Compartimento Polizia Stradale per le Marche Ancona DISCIPLINARE

  • Slides: 40
Download presentation
Compartimento Polizia Stradale per le Marche Ancona “DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE ALLE COMPETIZIONI

Compartimento Polizia Stradale per le Marche Ancona “DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA Provvedimento 27 novembre 2002 come modificato dal Decreto 19 dicembre 2007 e dal Provvedimento 27 febbraio 2012” Modalità per conseguire il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni Ufficio Servizi – Scorte Via Gervasoni, 19 60129 ANCONA Tel. 071 2275904 -21 – Fax 071 2080461 E: mail: compartimento. polstrada. an@pecps. poliziadistato. it Redatto ed elaborato dall’Ispettore Capo della P. di S. PRINCIPI Maurizio Aggiornato 28 novembre 2014 1

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare”

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare” Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art. 3 bis del “Disciplinare” Elaborato non ufficiale creato dal Compartimento Polizia Stradale per le Marche – Ufficio Servizi. Ad ogni effetto di legge fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o riportato sulle circolari esplicative. Fonti: § Provvedimento 27 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 29 del 5 febbraio 2003; § Decreto 19 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 6 marzo 2008; § Provvedimento 27 febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 dell’ 11 aprile 2012; § Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/42588/116/1/1 del 28 aprile 2003; § Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/33730/116/1/1 del 15 aprile 2008; § Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/33730/116/1/1 del 2 maggio 2008; § Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/3634/12/116/1/1 dell’ 11 maggio 2012; § Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/4257/12/116/1/1 del 4 giugno 2012; § Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/4841/12/116/1/1 del 26 giugno 2012; § Circolare del Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale n. 300/A/2843/14/116/1/1 del 15 aprile 2014; § Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/8470/14/101/21/2 del 26 novembre 2014. N. B. : Con la parola “Disciplinare”, riportata nel presente elaborato, si intende il Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada (Provvedimento 27 novembre 2002 come modificato dal Decreto 19 dicembre 2007, dal Provvedimento 27 febbraio 2012 e dalla Determina 22 luglio 2014). 2

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Artt. 2 e 3

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Artt. 2 e 3 del “Disciplinare” Chi può svolgere il servizio di scorta tecnica? Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 del “Disciplinare” che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti e che sono in possesso di un attestato di formazione rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana. Possono altresi' svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 del “Disciplinare” che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale di durata non inferiore ad un anno con imprese o società commerciali legalmente costituite in Italia, ovvero con società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità, e che sono autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso. 3

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare”

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare” Quali sono i requisiti per poter ottenere l’abilitazione? 1. 2. 3. 4. Titolare di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria A o A 2, in corso di validità; Un’età non inferiore a 18 anni; Possessori dell’attestato di formazione rilasciato dal Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana di cui all’art. 1/1° del Disciplinare; Requisiti morali richiesti dall’art. 11 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione (all. 2). Quest’ultima norma stabilisce che non è in possesso di tali requisiti chiunque: • ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; • è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; • ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità; • non abbia buona condotta. All. 2 – Fac-simile autocertificazione 4

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare”

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare” Come si ottiene il rilascio dell’abilitazione? L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica a competizioni ciclistiche è rilasciato dal Dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria A o A 2, in possesso dell’attestato di formazione di cui all’art. 1/1° del “Disciplinare”, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad una commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun Compartimento della Polizia stradale della Polizia di Stato. La commissione d'esame è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di Vice Questore Aggiunto, che assume la veste di presidente e da due rappresentanti, nominati dal CONI, della Federazione Ciclistica Italiana. L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato. Come si svolgono le prove di esame? Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale competente, per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso o a richiesta per coloro che sono tesserati presso una società sportiva che ha sede in questa Regione. Ogni anno il Compartimento Polizia Stradale per le Marche, d’intesa con le Direzioni Regionali del C. O. N. I. e della Federazione Ciclistica Italiana, fissa le date delle sessioni di esame per l’anno in corso (non inferiore a 4), attraverso l’emissione di un Decreto visionabile anche presso tutti gli Uffici della Polizia Stradale e gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle Questure delle Marche e la Segreteria regionale del CONI. 5

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare”

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare” In che cosa consistono le prove di esame per il rilascio dell’attestato? L'esame consiste in una prova scritta mediante domande a risposta sintetica e in un colloquio orale, a contenuto pratico, su domande relative alle materie riportate nell'allegato 1 del “Disciplinare”. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 delle domande della prova scritta (21 risposte esatte su 30 domande formulate) che ha la durata di un ora. Le prove di esame sono pubbliche. Al termine di ogni sessione di esame, il Dirigente del Compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato 2 del “Disciplinare”. Sia per gli esami di rilascio che per quelli per il rinnovo dell’attestato in argomento i candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di due mesi dalla prima. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato. All. 1 – Programma d’esame 6

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare”

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare” Quando e come si presenta l’istanza per poter partecipare alle prove d’esame? Gli aspiranti al servizio di scorta tecnica in argomento, potranno presentare la domanda di ammissione all’esame di abilitazione (all. 8), in carta resa legale, entro il 15° giorno antecedente l'inizio della sessione di esame facendola pervenire a questo Compartimento Polizia Stradale, per i residenti in questa Regione o, a richiesta, per coloro che pur risiedendo in altra Regione sono tesserati presso una società sportiva che ha sede in questa Regione, direttamente ovvero attraverso la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine (fa fede la stampigliatura della data dell'ufficio postale accettante). Per coloro, titolari di attestato di abilitazione rilasciato ai sensi dell’art. 2/4° del “Disciplinare” (conseguimento per titoli) che cioè non hanno mai sostenuto il relativo esame, il rinnovo dello stesso documento potrà avvenire attraverso la presentazione della domanda di ammissione (all. 9), su carta resa legale, entro lo stesso termine facendola pervenire a questo Compartimento Polizia Stradale (per i residenti in questa Regione o, a richiesta, per coloro, che pur risiedendo in altra Regione, sono tesserati presso una società sportiva che ha sede in questa Regione o hanno ottenuto il rilascio dell'attestato da questo Compartimento) direttamente ovvero attraverso la spedizione a mezzo raccomandata. Dal 5° giorno precedente a quello d'inizio di ciascuna sessione di esame, presso questo Ufficio, sito in Via Gervasoni, 19 – 60129 Ancona, mediante affissione, sarà reso noto l’elenco delle sedi dove, in funzione delle domande pervenute nell’ambito del territorio di competenza, si svolgeranno le prove d’esame, nonché orari e modalità di effettuazione. All. 8 – Fac-simile istanza All. 9 – Fac-simile istanza 7

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare”

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare” Come si ottiene il rinnovo dell’attestato? Come precedentemente indicato coloro che sono titolari di attestato di abilitazione rilasciato ai sensi dell’art. 2/4° del Disciplinare (conseguimento per titoli), che cioè non hanno mai sostenuto il relativo esame, il rinnovo dello stesso documento è subordinato al possesso dell’attestato di formazione rilasciato dal Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana di cui all’art. 1/1° del “Disciplinare”, alla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 11 del T. U. L. P. S. , alla verifica della validità del titolo di guida, all’esito favorevole di una prova selettiva a quiz. Il rinnovo potrà avvenire attraverso la presentazione della domanda di ammissione all’esame (all. 9), su carta resa legale, da presentare entro il 15° giorno antecedente l'inizio della sessione a questo Compartimento Polizia Stradale (per i residenti in questa Regione o, a richiesta, per coloro, che pur risiedendo in altra Regione, sono tesserati presso una società sportiva che ha sede in questa Regione o hanno ottenuto il rilascio dell'attestato da questo Compartimento) direttamente ovvero attraverso la spedizione a mezzo raccomandata. A tal riguardo ogni anno il Compartimento Polizia Stradale per le Marche, d’intesa con le Direzioni Regionali del C. O. N. I. e della Federazione Ciclistica Italiana, fissa le date delle sessioni di esame per l’anno in corso (non inferiore a 4), attraverso l’emissione di un Decreto visionabile anche presso tutti gli Uffici della Polizia Stradale e gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle Questure delle Marche e la Segreteria regionale del CONI. L’esame consiste in una prova selettiva a quiz a risposta multipla sulle materie riportate nell'allegato 1 bis del “Disciplinare”, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. La prova si considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova selettiva. I restanti abilitati, cioè coloro che hanno ottenuto l’attestato previo superamento di una prova d’esame, possono ottenere il rinnovo dell’abilitazione attraverso la presentazione di una istanza di richiesta rilascio (all. 10), su carta resa legale, da presentare a questo Compartimento Polizia Stradale (per i residenti in questa Regione o, a richiesta, per coloro, che pur risiedendo in altra Regione, sono tesserati presso una società sportiva che ha sede in questa Regione o hanno ottenuto il rilascio dell'attestato da questo Compartimento) direttamente ovvero attraverso la spedizione a mezzo raccomandata. Il rinnovo è subordinato alla verifica del possesso della patente di guida, alla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 11 del T. U. L. P. S. e alla frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 9 ore, secondo il programma di cui all’allegato 1 -bis, organizzato dal Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana. All. 9 – Fac-simile istanza All. 1 bis – Programma d’ersame All. 10– Fac-simile istanza 8

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare”

Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare” Attestato di formazione o di aggiornamento? Come innanzi specificato coloro che intendono ottenere il rilascio o il rinnovo dell’attestato al servizio di scorta tecnica di cui agli artt. 2 e 3 del “Disciplinare” devono tra le altre cose, partecipare ad un corso di formazione (primo rilascio) o di aggiornamento (in caso di rinnovo) di cui all’art. 1, comma 1 del “Disciplinare”, rispettivamente di almeno 12 ore e di almeno 9 ore, entrambi organizzati dal Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana. Il predetto Comitato attraverso l’inoltro dell’allegata documentazione (all. 3 bis per il corso di formazione e all. 3 ter per quello di aggiornamento), dovrà comunicare al Compartimento Polizia Stradale, competente per territorio rispetto al luogo in cui si svolgerà il corso, l’inizio dello stesso. Tale comunicazione conterrà l’indicazione della sede del corso e dell’orario di svolgimento delle lezioni, l’elenco nominativo delle persone che hanno richiesto di parteciparvi, il nominativo ed i recapiti telefonici della persona designata a sovrintendere il corso, il nominativo dei docenti che terranno le lezioni. Il predetto documento dovrà pervenire al Compartimento Polizia Stradale almeno 15 giorni lavorativi antecedenti a quello in cui è previsto l’inizio del corso. Ogni modifica relativa alla data o al luogo di effettuazione del corso dovrà essere tempestivamente comunicata, per mezzo di posta elettronica, al competente Compartimento. Nella comunicazione, il suddetto Comitato deve autorizzare espressamente il personale incaricato dal Compartimento Polizia Stradale a svolgere tutti i controlli che saranno necessari a verificare la regolarità del corso ed il rispetto delle disposizioni del “Disciplinare” circa la durata ed il programma, ivi compresi quelli che richiedono l’accesso ai locali dove si svolge il corso. Al termine del corso il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana inoltrerà al Compartimento Polizia Stradale competente la documentazione relativa all’esito dello stesso, attraverso l’allegata modulistica (all. 4 bis per il corso di formazione e all. 4 ter per quello di aggiornamento insieme all’allegato 11 bis). All. 3 bis – Comunicazione inizio corso di formazione All. 3 ter – Comunicazione inizio corso di aggiornamento All. 4 bis – Fac-simile verbale di regolare svolgimento del corso di formazione All. 4 ter – Fac-simile verbale di regolare svolgimento del corso di aggiorn All. 11 bis – Fac-simile formale lettera di incarico 9

PROGRAMMA DI ESAME Le prove di esame previste dall’art. 3 del Provv. Dir. 27

PROGRAMMA DI ESAME Le prove di esame previste dall’art. 3 del Provv. Dir. 27 novembre 2002 e successive modificazioni (Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada) hanno per oggetto le materie elencate nell’allegato 1 del citato provvedimento dirigenziale. Allo scopo di fornire una più puntuale articolazione del programma di esame, a titolo meramente indicativo, si suggeriscono i riferimenti normativi collegati alle materie stesse, che potranno indirizzare la preparazione dei candidati ed uniformare la prova orale davanti alla commissione di cui all’art. 2 del “Disciplinare”. a. Nozioni generali sul Nuovo codice della strada, con particolare riferimento alle seguenti norme: artt. 85, 87, 88, 89, 92, 93, 116, 117, Reg. con riferimento alle figure II 1, 2, 3, 8, 9, 10 a-d, 11 a-c, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 46, 47, 55; art. 116 C. d. S. con particolare riferimento ai veicoli che le diverse categorie di veicoli abilitano a condurre; art. 126 C. d. S. con particolare riferimento alle modalità di documentazione della conferma di validità della patente di guida; norme del titolo V del codice della strada con particolare riferimento agli artt. 140, 141, 143, 147, da 151 a 154, 161, 162, 173, 186, 187, 189, 192 ed alle relative norme regolamentari. b. Definizioni stradali e di traffico: artt. 3 e 4 C. d. S. ed art. 5 Reg. . c. Classificazione delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle strade: artt. 3 e 13 C. d. S. ed artt. 2, 3, 4 e 129 Reg. . d. Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni: art. 9 C. d. S. . e. Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati: art. 21 C. d. S. ed artt. da 30 a 43 Reg. . f. Segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico. g. Limiti di velocità e distanze di sicurezza: artt. 142 e 149 C. d. S. e relative norme regolamentari. h. Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi: art. 6 C. d. S. e decreti ministeriali attuativi, con particolare riferimento a quello vigente con il quale si fissa il calendario delle limitazioni; i. Servizi di polizia stradale ed espletamento degli stessi: artt. 11 e 12 C. d. S. e artt. 23 e 24 Reg. . l. Autorizzazione delle imprese, delle società o delle associazioni, obblighi del caposcorta e del personale abilitato, equipaggiamento delle persone e dei veicoli per le scorte tecniche: Titolo I, capo II e Titolo II del Provv. dir. 27. 11. 2002 e successive modificazioni. m. Impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta: artt. 6 e 12 Provv. dir. 27. 11. 2002 e successive modificazioni. n. Modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica artt. 8 e 12 Provv. dir. 27. 11. 2002 e successive modificazioni. o. Responsabilità civile verso terzi. p. Impiego degli apparati radio per i collegamenti: utilizzo degli apparecchi radioricetrasmittenti di debole 10 potenza: aspetti normativi e pratici, utilizzo di apparecchi per radioamatori. Vai all’ultima diapositiva visualizzata

Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art.

Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art. 3 bis del “Disciplinare” Quando e dove è prescritto l’impiego di detto personale? Per le competizioni ciclistiche impegnano un elevato numero di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo esemplificativo, di “fondo o gran fondo” e per le quali l’ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione, prevede un tempo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti. Detto personale qualificato che opera a “terra”, a supporto e ad integrazione del personale di scorta tecnica, ha il compito di presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso (art. 7 -bis/1° del “Disciplinare”), al fine di segnalare agli utenti della strada il sopraggiungere dei partecipanti alla manifestazione sportiva. 11

Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art.

Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art. 3 bis del “Disciplinare” Come si ottiene il rilascio dell’abilitazione? L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 3 bis del “Disciplinare”, e' rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, in corso di validità, che abbia frequentato con profitto ad un corso di formazione di almeno 8 ore e superato il relativo esame, con le modalità e secondo il programma di cui all'allegato 1 -bis del “Disciplinare”, organizzati dal Comitato Regionale della Federazione ciclistica italiana. L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 5 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1 -bis del “Disciplinare”, organizzato dal Comitato Regionale della Federazione ciclistica italiana. All. 1 bis – Programma d’ersame 12

Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art.

Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art. 3 bis del “Disciplinare” Quali sono i requisiti per ottenere il rilascio dell’abilitazione? Oltre la frequenza, con profitto, del corso di formazione e il superamento del relativo esame, gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti: • • • Titolare di patente di guida rilasciata in uno dei Paesi membri dell’Unione europea, in corso di validità; Un’età non inferiore a 18 anni; Requisiti morali richiesti dall’art. 11 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione. Quest’ultima norma stabilisce che non è in possesso di tali requisiti chiunque: • • ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità; non abbia buona condotta. 13

Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art.

Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art. 3 bis del “Disciplinare” Documentazione che deve presentare il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, che intende effettuare i corsi di formazione o di aggiornamento. Il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana che intende organizzare un corso di formazione o di aggiornamento per gli addetti alle segnalazioni aggiuntive deve far pervenire al Compartimento Polizia Stradale, competente per territorio rispetto al luogo in cui si svolgerà il corso, l’allegata comunicazione (all. 3) contenente l’indicazione della sede del corso e dell’orario di svolgimento delle lezioni, l’elenco nominativo delle persone che hanno richiesto di parteciparvi, il nominativo ed i recapiti telefonici della persona designata a sovrintendere il corso, il nominativo dei docenti che terranno le lezioni e la data in cui sarà tenuto l’esame di abilitazione (se trattasi di un corso di formazione). Il documento dovrà pervenire al Compartimento Polizia Stradale almeno 15 giorni lavorativi antecedenti a quello in cui è previsto l’inizio del corso. Ogni modifica relativa alla data o al luogo di effettuazione del corso o degli esami dovrà essere tempestivamente comunicata, anche per mezzo di posta elettronica, al competente Compartimento. Nella comunicazione, il predetto Comitato deve autorizzare espressamente il personale incaricato dal Compartimento Polizia Stradale a svolgere tutti i controlli che saranno necessari a verificare la regolarità del corso ed il rispetto delle disposizioni del “Disciplinare” circa la durata ed il programma, ivi compresi quelli che richiedono l’accesso ai locali dove si svolge il corso. All. 3 - Fac-simile comunicazione 14

Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art.

Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art. 3 bis del “Disciplinare” Documentazione dell’effettuazione del corso e dello svolgimento degli esami di abilitazione. Al termine del corso di formazione o di aggiornamento, la persona designata a sovrintendere il corso stesso deve redigere l’allegato verbale (all. 4 – riportato nella pag. successiva), con il quale egli attesta la regolarità delle lezioni svolte e fornisce l’elenco delle persone che vi hanno partecipato. Ciascun aspirante deve sottoscrivere il documento per confermare la sua presenza a tutte le lezioni. La commissione esaminatrice, prevista per il corso di formazione, deve essere designata dal Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana che ha organizzato lo stesso attraverso una formale lettera di incarico nominativo (all. 11 - riportato nella pag. successiva). Così come previsto dalla Circolare esplicativa del Servizio Polizia Stradale n. 300/A/4841/12/116/1/1 del 26 giugno 2012 si evidenzia che “la titolarità in capo alla predetta Federazione dell’organizzazione dei corsi non esclude, a parere dello stesso Servizio, che la stessa F. C. I. possa avvalersi, se lo ritiene opportuno, nella concreta conduzione dei corsi, di soggetti diversi, tra cui gli enti di promozione sportiva”. Al termine della sessione di esame, prevista per il corso di formazione, deve essere compilato l’allegato verbale di esame (all. 5 – riportato nella pag. successiva), che deve essere sottoscritto da tutti i membri della Commissione. Nel documento, oltre ai nominativi delle persone che hanno superato l’esame, devono essere indicati anche gli aspiranti che non si sono presentati a sostenerlo e quelli che non lo hanno superato. Ciascun aspirante deve, inoltre, compilare e sottoscrivere l’allegata domanda di rilascio o di rinnovo dell’abilitazione resa legale (all. 6 e 6 bis - riportati nella pag. successiva), che sarà presentata dal suddetto Comitato Regionale, organizzatore del corso al Compartimento Polizia Stradale competente, insieme a copia dei verbali di svolgimento del corso e di superamento dell’esame previsto per il corso di formazione (all. 4, 5 e 11 – riportati nella pag. successiva). Tutta la suddetta documentazione deve essere in tutti i casi rilasciata unicamente dalla F. C. I. che è l’unico soggetto riconosciuto. 15

Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art.

Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art. 3 bis del “Disciplinare” Richiesta di rilascio delle abilitazioni. La richiesta di rilascio delle abilitazioni allo svolgimento delle segnalazioni aggiuntive di cui all’art. 3 bis del “Disciplinare” deve essere avanzata dal Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana che ha organizzato il corso di formazione o di aggiornamento, al competente Compartimento Polizia Stradale, attraverso l’allegato modulo di richiesta (all. 7). Alla richiesta devono essere allegati i verbali di svolgimento del corso e di superamento dell’esame previsto per il corso di formazione (all. 4, 5 e 11). Per ciascun interessato, inoltre, deve essere allegata la domanda di richiesta di rilascio o di rinnovo dell’abilitazione in carta resa legale, redatta secondo i modelli allegati (all. 6 e 6 bis), sottoscritta dallo stesso richiedente e copia fotostatica della patente di guida in corso di validità. All. 4 – Fac-simile verbale di regolare svolgimento del corso All. 5 – Fac-simile verbale esito del corso All. 6 bis – Fac-simile richuiesta rinnovo dell’attestato prodotta dal All. 6 – Fac-simile richuiesta rilascio attestato prodotta dal singolo interessato All. 7 – Fac-simile richiesta rilascio attestati prodotta dall’orgaizzatore del corso All. 11– Fac-simile formale lettera di incarico 16

Allegato 1 -bis MODALITA' E MATERIE DEL CORSO E DELLA PROVA D'ESAME PER OTTENERE

Allegato 1 -bis MODALITA' E MATERIE DEL CORSO E DELLA PROVA D'ESAME PER OTTENERE L'ATTESTATO DI ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART. 3 -BIS a) b) c) d) e) f) g) h) Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni; segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico; servizi di Polizia stradale ed espletamento degli stessi; regole per lo svolgimento della manifestazione sportiva; obblighi del caposcorta e del personale abilitato ad effettuare le scorte tecniche a gare ciclistiche; impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di segnalazione; modalita' di svolgimento dei servizi di segnalazione; impiego degli apparati radio per i collegamenti. Il corso di formazione deve avere durata minima di 8 ore. Dell'inizio del corso, dei luoghi e delle giornate in cui esso si svolge deve essere data comunicazione al Compartimento della Polizia Stradale competente per territorio almeno quindici giorni prima. L'esame deve svolgersi davanti ad una Commissione esaminatrice composta da almeno tre membri, di provata esperienza nel settore, nominata dal responsabile del Comitato Regionale della Federazione ciclistica italiana. L'esame deve essere svolto in forma scritta. Gli elaborati delle prove d'esame devono essere sottoscritti dai membri della commissione esaminatrice e conservati dal predetto Comitato che ha organizzato il corso per almeno cinque anni. Il corso di aggiornamento deve avere la durata di almeno 6 ore. E’ organizzato sempre dal Comitato Regionale della F. C. I. secondo il programma sopra riportato. Vai all’ultima diapositiva visualizzata 17

ALLEGATI FAC – SIMILE DEI MODELLI • Dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. 2); •

ALLEGATI FAC – SIMILE DEI MODELLI • Dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. 2); • Comunicazione di inizio di attività formativa o di aggiornamento per gli addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva (All. 3); • Comunicazione di inizio corso di formazione o di aggiornamento per i servizi di scorta tecnica (All. 3 bis e all. 3 ter); • Verbale di regolare svolgimento del corso di form. ne o di aggior. to per gli addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva (All. 4); • Verbale di regolare svolgimento del corso di formazione o di aggiornamento per i servizi di scorta tecnica (All. 4 bis – all. 4 ter); • Verbale d’esame a termine del corso di formazione per i servizi di segnalazione aggiuntiva (All. 5); • Richiesta di rilascio o di rinnovo dell’abilitazione ai servizi di segnalazione aggiu. prodotta dal singolo interessato (All. 6 – 6 bis); • Richiesta di rilascio delle abilitazioni per addetti alle segnalazioni aggiuntive prodotta dall’organizzatore del corso (All. 7); • Domanda di ammissione all’esame per il rilascio dell’attestato di abilitazione per l’esercizio del servizio di scorta tecnica. (All. 8); • Domanda di ammissione all’esame per il rinnovo dell’attestato di abilitazione per l’esercizio del servizio di scorta tecnica. (All. 9); • Richiesta di rinnovo dell’attestato di abilitazione per l’esercizio del servizio di scorta tecnica. (All. 10); N. B. : ilettera suddetti “Allegati” sono stati inseriti, nel presente elaborato come “Oggetto” quindi per • Formale di incarico quale docente / componente della Commissione d’esame (All. 11 –di 11 Power. Point, bis). poterli compilare in formato Word è necessario rimuovere la “Presentazione” e cliccare due volte sul modello interessato. 18

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 19

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 19

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 20

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 20

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 21

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 21

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 22

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 22

Segue Vai all’ultima diapositiva visualizzata 23

Segue Vai all’ultima diapositiva visualizzata 23

Segue Vai all’ultima diapositiva visualizzata 24

Segue Vai all’ultima diapositiva visualizzata 24

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 25

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 25

Segue Vai all’ultima diapositiva visualizzata 26

Segue Vai all’ultima diapositiva visualizzata 26

Segue Vai all’ultima diapositiva visualizzata 27

Segue Vai all’ultima diapositiva visualizzata 27

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 28

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 28

Segue Vai all’ultima diapositiva visualizzata 29

Segue Vai all’ultima diapositiva visualizzata 29

Segue Vai all’ultima diapositiva visualizzata 30

Segue Vai all’ultima diapositiva visualizzata 30

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 31

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 31

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 32

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 32

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 33

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 33

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 34

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 34

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 35

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 35

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 36

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 36

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 37

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 37

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 38

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 38

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 39

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 39

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 40

Vai all’ultima diapositiva visualizzata 40