COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SUPERAMENTO DEL CONTRATTO A
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
SUPERAMENTO DEL CONTRATTO A PROGETTO (ART. 52) Definitivo superamento del contratto a progetto; Abrogato art. 69 bis che stabiliva presunzioni di subordinazione per prestazioni rese in regime di lavoro autonomo diverse dalla parasubordinazione (durata > 8 mesi per due anni continuativi, corrispettivo > 80% nei due anni, postazione fissa); Fatti salvi i contratti stipulati prima del 25 giugno ‘ 15; In presenza delle necessarie condizioni, ammissibile la proroga funzionale al completamento del progetto, ma: Cautelativamente, non oltre il 31 dicembre 2015; � Se supera tale data, verifica di compatibilità con nuova disciplina; � Sopravvivono in ogni caso le collaborazioni coordinate e continuative (è fatto espressamente salvo il 409 cpc), senza più obbligo giuridico di individuazione del progetto;
PRIMI ACCORGIMENTI PER LA STESURA raccomandabile procedere alla esatta individuazione dell’oggetto della collaborazione, così da evitare il concretizzarsi di un generico “mettersi a disposizione”; Particolare attenzione a collaborazioni prive di termine finale; Il venir meno della disciplina del progetto ed il ritorno alla disciplina del recesso del lavoro autonomo consentono alle parti la possibilità di libero recesso dal contratto a fronte di un congruo preavviso;
COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE (ART. 2) “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” Decorrenza della disposizione dal 1° gennaio; Da tale data tutte le collaborazioni (comprese quelle stipulate prima del 25 giugno 2015) soggette alla disposizione nel caso ricorrano congiuntamente tre elementi:
A) PRESTAZIONE ESCLUSIVAMENTE PERSONALE Il requisito non è integrato quando il collaboratore si avvalga, a sua volta, di altri collaboratori per l’adempimento della prestazione; il carattere della personalità non incompatibile con l’utilizzo di beni strumentali all’esercizio dell’attività dedotta nel contratto, soprattutto se di valore non ingente (ad es. l’utilizzo del proprio computer non esclude, di per sé, dall’applicazione del primo comma dell’articolo 2)
B) CONTINUITA’ DELLE PRESTAZIONI Continuità come elemento caratterizzante le collaborazioni previste dall’art. 409 C. p. c. ; Da intendersi come la protrazione nel tempo del rapporto di collaborazione, soprattutto sotto il profilo dell’esecuzione della prestazione lavorativa;
C) ETERO-ORGANIZZAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE ANCHE CON RIFERIMENTO AI TEMPI ED AL LUOGO DI LAVORO Esercizio unilaterale, da parte del datore di lavoro, del potere di adattare l’attività lavorativa del collaboratore alle esigenze dell’organizzazione aziendale; Non si determina quando l’attività di organizzazione della prestazione sia autonomamente determinata (nel tempo e nel luogo di lavoro) dal collaboratore, o comunque oggetto di accordo tra le parti; TEMPO: etero-organizzazione quando il committente indichi puntualmente e unilateralmente l’orario di lavoro; accorgimenti possibili: Lavoro autonomamente organizzato dal collaboratore (anche mediante individuazione di fasce orarie di riferimento); � Oppure orario di lavoro proposto dal collaboratore e successivamente accettato dal committente; � LUOGO: se l’oggetto della prestazione non può svolgersi in luoghi diversi da quelli del committente, la possibilità di concordare le modalità di accesso già esclude applicazione dell’art. 2 comma 1
CONSEGUENZE SCATURENTI DALLA COESISTENZA DI A), B) E C) Se ricorrono tutti e tre gli elementi (prestazione esclusivamente personale, continuità delle prestazioni e etero-organizzazione anche con riferimento ai tempi ed al luogo) è prevista l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato con applicazione dei relativi diritti e obblighi anche sotto il profilo previdenziale.
ECCEZIONI ALL’ART. 2 COMMA 1 Le ipotesi in cui la disciplina del comma 1 non trova applicazione: Collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; � Collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; � Attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; � Collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C. O. N. I. , come individuati e disciplinati dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 �
ECCEZIONI ALL’ART. 2 COMMA 1 Alcune ipotesi richiamano quelle già previste dall’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 Il terzo comma prevede poi la possibilità di certificarel’assenza dei requisiti del co. 1 Continua a valere la regola secondo cui la qualificazione del rapporto avviene sulla base delle modalità con le quali si dà esecuzione al rapporto (attenzione, oltre che alla “forma”, alla “sostanza”) Percettori di pensione di vecchiaia: mancato inserimento non impedisce la stipula di collaborazioni coordinate; saranno assoggettati alla disciplina generale dell’art. 2 co. 1
STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI (ART. 54) “Sanatoria” che consente, dal 1° gennaio 2016, di assumere a tempo indeterminato soggetti con i quali si è in precedenza intrattenuto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto o rapporti di lavoro autonomo con emissione di fattura (partite IVA); Sottoscrizione, in sedi qualificate, di conciliazioni aventi ad oggetto i rapporti pregressi e il mantenimento del rapporto per almeno 12 mesi (salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo); Estinzione di ogni tipo di illecito (amministrativo, contributivo e fiscale) connesso con erronea qualificazione del rapporto pregresso, fatti salvi illeciti accertati a seguito di ispezioni antecedenti all’assunzione;
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