Buongiorno La sicurezza non deterministica ovvero Non possibile
Buongiorno!
La sicurezza non è deterministica ovvero Non è possibile azzerare gli incidenti
La sicurezza è probabilistica La sicurezza ha un costo La sicurezza deve essere sostenibile
La sicurezza deve essere invariante tra i modi
Art. 428 Codice Penale. Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Art. 430 Codice Penale. Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Art. 432 Codice Penale. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
All modes are equal, but some modes are more equal then others.
Incidente ergo colpa?
Eventi imprevedibili Arretratezza diagnostica Arretratezza tecnologica Eventi inevitabili
Gli errori, a differenza delle violazioni, sono eventi inevitabili
Se sono inevitabili, è l’SGS a doversi far carico di neutralizzarli
Se sono inevitabili, non devono essere perseguiti penalmente
L’SGS non necessariamente deve o può neutralizzare le violazioni, ma deve prevederle e, laddove possibile, minimizzarle
Catena degli eventi
Non “la verità”, ma le cause Non il colpevole, ma la sicurezza
Dalla “blame culture” alla “just culture”
Proposta per un itinerario legislativo
1. Definire il livello socialmente ed economicamente accettabile di rischio: legge quadro sulla sicurezza; 2. Applicare lo stesso livello a tutti i modi di trasporto: modificare artt. 428, 430, 432 e correlati C. P. ; 3. Derubricare la colpa lieve nel settore dei trasporti (tanto più perché esistono gli organismi investigativi); 4. Estendere le competenze dell’organismo investigativo a tutte le modalità non aeree; 5. Aggiornare le norme obsolete (DPR 753/80, art. 579 C. N. , ecc. ); 6. Eliminare le inchieste tecnico-amministrative; 7. La sanzione amministrativa discende dalla eventuale sentenza penale; 8. L’investigazione tecnica precede l’azione penale e ha valore probatorio.
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