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Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante:

Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita prodotti ittici e pane” RELATORE Giuseppe QUAGLIANA, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Caltavuturo

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SICILIA Controlli e disciplina sanzionatoria Vendita itinerante

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN SICILIA Controlli e disciplina sanzionatoria Vendita itinerante

NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. R. 01 -03 -1995 n. 18, così come Legge modificata

NORMATIVA DI RIFERIMENTO L. R. 01 -03 -1995 n. 18, così come Legge modificata e integrata dalla 24 -11 -1981 n. 689, L. R. 08 -01 -1996 n. 2, che disciplina in materia di illeciti amministrativi. il commercio su aree pubbliche in Sicilia.

La L. R. 18/95 in sintesi Dà la definizione di commercio su aree pubbliche

La L. R. 18/95 in sintesi Dà la definizione di commercio su aree pubbliche e ne indica le modalità di svolgimento (art. 1) Disciplina il rilascio delle autorizzazioni (art. 2) Prescrive le condizioni e le limitazioni per l’esercizio di tale attività (art. 8) Prescrive le sanzioni amministrative da applicare per le violazioni a tale normativa (art. 20)

NO NULLA OSTA DEL COMUNE PER ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE La Circolare del Ministero

NO NULLA OSTA DEL COMUNE PER ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/c del 06 maggio 2010, punti 10. 2 e 10. 3, in relazione all’art. 70, c. 2, del D. lgs. 59/2010, chiarisce che l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante può essere rilasciata da qualsiasi Comune (di residenza o di avvio dell’attività commerciale) ed E’ VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

NO NULLA OSTA DEL COMUNE PER ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

NO NULLA OSTA DEL COMUNE PER ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Circolare Assessoriale n. 05 del 22 -10 -2013 In analogia con quanto prescritto dalla Circolare Ministeriale 3635/c del 6 -5 -2010, si ritiene che con le autorizzazioni di tipologia c) ex L. R. 18/95, rilasciate dai Comuni siciliani e dalla Regione Sicilia, si può esercitare il commercio su A. P. in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, fermo restando eventuali limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o di qualsiasi altra natura, stabilite dalle singole amministrazioni comunali.

Art. 8, c. 3, L. R. 18/95 Art. Limitazioni al commercio su aree pubbliche,

Art. 8, c. 3, L. R. 18/95 Art. Limitazioni al commercio su aree pubbliche, stabilite dalle singole amministrazioni comunali: Øviabilità; Øigienico-sanitario; Ødi altri motivi di pubblico interesse.

Legge 24 -11 -1981 n. 689 Come già sappiamo, la legge 689/81 si applica

Legge 24 -11 -1981 n. 689 Come già sappiamo, la legge 689/81 si applica a tutte le ipotesi in cui una violazione sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, inflitta dalla stessa Pubblica Amministrazione Tutto il mondo delle sanzioni amministrative ruota intorno ai principi della legge 689/81

Legge 24 -11 -1981 n. 689 Operativamente, durante le diverse attività di controllo esplicate

Legge 24 -11 -1981 n. 689 Operativamente, durante le diverse attività di controllo esplicate dalla Polizia Municipale, principalmente su strada, per una corretta applicazione delle sanzioni in materia commerciale, oltre a richiedere la conoscenza dei principi generali del diritto amministrativo punitivo, si ritiene opportuno che sia necessario:

Legge 24 -11 -1981 n. 689 avere a disposizione immediata una Modulistica-Tipo, magari per

Legge 24 -11 -1981 n. 689 avere a disposizione immediata una Modulistica-Tipo, magari per i casi professionali più ricorrenti, al fine di evitare di redigere atti annullabili, per ovviare al massimo i contenziosi.

Legge 24 -11 -1981 n. 689 Accertamento dell’illecito L’esperienza suggerisce che nella fase di

Legge 24 -11 -1981 n. 689 Accertamento dell’illecito L’esperienza suggerisce che nella fase di accertamento dell’illecito è necessario acquisire e descrivere i più elementi possibili, per contestare le violazioni.

Legge 24 -11 -1981 n. 689 Accertamento dell’illecito Es. In caso di accertamento di

Legge 24 -11 -1981 n. 689 Accertamento dell’illecito Es. In caso di accertamento di vendita in assenza di autorizzazione amministrativacomunicazione DIASCIA (art. 20, comma 1^, L. R. 18/95), si ritiene opportuno indicare gli estremi dell’acquirente, in sua mancanza descrivere se l’operatore commerciale era in atteggiamento di vendita (furgone con sportellone del vano di carico aperto, con esposizione all’interno della merce – presenza di bilancia pesa alimenti – sacchetti di plastica – ecc. )

VENDITA SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ITTICI

VENDITA SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ITTICI

Normativa di riferimento -Regolamento CE 852/2004 -Regolamento CE 853/2004 (pacchetto igiene) - Regolamento CE

Normativa di riferimento -Regolamento CE 852/2004 -Regolamento CE 853/2004 (pacchetto igiene) - Regolamento CE 178/2002 (rintracciabilità) - D. lgs. 193 del 6 -11 -2007 (controlli in materia di sicurezza alimentare - SANZIONI)

VEICOLO ADIBITO ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI IN FORMA ITINERANTE Per effettuare la vendita

VEICOLO ADIBITO ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI IN FORMA ITINERANTE Per effettuare la vendita su aree pubbliche, il veicolo deve ottenere la registrazione sanitaria da parte dell’A. S. P. U. O. Veterinaria di competenza

VEICOLO ADIBITO ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI IN FORMA ITINERANTE Per il rilascio della

VEICOLO ADIBITO ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI IN FORMA ITINERANTE Per il rilascio della registrazione sanitaria, è necessario: -il possesso dei requisiti dell’O. M. del 03 aprile 2002; - che il veicolo sia immatricolato secondo le norme del C. d. S. , come veicolo speciale, uso negozio (Negozio Mobile)

ORGANI COMPETENTI A CONTESTARE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE (D. lgs. 193/2007)

ORGANI COMPETENTI A CONTESTARE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE (D. lgs. 193/2007)

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. 32156

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. 32156 del 10 -112009, aveva chiarito che gli organi competenti a contestare le violazioni in materia di sicurezza alimentare, regolamenti CEE 852 e 853/2004, sanzionate dal D. lgs. 193/2007 erano: - Lo stesso Ministero (Carabinieri NAS, dal quale hanno una dipendenza funzionale); - Le Regioni; -Le Province autonome; - Le A. S. L.

La Polizia Municipale, per questo Ministero non aveva alcun titolo a contestare le violazioni

La Polizia Municipale, per questo Ministero non aveva alcun titolo a contestare le violazioni ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 (pacchetto igiene) sanzionate dal D. lgs. 193/2007

Secondo gli estensori della predetta nota, qualora la P. M. nel corso di interventi

Secondo gli estensori della predetta nota, qualora la P. M. nel corso di interventi operativi accertava violazioni di carattere igienico sanitario, avrebbe dovuto interpellare il personale dell’A. S. L. , per proseguire le operazioni per contestare le violazioni

nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201. 600/S. 12, del 26 -52010 e il parere

nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201. 600/S. 12, del 26 -52010 e il parere n. 163 del 2009 dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana. Con i superiori atti si poneva fine a questa grave limitazione dell’attività, della dignità e professionalità della P. M.

Nella nota del Ministero e nel parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana

Nella nota del Ministero e nel parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana si fa presente che, in base al combinato disposto dell’art. 13, c. 4, della legge 689/81 che attribuisce agli U. P. G. e agli A. P. G. , competenza generale in ordine all’accertamento di ogni tipo di violazione punita con una sanzione amministrativa, e dell’art. 5, c. 1, delle 65/86, che riconosce al personale di P. M. le funzioni di polizia giudiziaria, nell’ambito del territorio di appartenenza, gli UPG e APG della P. M. , possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative, comprese quelle punite dal D. lgs. 193/2007

RINTRACCIABILITA’ DEGLI ALIMENTI (Prodotti Ittici)

RINTRACCIABILITA’ DEGLI ALIMENTI (Prodotti Ittici)

RINTRACCIABILITA’ Art. 18 – Reg. CE 178/2002 “È disposta in tutte le fasi della

RINTRACCIABILITA’ Art. 18 – Reg. CE 178/2002 “È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime”.

RINTRACCIABILITA’ Art. 18 – Reg. CE 178/2002 SOGGETTI OBBLIGATI SONO, tutti gli operatori che

RINTRACCIABILITA’ Art. 18 – Reg. CE 178/2002 SOGGETTI OBBLIGATI SONO, tutti gli operatori che entrano in contatto con i materiali sopra indicati, lungo l’intera filiera produttiva

RINTRACCIABILITA’ Art. 18 – Reg. CE 178/2002 Tutti gli operatori della filiera, infatti, devono

RINTRACCIABILITA’ Art. 18 – Reg. CE 178/2002 Tutti gli operatori della filiera, infatti, devono dotarsi di sistemi e procedure per identificare i fornitori dei loro prodotti, i quali devono mettere disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni al riguardo, qualora richiesto

RINTRACCIABILITA’ Art. 18 – Reg. CE 178/2002 Nel caso di vendita di prodotti ittici,

RINTRACCIABILITA’ Art. 18 – Reg. CE 178/2002 Nel caso di vendita di prodotti ittici, all’operatore viene richiesto di fornire i dati del soggetto che abbia fornito l’alimento

RINTRACCIABILITA’ SANZIONI L'articolo 2 del D. lgs. 190/06 stabilisce le sanzioni per la violazione

RINTRACCIABILITA’ SANZIONI L'articolo 2 del D. lgs. 190/06 stabilisce le sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dall'art. 18 del regolamento CE 178/02, in materia di rintracciabilità

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E RINTRACCIABILITA’

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E RINTRACCIABILITA’

VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIASCIA Mancata notifica della DIASCIA all’autorità competente NORMA VIOLATA: Art.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIASCIA Mancata notifica della DIASCIA all’autorità competente NORMA VIOLATA: Art. 6, c. 2 del Regolamento (CE) n° 852/2004 DICITURA: Effettuava trasporto di prodotti ittici freschi con veicolo indicato, senza aver notificato all’autorità competente la relativa DIASCIA o avente la registrazione della DIASCIA revocata o sospesa (Assenza di registrazione sanitaria) SANZIONE: Art. 6, c. 3, D. L. 193/07 Pagamento in misura ridotta € 3. 000, 00 (minimo € 1. 500, 00 – massimo € 9. 000, 00) SANZIONE ACCESSORIA: SEQUESTRO AMMINISTRATIVO MERCE

VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO Requisiti e igiene del veicolo NORMA VIOLATA: Allegato II

VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO Requisiti e igiene del veicolo NORMA VIOLATA: Allegato II cap. IV del Reg. (CE) 852/2004 DICITURA: Effettuava trasporto di prodotti ittici freschi con veicolo indicato avente il vano carico, igienicamente non idoneo e tale da proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione. Nello specifico il veicolo risultava: insudiciato, sporco, esposto agli agenti atmosferici, ai fumi di scarico o da altri fattori ambientali, non costruito in modo tale da consentire un’adeguata pulizia, senza spigoli arrotondati, ecc. ). SANZIONE: Art. 6, c. 5, D. L. 193/07 Pagamento in misura ridotta € 1. 000, 00 (minimo € 500, 00 – massimo € 3. 000, 00) COMUNICAZIONE ALL’A. S. P.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO Acqua di fusione NORMA VIOLATA: Allegato III Sez. VIII,

VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO Acqua di fusione NORMA VIOLATA: Allegato III Sez. VIII, cap. VIII del Reg. (CE) 853/2004 DICITURA: Effettuava un trasporto di prodotti della pesca (specificare), con il veicolo indicato, mantenuti sotto ghiaccio, la cui acqua di fusione rimane a contatto con i prodotti. SANZIONE: Art. 6, c. 5, D. L. 193/07 Pagamento in misura ridotta € 1. 000, 00 (minimo € 500, 00 – massimo € 3. 000, 00)

VIOLAZIONI IN MATERIA DI RINTRACCIABILITA’ PRODOTTI ALIMENTARI NORMA VIOLATA: Art. 18, Regolamento (CE) n°

VIOLAZIONI IN MATERIA DI RINTRACCIABILITA’ PRODOTTI ALIMENTARI NORMA VIOLATA: Art. 18, Regolamento (CE) n° 178/2002 DICITURA: Effettuava il trasportovendita di prodotti della pesca (specificare), con il veicolo indicato, senza fornire la documentazione sulla sua provenienza. SANZIONE: Art. 2 D. lgs. 190/2006 Pagamento in misura ridotta € 1. 500, 00 (minimo € 750, 00 – massimo € 4. 500, 00)

Vendita PANE NON IN SEDE FISSA

Vendita PANE NON IN SEDE FISSA

Vendita pane non in sede fissa 3 tipologie Vendita itinerante su aree pubbliche Vendita

Vendita pane non in sede fissa 3 tipologie Vendita itinerante su aree pubbliche Vendita a domicilio o porta a porta Consegna a domicilio

Vendita pane su aree pubbliche Art. 26, c. 2, legge 4 -7 -1967 n.

Vendita pane su aree pubbliche Art. 26, c. 2, legge 4 -7 -1967 n. 580 Art. 30, c. 5, D. lgs. 31 -3 -1998 n. 114 Sentenza n. 11427 del 12 -11 -1998, Sezione I Cassazione Civile Art. 6, c. 3, Ord. Min. 03 -04 -2002

Vendita pane su aree pubbliche Art. 26, comma 2, legge 580/67 “E’ vietata la

Vendita pane su aree pubbliche Art. 26, comma 2, legge 580/67 “E’ vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti”

Vendita pane su aree pubbliche Art. 30, comma 5, D. lgs. 114/98 Abolisce ogni

Vendita pane su aree pubbliche Art. 30, comma 5, D. lgs. 114/98 Abolisce ogni precedente divieto di vendita su aree pubbliche, ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari

Vendita pane su aree pubbliche Sentenza n. 11427/1998 Sez. I Cass. Civ. Detta sentenza,

Vendita pane su aree pubbliche Sentenza n. 11427/1998 Sez. I Cass. Civ. Detta sentenza, aveva sostenuto l’inapplicabilità del divieto di vendita di pane su aree pubbliche, sancito dall’art. 26 della legge 580/67

Vendita pane su aree pubbliche Art. 6, c. 3, Ord. Min. 03 -04 -2002

Vendita pane su aree pubbliche Art. 6, c. 3, Ord. Min. 03 -04 -2002 La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili in presenza di banchi mobili che abbiano le caratteristiche di cui all’art. 3 comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane precofenzionato all’origine”

Vendita pane su aree pubbliche Quindi, dal combinato disposto del D. lgs. 114/1998, della

Vendita pane su aree pubbliche Quindi, dal combinato disposto del D. lgs. 114/1998, della Sentenza Cass. Civ. n. 11427 e dell’O. M. del 03 -042002, una volta garantita la sicurezza igenico-sanitaria, non possono essere previsti divieti non ragionevoli e discriminanti

Vendita pane su aree pubbliche Attualmente, quindi, la vendita di pane in forma itinerante

Vendita pane su aree pubbliche Attualmente, quindi, la vendita di pane in forma itinerante deve ritenersi ammessa, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari

Vendita pane su aree pubbliche Il fatto che in qualche caso si continua a

Vendita pane su aree pubbliche Il fatto che in qualche caso si continua a negare la possibilità della vendita esclusiva del pane su A. P. è una discriminante, se si tiene conto che vengono autorizzati alla vendita su A. P. , prodotti alimentari più delicati: panini farciti con salumi o formaggi, hamburger, nonché latticini, ecc.

REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DEL PANE

REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI E DEI CONTENITORI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DEL PANE

AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE Per il trasporto del pane, relativamente ai mezzi, non

AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE Per il trasporto del pane, relativamente ai mezzi, non esistono norme specifiche. Gli automezzi utilizzati per esercitare l'attività di trasportovendita devono mantenere le condizioni igienico-sanitarie, di cui al DPR 327/80, e i requisiti previsti dall'allegato II del Regolamento CE 852/2004 (D. lgs. 193/2007)

AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE Il mezzo deve essere igienicamente idoneo, per evitare ogni

AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE Il mezzo deve essere igienicamente idoneo, per evitare ogni forma di insudiciamento o altro danno alle sostanze trasportate, e deve essere pulito e lavato periodicamente.

AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE Considerato che il pane viene trasportato in idonei contenitori,

AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE Considerato che il pane viene trasportato in idonei contenitori, il rivestimento interno deve essere in materiale non poroso, facilmente lavabile e disinfettabile, senza zone o interstizi di accumulo sporcizia.

AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE Non è necessario che sia coibentato(ha senso per trasporto

AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE Non è necessario che sia coibentato(ha senso per trasporto di prodotti refrigerati o surgelati). Comunque, poiché la normativa non parla di coibentazione o rivestimento, è sufficiente che il mezzo sia mantenuto in buone condizioni igieniche.

CONTENITORI Il pane deve essere trasportato in CONTENITORI lavabili e muniti di coperchio, in

CONTENITORI Il pane deve essere trasportato in CONTENITORI lavabili e muniti di coperchio, in modo che il pane risulti al riparo della polvere e di ogni altra causa di insudiciamento

Vendita pane su aree pubbliche PER ESERCITARE TALE ATTIVITA’ E’ NECESSARIO

Vendita pane su aree pubbliche PER ESERCITARE TALE ATTIVITA’ E’ NECESSARIO

Vendita pane su aree pubbliche Possesso di autorizzazione amministrativa (ora S. C. I. A)

Vendita pane su aree pubbliche Possesso di autorizzazione amministrativa (ora S. C. I. A) ===== Violazione sanzionata ai sensi dell’art. 20, c. 1, L. R. 18/95 Sanzione € 310, 00

Vendita pane su aree pubbliche Per il mezzo che trasporta il pane, deve essere

Vendita pane su aree pubbliche Per il mezzo che trasporta il pane, deve essere presentata SCIA, così da permettere la sua registrazione da parte dell’ASP di appartenenza. (D. lgs. 193/2007) Violazione art. 6, c. 3. – sanz. € 3. 000, 00

VENDITA PANE A A DOMICILIO «porta a porta»

VENDITA PANE A A DOMICILIO «porta a porta»

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE L’attività di vendita a domicilio del consumatore, rientra

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE L’attività di vendita a domicilio del consumatore, rientra quelle disciplinate dall’art. 19 del D. lgs. 114/98

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE Nel caso specifico, l’attività di vendita a domicilio,

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE Nel caso specifico, l’attività di vendita a domicilio, si configura qualora il fornaio o suo incaricato si rechi presso le abitazioni, contatta il cliente, riceve l’ordinativo, torna nel mezzo adibito al trasporto, prende il pane e lo vende al cliente.

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE La vendita a domicilio, rientrante nella disciplina in

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE La vendita a domicilio, rientrante nella disciplina in esame, riguarda quella effettuata esclusivamente nei riguardi del consumatore finale (non quella eseguita nei confronti dei rivenditori)

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE Tale attività si presenta come una attività commerciale

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE Tale attività si presenta come una attività commerciale che affianca quella principale artigianale

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE Per esercitare tale forma di commercio, è necessaria

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE Per esercitare tale forma di commercio, è necessaria la SCIA per la vendita itinerante, che abilita anche alla vendita a domicilio, e la registrazione sanitaria del mezzo da parte dell’A. S. P.

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE Il titolare della licenza, per l’esercizio di tale

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE Il titolare della licenza, per l’esercizio di tale attività può avvalersi anche di incaricati

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE INCARICATI ALLA VENDITA - L’esercente deve comunicare l’elenco

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE INCARICATI ALLA VENDITA - L’esercente deve comunicare l’elenco all’autorità di P. S. , del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale; - Devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, c. 2, del D. lgs. 114/98;

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE INCARICATI ALLA VENDITA - L’esercente deve rilasciare un

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE INCARICATI ALLA VENDITA - L’esercente deve rilasciare un tesserino di riconoscimento numerato, aggiornato annualmente, contenente le generalità, la fotografia, l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché il nome del responsabile della stessa impresa e la firma di quest’ultimo.

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE INCARICATI ALLA VENDITA - Il tesserino deve essere

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE INCARICATI ALLA VENDITA - Il tesserino deve essere bene esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita. - Il tesserino è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente la vendita a domicili. Le disposizioni relativi agli incaricati, si applicano anche nel caso in cui la vendita a domicilio sia effettuata dal commerciante su aree pubbliche in forma itinerante.

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE E’ possibile esercitare la vendita a domicilio da

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE E’ possibile esercitare la vendita a domicilio da parte di un produttore di pane o suo incaricato, anche se fuori dal territorio comunale dove ha sede il posto di produzione. SCIA VENDITA ITINERANTE – REGISTRAZIONE SANITARIA DEL MEZZO

CONSEGNA PANE A DOMICILIO

CONSEGNA PANE A DOMICILIO

Consegna pane a domicilio Si ha la consegna a domicilio del pane, quando il

Consegna pane a domicilio Si ha la consegna a domicilio del pane, quando il quantitativo ordinato, sia preconfezionato in imballaggi chiusi all’origine (sacchetti di carta o microforati) dal panificio o rivenditore, che ne curano il trasporto e la consegna al cliente, con l’indicazione negli imballaggi del cognome del destinatario e del suo domicilio. All’imballaggio si deve allegare lo scontrino fiscale

Consegna pane a domicilio La consegna a domicilio del pane, nella Regione siciliana è

Consegna pane a domicilio La consegna a domicilio del pane, nella Regione siciliana è stata disciplinata dal Decreto dell’Assessore alla Sanità n. 61632 dell’ 11 -04 -1987

Consegna pane a domicilio Art. 1 del D. A. 61632/87 Il trasporto a domicilio

Consegna pane a domicilio Art. 1 del D. A. 61632/87 Il trasporto a domicilio del pane, fermo restando l’idoneità dei mezzi di trasporto e dei recipienti, è consentito esclusivamente in confezioni singole e personalizzate con cognome e domicilio

Consegna pane a domicilio Per effettuare la consegna a domicilio del pane, poiché la

Consegna pane a domicilio Per effettuare la consegna a domicilio del pane, poiché la fattispecie non configura la vendita su aree pubbliche, E’ NECESSARIA solamente la S. C. I. A. sanitaria dell’automezzo per il trasporto di alimenti

VENDITA PANE AI RIVENDITORI

VENDITA PANE AI RIVENDITORI

VENDITA PANE A RIVENDITORI Un produttore di pane, può fornire il proprio prodotto ai

VENDITA PANE A RIVENDITORI Un produttore di pane, può fornire il proprio prodotto ai rivenditori, anche se fuori dal territorio comunale. Non è necessaria alcuna autorizzazioneSCIA per vendita itinerante, poiché trattasi di vendita all’ingrosso, in quanto il forno vende il pane di sua produzione ai rivenditori

VENDITA PANE A RIVENDITORI Per effettuare tale attività è necessario: - il possesso dei

VENDITA PANE A RIVENDITORI Per effettuare tale attività è necessario: - il possesso dei requisiti igienicosanitari dell’automezzo e il trasporto deve avvenire in recipienti chiusi, puliti e ben protetti da agenti esterni. - documento di trasporto del pane.

SANZIONI

SANZIONI

VIOLAZIONI Consegna pane a domicilio, senza averlo posto, prima dell’uscita dall’esercizio, in confezioni singole

VIOLAZIONI Consegna pane a domicilio, senza averlo posto, prima dell’uscita dall’esercizio, in confezioni singole e personalizzate Norma violata art. 20, c. 1, L. R. 18/95 (vendita itinerante in assenza di autorizzazione) Sanzione € 310, 00(€ 155, 00 - € 1. 550, 00)

VIOLAZIONI Trasporto pane in recipienti non idonei Norma violata art. 26, c. 1, legge

VIOLAZIONI Trasporto pane in recipienti non idonei Norma violata art. 26, c. 1, legge 580/67 Sanzione € 103, 00, (1/3 della sanzione massima prevista) Art. 44, c. 1, lettera b) – legge 580/67

VIOLAZIONI Trasporto pane con vano carico del veicolo, igienicamente non idoneo NORMA VIOLATA: -

VIOLAZIONI Trasporto pane con vano carico del veicolo, igienicamente non idoneo NORMA VIOLATA: - Art. 6, comma 5, del D. lgs. 193/2007, in relazione all’Art. 6, c. 2, Reg. CE 852/2004 Sanzione € 1. 000, 00 (€ 500, 00 - € 3. 000, 00)

VIOLAZIONI Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori NORMA VIOLATA: - Art. 19, del

VIOLAZIONI Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori NORMA VIOLATA: - Art. 19, del D. lgs. 114/98 Sanzione € 5. 164, 00, Art. 22, c. 1, D. lgs. 114/98 (€ 2. 582, 00 - € 15. 494, 00)

VIOLAZIONI Trasporto pane con vano carico del veicolo, igienicamente non idoneo NORMA VIOLATA: -

VIOLAZIONI Trasporto pane con vano carico del veicolo, igienicamente non idoneo NORMA VIOLATA: - Art. 6, comma 5, del D. lgs. 193/2007, in relazione all’Art. 6, c. 2, Reg. CE 852/2004 Sanzione € 1. 000, 00 (€ 500, 00 - € 3. 000, 00)

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI D. lgs. 193/2007 Normativa sicurezza alimentare D. lgs. 190/2006 Rintracciabilità Prodotti

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI D. lgs. 193/2007 Normativa sicurezza alimentare D. lgs. 190/2006 Rintracciabilità Prodotti alimentari

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI Materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti D. lgs.

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI Materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti D. lgs. 193 del 6 -11 -2007 In conformità a quanto disposto dall’art. 1 del Decreto dell’Assessorato Regionale alla Salute del 13 -06 -2013 n. 01185/13, l’A. S. P. di Palermo ha istituito l’UFFICIO SANZIONI

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI D. lgs. 193 del 6 -11 -2007 UFFICIO SANZIONI, provvede: 1.

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI D. lgs. 193 del 6 -11 -2007 UFFICIO SANZIONI, provvede: 1. Al ricevimento dei rapporti ex art. 17 legge 689/81; 2. Alla gestione degli scritti difensivi; 3. All’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione; 4. Alla predisposizione degli atti diretti al recupero delle somme dovute dal trasgressore, nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria comminata con l’ordinanza di ingiunzione, nei termini previsti.

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI D. lgs. 193 del 6 -11 -2007 UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI D. lgs. 193 del 6 -11 -2007 UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE SCRITTI DIFENSIVI e IL RAPPORTO Indirizzo: Ufficio Sanzioni dell’A. S. P. di Palermo Interno P. O. – Pisani Via Pindemonte n. 88 90129 Palermo

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI D. lgs. 193 del 6 -11 -2007 MODALITA’ PAGAMENTI A)Direttamente presso

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI D. lgs. 193 del 6 -11 -2007 MODALITA’ PAGAMENTI A)Direttamente presso gli Uffici provinciali di Cassa Regionale; B)Versamento in cc postale n. 302901 intestato a UNICREDIT Banca - Ufficio di Cassa Regionale CAUSALE: Polizia Municipale di _______, verbale n. _____ del _____ capitolo 2301

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI Materia di RINTRACCIABILITA’ D. lgs. 190 del 05 -04 -2006 L’Assessorato

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI Materia di RINTRACCIABILITA’ D. lgs. 190 del 05 -04 -2006 L’Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca ha emanato apposita circolare esplicativa

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI D. lgs. 190 del 05 -04 -2006 UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI D. lgs. 190 del 05 -04 -2006 UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE SCRITTI DIFENSIVI e IL RAPPORTO Indirizzo: Assessorato Reg. Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca Dipartimento Cooperazione Commercio e Artigianato Servizio Depenalizzazione e Gestione delle Entrate Via Degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI D. lgs. 190 del 05 -04 -2006 L’ Ufficio depenalizzazione, provvede:

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI D. lgs. 190 del 05 -04 -2006 L’ Ufficio depenalizzazione, provvede: 1. Al ricevimento dei rapporti ex art. 17 legge 689/81; 2. Alla gestione degli scritti difensivi; 3. All’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione; 4. Alla predisposizione degli atti diretti al recupero delle somme dovute dal trasgressore, nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria comminata con l’ordinanza di ingiunzione, nei termini previsti.

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI D. lgs. 190 del 05 -04 -2006 MODALITA’ PAGAMENTI A)Direttamente presso

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI D. lgs. 190 del 05 -04 -2006 MODALITA’ PAGAMENTI A)Direttamente presso gli Uffici provinciali di Cassa Regionale; B)Versamento in cc postale n. 302901 intestato a UNICREDIT Banca - Ufficio di Cassa Regionale CAUSALE: Polizia Municipale di _______, verbale n. _____ del _____ capitolo 1993

APPLICAZIONE DI SANZIONI PENALI VIOLAZIONI Accertamenti sul cattivo stato di conservazione di prodotti alimentari

APPLICAZIONE DI SANZIONI PENALI VIOLAZIONI Accertamenti sul cattivo stato di conservazione di prodotti alimentari in generale

VIOLAZIONI Cattivo stato di conservazione In materia alimentare, perché ricorra il cattivo stato di

VIOLAZIONI Cattivo stato di conservazione In materia alimentare, perché ricorra il cattivo stato di conservazione è sufficiente che nelle modalità di conservazione del prodotto, non vengono osservate le precauzioni igienico-sanitarie, dirette ad evitare la sua alterazione e a non compromettere la genuinità e la commestibilità

VIOLAZIONI Cattivo stato di conservazione Esempi: Temperatura di conservazione; Sistemi di confezionamento; Luogo di

VIOLAZIONI Cattivo stato di conservazione Esempi: Temperatura di conservazione; Sistemi di confezionamento; Luogo di conservazione; Esposizione all’aria o al sole; Trasporto; Ecc. ;

RIFERIMENTI NORMATIVI DI APPROFONDIMENTI SUL TEMA TRATTATO -Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3635/C del

RIFERIMENTI NORMATIVI DI APPROFONDIMENTI SUL TEMA TRATTATO -Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3635/C del 06 -05 -2010 (autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante valida su tutto il territorio nazionale) - Circolare Assessorato Attività Produttive n. 5 del 22 -10 -2013 autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante valida su tutto il territorio nazionale) -Ordinanza Ministero della Salute del 03 -04 -2002(Requisiti igienicosanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche; -Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 32156 del 10 -11 -2009(tra gli organi competenti a contestare le violazioni in materia di sicurezza alimentare sanzionate dal D. lgs. 193/2007, E’ ESCLUSA LA POLIZIA MUNICIPALE; -Nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201. 600/S. 12 del 26 -5 -2010 e Parere n. 163/2009 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (LA P. M. può accertare le violazioni punite dal D. lgs. 193/2007)

RIFERIMENTI NORMATIVI DI APPROFONDIMENTI SUL TEMA TRATTATO -Nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201. 600/S.

RIFERIMENTI NORMATIVI DI APPROFONDIMENTI SUL TEMA TRATTATO -Nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201. 600/S. 12 del 26 -5 -2010 e Parere n. 163/2009 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (LA P. M. può accertare le violazioni punite dal D. lgs. 193/2007) -Sentenza n. 11427 del 12/11/1998 – Sezione I Cassazione Civile (inapplicabilità divieto di vendita su aree pubbliche di pane, sancito dall’art. 26, c. 2, della legge 580/67) - Decreto Assessorato alla Sanità n. 61632 dell’ 11 -04 -1987 (disciplina consegna pane a domicilio) -Decreto Assessorato Regionale alla Salute del 13 -06 -2013 n. 01185/13 (Violazioni i materia di sicurezza alimentare – D. lgs. 193/2007 – ISTITUZIONE UFFICIO SANZIONI) -Comunicazione costituzione ufficio sanzioni, da parte dell’A. S. P. di Palermo, del 12 -11 -2013 (D. lgs. 193/2007) -Circolare esplicativa dell’Assessorato, alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e pesca, del 2008, costituzione ufficio sanzioni(violazioni rintracciabilità -D. lgs. 190/2006)

Per informazioni e contatti: Giuseppe QUAGLIANA, Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune

Per informazioni e contatti: Giuseppe QUAGLIANA, Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Caltavuturo Recapiti telefonici: 0921547371 – 3271219656 Fax 0921541747 Email: vvuu@comune. caltavuturo. pa. it