro Italia e Bulgaria) Progetto traduzione (circa 30 tra le pronunce più rilevanti tradotte annualmente dalla Corte)
Mutuo riconoscimento Fondamento della cooperazione penale Strumento fondamentale per realizzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia Nozione: le decisioni del giudici penali o di autorità assimilate di uno Stato membro sono da riconoscersi e eseguirsi dai giudici penali o dalle autorità assimilate degli altri Stati membri
Origini del mutuo riconoscimento Sentenza CGUE 20. 2. 79, C-120/78, Rewe Zentral (Cassis de Dijon) Proposta di applicare il principio al settore penale risale al Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 Conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 (si veda par. 33 contenente l’approvazione del principio del mutuo riconoscimento quale fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale)
Consacrazione del mutuo riconoscimento Art. 82. 1 TFUE : “La cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze” Simili meccanismi di mutuo riconoscimento Regno Unito Art. 4 della Costituzione degli Stati Uniti
Aspetti del mutuo riconoscimento Effetto collaterale della libertà di circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali Presuppone fiducia reciproca tra gli Stati, tra i giudici degli Stati (difficoltà nel costruire il c. d. mutual trust) Peculiarità del settore penale rispetto all’ambito del diritto civile e commerciale (facilitazione della libertà di circolazione dei fattori produttivi rispetto alla facilitazione della libertà di circolazione del “prodotto” provvedimento giudiziale)
Atti normativi di mutuo riconoscimento (1) LATO ATTIVO DQ 2002/548/GAI istitutiva del MAE e successive modifiche DQ 2003/577/GAI relativa all’esecuzione dei provvedimenti di congelamento dei beni e sequestro probatorio DQ 2005/214/GAI sull’esecuzione delle sanzioni pecuniarie DQ 2006/783/GAI sulle decisioni di confisca DQ 2008/909/GAI sulle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione
Atti normativi di mutuo riconoscimento (2) LATO ATTIVO DQ 2008/947/GAI sulle sentenze e decisioni che concedono la sospensione condizionale della pena DQ 2008/978/GAI che istituisce il mandato europeo di ricerca della prova diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali DIRETTIVA 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all’ordine europeo di indagine penale
Atti normativi di mutuo riconoscimento (3) LATO PASSIVO Convenzione del 17. 6. 1998 sul riconoscimento delle decisioni di ritiro della patente di guida (abrogata dal regolamento UE 2016/95) DQ 2008/675/GAI relativa al riconoscimento delle sentenze di condanna pronunciate negli altri Stati membri
Mutuo riconoscimento v. cooperazione intergovernativa (1) Stessa finalità, procedure diverse Scopo di far ottenere allo Stato richiedente un provvedimento necessario o utile, i. e. la consegna della persona mediante MAE o estradizione; l’acquisizione di una prova mediante il mandato di ricerca della prova/ l’ordine d’indagine europeo o la rogatoria
Mutuo riconoscimento v. cooperazione intergovernativa (2) Misure di mutuo riconoscimento si fondano su un ordine v. strumenti intergovernativi (mutua assistenza) che si fondano su una richiesta Contatto diretto tra autorità giudiziarie v. sottoposizione a controllo politico Obbligo di dare esecuzione all’ordine e talvolta attenendosi alle modalità dello stato richiedente v. possibilità dello Stato di rifiutare la richiesta anche quanto alle modalità di esecuzione Motivi di rifiuto (ad es. violazione dei diritti fondamentali) v. specificazione delle modalità di esecuzione della richiesta
Estradizione disciplina i rapporti tra lo Stato richiedente la consegna di una persona per finalità processuale o esecutiva e lo Stato in cui la persona si trova. Ratio di consentire nel pieno rispetto della sovranità degli Stati interessati che il procedimento penale dello Stato richiedente continui o termini con la realizzazione della consegna coatta
Limiti dell’estradizione (1) Possibilità per lo Stato richiesto di rifiutare l’estrazione del proprio cittadino (obbligo di instaurazione di procedimento penale nello Stato richiesto, aut dedere aut iudicare) Clausola della doppia incriminazione (fatto oggetto della richiesta deve essere previsto dalla legge come reato sia nello Stato richiedente sia nello Stato richiesto e essere sanzionato con una pena detentiva pari a almeno un anno nel massimo). Conseguenze del difetto di punibilità per gli autori di condotte criminose e forum shopping Divieto di estradazione per reati politici, militari e fiscali Possibilità di rifiutare l’estradizione se il reato per cui si procede è stato commesso in tutto o in parte nel suo territorio
Limiti dell’estradizione (2) Lato attivo Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello nel cui distretto si procede fa richiesta di formulazione della domanda di estradizione al Ministro della Giustizia che esprime la volontà dello Stato e decide indipendentemente dalla richiesta dell’autorità giudiziaria Le modalità di trasmissione sono quelle da Ministro della Giustizia dello Stato richiedente a Ministro della Giustizia dello Stato richiesto o via diplomatica o accordo diretto tra due o più Stati Lato passivo La ricezione della richiesta di estradizione determina avvio di iter procedimentale istruttorio presso Ministero della Giustizia volto a verificare la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della decisione sull’estradizione Applicazione a detto procedimento della legge dello Stato richiesto Al vaglio ministeriale segue il procedimento giurisdizionale (valutazione della concedibilità da parte del Ministro, eventuali condizioni cui subordinare l’estradizione i. e. rispetto specialità; solo in caso di valutazione favorevole la domanda viene trasmessa al P. G. presso la C. A. ; richiesta alle autorità straniere tramite il loro Ministro, della documentazione e delle informazioni necessarie; udienza in CA se non vi è consenso; sentenza favorevole o contraria; nonostante la pronuncia favorevole dell’autorità giudiziaria il Ministro può rifiutare l’estradizione in forza del suo autonomo potere di valutazione Art. 708 c. 3 c. p. p. )
Limiti dell’estradizione (3) Coinvolgimento di organi politici Tempi lunghi della procedura e del canale diplomatico Stato richiesto applica la sua disciplina alla richiesta
Valore aggiunto del MAE Superamento dei limiti dell’estradizione Procedura rapida, sensibile accelerazione della consegna Procedura giurisdizionale Contatto diretto tra AG richiedente e AG richiesta Normativa uniforme (criticità della possibile attuazione incompleta e incoerente)
Utilità del MAE Strumento di riconoscimento reciproco delle misure giudiziarie essenziale per le attività di indagine delle procure nazionali ai fini del contrasto di reati transnazionali gravi Strumento fondamentale per l'azione investigativa della futura Procura europea
Definizione del MAE Decisione emessa dall’autorità giudiziaria di uno SM in vista dell’arresto e della consegna da parte dell’autorità giudiziaria di altro SM di una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà
Principali profili di novità rispetto all’estradizione Principio della doppia incriminazione non per le 32 categorie di reati di cui all’art. 8 L. 69/05 Definizione del reato della legge dello Stato emittente Fattispecie sanzionata nel massimo con pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale pari o superiore a tre anni
Motivi di rifiuto del MAE Ipotesi di rifiuto obbligatorio e facoltativo nella DQ (v. motivi di rifiuto tutti obbligatori nella L. 69/05) Illegittimità costituzionale dell’art. 18 lett. r) L. 69/05, sentenza n. 227/2010; sentenza CGUE Lopes Da Silva, caso C‑ 42/11 (procedura penale francese) Rifiuto se reati commessi in tutto o in parte sul territorio italiano (criticità della previsione, procedimenti penali paralleli, obbligatorietà dell’azione penale, ne bis in idem)
Aggiornamenti MAE CGUE sentenza BOB – DOGI C-241/15 CGUE sentenza Aranyosi – Caldararu nei casi riuniti C 404/15, C-659/15 PPU CGUE sentenza Petruhhin C-182/15 CGUE sentenza LANIGAN C-237/15 PPU CGUE sentenza Özçelik C-453/16 PPU CGUE sentenza Poltorak C-452/16 PPU CGUE sentenza Kovalkovas C-477/16 PPU
MAE e diritti procedurali Efficacia e efficienza dello strumento v. limitata portata di garanzie procedurali Fiducia reciproca nei sistemi di giustizia penale fondata su adesione degli Stati a principi di libertà e democrazia e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo insufficiente, però, a garantire il rispetto delle garanzie convenzionali e dell’art. 6 CEDU
Diritti procedurali Potenziamento dello scudo, della tutela dei diritti procedurali rispetto alle misure di cooperazione Assicurazione dell'equità dei procedimenti penali mediante un'azione specifica riguardante i diritti procedurali Azione specifica sui diritti procedurali, tabella di marcia contenuta nella risoluzione del Consiglio del 30. 11. 09 (individuazione di 7 misure)
Attuazione della tabella di marcia Direttiva 2010/64 del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali Direttiva 2012/13 del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali Direttiva 2013/48 del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore e al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale (att. D. Lvo 184/2016 in vig. 18. 10. 16) Direttiva 2016/343 del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (recepim. 1. 4. 2018) (Avviso circa la facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione) Direttiva 2016/800 dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (recepim. 11. 6. 2019) Direttiva 2016/919 sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (recepim. 25. 5. 2019)
Direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo penale Adozione del Consiglio in data 12 2 2016, due anni dall’entrata in vigore per attuare la direttiva (1. 4. 2018) Base giuridica art. 82 par. 2 lett. b) TFUE Norme minime comuni su alcuni aspetti della presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo Ambito di applicazione: indagati e imputati Riferimenti in pubblico alla colpevolezza Presentazione come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica Diritto al silenzio e di non autoincriminarsi Diritto di partecipare al processo Decisione in assenza, a condizione che: a) l'indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b) l'indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall'indagato o imputato oppure dallo Stato.
Tutela effettiva dei diritti Corretta attuazione degli strumenti Criticità della sostenuta contrarietà di alcuni strumenti di mutuo riconoscimento con le Costituzioni nazionali (CGUE Advocaten voor de Wereld, sentenza del Bundesverfassungsgericht del 15 dicembre 2015 nel caso R. , Melloni) Difetto di regole specifiche per l’individuazione caso per caso della giurisdizione competente v. Convenzione Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Linee guida di Eurojust in caso di procedimenti paralleli contenenti criteri per decidere quale giurisdizione deve avviare un’azione penale (prevenzione e risoluzione di conflitti di giurisdizione), DQ sui conflitti di giurisdizione attuata dall’Italia con il d. lvo 29/16
Rogatoria v. OIE Rogatoria si fonda sul principio della mutua assistenza v. OIE che si fonda su mutuo riconoscimento Rogatoria è richiesta da Stato per il compimento di atto istruttorio in 4 fasi: richiesta, vaglio di ammissibilità, esecuzione e utilizzabilità delle prove raccolte Possibilità di trasmissione diretta delle rogatorie (art. 53 Convenzione di attuazione accordo di Schengen, art. 6 Convenzione Bruxelles 2000 non ANCORA in vigore per l’Italia)
Rogatoria può essere rifiutata: per motivi attinenti alla doppia incriminazione (fattispecie non prevista come reato nello Stato richiesto) Per esigenze di sicurezza nazionale (pregiudizio alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o interessi essenziali dello Stato richiesto) Per violazione dei principi fondamentali di diritto processuale dello Stato richiesto (rischio di disparità di trattamento)
Rogatoria concelebrata Criterio misto: raccolta delle prove secondo le procedure indicate dallo Stato richiedente se non confliggono con i principi fondamentali dello Stato richiesto Problema della successiva utilizzabilità della prova formata all’estero in caso di estrema diversità di lex fori e lex loci Inutilizzabilità degli atti indicati all’art. 431 lett f) c. p. p. , se i difensori non stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana Inutilizzabilità degli atti ex art. 729 c. 1 bis c. p. p. se lo Stato richiesto dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate ai sensi dell’art. 727 c. 5 bis c. p. p. dall’AG italiana ai fini dell’utilizzabilità processuale
OEI Direttiva 2014/41/UE (1) Definizione: decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente dello Stato di emissione per compiere uno o più atti di indagine specifici nello Stato di esecuzione ai fini di acquisire prove Modulo da compilare (form) Principio del reciproco riconoscimento con carattere della flessibilità proprio del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria In linea di principio si applica a qualsiasi atto di indagine escluse le squadre investigative comuni e le prove formate dalle squadre investigative comuni Per il trasferimento temporaneo di persone detenute, l'audizione mediante videoconferenza o teleconferenza, l'acquisizione di informazioni su conti bancari o operazioni bancarie, le consegne controllate o le operazioni di infiltrazione, sono necessarie disposizioni supplementari che dovrebbero essere fornite dall'OEI. Gli atti di indagine che implicano l'acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e per un tempo determinato sono oggetto dell'OEI, ma devono essere convenute tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione, ove necessario, modalità pratiche per conciliare le differenze esistenti tra i diritti nazionali di tali Stati
Ordine europeo di indagine (2) La direttiva stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale, di un atto «di indagine» , se necessario con la partecipazione della persona interessata ai fini della raccolta di elementi di prova. Ad esempio, un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo della persona nello Stato di emissione (ad es. ricognizione ex art. 213 c. p. p. ) o per lo svolgimento di un'audizione mediante videoconferenza. Tuttavia, qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un mandato d'arresto europeo Per garantire un uso proporzionato del MAE, l'autorità di emissione verifica se un OEI costituisca mezzo più efficace e proporzionato per svolgere l'audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato (ricorrendo alla videoconferenza)
Ordine europeo di indagine (3) Considerando 10 della direttiva: l’ordine dovrebbe essere incentrato sull'atto di indagine da compiere. L'autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere. … a quali atti di indagine ricorrere. Tuttavia, l'autorità di esecuzione dovrebbe, laddove possibile, usare un altro tipo di atto di indagine se quello richiesto non è previsto dal proprio diritto nazionale o non è disponibile in un caso interno analogo. La disponibilità dovrebbe riferirsi ai casi in cui l'atto di indagine richiesto è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione, ma è legittimo solo in determinate circostanze, ad esempio quando l'atto di indagine può essere svolto solo per reati di una certa gravità, contro persone rispetto alle quali grava già un certo grado di sospetto o con il consenso della persona interessata. L'autorità di esecuzione può, inoltre, ricorrere ad un altro tipo di atto di indagine, laddove esso ottenga lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto nell'OEI con mezzi di minor interferenza con i diritti fondamentali della persona interessata.
Conflitti di giurisdizione D. L. vo 15. 2. 16 n. 29 attua la DQ 2009/948/GAI sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali Art. 1 DQ 2009/948/GAI: obiettivo del raggiungimento di una «soluzione efficace» volta ad evitare «le conseguenze negative derivanti (dalla presenza di) procedimenti paralleli» , evitando al contempo «la violazione del principio del ne bis in idem» in ambito europeo attraverso la promozione di «una più stretta cooperazione tra le autorità competenti di due o più Stati membri che conducono un procedimento penale ai fini di una più efficiente e corretta amministrazione della giustizia» .
Squadre investigative comuni D. L. vo 15. 2. 16 n. 34 attua la DQ 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni Al fine di condurre indagini penali che richiedono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri, due o più Stati membri possono costituire una squadra investigativa comune La squadra investigativa comune deve essere caratterizzata da 1. uno scopo preciso; 2. una durata limitata (prolungabile con il consenso di tutte le parti contraenti). Gli Stati membri interessati sono responsabili della composizione, delle finalità e della durata del mandato della squadra investigativa. Nelle attività di una squadra investigativa comune gli Stati membri possono anche decidere di avvalersi della collaborazione di rappresentanti di Europol, OLAF o di Stati terzi.
Freezing orders D. L. vo 35/16 attua la DQ 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (Freezing orders) La DQ si fonda sul principio del mutuo riconoscimento e della esecuzione immediata dei provvedimenti tra le autorità giudiziarie degli Stati membri e costituisce una notevole semplificazione rispetto alla rogatoria, non prevedendo alcun intervento di autorità centrali Ambito: sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti e sequestro preventivo finalizzato alla confisca 32 categorie di reato come per il MAE Rapporti con OIE?
Mutuo riconoscimento delle sentenze di condanna DQ 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (decisione quadro sul trasferimento dei detenuti) attuata dal DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2010, n. 161 Lo strumento consente a uno Stato membro di eseguire una pena detentiva pronunciata in un altro Stato membro nei confronti di una persona che resta nel primo Stato membro e, dall'altro, istituisce un sistema per trasferire i detenuti condannati verso lo Stato membro di cui sono cittadini o in cui risiedono abitualmente (o verso un altro Stato membro con cui hanno stretti legami) al fine di scontare la pena detentiva (recente sentenza CGUE nel caso C-554/14 – Ognyanov)
Mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie D. L. vo 37/16 attua DQ 2005/214/GAI relativa al reciproco riconoscimento tra gli Stati UE delle decisioni che applicano sanzioni pecuniarie Si applica a provvedimenti definitivi, non suscettibili di impugnazione La decisione può essere trasmessa direttamente dall’autorità giudiziaria che ha inflitto la condanna all'autorità dello SM in cui il condannato dispone di beni o di reddito, ha la residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la sede statutaria. E' prevista la possibilità di avvalersi della Rete giudiziaria europea Non si applica il principio della doppia incriminazione Previsione di motivi di rifiuto Trasmissione dell’euro-ordinanza tramite uno specifico certificato
Mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca D. L. vo 202/16 attua la Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato Consapevolezza della necessità di una crescente cooperazione internazionale in materia di recupero dei beni per lottare più efficacemente contro la criminalità del profitto e la criminalità organizzata Scopo: promozione del provvedimenti di confisca reciproco riconoscimento dei Promozione dell’armonizzazione mediante norme minime (di riavvicinamento) relative al congelamento di beni, in vista di un’eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale, favorendo così la fiducia reciproca e una più efficace cooperazione transfrontaliera
Grazie per l’attenzione
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