CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLAREA DELLA DIRIGENZA

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002 -2003 §Gli effetti del procedimento penale §La Copertura Assicurativa 31/10/2021 1

Gli effetti del procedimento penale 31/10/2021 2

Gli effetti del procedimento penale 31/10/2021 2

L’art. 19 del CCNL del 3. 11. 2005 ha provveduto ad armonizzare la disciplina

L’art. 19 del CCNL del 3. 11. 2005 ha provveduto ad armonizzare la disciplina preesistente con le leggi sopravvenute n n 31/10/2021 L. 27. 3. 2001, n. 97: “Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche” (art. 3, comma 1) L. 24. 12. 2003, n. 350 (Finanziaria 2004): art. 3, comma 57, sul ripristino del rapporto di impiego a seguito di sospensione o collocamento anticipato in quiescenza per un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento (modificato e integrato dalla L. 11. 5. 2004, n. 126 “Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento” 3

L’articolo 19 ha disapplicato la norma di cui all’art. 30 del CCNL del 1996,

L’articolo 19 ha disapplicato la norma di cui all’art. 30 del CCNL del 1996, che regolava gli effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro, intervenendo sul regime delle sospensioni dal servizio sia facoltative che obbligatorie. SOSPENSIONE FACOLTATIVA n n n 31/10/2021 Il dirigente può essere sospeso dal servizio: nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale; nel caso di rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti anche estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996; nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001 (ad es. peculato, concussione, corruzione per atto d’ufficio). 4

L’articolo 19 ha disapplicato la norma di cui all’art. 30 del CCNL del 1996,

L’articolo 19 ha disapplicato la norma di cui all’art. 30 del CCNL del 1996, che regolava gli effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro, intervenendo sul regime delle sospensioni dal servizio sia facoltative che obbligatorie. SOSPENSIONE OBBLIGATORIA n n n 31/10/2021 Il dirigente deve essere sospeso obbligatoriamente : nel caso in cui sia colpito da misura restrittiva della libertà personale; nei casi di sentenze di condanna in primo grado, anche non definitive, per i reati contro la pubblica amministrazione; nei casi di condanna definitiva per alcuni delitti previsti dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni (Associazione di tipo mafioso, peculato mediante profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato ) 5

Durata Quando vi sia stata sospensione sia facoltativa che obbligatoria, la stessa conserva efficacia,

Durata Quando vi sia stata sospensione sia facoltativa che obbligatoria, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio. 31/10/2021 6

La Copertura Assicurativa n 31/10/2021 Il nuovo CCNL 2002 -2005, prevede che siano le

La Copertura Assicurativa n 31/10/2021 Il nuovo CCNL 2002 -2005, prevede che siano le A. S. L. e le A. O. a garantire una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti dell’area della dirigenza medica e veterinaria ( ivi comprese le spese di giudizio) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 7

La Copertura Assicurativa n n 31/10/2021 L’azienda ha l’obbligo di assicurare; Il dirigente ha

La Copertura Assicurativa n n 31/10/2021 L’azienda ha l’obbligo di assicurare; Il dirigente ha l’obbligo di partecipare alle spese con quote già stabilite. 8

La Copertura Assicurativa n 31/10/2021 Alla copertura dei relativi oneri le aziende provvedono con

La Copertura Assicurativa n 31/10/2021 Alla copertura dei relativi oneri le aziende provvedono con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’ 8 giugno 2000) ad un massimo di € 50, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di “ulteriori rischi” non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. A titolo di interpretazione autentica, le parti contraenti il CCNL hanno chiarito che l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave. 9

La Copertura Assicurativa n 31/10/2021 La contrattazione collettiva fa salve le eventuali iniziative regionali

La Copertura Assicurativa n 31/10/2021 La contrattazione collettiva fa salve le eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa. 10

La Copertura Assicurativa n 31/10/2021 In favore dei dirigenti autorizzati a servirsi del proprio

La Copertura Assicurativa n 31/10/2021 In favore dei dirigenti autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, le aziende stipulano apposita polizza assicurativa rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto. 11