Conto corrente bancario Il conto corrente bancario o
Conto corrente bancario Il conto corrente bancario (o di corrispondenza) è un contratto con cui la banca si impegna verso il cliente, nel presupposto dell’esistenza di una disponibilità presso di sé, a prestare un servizio di cassa, ovvero a provvedere per conto del cliente correntista, su ordine diretto e indiretto, ai pagamenti ed alle riscossioni Filippo Sartori
Caratteristiche Il contratto di conto corrente bancario è un contratto (legalmente) innominato, nel senso che non è disciplinato specificamente dal legislatore In particolare, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai giunta alla consolidata opinione che il contratto di conto corrente bancario costituisca un contratto innominato misto, con prevalente funzione di mandato A partire da Cass. 23 gennaio 1979, n. 517 Prevale quindi una concezione unitaria del contratto, giacché il contratto misto si caratterizza per la presenza di una causa unica ancorché complessa …Segue Milano, 27 ottobre 2004 - STUDIO LEGALE BANCARIO Filippo Sartori
Il contratto di conto corrente è un contratto misto, in quanto risultato dell’unione di altri contratti tipici, fusi insieme dalla unicità della causa, in guisa che “le varie prestazioni sono interamente ed organicamente commiste e reciprocamente condizionate nella loro essenza per il raggiungimento di un medesimo intento negoziale in senso oggettivo, e non sono suscettibili, quindi, di un’autonoma considerazione che le rapporti distintamente alle singole cause cui è stata operata la sintesi” Cass. 21 12 1971 n. 3701 …Segue Filippo Sartori
Si tratta comunque di un contratto socialmente tipico disciplinato dalle norme uniformi bancarie nonché soggetto agli artt. 1852. e ss. cod. civ, presentando rispetto a queste norme l’elemento comune della regolamentazione in conto corrente Milano, 27 ottobre 2004 - STUDIO LEGALE BANCARIO Filippo Sartori
La causa del contratto In generale, per stabilire se vi sia unicità o pluralità di contratti, occorre fare riferimento alla “causa” del negozio, intesa come lo scopo economico-giuridico che le parti si propongono di realizzare: dove vi è una causa unica, anche se complessa, vi è un contratto unico (cfr. supra), dove vi è una pluralità di cause, vi è anche una pluralità di contratti La causa “in concreto” (elemento essenziale del contratto) deve quindi essere intesa come sintesi degli interessi dei contraenti ed, al tempo stesso, come strumento di accertamento per l'interprete (e quindi per il giudice) Filippo Sartori
Il collegamento negoziale Un’operazione economica può richiedere talvolta la conclusione - in un unico o in diversi atti - di più contratti, che rimangono distinti (non si fondono cioè in un negozio misto) ma sono tra loro collegati in vista, per l’appunto, della finalità complessiva dell’operazione Filippo Sartori
Il package: contratto collegato Con il termine “package” di conto corrente (o conto pacchetto) si indica una pluralità di contratti fra loro collegati in vista della finalità complessiva dell’operazione economica Per tale via, il contratto di conto corrente bancario e gli altri contratti caratterizzanti il “package” (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai contratti assicurativi, ai contratti di consulenza legale, ai contratti di trasporto etc. ), pur conservando una causa autonoma, perseguono un risultato economico unitario e complesso, finalizzato ad un unico regolamento di interessi …Segue Filippo Sartori
In giurisprudenza si distingue tra il c. d. collegamento occasionale e collegamento funzionale: “(…) Il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, sono solo casualmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sì che la loro riunione non influenza, di regola, la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano” “(…) Il collegamento è, invece, funzionale, quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengano tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, sì che le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia” Cass. 2 luglio 1981, n. 4291 Filippo Sartori
I contratti caratterizzanti il conto pacchetto sono avvinti da un collegamento genetico, in quanto le obbligazioni ulteriori rispetto a quelle caratterizzanti il negozio di conto corrente bancario non verrebbero assunte dalla banca se non in connessione a quelle di questo ultimo contratto; nonché funzionale perché una volta venuto meno il contratto di conto corrente (ad esempio, qualora il cliente decidesse di recedere dallo stesso), vengono altresì meno i contratti a questo collegati Filippo Sartori
Gli effetti del collegamento La conseguenza di siffatto collegamento comporta quindi che le vicende riguardanti un contratto si riflettano sull’altro. In particolare: l’interpretazione di ciascun contratto collegato va fatta in relazione al contenuto degli altri la valutazione della liceità o illiceità della causa, o della frode alla legge, sia di un contratto, sia dell’insieme (nonché delle singole clausole) sconta il collegamento il carattere vessatorio di una clausola è valutato tenendo conto del contratto o dei contratti collegati (art. 1469 ter, comma 1) …Segue Milano, 27 ottobre 2004 - STUDIO LEGALE BANCARIO Filippo Sartori
l’eventuale squilibrio delle prestazioni, originario o sopravvenuto, va valutato nell’insieme l’errore o il dolo possono risultare solo dall’esame di tutta l’operazione le vicende relative alla invalidità, all’inefficacia, o alla risoluzione di un contratto possono ripercuotersi sugli altri Filippo Sartori
I prodotti complessi La tesi del collegamento contrattuale è accolta dalle Istruzioni di Vigilanza per le Banche (titolo X, cap. 1, sez I, 3. ): “Ai fini della presente disciplina si definiscono <prodotti complessi> gli schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un’unica operazione economica” Filippo Sartori
La causa del conto pacchetto Nel conto pacchetto lo scopo economico-giuridico che le parti si propongono è evidenziato dalle prestazioni tipiche del contratto di conto corrente di corrispondenza: pur essendovi infatti più prestazioni eterogenee fra loro, sono tutte strumentali e/o subordinate alle prestazioni proprie di tal ultimo contratto; vero è che in concreto il cliente è indotto ad instaurare il rapporto per siffatto scopo Milano, 27 ottobre 2004 - STUDIO LEGALE BANCARIO Filippo Sartori
La disciplina normativa Il conto pacchetto è quindi un prodotto bancario complesso (rectius una operazione di natura bancaria) soggetto(a) alla disciplina normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari In particolare, ai fini che qui rilevano: al titolo VI, cap. I del TUB alla Deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) del 4 marzo 2003 al titolo X, capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche Filippo Sartori
La disciplina dei flussi informativi investe tutte le fasi del rapporto negoziale ð pubblicità e informazione precontrattuale (sezione II) ð il contratto “informato” (sezione III) ð l’informazione in corso di esecuzione (e di chiusura) del rapporto: in particolare, le comunicazioni alla clientela (sezione IV) Filippo Sartori
la disciplina della pubblicità e dell’informazione precontrattuale: in particolare i fogli informativi La pubblicità del “package” di conto corrente è assicurata dai seguenti strumenti: l’avviso ª il foglio informativo la consegna del contratto collegato il documento di sintesi Filippo Sartori
Avviso documento - con veste grafica di facile identificazione e lettura contenente l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del Titolo IV del TUB. Viene esposto nei locali aperti al pubblico e messo a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile. Filippo Sartori
Le Istruzioni di Vigilanza identificano il contenuto minimo richiamando: le informazioni relative ai fogli informativi il diritto di ottenere copia del testo contrattuale con il c. d. documento di sintesi il diritto di ricevere un esemplare del contratto stipulato unitamente al documento di sintesi il diritto ad essere informati sulle variazioni delle condizioni contrattuali sfavorevoli e di ricevere le comunicazioni periodiche i diritti riconosciuti al consumatore dalla disciplina del credito al consumo le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie Filippo Sartori
Consegna del contratto collegato Su specifica istanza del cliente la banca ha l’obbligo di consegnare, prima della stipulazione, copia completa del “negozio collegato” recante il documento di sintesi delle più significative condizioni contrattuali ed economiche Documento di sintesi Frontespizio del modulo contrattuale finalizzato a fornire chiara evidenza delle più rilevanti condizioni contrattuali ed economiche del package. In linea generale, in considerazione della prevalenza dello scopo economicogiuridico del contratto di conto corrente bancario, vengono indicate le clausole più significative di tale negozio Milano, 27 ottobre 2004 - STUDIO LEGALE BANCARIO Filippo Sartori
Fogli informativi (art. 5 della delibera CICR e punto 3 della Sezione II delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche) Strumento utilizzato dal legislatore (secondario) per informare il cliente e consentirgli una migliore comparazione delle condizioni contrattuali del prodotto Siffatti documenti devono essere aggiornati, datati, conservati in copia per cinque anni, nonché messi a disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico Per quanto riguarda il “package” di conto corrente (in quanto prodotto complesso) deve essere redatto un unico foglio informativo riguardante tutte le componenti del prodotto offerto …Segue Filippo Sartori
Se vengono offerti servizi e/o prodotti accessori soggetti a regolamentazione specifica (si pensi ai prodotti assicurativi o ai servizi di investimento), i fogli informativi devono fare puntuale riferimento a tale profilo e rimandare quindi alla disciplina normativa di riferimento Il documento de quo deve sempre indicare tutti i costi da sostenere compreso il corrispettivo di adesione ai servizi accessori la Banca deve consegnare al cliente il foglio informativo prima dell’acquisto del “prodotto”; a tal fine deve acquisire idonea attestazione dell’avvenuta consegna del foglio informativo Milano, 27 ottobre 2004 - STUDIO LEGALE BANCARIO Filippo Sartori
Struttura del foglio informativo Il foglio informativo riguardante il pacchetto di conto corrente è ripartito in sei sezioni: 1) informazioni sulla banca 2) legenda esplicativa della principali nozioni dell’operazione 3) caratteristiche e rischi tipici dell’operazione o del servizio 4) condizioni economiche dell’operazione 5) [caratteristiche dei servizi e/o prodotti accessori] 6) sintesi delle clausole contrattuali che regolano l’operazione Filippo Sartori
1) Informazioni sulla banca Sezione con cui vengono forniti i dati identificativi della banca (cfr. Istruzioni di Vigilanza), tra cui, per le banche italiane: • denominazione e forma giuridica; • sede legale e sede amministrativa; • indirizzo web; • codice ABI; • numero di iscrizione all’Albo tenuto dalla Banca d’Italia; • numero di iscrizione al registro delle imprese; • sistemi di garanzia a cui la banca aderisce; • capitale sociale e riserve risultanti dall’ultimo bilancio. Milano, 27 ottobre 2004 - STUDIO LEGALE BANCARIO Filippo Sartori
2) Legenda esplicativa della principali nozioni dell’operazione Si tratta di una sezione ove vengono esplicate le principali nozioni relative al prodotto. Ad esempio, nel caso di conto pacchetto deve essere riportata la definizione di “prodotto complesso”; devono essere definiti i requisiti minimi di accesso; deve essere definito il concetto “tasso creditore”; delle nozioni di spese, etc. Filippo Sartori
3) Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione o del servizio Sezione in cui viene data una sintetica descrizione della struttura e della funzione economica del conto pacchetto (cfr. supra), anche tenendo conto dei c. d. servizi e/o prodotti accessori. Nel caso di conto pacchetto dovrà essere tratteggiata la nozione di conto corrente, ponendo l’accento sulla funzione economico-sociale del tipo negoziale; Devono essere indicati i servizi accessori In relazione ai due punti precedenti devono essere indicati specificamente i rischi del prodotto. Ad esempio, la possibilità di un utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni; il rischio di controparte; la variazione in senso sfavorevole dei tassi di interesse, etc. Milano, 27 ottobre 2004 - STUDIO LEGALE BANCARIO Filippo Sartori
In merito al punto 3), L’Associazione Bancaria Italiana con circolare 1 agosto 2003 ha puntualizzato che può farsi riferimento: “per quanto riguarda le operazioni ed i servizi tradizionali, alle indicazioni riportate nella <Guida ai servizi bancari. Banca Famiglia> (. . . ), alla <Guida ai rapporti Banca Impresa> (. . . ), nonché al contenuto del Glossario dei termini tecnici utilizzati nell’informativa alla clientela sui mutui casa” Filippo Sartori
4) Condizioni economiche dell’operazione Sono riportate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente Devono essere indicati, ad esempio: il tasso di interesse per le operazioni attive e passive la periodicità e le modalità di calcolo degli interessi il prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa gravanti sul cliente eventuali clausole penali ove previsto TAEG o indicatore sintetico di costo; etc. Filippo Sartori
Relativamente al conto corrente bancario, devono altresì essere indicati: • i requisiti minimi per l’apertura del conto (ad esempio, il versamento iniziale) • le valute sui versamenti e sui prelevamenti • i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati • tutte le causali prodromiche ad una scritturazione per la quale vengono addebitate al cliente oneri economici • l’importo relativo al punto precedente • nel caso di bonifico, le modalità di calcolo delle commissioni e delle spese a carico del cliente (con indicazione della valuta e del tasso di cambio) Filippo Sartori
Il “package” di conto corrente [5) Caratteristiche dei servizi e/o prodotti accessori] Integra la sezione 3) nel caso di prodotti complessi, come nell’ambito di package di conto corrente In tale ipotesi è infatti preferibile dedicare una sezione ad hoc ai servizi/prodotti accessori Filippo Sartori
6) Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l’operazione L’ultima sezione del “foglio informativo” ha come obiettivo di rendere consapevole la clientela sulle clausole contrattuali (non economiche) e di più rilevante momento. Vanno infatti indicate sinteticamente le clausole riguardanti: i principali diritti dei clienti i principali obblighi dei clienti …Segue Filippo Sartori
Il “package” di conto corrente le limitazioni più significative nei rapporti con il cliente (fatta salva la disciplina delle clausole vessatorie), tra cui, ad esempio, quelle riguardanti: Il recesso i termini di esecuzione delle operazioni i tempi di chiusura del rapporto i termini per l’esercizio di facoltà o per l’adempimento di obblighi il rinnovo tacito del contratto alla scadenza l’accettazione di contratti accessori gli esoneri di responsabilità a favore della banca il foro competente organi e procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie tutte le clausole oggetto di variazione unilaterale della banca Le clausole complesse possono essere riportate integralmente Filippo Sartori
Il “package” di conto corrente La disciplina dei flussi informativi investe anche, si è visto, il contratto-atto nonché l’esecuzione (e la chiusura) del rapporto. Il contratto informato (Cenni…) Le Istruzioni di Vigilanza alla sezione III disciplinano la forma e il contenuto minimo dei contratti. Si ricordi: - l’obbligo di consegnare un esemplare del contratto al cliente, con apposita sottoscrizione del cliente sulla copia conservata dalla banca - l’obbligo della forma scritta, a pena di nullità (relativa) …Segue Filippo Sartori
Quanto al contenuto, i contratti devono indicare: - Il tasso di interesse e tutte le condizioni economiche, tra cui commissioni e spese, etc. - le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo - le clausole di indicizzazione - le clausole che consentono alla banca di variare, in senso sfavorevole per il cliente, il tasso di interesse e ogni altro prezzo Sono nulle (si tratta di nullità relativa) - e si considerano non apposte - le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione economica sfavorevole per il cliente rispetto a quelle pubblicizzate nei fogli informativi Filippo Sartori
Il “package” di conto corrente L’informazione in corso di esecuzione (e di chiusura) del rapporto (Cenni…) La banca deve provvedere a comunicare alla clientela variazioni in senso sfavorevole (ad esempio, del tasso di interesse o di altre componenti di costo) Le comunicazioni devono essere effettuate, in linea generale, individualmente mediante il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato Deve essere comunicato altresì l’estratto con indicazione dettagliata delle movimentazioni, delle somme addebitate e accreditate, del saldo e di ogni altra informazione utile Filippo Sartori
Costi e benefici della philosophy of disclosure Costi • sistema ingessante Benefici • riduzione delle controversie • razionale gestione del rischio • incremento costo del servizio/prodotto • negozi indecifrabili • agevolazione dell’esercizio dell’attività di vigilanza da parte dell’Autorità di controllo • “abuso del diritto” Milano, 27 ottobre 2004 - STUDIO LEGALE BANCARIO Filippo Sartori
Il principio generale della “adeguatezza delle informazioni” (Istruzioni di Vigilanza per le Banche, Tit. X Sez. I, 1. 2) “Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese alla clientela con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi” “ La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d’affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza Analisi dei riflessi operazionali dei principi enunciati Filippo Sartori
Offerta fuori sede “(…) offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca” Il conto pacchetto può essere offerto fuori sede da: dipendenti della banca promotori finanziari altre banche o SIM e le rispettive reti di promotori finanziari imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi intermediari finanziari ex 106 e 107 TUB e i rispettivi agenti in attività finanziaria mediatori creditizi Filippo Sartori
La disciplina informativa prevista (dalle Istruzioni di Vigilanza) nel caso di offerta fuori sede mira a rafforzare la tutela del cliente il quale si trova potenzialmente esposto a situazioni di maggior pericolo Nell’ambito dell’offerta fuori sede continua ad applicarsi la disciplina della trasparenza analizzata oltre ad una serie di regole aggiuntive …Segue Filippo Sartori
I fogli informativi che il soggetto che procede all’offerta deve consegnare al cliente (prima della stipulazione del contratto) devono riportare oltre alle informazioni sulla banca anche quelle relative al primo e l’indicazione di eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta Il soggetto che procede all’offerta deve consegnare al cliente (prima della stipulazione del contratto) l’avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo La banca deve verificare che il soggetto che procede all’offerta adempia ai due obblighi menzionati Filippo Sartori
Tecniche di comunicazione a distanza “Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e della banca o di un suo incaricato” In termini simili, l’art. 2, comma 1, lett. e) della direttiva n. 2002/65/CE in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari (recepita in Italia con il D. lgs. 9 aprile 2003 n. 70) ai consumatori definisce le tecniche di comunicazione a distanza come “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti” La disciplina normativa mira a rafforzare la tutela del risparmiatore il quale, per le peculiarità tecniche dei mezzi utilizzati, si trova potenzialmente esposto a situazioni di maggior pericolo Filippo Sartori
1) Pubblicità e informazione precontrattuale l’avviso e i fogli informativi devono essere forniti (prima della conclusione del contratto) “su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente” L’ “avviso delle principali norme di trasparenza” e i “fogli informativi” devono essere accessibili nella home page del sito della banca, nonché mediante collegamento ipertestuale da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti I fogli informativi vanno integrati con la indicazione degli eventuali costi e oneri (aggiuntivi) nonché dei recapiti che permettono un contatto rapido ed una comunicazione efficace con l’intermediario Milano, 27 ottobre 2004 - STUDIO LEGALE BANCARIO Filippo Sartori
Il “package” di conto corrente 2) Il contratto informato Il contratto può essere stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti indicati Il cliente ha sempre diritto di ricevere una copia cartacea del contratto Se il contratto è concluso mediante strumenti telematici/informatici le banche osservano (anche) le disposizioni di cui al D. lgs. n. 70/2003 Milano, 27 ottobre 2004 - STUDIO LEGALE BANCARIO Filippo Sartori
3) l’informazione in corso di esecuzione del rapporto Nel caso di utilizzo della rete le parti possono pattuire che le comunicazioni siano fornite esclusivamente attraverso un particolare mezzo di comunicazione (ad esempio, mediante posta elettronica), con clausola espressamente accettata dal cliente (ex art. 1341 cod. civ. ) I termini per il recesso o per la contestazione dell’estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, purché la stessa contenga l’avvertimento di cui agli artt. 118 e 119 TUB e il termine per l’esercizio di siffatti diritti I c. d. avvisi relativi a variazioni generalizzate vengono pubblicati sui siti delle banche, sì da consentirne la fruibilità a tutti gli utenti (anche mediante collegamento ipertestuale da ogni pagina web) Il cliente ha diritto di modificare in ogni momento la tecnica di comunicazione utilizzata Tutte le informazioni devono essere fornite su supporto durevole Filippo Sartori
Il “package” di conto corrente Profili di responsabilità nel caso di violazione della disciplina della trasparenza Ipotesi di nullità (relativa) testuale Ipotesi di nullità virtuale ex art. 1418, comma 1 La responsabilità precontrattuale La responsabilità contrattuale L’illecito aquiliano: margine di operatività Milano, 27 ottobre 2004 - STUDIO LEGALE BANCARIO Filippo Sartori
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