CONTENZIOSO BANCARIO NELLAPERTURA DI CREDITO E NEL MUTUO
CONTENZIOSO BANCARIO NELL’APERTURA DI CREDITO E NEL MUTUO Avv. Fabio Fiorucci
Trasparenza: regole contrattuali Art. 117 tub: 1° co. : I contratti [intuitu personae: merito creditizio] sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Ratio violazione libertà di forma: tutela contraente debole Forma scritta ha funzione 1. protettiva, 2. informativa (‘responsabilizzazione del consenso’) e di 3. certezza dell’atto www. fabiofiorucci. it
Trasparenza: regole contrattuali “Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari, enunciato dall'art. 117 del testo unico (d. lgs. 385/1993), [è] evidentemente finalizzato a meglio tutelare i clienti anche garantendo la completezza dell'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone” (Cass. 16671/2012) “Neppure la ripetuta approvazione di estratti conto da parte del cliente può valere a sanare la mancanza della forma scritta (o della produzione in giudizio, quale situazione processualmente parificata) del contratto” (Cass. 9791/1994) www. fabiofiorucci. it
Trasparenza: regole contrattuali 3. In caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo ex art. 117, 3° co. , tub (no meccanismi sostitutivi ex 7° co. ): - Nullità di protezione: Rilevabile dal 1. cliente e 2. dal giudice se vantaggiosa/protettiva per il cliente - Imprescrittibile www. fabiofiorucci. it
Trasparenza: regole contrattuali 2 Deroghe obbligo forma scritta: - Operazioni e servizi operati in esecuzione di contratti scritti (c/c + apercredito: no forma scritta apercredito se già prevista/disciplinata in c/c: Cass. 14470/2005; Cass. 19941/2006; Cass. 3903/2011; ABF Napoli 3668/2013; v. anche Istruzioni Bankit) - Operazioni occasionali 1. di basso valore (5000 euro) e di cui l’intermediario 2. conservi cmq evidenza scritta (acquisto valuta, emissione assegno circolare), dandone 3. comunicazione in forma scritta al cliente www. fabiofiorucci. it
FIDO DI FATTO Rileva (anche ai fini della prescrizione) il c. d. fido di fatto (cfr. Cass. 58/2003; Cass. 2915/1992): estratti conto (specie tassi differenziati entro/extra fido), addebito spese istruttoria fido, riassunti scalari, Centrale rischi, CMS, terzi garanti, sistematica e tollerata operatività con ‘saldo passivo’ (v. ad es. Cass. 3903/2011; Cass. 19941/2006; Cass. 14470/2005; Trib. Torino 2. 7. 2015; Trib. Alessandria 21. 2. 2015; Trib. Taranto 17. 9. 2015; Trib. Benevento 10. 2. 2016. Contra Trib. Ravenna 29. 5. 2012). [ok fido di fatto specie ante t. u. b. ] Trib. Torino 11. 3. 2015: “neppure consta che la banca abbia mai, [pretesa scopertura senza affidamenti] intimato il rientro o rifiutato l’esecuzione di ordini sul saldo debitore, diffidato l’attrice dal fare ulteriori atti dispositivi sul c/c a debito (ad es. trarre assegni bancari) o infine segnalato la posizione per sconfino o a sofferenza a Centrale rischi”.
AMMONTARE DEL FIDO DI FATTO “In presenza di un fido di fatto … ben può il limite massimo essere individuato nello stesso massimo scoperto di fatto, consentito dalla banca (…); sicché ogni rimessa intervenuta nel corso di un siffatto rapporto non potrebbe che avere funzione meramente ripristinatoria della provvista” (App. Torino 3. 5. 2013; Trib. Torino 11. 3. 2015) l'esistenza e l'entità dei fidi accordati ed utilizzati può trovare conferma nelle risultanze della Centrale Rischi (Trib. Monza 26. 1. 2012; Trib. Torino 25. 6. 2014) [prova privilegiata di natura confessoria] www. fabiofiorucci. it
Trasparenza: regole contrattuali 4° co. : “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” + - La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione - Disciplina parametro di indicizzazione (TV) [ante l. 154/1992 ‘sufficiente’ forma scritta e determinabilità/specificazione tasso interesse ex art. 1284, 3° co. , cc] www. fabiofiorucci. it
Trasparenza: regole contrattuali “Ai sensi della normativa del testo unico bancario, tutte le voci economiche (comprese la commissione di concessione/rinnovo fido e quella di disponibilità immediata) devono emergere, per poter essere applicate, da “patto scritto che ne determini in via preordinata l’ammontare”. (Trib. Torino 31 ottobre 2014 ) “Quando il testo contrattuale, in violazione del principio di trasparenza, preveda delle commissioni costruite senza specificazione delle voci che le concorrono a formare, di modo che non sia possibile ricostruire quale parte delle stesse sia soggetta a maturazione nel corso del tempo, il cliente ha diritto a un rimborso delle stesse parametrato alla durata residua del finanziamento” (ABF Napoli 21 settembre 2012) www. fabiofiorucci. it
Trasparenza: regole contrattuali “Clausole contrattuali poco comprensibili per il cliente violano il principio di trasparenza e devono essere dichiarate nulle” (Collegio Coordinamento ABF 20. 5. 2015, n. 4135): ad es. , nulla clausola contrattuale che non descrive un meccanismo agevolmente comprensibile nella metodica e negli effetti e che non rappresenta, quindi, in maniera trasparente il funzionamento concreto del calcolo degli interessi applicati al cliente ABF Milano, 13. 6. 12, n. 2000: se una commissione ha una dizione non comprensibile perché espressa in un linguaggio non comune [“pagamento rata sportello”], essa viola gli obblighi di trasparenza a carico della banca ed è nulla, come tale ripetibile www. fabiofiorucci. it
Riepilogo nullità ex art. 117 tub 1. No forma scritta [o no contratto]: nullità contratto finanziamento (ripetizione indebito: % legale ex artt. 1282, 1284, 1815 cc) 2. Se interessi e prezzi/condizioni contrattuali rinviano usi, se prezzi/condizioni contrattuali più sfavorevoli rispetto quelli pubblicizzati, se interessi e prezzi/condizioni non indicati (o indeterminati) in contratto: - Interessi: tasso annuale BOT min (operazioni attive) o max (operazioni passive) + favorevole per cliente stipula/esecuzione contratto (adeguamento periodico: App. Brescia 23. 5. 2007; Trib. Napoli 19. 1. 2010) [ante 9. 7. 1992 tasso legale ex art. 1284 c. c. ] emessi nei 12 mesi precedenti conclusione contratto/svolgimento operazione - Prezzi/condizioni: quelli pubblicizzati; se non pubblicizzati, nulla è dovuto www. fabiofiorucci. it
*Anatocismo - L'anatocismo riguarda la capitalizzazione degli interessi su un capitale a loro volta produttivi di altri interessi: gli interessi maturati su un capitale dato a prestito si sommano al capitale stesso, che conseguentemente si accresce costituendo la base di calcolo di nuovi interessi, con un rapido e non lieve incremento della somma dovuta (ANATOCISMO: calcolo degli interessi sugli interessi già addebitati/scaduti e non pagati). - “Una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni” (Cass. 2593/2003). - Anatocismo diverso da capitalizzazione www. fabiofiorucci. it
Anatocismo Disciplina anatocismo: - 1283 c. c. (“anatocismo forma subdola, ma non socialmente meno dannosa delle altre, di usura”: Cass. 3479/71 e n. 1724/77) NORMA IMPERATIVA - 120 tub (anatocismo bancario) - Evoluzione normativa art. 120, 2° co. , tub: - - l’art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha sostituito il secondo comma dell’art. 120 t. u. b. , a far data da 1. 1. 2014 (art. 729) - - L. 8 aprile 2016 n. 49 (in G. U. 14. 4. 2016, n. 87) - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 18/2016 (vigente dal 15. 4. 2016) - Delibera CICR 9. 2. 2000 (ancora vigente? ) [2000 -2013] www. fabiofiorucci. it
Anatocismo Art. 1283 c. c. : In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi [anatocismo non vietato ma limitato] www. fabiofiorucci. it
usi contrari ex art. 1283 cc Art. 1283 c. c. : “In mancanza di usi contrari, …” Cass. n. 2347/1999; n. 3096/1999; n. 12507/1999 ‘usi contrari’ ex art. 1283 cc usi normativi (no negoziali) (più di recente Cass. , Sez. Un. , 4. 11. 2004, n. 21095; Cass. 25. 2. 2005, n. 4095; Cass. 30. 11. 2007, n. 25016; Cass. , Sez. Un. , 24418/2010; Cass. 19. 9. 2013, n. 21406; v. anche Corte cost. 78/2012): - Mancata esistenza uso anatocismo trimestrale ante 1942 (? ) - No opinio juris ac necessitatis da parte della clientela bancaria (necessaria per uso normativo) - Trasparenza bancaria (tub): no clausole contrattuali di rinvio agli usi www. fabiofiorucci. it
*usi contrari ex art. 1283 cc Cassazione “La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c. c. ) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c. c. ), come esige l'art. 1283 c. c. , laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A. B. I. , non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi”. www. fabiofiorucci. it
Anatocismo ante Delibera CICR 9. 2. 2000 • • Nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrali degli interessi stipulate anche in epoca precedente al nuovo orientamento della Cassazione con la prima sentenza n. 2374/1999 (Cass. , S. U. , 21095/2004; Cass. 4093/2005; Cass. 25016/2007; Cass. 07/05/2015, n. 9169) [funzione giurisprudenza ricognitiva della regola, non creativa] «[Le clausole anatocistiche] secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore [ante Delibera CICR 9. 2. 2000], alla stregua della quale (…) esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell’art. 1283 c. c. (cfr. Cass. n. 4490/02)» (Cass. , S. U. , 21095/2004; Cass. 21027/2013) Corte cost. 425/2000 ha dichiarato incostituzionalità ‘sanatoria’ ex art. 25, comma 3, d. lgs. 342/1999 clausole anatocistiche contratti in essere ante Delibera CICR 9. 2. 2000 www. fabiofiorucci. it
modifiche art. 120, 2°co. , tub 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. (+ Delibera CICR 9. 2. 2000) 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; 2. b) gli interessi periodicamente capitalizzati [contabilizzati] non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale» ”. (Legge stabilità 2014: dall’ 1. 1. 2014) [Delibera CICR attuativa? ]
modifiche art. 120, 2°co. , tub Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo ". (L. 8 aprile 2016 n. 49 (in G. U. 14. 4. 2016, n. 87). - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 18/2016)
Art. 120, 2°co. , tub (versione 2016 vigente) Modalità e criteri produzione di tutti gli interessi in relazione a tutte le operazioni di esercizio del credito Conteggio interessi debitori e creditori: annuale (no capitalizzazione infrannuale %) Disciplina specifica per interessi debitori: - Regola generale: No anatocismo tutte le operazioni di credito - Si interessi moratori - Art. 120 tub già operativo
Art. 120, 2°co. , tub (versione 2016 vigente) - In particolare: 1. apertura di credito in conto corrente (ed in conto di pagamento) 2. sconfinamento extra fido o in assenza di fido: - - Conteggio 31 dic – Esigibilità 1° mar - - Previa autorizzazione (scritta; omnibus? vincola banca? ) gli interessi debitori maturati (31 dic) e divenuti esigibili (1 mar) possono essere ‘pagati’, assimilandosi al capitale, mediante addebito sul conto (che se a debito/incapiente implica produzione interessi; questione sconfinamento/aumento fido; CIV? no) - - regime degli interessi conteggiati al 31 dicembre e da pagare il successivo 1° marzo (dei quali il cliente della banca non abbia autorizzato l’addebito in conto): - - - Pagamento 1° mar: somma dovuta infruttifera. - - - Mancato pagamento 1° mar: interessi legali ex art. 1282 cc? somme infruttifere? interessi mora su somma dovuta? Trova applicazione art. 1283 cc? Questione debito scaduto non pagato/autorizzato: Centrale dei Rischi Esercizio diritto revoca: no risoluzione/recesso banca
Prescrizione del diritto del cliente bancario alla ripetizione indebito Prescrizione del diritto del cliente bancario (c/c) alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca Art. 2033 c. c. : 1. insussistenza causa debendi + 2. esecuzione di un pagamento non dovuto (Cass. 22872/2010; Cass. 5896/2006; Cass. 11073/2003; 17147/2003; Cass. 1557/1998) QUESTIONI: durata del termine di prescrizione (5 o 10 anni? ) Decorrenza prescrizione: singoli addebiti o chiusura rapporto? www. fabiofiorucci. it
Prescrizione del diritto del cliente bancario alla ripetizione Domanda avanzata dal cliente vs. banca: 1. Declaratoria nullità clausola di capitalizzazione (imprescrittibile ex art. 1422 cc). Azione di accertamento negativo (inesistenza diritto altrui) finalizzata a: dichiarazione nullità clausole contrattuali + accertamento somme illegittimamente addebitate dalla banca (limitazione facoltà indebitamento) + storno annotazione indebita/rettifica saldo negativo = MAX DISPONIBILITA’ CREDITO ENTRO LIMITI FIDO CONCESSO (adeguamento Centrale rischi: Trib. Padova 9. 3. 2016: illegittima segnalazione) Proponibile anche in costanza di rapporto (cfr. Cass. , Sez. Un. , 24418/2010; Cass. 15. 1. 2013, n. 798; Cass. 5919/2016; App. Lecce 13. 11. 2015; Trib. Agrigento 14. 3. 2016; Trib. Monza 13. 3. 2015; Trib. Pavia 4. 5. 2015; Trib. Venezia 17. 9. 2015; Trib. Torino 13. 11. 2014 e 2. 7. 2015; Trib. Pescara 24. 6. 2013; Trib. Verona 2. 12. 2015; Trib. Lucca 10. 5. 2013. Contra Trib. Genova, 25. 3. 15 richiamando Cass. 20. 12. 2006, che esclude accertamento fine a se stesso). “ Quando il conto corrente è aperto l’interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi è ovvio che per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta anche in costanza di rapporto “ (Trib. Agrigento 14. 3. 2016) www. fabiofiorucci. it
Prescrizione del diritto del cliente bancario alla ripetizione 2. Domanda avanzata dal cliente vs. banca: restituzione degli interessi illegittimamente addebitati ex art. 2033: allegazione e prova spostamento patrimoniale pro banca (pagamento) Prescrizione 10 anni ex art. 2946 cc: restituzione pagamenti indebiti; cfr. Trib. Roma 14. 3. 2014; Trib. Bari 21. 5. 2015; Trib. Catania 17. 7. 2015; Trib. Ascoli Piceno 11. 8. 2015; Trib. R. Emilia 11. 2015 [no artt. 2948 cc interessi o 2947 cc risarcimento danno] Chiusura rapporto condizione ammissibilità: Cass. 15. 1. 2013, n. 798; Trib. Milano 20. 11. 2014; Trib. Monza 25. 1. 2016; Trib. Verbania 15. 4. 2014; Trib. Civitavecchia 9. 4. 2016; Trib. Padova 29. 5. 2016; Trib. Lanciano 8. 6. 2016 Oneri probatori: avvenuto pagamento e mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 9201/2015; Cass. 7501/2012; Cass. 1734/2011; Cass. 5896/2006; Cass. 1557/1998)
Prescrizione del diritto del cliente bancario alla ripetizione La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cc): - da ogni singola annotazione dell’addebito in c/c? - dal momento in cui è stato chiuso definitivamente il c/c utilizzato per gli addebiti? - Rilevanza pratica della distinzione: nullità clausola anatocistica produce i propri effetti sin dall’inizio del rapporto (Cass. 19696/2014; Trib. Bari 28. 7. 2015) www. fabiofiorucci. it
*Prescrizione del diritto del cliente bancario alla ripetizione Cass. , Sez. Un. , 24418/2010 “Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti siano stati registrati”. (conf. Cass. 24. 3. 2014, n. 6857. Contra Trib. Verona 27. 10. 2015; Trib. Cremona 29. 5. 2012; Trib. Lucca 10. 5. 2013: prescrizione decorre da ogni singola annotazione in conto) www. fabiofiorucci. it
Prescrizione del diritto del cliente bancario alla ripetizione - Conto affidato e regolarmente mantenuto entro il fido: versamenti ripristinatori - Conto privo di fido e/o in extra fido: rimesse solutorie [acquisite al patrimonio della banca estinguono posizione debitoria] www. fabiofiorucci. it
RICAPITOLANDO L’elemento giuridico discriminante la rimessa solutoria dalla rimessa ripristinatoria è dato dalla presenza o no di capitale liquido ed esigibile che, in una corretta e fisiologica rappresentazione contabile, si configura nel capitale scaduto o erogato oltre il fido (lo scoperto di conto costituisce per la banca un credito esigibile e la rimessa (che soddisfa il creditore) non crea nuova disponibilità per il cliente) www. fabiofiorucci. it
*Funzione normalmente ripristinatoria pagamenti Cass. 26. 2. 2014, n. 4518: “I versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate”. (conf. App. Milano 20. 2. 2013; Trib. Pavia 20. 10. 2014 e 4. 5. 2015; App. Brescia 19. 11. 2014; contra Trib. Mantova 3. 5 e 11. 6. 2014: non compete alla banca onere di provare natura solutoria rimesse; Trib. Bari 21. 5. 2015; App. Brescia 23. 12. 2015: verifica caso per caso) www. fabiofiorucci. it
Prescrizione del diritto del cliente bancario alla ripetizione La banca, al fine di eccepire l’intervenuta prescrizione dell’azione di indebito, deve dunque dimostrare/circostanziare – primo atto difensivo (comparsa di risposta) - che i relativi versamenti sono solutori (App. Milano 18. 5. 2012; Trib. Udine 31. 8. 2012; Trib. Pescara 24. 6. 2013; Trib. Taranto 28. 6. 2012; Trib. Campobasso 22. 4. 2012; Trib. Novara 1. 10. 2012; App. Lecce 19. 2. 2013; Trib. Torino 3. 4. 2014; Trib. Lecce 18. 12. 2014; Trib. Alessandria 21. 2. 2015; Trib. Verona 27. 3. 2015; Trib. Torino 11. 3. 2015 e 2. 7. 2015; Trib. Catania 17. 7. 2015; App. Bari 8. 10. 2015; Trib. Ascoli Piceno 11. 8. 2015; Trib. R. Emilia 11. 2015; Trib. Cagliari 15. 9. 2015 ; Trib. Torino 23. 12. 2015; Trib. Pavia 21. 4. 2016; Trib. Padova 9. 3. 2016; Trib. Roma 2. 5. 2016; Trib. Lanciano 9. 6. 2016; in arg. v. anche Cass. 4518/2014 e 4668/2014; Cass. 3578/2004 e 4468/2004. Contra Trib. Mantova 3. 5. 2014, 11. 6. 2014 e 15. 10. 2014, secondo cui l’onere natura solutoria pagamenti spetta al correntista che agisce in giudizio, potendo la banca eccepire la sola intervenuta prescrizione; Trib. Bari 21. 5. 2015: c/c a debito non assistito da apercredito: rimesse solutorie; App. Brescia 23. 12. 2015: solo nell’ipotesi in cui la banca confermi l’esistenza di affidamenti, avrà l’onere di indicare specificamente le rimesse ritenute solutorie; Trib. Torino 25. 6. 2014; App. Torino 12. 2014) www. fabiofiorucci. it
Prescrizione del diritto del cliente bancario alla ripetizione “L’eccezione di prescrizione deve ritenersi ammissibile solo ove dedotta in modo specifico e tipizzato rispetto ad una specifica prestazione, non potendo il giudice ritenere prescritta una richiesta di prestazione se non specificatamente individuata. … E’ onere della parte che eccepisce la prescrizione [eccezione in senso stretto] indicare la prestazione verso la quale la stessa è rivolta, individuare l’ubi consistant” (Cass. 3465/2013; Cass. 4668/2004; Cass. 2305/2007; Trib. Teramo 15. 11. 2011; App. Milano 20. 2. 2013; Trib. Ascoli Piceno 11. 8. 2015; Trib. Lecce 18. 12. 2014; Trib. Catania 17. 7. 2015; Trib. Taranto 28. 6. 2012; Trib. Campobasso 22. 4. 2012; Trib. Novara 1. 10. 2012; Trib. R. Emilia 11. 2015; v. anche Trib. Torino 2. 7. 2015, secondo cui l’eccezione di prescrizione è adeguata “se individua oggetto dell’eccezione e dies a quo di decorrenza”). www. fabiofiorucci. it
Anatocismo mutui Rata mutui costituita da capitale e interessi Nei mutui, l'anatocismo riguarda gli interessi moratori, ossia gli interessi previsti in caso di ritardo nel pagamento di ciascuna rata. Costituiscono anatocismo quella parte degli interessi moratori che sono calcolati sulla quota interessi contenuta nella rata insoluta www. fabiofiorucci. it
Anatocismo mutui Prospetto riepilogativo Contratti di mutuo fondiario stipulati ante 1. 1. 1994 (TUB): anatocismo legittimo Contratti di mutuo fondiario stipulati dal 1. 1. 1994 al 21. 4. 2000 (Delibera CICR 9. 2. 2000): no anatocismo Contratti di mutuo ordinario stipulati ante 22. 4. 2000 (Delibera CICR 9. 2. 2000): no anatocismo Contratti di mutuo ordinario e fondiario stipulati dal 22. 4. 2000 al 31. 12. 2013: OK anatocismo se espressamente pattuito, ma no capitalizzazione periodica Legge stabilità 2014 (dall’ 1. 1. 2014): no anatocismo bancario ‘Nuovo’ art. 120 tub (15. 4. 2016): interessi moratori www. fabiofiorucci. it
*Anatocismo e ammortamento c. d. francese “In un mutuo, con rate costanti (e non) che comprendono parte del capitale e gli interessi, questi ultimi non si trasformano in capitale da restituire a chi l’ha concesso” (Cass. 2593/2003). www. fabiofiorucci. it
Anatocismo e ammortamento c. d. francese L’assenza di qualsivoglia capitalizzazione (palese o occulta) nel piano di ammortamento c. d. francese esclude che possa verificarsi alcuna discordanza tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento e quello eventualmente effettivo (contra Trib. Isernia 28. 7. 2014). Mentre il tasso annuo nominale (TAN) è appunto stabilito su base annua, le rate hanno spesso una periodicità inferiore. Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta più alto. La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse. Le due grandezze, TAE e TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non possono essere identiche. Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso (cfr. Trib. Modena 11. 2014; Trib. Milano 8. 3. 2016 e 28. 4. 2016).
Anatocismo e ammortamento c. d. francese “In sostanza, una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (Trib. Benevento 19. 11. 2012) www. fabiofiorucci. it
*Disciplina dell’usura La legge sull’usura (l. 108/1996) ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono sempre considerati usurari (come la maggioranza delle legislazioni straniere) “il limite previsto dal comma 3 dell’art. 644 c. p. , oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella G. U. ai sensi del comma 1 relativamente alle categorie di operazioni in cui il credito è compreso, …” www. fabiofiorucci. it
*Disciplina dell’usura “La usurarietà o meno di un TEG, da effettuarsi mediante il procedimento di comparazione con il tasso soglia di cui al D. M. relativo al periodo interessato, è strettamente ancorata ad un parametro di natura oggettiva, costituito appunto da quanto pubblicato con D. M. sulla Gazzetta Ufficiale; in altre parole la norma integratrice della fattispecie penale di cui all’art. 644 c. p. , con riflessi anche civilistici, è costituita dall’art. 2 della L. 108/96 e quest’ultima fa esclusivo riferimento al dato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per il periodo di riferimento a cura del Ministero” (App. Torino 20/12/2013; cfr. anche Trib. Pordenone 7. 3. 2012; Trib. Ferrara 6. 8. 12; Trib. Taranto 25. 10. 12; Trib. Padova 14/3/14; Trib. Torino 20. 6. 2015) www. fabiofiorucci. it
*Disciplina dell’usura Ai fini della usurarietà dei tassi rileva il momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti [reato di pericolo], a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (l. 24/2001) Per la determinazione del tasso usurario concorrono le commissioni (anche CMS ante 2009: da ultimo Trib. Torino 31. 10. 2014; Trib. Taranto 17. 9. 2015; Trib. Ascoli Piceno 11. 8. 2015; Trib. Cagliari 4. 1. 2016; Trib. Padova 9. 3. 2016; Contra Cass. 12965/2016: norma nuova, non di interpretazione autentica), remunerazioni e spese collegate alla erogazione del credito [formula usura Bankitalia apercredito in c/c denominatore accordato, no erogato!] Ai fini della determinazione della fattispecie usura, sono rilevanti tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito/costo del denaro (Trib. Pordenone 7. 3. 2012; App. Cagliari 31. 3. 2014; Trib. Padova 12. 8. 2014 e 26. 9. 2014; Trib. Arezzo 7. 1. 2015; App. Milano 14. 3. 2014; Trib. Torino 23. 12. 2015) www. fabiofiorucci. it
* Trattamento oneri e spese nel calcolo TEG Il calcolo del TEG (Bankit) è comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (RATIO), collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, escluse quelle per imposte e tasse - spese istruttoria, incasso rata, invio comunicazioni - spese chiusura pratica/liquidazione interessi - spese di perizia - il costo dell’attività di mediazione sostenuto dal cliente - le spese per assicurazioni/garanzie (rimborso del credito/obbligatorie/contestuali) inerenti il finanziamento (ad es. polizze vita, invalidità, disoccupazione; deposito titoli amministrato, commissioni polizze fideiussorie) [polizza incendi sempre nel TEG anche in assenza di vincolo ex art. 2742 c. c. (Surrogazione dell'indennità alla cosa)] - gli oneri per la messa a disposizione dei fondi/sconfinamenti sui c/c affidati rispetto al fido accordato
*Trattamento oneri e spese nel calcolo TEG (Bankit) Sono invece esclusi dal calcolo TEG: - le imposte e tasse (costi di bollatura delle cambiali) - le spese notarili - le penali di anticipata estinzione del finanziamento - gli interessi di mora www. fabiofiorucci. it
Penali di anticipata estinzione - - - Hanno ricompreso la penale anticipata estinzione nel TEG: Trib. Pescara 28. 11. 2014; Trib. Bari 12. 2014, 19. 10. 2015, 27. 11. 2015 e 14. 12. 2015; Trib. Avellino 28. 9. 2015; Trib. Ascoli Piceno 13. 10. 2015. Contra Trib. Torino 28. 3. 2016; ABF 7086/2015) V. anche Cass. 28928/2014: “Si intende, poi, che allorchè si verifichi l’estinzione anticipata del credito, ove evitare di imporre un interesse usurario, occorrerà ridurre le spese e le commissioni rapportandole alla durata onorata del prestito, e comunque mantenendo spese e commissioni nei limiti che impediscano il superamento del tasso legale” Art. 644 cp: “sotto qualsiasi forma”, “altra utilità”, “altri vantaggi usurari” – “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. ” www. fabiofiorucci. it
NO rilevazione interessi di mora Esclusi perché eventuali (rilevano se applicati: Trib. Torino 20. 6. 2015 e 28. 3. 2016) e non direttamente connessi erogazione del credito (dovuti solo se inadempimento debitore) - Loro esclusione evita innalzamento tasso soglia in danno cliente - Interessi mora comunque assoggettati legge antiusura (Bankit) - www. fabiofiorucci. it
*RICAPITOLANDO Se il tasso soglia risulta superato al momento della stipula (interessi corrispettivi): per i contratti stipulati dopo legge antiusura (l. 108/1996) non è dovuto alcun interesse; Se il superamento del tasso soglia si è avuto in costanza di rapporto (usura sopravvenuta) occorre operare la riduzione del tasso degli interessi a quello corrispondente al tasso soglia di volta in volta rilevato [per i contratti (non esauriti) stipulati prima della legge antiusura (l. 108/1996), il tasso al quale devono essere ridotti (per il periodo successivo all’entrata in vigore della normativa antiusura) è il tasso soglia vigente; se usura originaria: tasso legale (pregressa formulazione art. 1815, 2° co. , cc)] www. fabiofiorucci. it
Interessi di mora Anche interessi di mora (+ gli altri oneri posti a carico del debitore) assoggettati a legge usura (v. Cass. nn. 4251/1992, 5286 e 14899 del 2000, Cass. 5324/2003 + Corte Cost. 29/2002: “plausibile l’assunto” interessi di mora assoggettati tasso-soglia; da ultimo Cass. 350/2013 e 602 e 603/2013 + BANKIT: - “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” - “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge”; Il TEGM rilevato da Bankit non comprende interessi di mora, comunque rilevati a fini conoscitivi da Bankit (+ 2, 1 punti): indicazione tuttora riportata (per tutte le ctg. ? !) Quale tasso-soglia si applica ai moratori?
Tasso-soglia interessi di mora Bankit 13. 7. 2013: TEG medi pubblicati aumentati di 2, 1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. Trib. Milano 3. 12. 2014; Trib. Cremona 30. 10. 2014; Trib. Pescara 30. 4. 2015; Trib. Padova 23. 9. 2014, 27. 1. 2015, 13. 1. 2016, 27. 4. 2016; Trib. Bologna 17. 5. 2015 e 24. 2. 2016; Trib. Monza 3. 3. 2016. Contra Trib. Torino 20. 6. 2015 e 27. 4. 2016; Trib. Treviso 12. 11. 2015; Trib. Varese 26. 4. 2016; Trib. Massa 23. 3. 2016; Trib. Milano 28. 4. 2016): rilevazione ‘ufficiosa’ (a campione) del 2001, senza suddivisione per classi di operazioni creditizie [che viola principio tassatività norma incriminatrice] Bankit: N. B. : tale metodologia, utile per verifiche usura Vigilanza Bankit, non vincola condotta magistratura e ABF www. fabiofiorucci. it
Interessi di mora Cassazione (602 e 603/2013 nonché 5286/2000): i tassi di mora devono essere ricompresi nel tasso soglia pubblicato sulla G. U. (NB: il TEGM diversifica gli interessi con riferimento alla natura del credito, non dell’interesse) Se interessi moratori usurari ab origine essi non sono dovuti www. fabiofiorucci. it
Interessi di mora “Il rilievo del tasso medio di mercato per ogni categoria di riferimento è operazione che basta e avanza ai nostri fini: il finanziatore istituzionale, con il tasso medio fisiologico praticato e rilevato dalla Banca d’Italia, evidentemente copre i costi di raccolta, struttura, organizzazione, nonché il rischio ordinario del credito e integra il margine del profitto. La legge prevede appunto che la soglia di usura si collochi ben al di sopra di tale tasso medio (50% o 25% + 4 punti, ratione temporis). Ebbene, nell’ambito del differenziale fra tasso medio e tasso soglia, il medesimo finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l’ordinario, determinando l’entità delle prestazioni aggiuntive richieste a una simile controparte in caso di mora o in generale di inadempimento” (Trib. Udine 26. 9. 2014; Trib. Massa 23. 3. 2016) www. fabiofiorucci. it
Interessi moratori usurari: effetti App. Venezia 18. 2. 2013: “l’art. 1815, 2° co. , c. c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e (…) prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all’esigenza di maggior tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della soglia di cui alla l. 108/1996” Per l’effetto di quanto sopra esposto, nel caso di superamento del tasso soglia d’usura, nessuna somma è dovuta a titolo di interessi, ed il mutuatario avrà diritto a rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi. (Conf. Trib. Padova, ord. , 13. 5. 2014; Trib. Udine 26. 9. 2014; Trib. Pavia 10. 12. 2014; Trib. Torino 20. 6. 2015 e 27. 4. 2016; Trib. Rovereto 30. 6. 2015; Trib. Massa 23. 3. 2016)
Interessi moratori usurari: effetti Trib. Milano 28. 1. 2014, 22. 5. 2014 e 8. 3. 2016 : ove il tasso di mora risultasse pattuito in termini da superare il tasso-soglia rilevato all’epoca del stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815, 2° co. , c. c. , (e quindi non applicabile), con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso-soglia). V. anche Trib. Lecce 25. 9. 2015; Trib. Reggio Emilia 25. 2. 2015; Trib. Chieti 23. 4. 2015; Trib. Trani 10. 3. 2014; Trib. Napoli 28. 1. 2014 e 15. 9. 2014; Trib. Venezia 15. 10. 2014; Trib. Pescara 30. 4. 2015; Trib. Taranto 17. 10. 2014: nullità parziale, ex art. 1419 cc, clausola interessi moratori; Trib. Treviso 12. 11. 2015; Trib. Ferrara 16. 12. 2015; Trib. Bologna 24. 2. 2016; Trib. Ivrea 26. 2. 2016; Trib. Padova 27. 4. 2016 Art. 1815, 2° co. , cc: “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovutiinteressi”. [la banca tenterà sempre di far ‘passare’ un interesse moratorio usurario nella certezza di lucrare, comunque, l’interesse corrispettivo? ] t
*Interessi di mora L’assimilazione degli interessi di mora alla clausola penale (Cass. n. 8481/2001; Cass. 23273/2011; Collegio coordinamento ABF 1875/2014, 3412/2014, 3955/2014) consente, comunque, (anche al di fuori del perimetro della legge antiusura) di invocare l’art. 1384 cc (riduzione della penale) e chiederne la riduzione secondo equità (Cass. 602/2013: inesigibilità interessi oltre tasso-soglia; Cass. 23273/1010), qualora se ne provi l’eccessiva onerosità (Trib. Roma 7. 5. 2015; Trib. Napoli 12. 2. 2014; Trib. Verona 30. 04. 2014; Collegio coordinamento ABF 28. 3. 2014, n. 1875; Trib. Vibo Valentia 22. 7. 2015; Trib. Treviso 12. 11. 2015; Trib. Milano 28. 4. 2016; sulla rilevabilità anche d’ufficio cfr. Cass. , Sez. Un. , 18128/2005), non escludendosi l’applicazione dell’art. 1344 cc (contratto in frode alla legge) per aggiramento della legge antiusura (ad es, termini adempimento che rendono inevitabile mora). ABF 3955/2014: se consumatore, v. artt. 33, comma 2, lett. f), e 36, comma 1, del Codice del consumo (nullità clausola) www. fabiofiorucci. it
Usura (interessi di mora) Art. 1815, 2° co. , c. c. trova applicazione anche qualora, in concreto, non vi sia stata applicazione del tasso di mora usurario? Art. 1, 1° co. , l. 24/2001: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c. p. e dell’art. 1815 c. c. , 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. SI: Trib. Udine 26. 9. 2014: mora onere eventuale rilevante solo perché promesso. Indipendentemente da quale esecuzione effettiva abbia avuto il contratto; “Quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta” (ex multis Cass. Pen. II sez. , 8 ottobre 2015, n. 40380). NO: Trib. Torino 27. 4. 2016: rileva effettivo impatto economico sul costo del credito; formula calcolo usura apercredito impiega dati effettivi e non potenziali: mora (e commissione anticipata estinzione) rileva se giuridicamente dovuta (interessi corrispettivi decorrono dalla consegna denaro ex 821 cc). Non rilevano (TEG) voci di costo (collegate erogazione credito) meramente potenziali o del tutto irreali (v. anche Trib. Ivrea 26. 2. 2016) [critica: condizione ‘sospensiva’ usuraria nella disponibilità della persona offesa] www. fabiofiorucci. it
Usura: no sommatoria interessi No sommatoria tasso corrispettivo + interessi moratori (Trib. Brescia 27/1/2014; Trib. Milano 28/1/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Napoli 15. 4. 2014; Trib. Napoli 18. 4. 2014; Trib. Verona 27. 4. 2014: lite temeraria; Trib. Verona 30/4/2014; Trib. Milano, 22/5/2014; Trib. Torino 10. 6. 2014; Trib. Sciacca 13/8/2014; Trib. Roma 3. 9. 2014; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Napoli 15. 9. 2014; Trib. Roma 16/9/2014; Trib. Torino 17. 9. 2014: lite temeraria ex art. 96, 3°, cpc: 60. 000 euro!; Trib. Udine 26. 9. 2014; Trib. Cremona 30. 10. 2014; Trib. Milano 12/11/2014; Trib. Venezia 27. 11. 2014; Trib. Treviso 9/12/2014; Trib. Cremona 9/1/2015; Trib. Padova 27/1/2015; Trib. Milano 29. 1. 2015; Trib. Milano 12/2/2015; Trib. Bologna 17/2/2015 e 29. 5. 2016; Trib. Padova 17. 2. 2015: lite temeraria; Trib. Reggio Emilia 24. 2. 2015; Trib. Roma 2. 3. 2015; Trib. Padova 10. 3. 2015 lite temeraria; Trib. Milano 12. 3. 2015; Trib. Verona, 23/4/2015; Trib. Bari 23. 4. 2015; Trib. Catania 14/5/2015; Trib. Roma 27. 5. 2015; Trib. Torino 20. 6. 2015 e 27. 4. 2016; Trib. Milano 16. 7. 2015; Trib. Verona 12. 9. 2015; Trib. Lecce 25. 9. 2015; Trib. Roma 2. 10. 2015; Trib. Reggio Emilia 6. 10. 2015: lite temeraria; Trib. Cassino 9. 10. 2015; Trib. Milano 27. 10. 201, 8. 3. 2016 e 28. 4. 2016; Trib. Bergamo 23. 10. 2015; Trib. Bari 27. 11. 2015; Trib. Treviso 12. 11. 2015; Trib. Padova 16. 1. 2016; Trib. Bologna 24. 2. 2016; Trib. Massa 23. 3. 2016; Trib. Civitavecchia 25. 3. 2016: lite temeraria; Trib. Como 20. 4. 2016; Trib. Ivrea 26. 2. 2016; Trib. Savona 10. 3. 2016. Contra Trib. Torino 14. 5. 2015)
Usura: no sommatoria interessi Di regola l’applicazione del tasso moratorio è prevista come sostitutiva e non aggiuntiva rispetto all’interesse corrispettivo (Trib. Vibo Valentia 22. 7. 2015; v. anche ABF Napoli 5877/2013 e 21/2014 + Collegio Coordinamento ABF 28. 3. 2014, n. 1875, n. 3412/2014 e 3955/2014) Interessi corrispettivi e moratori applicabili in ipotesi distinte e alternative ADEMPIMENTO/INADEMPIMENTO (Trib. Trani 3. 2. 2014 e 10. 3. 2014) Diversità ontologica e funzionale (fisiologia/patologia) delle due categorie di interessi (ex multis: Trib. Milano 22. 5. 2014 e 8. 3. 2016; Trib. Verona 9. 4. 2014 e 12. 9. 2015; Trib. Brescia 16. 1. 2014; Trib. Trani 25. 1. 2014; Trib. Roma 27. 5. 2015) Interessi corrispettivi: remunerano capitale erogato (di regola su base annua); interessi moratori: somma non pagata e per il tempo dell’inadempimento - Art. 644 cp e art. 1815 cc si riferiscono a prestazioni di natura corrispettiva/remunerativa gravanti sul soggetto finanziato (Trib. Verona 12. 9. 2015) www. fabiofiorucci. it
USO DISTORTO CREDITO FONDIARIO Credito fondiario non è un mutuo di scopo Prevalente (non vincolante) funzione causale credito fondiario: valorizzazione della proprietà immobiliare e sviluppo attività edilizia Sua utilizzazione per la sistemazione di passività pregresse (specie a breve), ossia ripianamento o garanzia ipotecaria Ratio: Consolidamento ipoteca 10 giorni Privilegi processuali ex art. 41 TUB www. fabiofiorucci. it
USO DISTORTO CREDITO FONDIARIO Censura della giurisprudenza di merito e di legittimità (di regola ex art. 67 l. fall. ) uso distorto: - Violazione par condicio creditorum -la simulazione relativa del mutuo fondiario con dissimulazione di una garanzia ipotecaria per un debito preesistente scaduto o no - forma di pagamento con mezzi anomali (poiché rivenienti dal mutuo fondiario) di debiti preesistenti - procedimento negoziale indiretto (Cass. n. 3955/2016; Cass. n. 5087/2016: revoca ipoteca e somma erogata col mutuo) - ipotesi di novazione - Frode alla legge ex art. 1344 - nullità per difetto di causa del mutuo fondiario www. fabiofiorucci. it
USO DISTORTO CREDITO FONDIARIO Se è innegabile che il credito fondiario non sia un credito di scopo, appare altresì indubbio che “la irrilevanza dello scopo non può condurre ad ignorare la rilevanza della causa del contratto e, quindi, del credito”, che deve comunque conformarsi all’art. 1322, 2° co. , c. c. , e quindi essere diretta a “realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”, e non appaiono tali condotte esclusivamente finalizzate alla alterazione della par condicio creditorum ed alla lesione della garanzia patrimoniale La funzione economico-individuale perseguita con il finanziamento fondiario deve corrispondere alla funzione economico-sociale propria della categoria dei contratti di finanziamento
USO DISTORTO CREDITO FONDIARIO nonostante l’apparente veste formale del finanziamento fondiario, quando esso è destinato ad estinguere una obbligazione pregressa, attribuendo una causa di prelazione non riconducibile alla causa di un contratto di finanziamento, potrà dichiararsene l’invalidità la causa di garanzia propria dell'atto di concessione di ipoteca prevale sulla causa di credito propria del finanziamento fondiario
USO DISTORTO CREDITO FONDIARIO Cass. 13. 9. 2013, n. 21020: “pur non essendo il credito fondiario un mutuo di scopo, questo però non esclude la possibilità di sindacare l'effettiva funzione assolta dall'operazione di mutuo, per accertare se essa sia assistita da un'autonoma causa di finanziamento, o se invece non vada inserita in una fattispecie complessa, eventualmente volta a perseguire una finalità lesiva della par condicio, nel contesto di un procedimento indiretto caratterizzato da collegamento negoziale” (Contra Cass. 19282/2014; Cass. 24038/2014; Cass. 28663/2014) www. fabiofiorucci. it
USO DISTORTO CREDITO FONDIARIO Cass. 16. 3. 2016, n. 5087: condizioni legittimità utilizzo mutuo per ristrutturazione debiti pregressi: - un'operazione di effettiva erogazione di nuova liquidità da parte della banca - preesistenza o meno del rischio di credito effettivamente assunto dalla banca: ok se contestuale assunzione di nuovo rischio (in arg. v. anche Cass. 3955/2016 e 7321/2016) www. fabiofiorucci. it
USO DISTORTO CREDITO FONDIARIO Esenzione dall’azione revocatoria delle operazioni di credito fondiario (art. 67 ul. co. , l. fall. : inapplicabilità alle “operazioni di credito fondiario” delle disposizioni “di questo articolo”) Filosofia delle più recenti disposizioni della legge fallimentare volte ad incoraggiare la erogazione di “nuova finanza” - nell’ambito delle procedure di composizione negoziale delle crisi d’impresa: concordato preventivo ed Accordo di ristrutturazione ex art. 82 -bis l. fall. -, anche rivolta alla ristrutturazione dell’indebitamento bancario pregresso. www. fabiofiorucci. it
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