CCNL Metalmeccanici CCNL Telecomunicazioni I contenuti Le differenze

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CCNL Metalmeccanici CCNL Telecomunicazioni I contenuti. Le differenze. I riflessi sugli accordi aziendali vigenti

CCNL Metalmeccanici CCNL Telecomunicazioni I contenuti. Le differenze. I riflessi sugli accordi aziendali vigenti

Premessa – In data 17 dicembre 2007 la Ericsson ha comunicato alle OO. SS.

Premessa – In data 17 dicembre 2007 la Ericsson ha comunicato alle OO. SS. l’intenzione di applicare, dal 1 aprile 2008 il CCNL delle imprese esercenti i servizi di telecomunicazioni. – La decisione di non applicare più il CCNL dei metalmeccanici è stata giustificata dalla convenienza strategica, da parte dell’azienda, a sedersi allo stesso tavolo negoziale assieme agli operatori suoi clienti.

Alcuni importanti chiarimenti: • Può l’azienda unilateralmente recedere o disapplicare il CCNL in essere?

Alcuni importanti chiarimenti: • Può l’azienda unilateralmente recedere o disapplicare il CCNL in essere? Non è una novità nel panorama italiano. E’ già successo. Abbiamo come esempi degli ultimi anni, i casi Albacom ed Omnitel. Vodafone.

 • E’ legittimo che il nuovo contratto possa contenere clausole peggiorative rispetto al

• E’ legittimo che il nuovo contratto possa contenere clausole peggiorative rispetto al CCNL metalmeccanico? I diritti entrati nel patrimonio dei lavoratori già in forza s o n o i n t a n g i b i l i. Nel caso di successione da una disciplina collettiva ad un’altra, si realizza l’immediata sostituzione delle nuove clausole contrattuali con quelle precedenti contenute nel vecchio CCNL, ancorchè la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori. Infatti il divieto di deroga “in pejus” previsto dall’art. 2077 c. c. riguarda esclusivamente il contratto individuale in relazione a quello collettivo.

Cosa dovremmo negoziare? L ’a rm oni z z a z i one dei

Cosa dovremmo negoziare? L ’a rm oni z z a z i one dei trattamenti (soprattutto quelli suscettibili di essere valutati economicamente) con specifico riguardo alle posizioni di tutti i lavoratori in forza alla data del 3 1 m a r z o 2 0 0 8. Oggetto di negoziato dovranno essere: 1. Il sistema di relazioni e diritti sindacali aziendali 2. Le norme che disciplinano il rapporto individuale di lavoro anche in relazione agli accordi aziendali vigenti

Le norme relative al sistema di relazioni industriali e sindacali Sono le norme contenute

Le norme relative al sistema di relazioni industriali e sindacali Sono le norme contenute sul CCNL dette obbligatorie, che regolano i rapporti tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il CCNL

Le norme che disciplinano il rapporto individuale di lavoro Sono quelle clausole contrattuali, normative

Le norme che disciplinano il rapporto individuale di lavoro Sono quelle clausole contrattuali, normative ed economiche, che regolano il rapporto di lavoro tra i singoli dipendenti e l’azienda (es. fruizione ferie, permessi, trattamenti economici, reperibilità, ecc. ).

Quali differenze normative tra i due CCNL? I trattamenti contrattuali che interessano i lavoratori

Quali differenze normative tra i due CCNL? I trattamenti contrattuali che interessano i lavoratori sono quelli contenuti nella parte normativa ed economica del contratto. L’azienda dovrà assicurare che, nel processo di successione tra i due contratti, i lavoratori mantengano tutti quei diritti soggettivi entrati a far parte, negli anni, del loro patrimonio individuale.

Quali differenze normative tra i due CCNL? Le differenze fra i due contratti esistono

Quali differenze normative tra i due CCNL? Le differenze fra i due contratti esistono e sono riferite a molti istituti contrattuali, tra cui: inquadramenti, ferie e permessi, orario di lavoro e flessibilità, trattamenti normativi ed economici, il fondo di previdenza complementare.

Quali differenze normative tra i due CCNL? C’è poi la questione relativa al recente

Quali differenze normative tra i due CCNL? C’è poi la questione relativa al recente rinnovo contrattuale metalmeccanico. Il CCNL delle TLC scadrà il 31 -12 -2008, mentre il CCNL metalmeccanico, appena rinnovato, prevede un aumento medio di 127 euro ed in più, un unat a n t u m d i 3 0 0 e u r o.

Quali differenze normative tra i due CCNL? In generale, comparando i due CCNL troviamo

Quali differenze normative tra i due CCNL? In generale, comparando i due CCNL troviamo delle notevoli differenze tra la categoria Metalmeccanica e quella delle Telecomunicazioni dovute alle diverse storie che hanno comportato negli anni distinte rivendicazioni e azioni s i n d a c a l i .

1. Trattamenti salariali. Minimi contrattuali CCNL Telecomunicazioni Livelli Quadri • 7 • 6 •

1. Trattamenti salariali. Minimi contrattuali CCNL Telecomunicazioni Livelli Quadri • 7 • 6 • 5 • 4 • 3 • 2 • 1 Minimi 1. 038, 06(133, 75+68, 94) 923, 26(119, 29+61, 49) 752, 32(97, 00+50, 00) 678, 73(87, 36+45, 03) 620, 71(80, 14+41, 30) 550, 62(71, 10+36, 65) 467, 10(60, 25+31, 06) Param. ex EDR I. F. /E. R. Totale 222 198 161 145 133 118 100 530, 91 526, 99 521, 08 517, 83 516, 07 514, 03 511, 26 10, 33 10, 33 1. 880, 11 1. 841, 37 1. 641, 36 1. 430, 74 1. 339, 27 1. 268, 55 1. 182, 73 1. 080, 00 (Vigenti dal 1 -10 -2007 e fino al 1 -6 -2008) 98, 13 59, 39

1. Trattamenti salariali. Minimi contrattuali CCNL Metalmeccanico Livelli Minimi PAR I. F. El. Ret

1. Trattamenti salariali. Minimi contrattuali CCNL Metalmeccanico Livelli Minimi PAR I. F. El. Ret EDR Totale Quadri • 7 • 6 • 5 S • 5 • 4 • 3 • 2 • 1 1. 727, 14(+78, 75) 1. 594, 83(+71, 25) 1. 486, 10(+66, 38) 1. 397, 56(+60, 00) 1. 312, 05(+54, 75) 1. 261, 75(+51, 75) 1. 153, 88(+43, 88) 1. 058, 10(+37, 50) 210 190 177 160 146 138 117 100 114, 00 10, 33 59, 39 10, 33 10, 33 1. 930, 22 1. 875, 61 1. 676, 41 1. 562, 81 1. 467, 89 1. 377, 13 1. 323, 83 1. 208, 09 1. 105, 93 (Vigenti dal 1 -01 -2008 e fino al 1 -01 -2009)

Vista la differenza tra i minimi salariali del CCNL delle telecomunicazioni e quelli del

Vista la differenza tra i minimi salariali del CCNL delle telecomunicazioni e quelli del CCNL metalmeccanico, l’azienda, al fine di mantenere inalterata la retribuzione globale di fatto, dovrà prevedere una nuova voce non assorbibile sulla busta paga nella quale far confluire, a parità di livello di inquadramento, la differenza tra i minimi contrattuali vigenti alla data del 31 -03 -2008.

2. Ferie • Metalmeccanico: 4 settimane fino al 10° anno di anzianità. Dal 10°

2. Ferie • Metalmeccanico: 4 settimane fino al 10° anno di anzianità. Dal 10° anno 1 giorno in più fino al 18° anno. Dal 18° anno maturano 5 settimane annue. • Telecomunicazioni: 4 settimane fino al 10° anno di anzianità. Dal 10° anno 1 giorno in più di ferie all’anno.

3. Permessi (PAR [ex art. 5, pcr, rol], PIR) • Metalmeccanico: 112 ore PAR

3. Permessi (PAR [ex art. 5, pcr, rol], PIR) • Metalmeccanico: 112 ore PAR + 30 ore PIR (accordo aziendale 1997) • Telecomunicazioni: 104 ore PAR (rol + ex art. 5)

4. Reperibilità • Metalmeccanico: L’istituto viene disciplinato in maniera più dettagliata e sono previsti

4. Reperibilità • Metalmeccanico: L’istituto viene disciplinato in maniera più dettagliata e sono previsti dei trattamenti minimi. • Telecomunicazioni: I trattamenti economici e le modalità applicative dell’istituto sono demandati alla contrattazione aziendale

5. Trasferte • Metalmeccanico: La disciplina è più dettagliata e sono previsti trattamenti economici

5. Trasferte • Metalmeccanico: La disciplina è più dettagliata e sono previsti trattamenti economici minimi • Telecomunicazioni: Per i trattamenti economici il contratto fa esplicito rinvio alle “prassi in atto a livello aziendale”

6. Scatti di anzianità • Metalmeccanico: Per ogni biennio di servizio fino ad un

6. Scatti di anzianità • Metalmeccanico: Per ogni biennio di servizio fino ad un massimo di 5 bienni nell’arco dell’intero rapporto di lavoro. Categoria 7 6 5 s 5 4 3 2 1 • Importo mensile lordo 40, 96 36, 41 32, 43 29, 64 26, 75 25, 05 21, 59 18, 49 Telecomunicazioni: Per ogni biennio di servizio fino ad un massimo di 7 bienni nell’arco dell’intero rapporto di lavoro. Categoria 7 6 5 4 3 2 Importo mensile lordo 30, 73 28, 10 25, 56 24, 38 23, 24 21, 54

7. Orario di lavoro Metalmeccanico: Anche a seguito dell’ultimo rinnovo, la flessibilità dell’orario di

7. Orario di lavoro Metalmeccanico: Anche a seguito dell’ultimo rinnovo, la flessibilità dell’orario di lavoro resta “contenuta”. Le maggiorazioni previste in caso di applicazione dell’orario plurisettimanale (da concordare con le RSU) passano dal 10% al 15% dal lunedì al venerdì, ed al 25% per il sabato. Telecomunicazioni: Il CCNL prevede un alto grado di flessibilità dell’orario di lavoro. Sono previsti orari di lavoro “spezzati” e “continuati” ed i cosiddetti “turni avvicendati”. La maggiorazione prevista in caso di applicazione dell’orario plurisettimanale è del 15% per tutti i giorni della settimana.

8. Diritto di sciopero Metalmeccanico: L’esercizio del diritto di sciopero non conosce, alcun vincolo.

8. Diritto di sciopero Metalmeccanico: L’esercizio del diritto di sciopero non conosce, alcun vincolo. La sua proclamazione da parte delle OO. SS. e delle RSU può avvenire in qualunque momento. Telecomunicazioni: Prevede le cosiddette “prestazioni indispensabili” e considera tali quelle inerenti i “servizi di rete di assistenza tecnica e di customer care”. A parte l’ampia ed indeterminata casistica delle attività aziendali che possono essere ricondotte alle suddette definizioni, l’esercizio del diritto è subordinato alle procedure previste dalla legge 146/90 (diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali). Le conseguenze sono: termini di preavviso e di proclamazione degli scioperi, intervalli minimi temporali tra uno sciopero ed il successivo, ecc. .

9. Trasferimenti individuali Metalmeccanico: Per i lavoratori di età superiore ai 50 anni se

9. Trasferimenti individuali Metalmeccanico: Per i lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne i trasferimenti possono essere disposti solo in casi eccezionali e solo per comprovate esigenze tecniche ed organizzative. Per gli altri lavoratori si dovrà tener conto di obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento. Il lavoratore ha comunque diritto all’assistenza delle OO. SS. Telecomunicazioni: Il CCNL non fa distinzione tra lavoratori ed innalza il limite di età per tutti/e a 55 anni di età.