BULLISMO E CYBERBULLISMO CARATTERI DEL BULLISMO 1 INTENZIONALITA
BULLISMO E CYBERBULLISMO
CARATTERI DEL BULLISMO 1) INTENZIONALITA’ 2) RIPETITIVITA’ 3) SQUILIBRIO DI POTERE
BULLISMO Fenomeno attraverso il quale coetanei appartenenti alla medesima cerchia di amicizie pongono in essere comportamenti caratterizzati da prepotenze e vessazioni
TIPI DI BULLISMO 1) FISICO 2) VERBALE 3) INDIRETTO
CAUSE DEL BULLISMO BASATO SUL PREGIUDIZIO E LA DISCRIMINAZIONE; SULLE DIFFERENZE DI GENERE ETNICO VERSO LA DISABILITA’ VERSO I COMPAGNI Più CAPACI
BULLISMO DIRETTO atti di vessazione evidenti ( ingiurie, lesioni, percosse, minacce) Responsabilità penale Artt. 581 -582 -612 c. p.
Art. 581 c. p. chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo, è punito , a querela della persona offesa, con la multa da euro 258 ad Euro 2582. «
Art. 582 c. p. « Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la pena da sei mesi a tre anni» ( salvo aggravanti)
ART. 612 C. P. chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito , a querela della persona offesa, con la multa fino ad Euro 1032» «
BULLISMO INDIRETTO Diffusione di pettegolezzi sulla vittima che non viene affrontata direttamente Isolamento- denigrazione-
Art. 595 c. p. chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad Euro 1032» «
CYBERBULLISMO Manifestazione in Rete del fenomeno del bullismo Harassament- Flaming. Furto d’identità Cyber-persecuzione
CARATTERI DEL CYBERBULLISMO ANONIMATO RAPIDA DIFFUSIONE PERMANENZA NEL TEMPO PUBBLICO VASTO SENZA SPAZIO E SENZA TEMPO
TIPOLOGIE Harassament: continua spedizione di messaggi offensivi Flaming : messaggi che provocano animate discussioni su forum Furto d’identità : sostituzione alla reale persona Cyber-persecuzione : minacce o molestie con lo scopo di incutere paura o timore.
L. n. 71/17 disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ciascun minore ultraquattordicenne e ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore può chiedere al titolare del trattamento o gestore del sito internet l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore. Analoga richiesta può essere presentata al Garante per la protezione dei dati personali Art. 2 :
ART. 4 il Miur adotta linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo 1) formazione del personale scolastico 2) nomina di un referente, scelto tra i docenti, per coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto
ART. 5 il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO
Art. 7 fino a quando non è proposta querela il questore convoca il minore ai fini dell’ammonimento. Gli effetti dell’ammonimento cessano con la maggiore età
PROCEDURA DI AMMONIMENTO LA RICHIESTA PUO’ ESSERE PRESENTATA PRESSO QUALSIASI UFFICIO DI POLIZIA E DOVRA’ CONTENERE UNA PRECISA DESCRIZIONE DEI FATTI, L’INDICAZIONE DELLE PERSONE COINVOLTE ED EVENTUALI ALLEGATI CHE PROVANO QUANTO ESPOSTO
PROCEDURA DI AMMONIMENTO IL QUESTORE CONVOCHERA’ IL MINORE RESPONSABILE INSIEME AD ALMENO UN GENITORE AMMONENDOLO ORALMENTE ED INVITANDOLO A TENERE UNA CONDOTTA CONFORME ALLA LEGGE CON SPECIFICHE PRESCRIZIONI
- Slides: 20