CONVEGNO MEDICOLEGALE E GIURIDICO IL DANNO ALLA PERSONA

  • Slides: 11
Download presentation
CONVEGNO MEDICO-LEGALE E GIURIDICO IL DANNO ALLA PERSONA VECCHI PROBLEMI - NUOVE SOLUZIONI SPECIFICI

CONVEGNO MEDICO-LEGALE E GIURIDICO IL DANNO ALLA PERSONA VECCHI PROBLEMI - NUOVE SOLUZIONI SPECIFICI ASPETTI DINAMICO-RELAZIONALI PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO Centro Congressi Hotel Regina Margherita Cagliari 20 gennaio 2017 Salvatore Stavolta

Decreto Legislativo n. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" Art. 138 (“Danno biologico per lesioni

Decreto Legislativo n. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" Art. 138 (“Danno biologico per lesioni di non lieve entità”) Art. 139 (“Danno biologico per lesioni di lieve entità”) Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

Decreto Legislativo n. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" Art. 138 (“Danno biologico per lesioni

Decreto Legislativo n. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" Art. 138 (“Danno biologico per lesioni di non lieve entità”) «Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali, l’ammontare del danno, determinato ai sensi della Tabella unica nazionale, può essere aumentato dal Giudice sino al 30%, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato» .

Decreto Legislativo n. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" Art. 139 (“Danno biologico per lesioni

Decreto Legislativo n. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" Art. 139 (“Danno biologico per lesioni di lieve entità”) «L’ammontare del danno biologico può essere aumentato dal Giudice in misura non superiore a 1/5 (20%), con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato» .

Sentenze Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 -73 -74 -75 del 11/11/2008 «Sentenze di

Sentenze Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 -73 -74 -75 del 11/11/2008 «Sentenze di San Martino» «Danno non patrimoniale» . Natura unitaria del danno non patrimoniale. Il risarcimento del danno deve essere integrale, cioè deve ristorare interamente il pregiudizio subito, ma non oltre.

Sentenze Cassazione a sezioni unite n. 26972 -73 -74 -75 del 11/11/2008 «Sentenze di

Sentenze Cassazione a sezioni unite n. 26972 -73 -74 -75 del 11/11/2008 «Sentenze di San Martino» «Danno non patrimoniale» . Il Giudice, avvalendosi delle Tabelle del Tribunale di Milano, deve procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza sia le sofferenze fisiche le sofferenze psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza» .

Sentenza Cassazione, terza sezione n. 7766 del 20. 04. 2016 Travaglino / Rossetti «La

Sentenza Cassazione, terza sezione n. 7766 del 20. 04. 2016 Travaglino / Rossetti «La personalizzazione del danno e delle . sofferenze interiori è un problema di allegazione e prova del danno» . «Il Giudice della R. C. non può mai essere un Giudice degli automatismi matematici quando la dimensione del giuridico finisce per tradire apertamente la fenomenologia della sofferenza» .

Sentenza Cassazione, terza sezione n. 9377 del 10. 05. 2016 Marco Rossetti . «L’onere

Sentenza Cassazione, terza sezione n. 9377 del 10. 05. 2016 Marco Rossetti . «L’onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendosi risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche.

Sentenza Cassazione, terza sezione n. 9377 del 10. 05. 2016 Marco Rossetti In particolare

Sentenza Cassazione, terza sezione n. 9377 del 10. 05. 2016 Marco Rossetti In particolare le allegazioni, che devono . accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria, non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizioni di conoscere, preventivamente, quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento» .

CONCLUSIONI PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO . - Necessità di inserire nell’atto di citazione i suggerimenti

CONCLUSIONI PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO . - Necessità di inserire nell’atto di citazione i suggerimenti del consulente tecnico medico legale. - Allegare nel dettaglio e provare, oltre al danno biologico, tutti gli elementi utili acquisiti e le sofferenze interiori ai fini della personalizzazione del danno.

 GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE. Salvatore Stavolta

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE. Salvatore Stavolta