CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Gruppo

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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Gruppo di Lavoro Tecnico Interregionale sul tema

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Gruppo di Lavoro Tecnico Interregionale sul tema degli OGM Linee guida per le normative regionali di coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e geneticamente modificate PRESENTAZIONE PER LA COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE 11 ottobre 2007 Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 1

Indice Attività del Gd. L tecnico interregionale Elementi delle linee guida - Premesse -

Indice Attività del Gd. L tecnico interregionale Elementi delle linee guida - Premesse - Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali - Dettagli tecnici per implementare la coesistenza Punti critici Proposta di accordo per la Conferenza delle Regioni Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 2

Attività del Gd. L tecnico interregionale Il 14 dicembre 2006 la Conferenza dei Presidenti

Attività del Gd. L tecnico interregionale Il 14 dicembre 2006 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha incaricato il „gruppo di lavoro tecnico interregionale sugli OGM“ di elaborare entro giugno 2007 le linee guida per le normative regionali di coesistenza. Organizzazione dei lavori: Ø Riunione plenaria (coordinamento: Prov. Aut. Bolzano) Ø Sottogruppo tecnico/agronomico (coord. : Reg. Toscana, Reg. Marche) Ø Sottogruppo giuridico/amministrativo (coord. : Reg. Piemonte, Reg. Lazio) Il gruppo, entro giugno 2007, ha elaborato il documento „Linee guida per le normative regionali di coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e geneticamente modificate“ Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 3

Elementi delle linee guida Le „Linee Guida per la coesistenza“ consistono di: Ø premesse

Elementi delle linee guida Le „Linee Guida per la coesistenza“ consistono di: Ø premesse riguardanti l‘inquadramento degli aspetti relativi alla coesistenza Ø prescrizioni da seguire nella definizione delle leggi regionali di coesistenza: Ø dettagli tecnici necessari per implementare la coesistenza Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 4

Premesse Le premesse alle Linee Guida inquadrano i seguenti aspetti: 1. Normativa europea e

Premesse Le premesse alle Linee Guida inquadrano i seguenti aspetti: 1. Normativa europea e nazionale 2. Obblighi per gli utilizzatori di OGM 3. Procedure di autorizzazione 4. Monitoraggio, Controllo, Vigilanza e Sanzioni 5. Responsabilità e risarcimenti 6. Tariffe e tasse 7. Rapporti con la Commissione europea (notificazione) 8. Contenuti delle Linee Guida Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 5

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 1. Scopo e campo di applicazione: Ø

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 1. Scopo e campo di applicazione: Ø Ø indirizzi comuni per la redazione di normative regionali per la coesistenza ai fini di ottenere una omogeneità di comportamento sul territorio nazionale aggiornamento delle linee guida sulla base dell‘ evoluzione della normativa, di nuove conoscenze scientifiche, ecc Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 6

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 2. Analisi della realtà agro-ambientale e socio-economica

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 2. Analisi della realtà agro-ambientale e socio-economica regionale: Ø individuazione delle vocazionalità e delle limitazioni all’introduzione di colture GM. Elementi da considerare: Ø descrizione del territorio regionale (caratteristiche orografiche, climatiche, ecc. ); Ø SAU e riparto territoriale delle principali colture; Ø composizione della PLV Regionale; Ø tipologia, importanza socio-economica e distribuzione territoriale di produzioni tipiche locali (DOP, IGP, VQPRD, ecc. ); Ø tipologia, importanza socio-economica e distribuzione territoriale di produzioni ottenute con metodo biologico e integrato (laddove esistano norme regionali specifiche o sulla base di future norme nazionali); Ø patrimonio naturalistico-ambientale e vincoli presenti; Ø aree di confine con altre Amministrazioni regionali / Stati; Ø potenziali effetti positivi e negativi derivanti dalla coltivazione di specie GM; Ø analisi socio-economica. Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 7

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 3. Misure di precauzione (ai sensi dell‘art.

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 3. Misure di precauzione (ai sensi dell‘art. 4 comma 1 della Direttiva CE/18/2001): Ø Le linee guida sono ispirate al principio di precauzione e sono volte a salvaguardare le produzioni agro-alimentari convenzionali e biologiche da possibili commistioni con OGM. Le misure di precauzione si distinguono in due livelli applicativi: Ø Territoriale Ø Aziendale Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 8

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 4. Misure di precauzione a carattere aziendale

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 4. Misure di precauzione a carattere aziendale (1) Ø Gestione aziendale ed agronomica (Allegato A) Ø Sono a carico degli operatori che usano PGM e riguardano l’intera filiera per consentire la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto transgenico durante tutto il processo produttivo. Ø Due allegati tecnici che forniscono: – prescrizioni comuni a tutte le aziende che usano PGM - Allegato A 1 – prescrizioni specifiche relative a singole specie GM (al momento solo mais, soia e colza) – Allegato A 2 Ø Un allegato contenente l’elenco delle specie di varietà con divieto di coltivazione - Allegato B. Attualmente è presente solo il colza (ancora non coltivabile in Europa ma già commercializzato in altri Paesi non EU) Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 9

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 4. Misure di precauzione a carattere aziendale

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 4. Misure di precauzione a carattere aziendale (2) Ø Particolari accorgimenti da prevedersi per quelle specie GM in grado di diffondersi e propagarsi per trasporto da parte di corpi idrici (le schede tecniche di gestione dovranno prevedere criteri specifici di isolamento dalle potenziali vie di trasporto: torrenti, fiumi e laghi). Ø Gestione di terreni che hanno ospitato colture GM. Qualora si voglia ritornare ad una produzione convenzionale della stessa coltura (es. mais convenzionale dopo mais GM), in via cautelativa, per i tre anni successivi, questa dovrà essere trattata come se fosse una coltura GM (filiera GM). Si potrà derogare qualora le produzioni ottenute siano analizzate presso un laboratorio accreditato per verificare il rispetto dei limiti di contaminazione previsti dalla legislazione vigente. Ø Divieto di coltura di varietà GM nelle aziende dove avviene la produzione (o moltiplicazione) delle sementi convenzionali e biologiche. Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 10

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali – ALLEGATO A Gestione Aziendale e Agronomica

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali – ALLEGATO A Gestione Aziendale e Agronomica (1) Ø Conservazione delle sementi: in locali separati, in imballi integri ed etichettati, trasportati con mezzi chiusi, per evitare commistioni con altre sementi. Ø Gestione delle attrezzature e dei macchinari: a seguito di semina e raccolta, accurata pulizia dei macchinari, identificabili tramite registri; in caso di impiego condiviso devono essere stagionalmente dedicati alla coltivazione di piante GM. Ø Operazioni post-raccolta: tutte le operazioni post-raccolta (trasporto, conservazione, lavorazione, ecc. ) devono essere eseguiti in regime di separazione fisica. Ø Coltivazione varietà GM diverse sessualmente compatibili: Regione o Provincia Autonoma può decidere di adottare le distanze di separazione delle schede tecniche. Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 11

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali – ALLEGATO A Gestione Aziendale e Agronomica

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali – ALLEGATO A Gestione Aziendale e Agronomica (2) Ø Intrusione fauna selvatica: comunicazione alla Regione o Provincia Autonoma di eventuali danni da animali selvatici con asportazione della produzione. Ø Prelievo residui post-raccolta: è vietato l’asporto di materiale derivante dalla produzione GM da personale non autorizzato e il responsabile deve dotarsi degli accorgimenti necessari per evitare questi atti. Ø Misure di tutela aree chiuse per produzione sementi: le colture GM sessualmente compatibili con quelle coltivate nelle aree chiuse devono rispettare le distanze indicate nelle schede tecniche. Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 12

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali – ALLEGATO A Scheda tecnica mais (1)

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali – ALLEGATO A Scheda tecnica mais (1) Ø Distanze minime di separazione: - mille metri per garantire lo zero tecnico di contaminazione (< 0. 01); - trecento metri per garantire contaminazione inferiore a 0, 9%, o centocinquanta metri con almeno 15 file di mais tradizionale della stessa classe FAO non inferiore ad un ampiezza di 10 metri. Deve essere garantita la presenza di almeno 10 file di ampiezza non inferiore a 10 metri della stessa classe FAO da seminare attorno al campo di mais GM Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 13

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali – ALLEGATO A Scheda tecnica mais (2)

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali – ALLEGATO A Scheda tecnica mais (2) Ø Zone con particolari caratteristiche climatiche: in queste zone le Regioni o Province Autonome possono decidere di aumentare le distanze di un coefficiente di sicurezza pari a 3; ridotto a 2 nel caso esistano particolari accorgimenti (es. barriere frangivento). Ø Misure per la coltivazione di varietà resistenti a insetti fitofagi: come previsto dallo stesso disciplinare di coltivazione della Monsanto, è previsto di riservare almeno il 20% dell’appezzamento a mais convenzionale come area rifugio per gli insetti non target. Ø Misure per la coltivazione di varietà resistenti a erbicidi: chi coltiva queste varietà deve trasmettere all’Autorità regionale competente copia del registro dei trattamenti eseguiti evidenziando quelli effettuati sugli appezzamenti interessati Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 14

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali – ALLEGATO A Scheda tecnica colza Non

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali – ALLEGATO A Scheda tecnica colza Non è autorizzata la coltivazione del colza GM per i seguenti motivi di ordine scientifico legati alla biologia della coltura: Dispersione nello spazio: trasmissione del polline tramite vento e insetti che possono arrivare a fecondare piante poste a km di distanza. Dispersione nel tempo: perdita di semi in campo prima e dopo la raccolta fino al 10% (perdita normale del 2 -5% corrisponde a 1. 000 -5. 000 semi/mq). Buona parte rimane vitale per 5 -10 anni determinando la nascita delle piante GM (volunteer) negli anni successivi. Incroci con piante coltivate (es. piante del genere Brassica) e spontanee (wild relatives) sessualmente compatibili: probabilità di flusso genico interspecifico; possibilità, a seguito dell’incrocio con wild relatives o volunteer, di costituzione di popolazioni di piante infestanti invasive difficili da combattere. Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 15

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali – ALLEGATO A Scheda tecnica soia Ø

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali – ALLEGATO A Scheda tecnica soia Ø Distanza minima di separazione: - duecento metri per garantire lo zero tecnico di contaminazione (< 0. 01); - cento metri se sono seminate almeno 10 file di ampiezza non inferiore a 5 metri della stessa classe FAO commercializzate come GM Deve essere garantita la presenza di almeno 10 file di ampiezza non inferiore a 5 metri della stessa classe FAO da seminare attorno al campo di soia GM. Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 16

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 5. Misure di precauzione a carattere territoriale

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 5. Misure di precauzione a carattere territoriale (1): Ø individuazione di aree di esclusione alla coltivazione di piante GM e indirizzi per la gestione delle aree di confine Ø Ø Aree di esclusione Aree protette ai sensi della Legge Quadro Nazionale n. 394 del 06/12/1991 Aree preposte alla tutela di particolare habitat (risorse faunistiche e floristiche) Siti di conservazione della biodiversità agraria Bacini golenali Casi di esclusione particolari Ø Aree interessate da marchi di qualità e tipicità (DOP, IGP, VQPRD, ect) Ø Aree omogenee assoggettate a regime di coltivazione biologica e integrata Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 17

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 5. Misure di precauzione a carattere territoriale

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 5. Misure di precauzione a carattere territoriale (2): Misure Speciali Ø Distanze minime di separazione di colture GM di allevamenti stanziali di api Ø Aree di riproduzione e propagazione materiale vegetale (aree chiuse) Ø Accordi volontari tra agricoltori in ambito comunale di durata quinquennale Ø Accordi tra regioni confinanti sulle distanze di separazione Ø Accordi tra stati confinanti sulle distanze di separazione Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 18

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 6. Misure precauzionale per l‘attività sperimentale e

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 6. Misure precauzionale per l‘attività sperimentale e di collaudo varietale: Ø Ø Ø Sperimentazione con OGM non autorizzati alla commercializzazione Autorizzazione ai sensi del D. lgs 224/03 da Autorità nazionale competente Controllo sulle prescrizioni tecniche è garantito dalle Regioni Siti sperimentali individuati dalle Regioni (DM 19 gennaio 2005) Ø Ø Ø Collaudo di OGM autorizzati al commercio per iscrizione ai registri delle varietà OGM Presso siti autorizzati dalle Regioni e Province Autonome Rispetto delle prescrizioni tecniche per la coesistenza Prove a titolo oneroso Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 19

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 7. Obblighi a carico di chi coltiva

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 7. Obblighi a carico di chi coltiva piante geneticamente modificate: Ø Richiesta alla Regione o Provincia Autonoma di autorizzazione di alla coltivazione Informazione delle aziende confinanti Acquisizione assenso del proprietario per terreni in affitto Acquisizione Patentino di Competenza/Partecipazione corsi formazione Elaborazione Piano di Gestione Aziendale Notifica della messa in coltura della coltivazione OGM entro 15 giorni Tenuta Registro di produzione vidimato Adozione delle misure di precauzione indicate nelle schede tecniche Pagamento della tariffa regionale per ettaro Stipula di una Polizza Assicurativa o fidejussoria Ø Ø Ø Ø Ø Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 20

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 8. Obblighi a carico di altri soggetti

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 8. Obblighi a carico di altri soggetti della filiera di produzione di PGM: Ø Richiesta alla Regione o Provincia Autonoma di iscrizione ad apposito Registro Tenuta Registro di identificazione, vidimato Acquisizione Patentino di Competenza Servizi/partecipazione corsi di formazione Attuazione delle misure di precauzione indicate nelle schede tecniche Pagamento della tariffa regionale per ettaro annuale di registrazione Stipula di una Polizza Assicurativa o fidejussoria Ø Ø Ø Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 21

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 9. Autorizzazione alla coltivazione di PGM: Ø

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 9. Autorizzazione alla coltivazione di PGM: Ø Richiesta di „autorizzazione alla coltivazione di PGM“ da presentare alla Regione o Provincia Autonoma competente da parte di chiunque intenda praticare coltivazioni transgeniche; Presentazione della richiesta di autorizzazione entro e non oltre novembre dell‘anno precedente e comunque non meno di tre mesi dalla data dichiarata di messa a coltura di PGM; L‘autorizzazione non comporta alcun onere a carico della Regione per danni diretti all‘ambiente o a terzi; Autorizzazione vincolata all‘efficacia di una polizza assicurativa o fidejussoria Ø Ø Ø Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 22

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 10. Registro unico regionale OGM: Ø Ø

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 10. Registro unico regionale OGM: Ø Ø Istituzione del „Registro Unico Regionale OGM“ presso la Regione o Provincia autonoma per garantire la massima diffusione delle informazioni relative all‘utilizzo di OGM in agricoltura Iscirzione al Registro dei coltivatori di OGM e degli altri soggetti della filiera di produzione OGM Il Registro è pubblico ed è consultabile anche per via informatica Sezioni registro: Ø Ø Ø Localizzazioni di OGM Autorizzazioni alla coltivazione Patentini di competenza servizi Operatori di filiera OGM Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 23

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 11. Sistema informativo territoriale: Ø Ø Ø

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 11. Sistema informativo territoriale: Ø Ø Ø Supporto dell’analisi del territorio; Supporto dell’attività di autorizzazione e le attività di monitoraggio e controllo; Rappresentazione su cartografia le aree di esclusione Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 24

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 12. Fondo regionale: Ø Costituzione di un

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 12. Fondo regionale: Ø Costituzione di un fondo regionale per coprire: Ø le spese derivanti dall’attuazione dei piani di coesistenza Ø risarcire danni non risarcibili per le normali vie legali Ø Alimentazione del fondo attraverso: Ø la tariffa regionale per ettaro di coltivazione GM Ø la tariffa reionale annuale di registrazione degli operatori della filiera di produzione OGM Ø Il pagamento dei corsi per l‘ottenimento del Patentino di Competenza Servizi Ø Le sanzioni Ø La tariffa per l‘uso dei siti sperimentali Ø Ev. altre risorse Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 25

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 13. Monitoraggio: Ø Realizzazione di un sistema

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 13. Monitoraggio: Ø Realizzazione di un sistema di monitoraggio con lo scopo di valutare l’efficacia delle misure di coesistenza predisposte Ø Realizzazione del monitoraggio attraverso l’individuazione: Ø Della possibile contaminazione Ø Degli effetti della coltivazione GM sul terreno Ø Della possibile contaminazione delle acque con materiale GM Ø Degli effetti sulla biodiversità Ø Della possibile contaminazione di alimenti e mangini Ø Della possibile contaminazione dell‘agro-ecosistema Ø Garanzia dell’interfacciamento del sistema regionale di monitoraggio con altri sistemi Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 26

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 14. Controlli: Ø Attività esercitata dalle Regioni

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 14. Controlli: Ø Attività esercitata dalle Regioni sulla base di un piano annuale di controllo Ø L’attività di controllo, tramite visite ispettive, deve: Ø Verificare il rispetto delle prescrizioni e delle misure dichiarate e formalizzate Ø Verificare la regolare registrazione dei processi produttivi Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 27

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 15. Sanzioni amministrative: Ø Per la violazione

Prescrizioni per la definizione delle leggi regionali 15. Sanzioni amministrative: Ø Per la violazione delle disposizioni previste dalle prescrizioni per la coesistenza si applicano sanzioni amministrative Ø Nelle linee guida è definito una casistica idonea a coprire tutte le fattispecie derivanti dall‘attuazione della coesistenza Ø Le sanzioni previste vanno da un minimo di 500 € ad un massimo di 60. 000 € Ø In caso di recidiva è prevista la revoca dei Patentini. Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 28

Dettagli tecnici per implementare la coesistenza All. B. Elenco specie e varietà che non

Dettagli tecnici per implementare la coesistenza All. B. Elenco specie e varietà che non possono essere coltivate All. C. Elenco condizioni minime per l‘individuazione dei siti sperimentali regionali All. D. Elenco indicazioni per la definizione dei Sistemi Informativi Territoriali All. E. Elenco indicazioni tecniche sulla redazione del Piano di monitoraggio Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 29

Punti critici (1) 1. Accordi volontari per istituire aree libere da OGM: Ø 2.

Punti critici (1) 1. Accordi volontari per istituire aree libere da OGM: Ø 2. Ratifica di accordi volontari a livello comunale Notifica delle Linee Guida: Ø Possibili strade da percorrere: Ø Ø 3. Ogni Regione/Prov. Autonoma notifica la propria norma in modo autonomo e non coordinato con le altre Amministrazioni Notifica di un quadro di dettaglio comune che servirà da base per la predisposizione deelle singole norme regionali Relazioni con il Mi. PAAF Ø Richiesta della collaborazione del Mi. PAAF per: Ø Ø Ø Verifica dei punti critici Informazione su tavoli tecnici aperti a livello comunitario Supporto della fase di confronto con la Commissione Europea e della fase di notifica Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 30

Punti Critici (2) 4. Istituzione di Tasse e Tariffe Ø Necessità di modifica al

Punti Critici (2) 4. Istituzione di Tasse e Tariffe Ø Necessità di modifica al quadro normativo nazionale (richiesta della Conferenza dei Presidenti al Ministero competente) 5. Predisposizione di idonee Polizze Assicurative o fidejussorie Ø Necessità di concordare con Agenzie assicurative e Banche la creazione di Polizze ad hoc, al momento non disponibili sul mercato Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 31

Proposta di accordo della Conferenza delle Regioni (1) La Commissione Politiche Agricole propone la

Proposta di accordo della Conferenza delle Regioni (1) La Commissione Politiche Agricole propone la seg. bozza di accordo alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: La conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: APPROVA le “Linee Guida per le normative regionali di coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e geneticamente modificate”, predisposte dal Gruppo di Lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM. CONCORDA che tali Linee Guida costituiranno la base per la predisposizione delle norme regionali di coesistenza. Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 32

Proposta di accordo della Conferenza delle Regioni (2) Proposta di accordo (2) DA MANDATO

Proposta di accordo della Conferenza delle Regioni (2) Proposta di accordo (2) DA MANDATO al Gd. L Tecnico Interregionale sugli OGM di supportare la Commissione Politiche Agricole: Ø aprendo il confronto tecnico con i servizi della Commissione Europea e con gli uffici competenti del Mi. PAAF; Ø elaborando la proposta di modifica della Legge 5/2005; Ø producendo una prima relazione sullo stato dell’arte delle procedure di campionamento e analisi delle diverse matrici per il rilevamento della presenza di OGM. Il Gruppo di Lavoro Tecnico Interregionale DOVRÀ FORNIRE alla Commissione Politiche Agricole della Conferenza un rapporto sull’andamento dei lavori entro il 31 dicembre 2007 e concludere i lavori entro Maggio 2008. Gruppo di lavoro Tecnico Interregionale sugli OGM 11. 10. . 2007 pagina 33