Cittadinanza lorizzonte delle seconde generazioni Il Presidente della

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Cittadinanza: l’orizzonte delle seconde generazioni Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in una lettera

Cittadinanza: l’orizzonte delle seconde generazioni Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in una lettera al Comune di Nichelino che ha conferito la cittadinanza onoraria a 450 ragazzi nati negli ultimi dieci anni sul territorio comunale da genitori stranieri, ha sottolineato che le seconde generazioni sono «parte integrante della nostra società» e, anche in altre occasioni, ha più volte rilevato «il disagio di tutti quei giovani che, nati o cresciuti nel nostro Paese, rimangono troppo a lungo legalmente “stranieri”, nonostante siano, e si sentano, italiani nella loro vita quotidiana» ( «La Repubblica» 6 maggio 2012). Attualmente la legge sulla cittadinanza si basa ancora sullo ius sanguinis, come è tipico dei Paesi di emigrazione, quale era l’Italia fino alla metà del secolo scorso. Oggi l’Italia è diventata, da almeno due decenni, un Paese di immigrazione. I ragazzi di seconda generazione hanno origini diverse, ma condividono con i coetanei un percorso e un contesto di vita comune e chiedono, con l’introduzione dello ius soli, la modifica della legge sulla cittadinanza. Si analizzi l’evoluzione della legislazione italiana sulla cittadinanza (dalla legge n. 555 del 1912 a quella n. 91 del 1992 attraverso la lettura del dettato costituzionale) confrontandola con una o più leggi sulla cittadinanza di altri Paesi, con attenzione al contesto storico d’origine e alla Costituzione attualmente vigente. Si approfondisca eventualmente il tema attraverso interviste a giovani stranieri di seconda generazione o a insegnanti, mediatori interculturali, esperti di diritto.

ASPETTI LEGISLATIVI

ASPETTI LEGISLATIVI

La cittadinanza In termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica (detta

La cittadinanza In termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l'ordinamento giuridico di uno stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del cittadino ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato. Le persone che non hanno la cittadinanza di uno stato sono stranieri se hanno quella di un altro stato apolidi se, invece, non hanno alcuna cittadinanza

Non esiste alcun regime internazionale che definisca e regoli la materia della cittadinanza, di

Non esiste alcun regime internazionale che definisca e regoli la materia della cittadinanza, di fatto lasciata alle decisioni dei singoli Stati. Il diritto d’emigrazione, affermato dalla Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite, non trova corrispondenza in un diritto d’immigrazione. La Dichiarazione infatti tace sull’obbligo degli Stati di garantire l’accesso agli immigrati, di patrocinare il diritto d’asilo e di concedere la cittadinanza ai residenti stranieri.

Ius sanguinis e ius soli Lo ius sanguinis è un'espressione giuridica che assume rilevanza

Ius sanguinis e ius soli Lo ius sanguinis è un'espressione giuridica che assume rilevanza nel campo delle cause giuridiche di acquisto della cittadinanza; consiste nell'acquisizione della cittadinanza per il fatto della nascita da un genitore in possesso della cittadinanza, in contrapposizione allo ius soli. Lo ius sanguinis presuppone una concezione "oggettiva" della cittadinanza, basata sul sangue, sull'etnia. La cittadinanza è strasmessa intergenerazionalmente. Tale principio fa perno sull’idea che la cittadinanza derivi da una comunità di razza. Lo ius sanguinis si è sviluppato parallelamente all’affermazione degli stati monarchici con l’intento di preservare l’etnia dall’avanzata dei soggetti immigrati.

Lo ius soli fa riferimento alla nascita sul "suolo", sul territorio dello Stato Per

Lo ius soli fa riferimento alla nascita sul "suolo", sul territorio dello Stato Per i paesi che applicano lo ius soli è cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori. Recentemente Spagna, Olanda, Gran Bretagna, Belgio e Germania hanno adottato il principio del doppio ius soli: acquisto della cittadinanza alla nascita per il bambino nato da genitore straniero ma anch’esso nato sul suolo dello Stato. Tale principio mira all’eliminazione della condizione di estraneità attraverso le generazioni. Attualmente la maggior parte degli stati europei, fra cui l'Italia, adotta lo ius sanguinis.

1948 ius soli 47 % dei paesi; ius sanguinis 41 %; 1975 ius soli

1948 ius soli 47 % dei paesi; ius sanguinis 41 %; 1975 ius soli 31 % dei paesi; ius sanguinis 54 % 2001 ius soli predomina nelle Americhe 89% ius sanguinis 69 % paesi africani, 83% paesi asiatici; 41% paesi europei

Legislazioni a confronto Stato Cittadinanza per chi nasce sul suolo nazionale da stranieri residenti

Legislazioni a confronto Stato Cittadinanza per chi nasce sul suolo nazionale da stranieri residenti Germania è sufficiente che uno dei due genitori viva legalmente in territorio tedesco ed abbia vissuto lì per almeno 8 anni Irlanda è sufficiente che uno dei due genitori viva legalmente in territorio irlandese ed abbia vissuto lì per almeno 3 anni Italia Se si nasce in Italia da genitori stranieri e si risiede ininterrottamente fino a 18 anni, bisogna fare domanda entro i 19 anni Lo ius soli prevale nei paesi come Stati Uniti, Argentina, Brasile e Canada con una forte immigrazione e, al contempo, con un territorio in grado di ospitare una popolazione maggiore di quella residente. Lo ius sanguinis nei paesi a vocazione emigratoria, come l’Italia

Nei Paesi in cui vige lo ius sanguinis è possibile ottenere la cittadinanza mediante

Nei Paesi in cui vige lo ius sanguinis è possibile ottenere la cittadinanza mediante un processo di naturalizzazione. Numerosi Paesi recentemente hanno modificato la propria legislazione introducendo innovazioni finalizzate a temperare la rigida applicazione dello ius sanguinis. In Germania la Legge sulla cittadinanza è stata riformata il 15 luglio 1999, entrando in vigore il 1 gennaio 2000: i bambini nati in Germania da genitori stranieri possono ottenere la cittadinanza tedesca posto che almeno uno dei genitori risieda legalmente nel paese da otto anni. È stato inoltre ammorbidito il processo di naturalizzazione: gli anni di residenza richiesti per avviare le procedure sono stati ridotti da 15 a 8 Nel 2000 190. 000 stranieri hanno ottenuto la cittadinanza

Diritto di voto: In Nuova Zelanda dal 1975 tutti i residenti a titolo permanente

Diritto di voto: In Nuova Zelanda dal 1975 tutti i residenti a titolo permanente godono del suffragio universale passivo In Gran Bretagna godono dell’elettorato attivo e passivo tutti coloro che provengono dai Paesi del Commonwealth In Portogallo il diritto di voto è concesso a coloro che provengono da Paesi si di ligua portoghese e abbiano maturato due anni di residenza legale (o tre anni se provenienti da altri Paesi) In Svizzera gli stranieri partecipano alle elezioni locali o regionali in due cantoni (Neuchatel e Jura). In Italia il progetto di estendere il diritto di voto agli immigrati non naturalizzati, previsto in una prima versione del Testo Unico sull’immigrazione del 1998 (D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286), è stato recentemente rilanciato trovando consensi sia nel centro-sinistra, sia nel centro- destra.

La legislazione italiana • La legge 555 del 1912 ha come idea guida quella

La legislazione italiana • La legge 555 del 1912 ha come idea guida quella di mantenere viva il più possibile la cittadinanza italiana presso gli emigrati. L’emigrazione è sentita come una ferita ma anche come una riserva cui attingere; gli emigrati, legati con la cittadinanza, sono una risorsa economica. • La legge 555 fu modificata e resa compatibile con il dettato costituzionale, soprattutto perché era impostata su un diritto non egualitario fra uomo e donna, come invece sancito dalla Costituzione (il figlio acquisiva la cittadinanza del padre, si diceva nelle legge) • Solo nel 1992, con la legge 91, l’Italia si è dotata di una nuova legge. L’impianto della legge è ancora impostato sullo ius sanguinis, anzi lo rafforza; l’obiettivo primario resta quello di mantenere legami molto stretti con gli emigrati; si mantiene difficile l’acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri

Disposizioni sulla cittadinanza italiana La legge n. 555 del 13 giugno 1912 La legge

Disposizioni sulla cittadinanza italiana La legge n. 555 del 13 giugno 1912 La legge viene redatta in un momento storico in cui l’Italia era un Paese di emigranti per espansionismo coloniale costretti ad abbandonare la propria cittadinanza in favore di quella del Paese ospitante. Volontà del legislatore era dunque quella di rendere più agevole il riacquisto della cittadinanza al momento del rientro in patria. L’acquisizione della cittadinanza italiana avveniva: Per nascita – per matrimonio – per beneficio di legge – per naturalizzazione

Per nascita: sulla base dello ius sanguinis e dello ius soli (è italiano chi

Per nascita: sulla base dello ius sanguinis e dello ius soli (è italiano chi nasce da padre italiano o chi nasce sul territorio italiano se figlio di ignoti o non segua la cittadinanza dei genitori stranieri) Per matrimonio: l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte della donna sposa di italiano avveniva automaticamente per mantenere vivo il principio dell’unitarietà della cittadinanza in capo al nucleo familiare. Per beneficio di legge: la cittadinanza italiana era concessa a chi aveva vincoli di sangue con ex cittadini per nascita o a chi era nato in Italia da genitori stranieri ma residenti da almeno 10 anni dalla nascita dell’aspirante cittadino. Era concessa inoltre a chi aveva prestato servizio militare in Italia o aveva accettato un pubblico impiego; a chi esprimeva volontà, al 21° anno di età, di voler acquisire la cittadinanza; a chi non aveva espresso volontà, entro il 21° anno di età, di mantenere la cittadinza straniera, veniva automaticamente assegnata quella italiana. Per naturalizzazione: acquisiva la cittadinanza italiana colui che rispondeva ai requisiti del beneficio di legge.

La sentenza del 16 aprile 1975 n. 87 (che dichiara l’uguaglianza morale e giuridica

La sentenza del 16 aprile 1975 n. 87 (che dichiara l’uguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna) modifica alcune disposizioni del diritto di famiglia e dell’acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero che sposi una cittadina italiana. La legge del 21 aprile 1983, n. 123 ha introdotto le modifiche della normativa sull’acquisizione della cittadinanza a seguito di matrimonio e filiazione. Per una vera e propria modifica organica della legge sulla cittadinanza si deve attendere però il 1992 con la legge n. 91 del 5 febbraio.

Nuove norme sulla cittadinanza La legge n. 91 del 5 febbraio 1992 La legge

Nuove norme sulla cittadinanza La legge n. 91 del 5 febbraio 1992 La legge del 1992 mantiene sostanzialmente invariato l’impianto normativo del 1912, apportando però alcune modifiche: a) Conferma dello ius sanguinis quale elemento principale per l’attribuzione della cittadinanza b) La modifica dello status civitatis avviene attraverso la presenza di requisiti oggettivi, ma con ruolo primario della manifestazione di volontà del soggetto c) Conferma della valutazione negativa dell’apolidia

Come si acquisisce la cittadinanza italiana Per matrimonio: la cittadinanza viene concessa in presenza

Come si acquisisce la cittadinanza italiana Per matrimonio: la cittadinanza viene concessa in presenza dei seguenti requisiti: a)Il richiedente straniero deve essere coniugato con cittadino italiano da almeno sei mesi b) I coniugi residenti all’estero possono presentare domanda dopo tre anni dalla data del matrimonio c) Nei periodi sopra menzionati non deve essere avvenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Per naturalizzazione: la cittadinanza può essere concessa: a) Allo straniero non comunitario che risieda

Per naturalizzazione: la cittadinanza può essere concessa: a) Allo straniero non comunitario che risieda in Italia da almeno dieci anni b) Al cittadino comunitario che risieda in Italia da quattro anni c) All’apolide o rifugiato politico che risieda in Italia da cinque anni d) Allo straniero il padre o la madre del quale siano stati cittadini per nascita e) Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano dopo cinque anni l’avvenuta adozione f) Allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato Italiano

Per beneficio di legge: la cittadinanza italiana viene concessa allo straniero avente legami di

Per beneficio di legge: la cittadinanza italiana viene concessa allo straniero avente legami di sangue con cittadino italiano a) Che presti servizio militare in Italia e dichiari preventivamente di volere acquisire la cittadinanza italiana b) Che assuma pubblico impiego e dichiari preventivamente di volere acquisire la cittadinanza italiana c) Che faccia richiesta, al compimento del 18° anno di età, di volere acquisire la cittadinanza italiana.

L’articolo 1 della legge 379/2000 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate

L’articolo 1 della legge 379/2000 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-Ungarico in possesso di: a) Nascita e residenza nei territori della provincia di Trento, Bolzano e Gorizia ceduti alla ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 b) Emigrazione all’estero prima del 16/07/1920 c) Dichiarazione per ottenere la cittadinanza italiana da rendersi entro il 20 dicembre 2010 davanti all’autorità diplomatico – consolare italiana

Interventi regionali Sulla base del d. lgs 286/99 e 328/2000 le regioni possono agevolare,

Interventi regionali Sulla base del d. lgs 286/99 e 328/2000 le regioni possono agevolare, mediante politiche di integrazione, accoglienza e sostegno, gli immigrati. • • • legge della Regione Toscana del 24/02/2005 n. 41 legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 31/03/2006 n. 6 legge della Regione Campania del 23/10/2000 n. 11 Tali normative individuano quali destinatari del diritto agli interventi: donne straniere in stato di gravidanza minori di qualsiasi nazionalità richiedenti asilo, rifugiati e apolidi

La legge della Regione Liguria del 20/02/2007 n. 7 Norme per l’accoglienza e l’integrazione

La legge della Regione Liguria del 20/02/2007 n. 7 Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati si pone l’obiettivo di affermare i diritti fondamentali della persona umana: a) facendo riferimento a interventi di promozione della cittadinanza con attenzione ai processi di inserimento sociale (scolastico e lavorativo) b) snellendo le pratiche amministrative relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno

La legge della Regione Lazio del 14/07/2008 n. 10 Disposizioni per la promozione e

La legge della Regione Lazio del 14/07/2008 n. 10 Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati pone interventi volti a rimuovere discriminazione e razzismo accogliendo gli stranieri che fuggono dai regimi che impediscono l’esercizio delle libertà democratiche garantendo: a) b) c) d) assistenza sociale sanitaria accesso ai pubblici servizi assistenza e inserimento dei minori nel sistema scolastico inserimento nel sistema formativo professionale e nel mondo del lavoro

Breve storia della cittadinanza Antica Grecia: i cittadini sono i maschi liberi figli di

Breve storia della cittadinanza Antica Grecia: i cittadini sono i maschi liberi figli di liberi; gli stranieri residenti (meteci) erano esclusi, come le donne e gli schiavi Antica Roma: spazio non etnico ma giuridico e istituzionale, all'interno del quale potevano essere accolti (naturalmente, dopo dure lotte civili) ceti subalterni e genti diverse, politicamente sottomesse. L’appartenenza alla comunità politica si esprimeva nella partecipazione attiva alla vita della res publica. La presenza di liberi/schiavi, padri/figli, cittadini/non cittadini non presupponeva il principio di uguaglianza di tutti i soggetti. Mondo cristiano medievale: cittadinanza universale del regno dei cieli; sulla terra cittadinanze differenziate fra nobili, clerici, plebei; nelle città si aprono spazi di conflitto e di lotta per l'accesso alla cittadinanza; esclusione di donne, eretici, ebrei etc. .

Età moderna: cittadinanza universale, uguaglianza civile e politica; rivoluzioni che azzerano le discriminazioni; il

Età moderna: cittadinanza universale, uguaglianza civile e politica; rivoluzioni che azzerano le discriminazioni; il cittadino dei tempi nuovi vive un'universale appartenenza alla repubblica; processo di lungo corso, inizialmente esclusi i non-proprietari, i poveri, ancora e sempre le donne; diritti civili, politici e sociali non parimenti applicati. La Dichiarazione dei diritti del 1789 evidenzia la centralità della persona umana. La cittadinanza moderna è sì universale, ma è determinata dallo Stato, che prescrive le modalità con cui si diventa cittadini; se prevale l'elemento della nascita, della cittadinanza dei genitori, vige lo ius sanguinis, mentre se prevale il territorio in cui si nasce o in cui si vive, vale lo ius soli.

I migranti visti dai cittadini. Indagine Istat • Il 59, 5% dei cittadini afferma

I migranti visti dai cittadini. Indagine Istat • Il 59, 5% dei cittadini afferma che nel nostro Paese gli immigrati sono discriminati, cioè sono trattati meno bene degli italiani. In particolare, la maggior parte degli intervistati ritiene difficile per un immigrato l'inserimento nella nostra società (80, 8%), il 2, 4% lo ritiene impossibile. • Generalizzata appare la condanna di comportamenti discriminatori: la maggioranza degli intervistati ritiene che non sia giustificabile prendere in giro uno studente (89, 6%) o trattare meno bene un lavoratore (88, 7%) "perché immigrato". Ciononostante, il 55, 3% ritiene che "nell'attribuzione degli alloggi popolari, a parità di requisiti, gli immigrati dovrebbero essere inseriti nella graduatoria dopo gli italiani", mentre Il 48, 7% condivide l'affermazione secondo la quale "in condizione di scarsità di lavoro, i datori di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli italiani" rispetto agli immigrati. • Il 60% ritiene che "la presenza degli immigrati è positiva perché permette il confronto con altre culture". Altrettanti (63%) sono d'accordo con l'affermazione che "gli immigrati sono necessari per fare il lavoro che gli italiani non vogliono fare". È del 35% la quota di quanti ritengono che gli immigrati tolgono lavoro agli italiani.

I migranti visti dai cittadini. Indagine Istat 2 • Per il 65, 2% degli

I migranti visti dai cittadini. Indagine Istat 2 • Per il 65, 2% degli intervistati gli immigrati sono troppi. • L'aumento di matrimoni e unioni miste è considerato positivamente dal 30, 4% dei rispondenti, a fronte di un quinto circa (20, 4%) che considera negativamente questo fenomeno. Se però è la propria figlia a sposare un immigrato la situazione cambia. Per esempio, il 59, 2% degli intervistati avrebbe molti problemi e il 25, 4% qualche problema se il futuro coniuge fosse un Rom/Sinti. • Per la maggioranza non è un problema avere uno straniero come vicino. Tuttavia il 68, 4% non vorrebbe avere come vicino un Rom/Sinti: al secondo e al terzo posto tra i vicini meno graditi si collocano i romeni (indicati dal 25, 6%) e gli albanesi (24, 8%). • Sulla convivenza religiosa, la maggioranza (59, 3%) esprime una posizione di tolleranza, anche se il 26, 9% è contrario all'apertura di altri luoghi di culto nei pressi della propria abitazione e il 41, 1% all'apertura di una moschea • Il 72, 1% è favorevole al riconoscimento alla nascita della cittadinanza italiana ai figli di immigrati nel nostro Paese. Il 91, 4% ritiene giusto che gli immigrati, che ne facciano richiesta, ottengano la cittadinanza italiana dopo un certo numero di anni di residenza regolare nel nostro Paese.

Donne divenute cittadine italiane per matrimonio (2007) 20 -29 30 -39 Oltre 40 ROMANIA

Donne divenute cittadine italiane per matrimonio (2007) 20 -29 30 -39 Oltre 40 ROMANIA 2228 734 993 501 UCRAINA 1285 245 487 553 ALBANIA 1266 418 553 295 BRASILE 1251 310 569 372 MAROCCO 1098 239 553 306 FED. RUSSA 927 294 422 211 CUBA 926 424 397 105 POLONIA 925 279 431 215 ALTRO 9997

Donne divenute cittadine italiane per residenza (2007) 20 -29 30 -39 Oltre 40 MAROCCO

Donne divenute cittadine italiane per residenza (2007) 20 -29 30 -39 Oltre 40 MAROCCO 1053 307 375 371 ALBANIA 616 163 215 238 GHANA 254 13 101 140 BOSNIA 245 66 73 106 CROAZIA 198 44 63 91 PERU’ 182 17 51 114 ROMANIA 134 18 67 49 POLONIA 132 22 69 41 ALTRO 2322

ASPETTI SOCIALI

ASPETTI SOCIALI

L’integrazione scolastica I processi di inclusione/esclusione dei ragazzi appartenenti alla seconda generazione coinvolgono i

L’integrazione scolastica I processi di inclusione/esclusione dei ragazzi appartenenti alla seconda generazione coinvolgono i ragazzi stessi ma soprattutto le istituzioni educative e politiche. Una precisa conoscenza delle relazioni migrazioni/scuole diviene una condizione necessaria per favorire una buona integrazione scolastica, attraverso adeguati dispositivi di politica educativa.

Francia: nelle scuole la crescita degli studenti immigrati diventa sostenuta negli anni ’ 70.

Francia: nelle scuole la crescita degli studenti immigrati diventa sostenuta negli anni ’ 70. La scuola si basa sul principio di universalità. Gli studenti senza nazionalità francese nel 2000 erano il 5. 1% della popolazione scolastica con una tendenza in forte calo a partire dagli anni ‘ 90. La Francia è il Paese in cui il tasso di partecipazione universitaria delle seconde generazioni è simile a quella degli autoctoni. Spagna: si registra una significativa partecipazione all’istruzione secondaria obbligatoria fino ai sedici anni (nell’a. s. 01/02 il 33. 7% degli alunni stranieri frequenta un istituto secondario rispetto al 37% degli autoctoni). I giovani immigrati da un lato si identificano con i gruppi svantaggiati, dall’altro ricercano un’integrazione nel gruppo dei pari

Gran Bretagna: la maggioranza dei minority ethnic students ha la cittadinanza britannica. L’ Education

Gran Bretagna: la maggioranza dei minority ethnic students ha la cittadinanza britannica. L’ Education Reform Act del 1988, promosso dal governo Thatcher, introduce un curriculum nazionale con discipline comuni per tutti gli allievi. Negli anni ‘ 90 si insiste sulla riduzione dei divari nella riuscita scolastica. Germania: una nuova legge di cittadinanza sancisce l’esistenza delle seconde generazioni e riconosce il Paese come una società di immigrazione. Tuttavia si evidenzia una inaccessibilità alle imprese del mercato primario, una preclusione all’impiego pubblico causato da test di accesso nelle grandi imprese culturalmente orientati. Svolgendo i giovani immigrati i lavori più umili della scala sociale, si verifica un basso tasso di disoccupazione.

Paesi bassi: circa il 10% della popolazione è costituita da migranti di prima e

Paesi bassi: circa il 10% della popolazione è costituita da migranti di prima e seconda generazione. Le diverse comunità etniche sono libere di fondare le proprie scuole (indù, islamiche, ebraiche). Negli anni ‘ 90 si afferma un nuovo modello di integrazione basato sul finanziamento delle scuole a rischio e su un sostegno all’apprendimento dell’olandese. I risultati scolastici delle seconde generazioni sono migliori di quelli degli autoctoni (a parità di condizione socio-culturale delle famiglie). Stati Uniti: la seconda generazione conta oltre 28 milioni di persone ed è situata dentro gli spazi scolastici.

Situazione italiana Il numero assoluto di studenti stranieri passa dai 10. 000 del 1986

Situazione italiana Il numero assoluto di studenti stranieri passa dai 10. 000 del 1986 agli oltre 360. 000 dell’a. s. 04/05. Fino alla netà degli anni ‘ 90 la crescita è spiegata dalle iscrizioni alle scuole elementari; dall’a. s. 97/98 è la scuola secondaria ad avere maggiori aspettative di incremento, per effetto soprattutto dell’ondata di scolarizzazione straniera che interessa gli ordini di scuola inferiori.

Alunni con cittadinanza non italiana Anno scolastico Valore assoluto Valore percentuale 1995/96 50322 0.

Alunni con cittadinanza non italiana Anno scolastico Valore assoluto Valore percentuale 1995/96 50322 0. 56 1996/97 57595 0. 66 1997/98 70657 0. 81 1998/99 85522 1. 09 1999/00 119679 1. 47 2000/01 147406 1. 84 2001/02 181767 2. 31 2002/03 232766 2. 96 2003/04 282683 2. 49 2004/05 361576 4. 20

Si verifica un divario a svantaggio degli alunni non italiani per quanto riguarda il

Si verifica un divario a svantaggio degli alunni non italiani per quanto riguarda il tasso di promozione. La forbice si amplia in funzione del grado di istruzione. I dati presi in considerazione sottostimano il fenomeno degli abbandoni, maggiore fra gli alunni di origine immigrata. Alunni promossi su 100 scrutinati totali CNI CI differenza Primaria 02/03 99 94. 83 99. 15 -4. 32 Primaria 03/04 99. 41 96. 19 99. 55 -3. 36 1°grado 02/03 95. 89 87. 50 96. 11 -8. 61 1°grado 03/04 95. 86 89 96. 06 -7. 06 2°grado 02/03 84. 54 71. 63 84. 75 -13. 12 2°grado 03/04 84. 97 72. 66 85. 22 -12. 56

Scuola come spazio d’incontro L’inserimento nella classe comporta per l’alunno un’azione educativa volta a

Scuola come spazio d’incontro L’inserimento nella classe comporta per l’alunno un’azione educativa volta a colmare eventuali difficoltà, legate soprattutto alla limitata conoscenza della lingua italiana. La scuola dovrebbe svolgere: - progetti di accoglienza - progetti di alfabetizzazione - progetti di valorizzazione della lingua e della cultura di origine È quanto mai urgente che la scuola passi da etnica a pluralista.

La difficoltà dell’immigrazione consiste nel fatto che il migrante deve ricostruire da solo, nel

La difficoltà dell’immigrazione consiste nel fatto che il migrante deve ricostruire da solo, nel giro di pochi anni, ciò che le generazioni hanno lentamente elaborato e trasmesso. In questo processo di rielaborazione la lingua di origine assume un ruolo centrale. Mantenere viva la lingua madre rafforza i legami intrafamiliari dando al bambino più sicurezza e una migliore stima di sé facilitando il contatto con il mondo extrafamiliare.

Città come spazio d’incontro Il bambino o l’adulto appena giunto in una nuova città

Città come spazio d’incontro Il bambino o l’adulto appena giunto in una nuova città impara a dare nomi agli spazi esterni privi di riferimenti e sconosciuti. Per i ragazzi nati altrove passare ad una nuova fase della vita coincide con l’abbandono del Paese di origine. Per i ragazzi nati in Italia non si avverte una nostalgia per il passato ma esiste tuttavia una scoperta improvvisa di essere diversi.

“Cammino nell’atrio della scuola, la gente cammina accanto a me affollando i corridoi. Sono

“Cammino nell’atrio della scuola, la gente cammina accanto a me affollando i corridoi. Sono una di loro. Mi vesto come loro, parlo come loro, persino impreco per essere dura con loro. Sono coinvolta nella scena presa nel gesticolare da dodicenne. «P-A-K-I» qualcuno grida. Per me si è fermata la scena. Mi muovo tra gente bianca, seguendo solo i gesti. Mi sento come se qualcuno mi avesse scoperto. Gli occhi sono puntati su di me adesso. L’intruso è stato identificato. ”

La città è il luogo in cui viene registrata la differenza. L’intreccio degli sguardi,

La città è il luogo in cui viene registrata la differenza. L’intreccio degli sguardi, benevoli o diffidenti, accompagnano la crescita dei giovani di seconda generazione. Il proprio quartiere può diventare un posto da cui scappare e la città un ambito da cui proteggersi per evitare di sottoporsi ad un giudizio esterno. Per volgere verso un mondo multiculturale è necessaria una mente aperta e pensante in grado di decentrare il proprio punto di vista, antidoto a conformismi e stereotipi.