COMUNE DI TONARA PROVINCIA DI NUORO Imposta Municipale

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COMUNE DI TONARA PROVINCIA DI NUORO Imposta Municipale Propria ANNO 2013 Art. 13 del

COMUNE DI TONARA PROVINCIA DI NUORO Imposta Municipale Propria ANNO 2013 Art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 1

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 INDICAZIONI GENERALI E’ SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE il

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 INDICAZIONI GENERALI E’ SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE il versamento della PRIMA RATA IMU SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER A. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 B. UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 C. TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile” TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI - 1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente - 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta 3

SCADENZE VERSAMENTO IMU 2013 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI

SCADENZE VERSAMENTO IMU 2013 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI VERSAMENTO IN 2 RATE N. B. E’ SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI - prima rata “ 1/2” entro 17 giugno (SOSPESA O RINVIATA AL 16/09/2013) -seconda rata a saldo/conguaglio entro 16 dicembre 4

SCADENZE VERSAMENTO IMU 2013 ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI DA VERSARE SEMPRE “NON E’

SCADENZE VERSAMENTO IMU 2013 ALTRI IMMOBILI ed AREE FABBRICABILI DA VERSARE SEMPRE “NON E’ PREVISTA NESSUNA SOSPENSIONE” VERSAMENTO IN 2 RATE - prima rata “ 1/2” su aliquote 2012 entro 17 giugno - seconda rata a conguaglio entro 16 dicembre 5

COME CALCOLARE L’IMU Programma di calcolo RENDITA CATASTALE Prendere la Rendita Catastale riportata nella

COME CALCOLARE L’IMU Programma di calcolo RENDITA CATASTALE Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R. C. € 500 RIVALUTAZIONE DEL 5% Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R. C. € 500 calcolo da effettuare (500 x 5/100)+500 = 525 BASE IMPONIBILE CALCOLO IMU La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati calcolo da effettuare 525 x 160 = 84. 000 Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota IMU Esempio : Aliquota 0, 76 per cento calcolo da effettuare 84. 000 x 0, 0076 = 638, 40 IMU dovuta € 638, 40 (l’IMU dovuta va poi divisa in quota stato e quota comune, come da codici F 24 riportati in seguito) MOLTIPLICATORI Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 X 160 Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5 X 140 Cat. A/10 X 80 Cat. C/1 Gruppo D escluso D/5 Cat. D/5 X 55 X 65 X 80 6

COME VERSARE L’IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI

COME VERSARE L’IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP, TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI - rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente (RATA SOSPESA ED EVENTUALMENTE RINVIATA AL 16 SETTEMBRE 2013) - rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta CONSULTA LE ALIQUOTE http: //www. finanze. it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu 2012/7

COME VERSARE L’IMU PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI - 1° rata di ACCONTO entro

COME VERSARE L’IMU PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI - 1° rata di ACCONTO entro 17 Giugno 2013, pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle ALIQUOTE 2012 riportate nella tabella seguente - 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta CONSULTA LE ALIQUOTE http: //www. finanze. it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu 2012/ sceltaanno. htm 8

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2012/2013 Comune Aliquota di Base Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2012/2013 Comune Aliquota di Base Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze Detrazione di Base per Abitazione Principale e Pertinenze Maggiorazione della detrazione di base per figli di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) ACQUALAGNA 0, 86% 0, 50% € 200 € 50 APECCHIO 0, 86% 0, 50% € 200 € 50 CAGLI 0, 90% 0, 50% € 200 € 50 CANTIANO 0, 86% 0, 50% € 200 € 50 FRONTONE 0, 90% 0, 50% € 200 € 50 PIOBBICO 0, 76% 0, 40% € 200 € 50 SERRA SANT’ABBONDIO 0, 86% 0, 50% € 200 € 50 9

CODICI TRIBUTO DEI COMUNI PER IL VERSAMENTO CODICE COMUNE/ CODICE ENTE COMUNE CODICE COMUNE

CODICI TRIBUTO DEI COMUNI PER IL VERSAMENTO CODICE COMUNE/ CODICE ENTE COMUNE CODICE COMUNE F 24 TONARA L 202 10

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F 24

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F 24 DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO COMUNE STATO IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D. L. 201/2011 3912 - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale (NON in categoria D/10) 3913 - IMU - imposta municipale propria per terreni 3914 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918 - IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 3930 3925 11

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 1) per l’anno 2013 il VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA dell’imposta municipale

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 1) per l’anno 2013 il VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, È SOSPESO “ESCLUSIVAMENTE” PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI : A. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 B. UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 C. TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 12 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 2)IN CASO DI MANCATA RIFORMA ENTRO LA DATA DEL 31 AGOSTO

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 2)IN CASO DI MANCATA RIFORMA ENTRO LA DATA DEL 31 AGOSTO 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” DEGLI IMMOBILI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 È DIFFERITO AL 16 SETTEMBRE 2013 13

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 3) l’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune,

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 3) l’imposta su tutti gli immobili e’ interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi). 4) per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) : a) la quota fissa dello 0, 76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925 b) l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0, 30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930 5) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925 (altri 14

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 6) moltiplicatori redite catastali: d. 65 (dal 1 gennaio 2013) per

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 6) moltiplicatori redite catastali: d. 65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); 7) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. 15

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 8) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE “in corso” DL 35/2013) Il

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 8) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE “in corso” DL 35/2013) Il versamento della prima rata, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. ), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente PER CONSULTARE ALIQUOTE 2012 http: //www. finanze. it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu 2012/ 16 sceltaanno. htm

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 9) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE “in corso” DL 35/2013) Il

PRINCIPALI NOVITA’ 2013 9) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE “in corso” DL 35/2013) Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. ), è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. 10) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE “in corso” DL 35/2013) In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 17