BES VADEMECUM Ins Rosina Forlino Vademecum B E
BES VADEMECUM Ins. Rosina Forlino
Vademecum B. E. S. (DISABILITÀ - D. S. A. - B. E. S. ) Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come era pericoloso rimanere fermi. Benigni
Il presente Vademecum intende offrire un primo supporto ai Docenti dell’Istituto che insegnano in classi in cui sono presenti studenti con Bisogni Educativi Speciali riportando alcune informazioni e linee guida essenziali. La recente normativa favorisce il passaggio da un modello di scuola “integrante” ad uno “inclusivo” che garantisce il rafforzamento di azioni finalizzate alla personalizzazione dei percorsi di crescita e la formazione di tutti gli alunni, in funzione della definizione e realizzazione del “progetto di vita” di ciascuno. Ciò significa che il processo di inclusione non riguarda solamente i ragazzi con disabilità certificate (ai sensi della Legge 104/92) ma tutti quegli alunni che sono portatori di esigenze o Bisogni Educativi Speciali (BES).
STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Il concetto di BES è stato introdotto dalla direttiva ministeriale del 27/12/2012. La direttiva afferma: “Ogni alunno, continuità o per determinati periodi, può manifestare dei bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta. ”
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fascia A : STUDENTI CON DISABILITA’ CERTIFICATA ai sensi della legge L 104/92 fascia B : STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO – DSA fascia C : STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO
PROCEDURE DA ADOTTARE Per gli alunni in situazione di disabilità, certificati tramite L. 104/1992, il docente di sostegno, in accordo con il Cd. C, gli eventuali educatori/Assistenti ad Personam, e la famiglia, dovrà predisporre il PEI (Piano Educativo Individualizzato), facendo riferimento al documento in adozione presso l’istituto scolastico. Il PEI dovrà essere sottoscritto da tutti gli insegnanti di classe, da eventuali educatori che intervengono a supporto del percorso educativo/didattico e dalla famiglia. Per gli alunni in situazione di DSA (certificazione L. 170/2010) alunni con disturbo specifico di apprendimento, il Cd. C dovrà adottare e predisporre il modello PDP seguendo le procedure compilative definite nel documento. A tal riguardo, ogni coordinatore dovrà predisporre una copia cartacea del PDP da consultare congiuntamente nel Cd. C.
DOCUMENTAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’ CERTIFICATA fascia A La documentazione è raccolta nel FASCICOLO PERSONALE, come previsto dalla L. 104/92 e comprende: • la certificazione medica (ai sensi della legge 104/92), rilasciata dall’ASL su richiesta della famiglia • la diagnosi funzionale • il Profilo Dinamico Funzionale, PDF • il Piano Educativo Individualizzato PEI ( di durata annuale ) • la relazione di fine anno scolastico • altri documenti ( relazioni, verbali, verifiche, copia della scheda di valutazione finale…)
DOCUMENTAZIONE . PER GLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO ( Fascia B ) La documentazione è raccolta nel FASCICOLO PERSONALE e comprende • diagnosi e relazione clinica del neuropsichiatra o dello psicologo esperto dell’età evolutiva • il Piano Didattico Personalizzato PDP (di durata annuale) • Nel passaggio agli ordini e gradi di scuola successivi, famiglia, scuola e specialista si accordano sulle modalità di passaggio delle informazioni.
FASCIA B • Per ogni studente con DSA, il PDP viene redatto nel rispetto delle disposizioni generali sull’ordinamento dei cicli scolastici • il PDP specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica del neuropsichiatria o dello psicologo esperto dell’età evolutiva.
PER CIASCUN STUDENTE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO Fascia C Il PDP viene redatto nel rispetto delle disposizioni generali sull’ordinamento dei cicli scolastici. Il PDP prevede in particolare: • gli obiettivi specifici di apprendimento adeguati alle effettive capacità dello studente, al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione dello studente; • gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio, nonché la prevenzione dell’abbandono scolastico, in collaborazione con i servizi sociali o con le realtà educative e formative
DOCUMENTAZIONE PER GLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO ( Fascia C ) La documentazione comprende: • Il parere di uno specialista in psicologia o neuropsichiatria e della famiglia in merito all’opportunità di istituire un percorso personalizzato. Si sottolinea che la richiesta di parere dello specialista, previo accordo con la famiglia dello studente, è a carico della scuola che può attivare una consulenza ad hoc o avvalersi dello specialista presente nella scuola stessa. Per evitare che crei una nuova tipologia di disabilità certificata permanente ma si consenta invece di riconoscere la natura del bisogno educativo rilevato dai docenti.
Fascia C Inoltre, il docente referente per ogni studente con svantaggio, per cui il consiglio di classe abbia deciso un percorso personalizzato, redige un PDP concordato fra tutti i docenti ed eventuali altri operatori, con la definizione del periodo di attivazione.
COSA DEVE FARE LA SCUOLA? Il consiglio di classe individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso: • la documentazione in possesso della scuola o fornita dalla famiglia o dall’istituzione scolastica e formativa di provenienza o da figure professionali che seguono lo studente e la famiglia stessa (fascia A e B) • il parere di un professionista (psicologo o neuropsichiatra) consultato direttamente dalla scuola (fascia C).
IL CONSIGLIO DI CLASSE Per ciascuno studente con BES, il consiglio di classe individua, nell’ambito dei docenti del consiglio stesso, un docente referente, di solito il coordinatore di classe, che provvede all’elaborazione della proposta del PEI ( fascia A, in stretta collaborazione con il docente di sostegno ) e del PDP ( fascia B e C ), da sottoporre, per l’approvazione, al consiglio di classe. • All’attuazione delle misure e degli interventi previsti nei PEI e PDP, approvati dal consiglio di classe, provvedono tutti i docenti della classe, nonché il docente referente.
IL CONSIGLIO DI CLASSE i Il consiglio di classe garantisce l’integrazione e l’inclusione degli studenti con BES nel gruppo classe: • pone l’attenzione, non alla copertura oraria, ma al progetto vita, pensato e costruito da tutti i docenti e non solo dal docente referente, individuando i tempi necessari alla progettazione comune; • utilizza sempre più gli insegnanti specializzati nell’allestimento di una didattica d’aula inclusiva, valorizzando la contitolarità e la progettazione delle attività; • concorda il grado di individualizzazione /personalizzazione (adattamenti didattici in aula, interventi personalizzati in aula e fuori, personalizzazioni del percorso scolastico) e il raccordo con il programma comune.
IL CONSIGLIO DI CLASSE • adotta strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di trasmissione – elaborazione dei saperi, metodi di lavoro, modalità di verifica e valutazione, che consentano la partecipazione di tutti gli studenti della classe, anche se in misura diversa; • individua le modalità di comunicazione e condivisione possibile dei percorsi attivati per gli studenti con BES con gli studenti stessi e le loro famiglie; • promuove la corresponsabilità di tutti gli studenti della classe alla partecipazione, valorizzazione e integrazione di ciascuno e favorisce la comprensione degli interventi personalizzati anche nei momenti di verifica e valutazione.
COSA DEVE FARE IL DIRIGENTE SCOLASTICO Il Dirigente scolastico, nella logica dell’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi. Sulla base dell’autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane della scuola, il Dirigente scolastico potrà valutare l’opportunità di assegnare docenti curricolari con competenza nei BES in classi ove sono presenti alunni con tale tipologia di disturbi. In particolare, il Dirigente: • garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali (GLI); • attiva percorsi di osservazione-raccolta dati sul disagio
stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie, e precisamente: - attiva interventi preventivi; - trasmette alla famiglia apposita comunicazione; - riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente; • promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche; • promuove e valorizza progetti mirati; • definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti BES;
gestisce le risorse umane e strumentali; • promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con BES, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell’impegno dei docenti; • attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche. Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione di un docente (referente o funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.
COSA DEVE FARE IL REFERENTE DELL’ISTITUTO Le funzioni del “referente” sono, in sintesi, riferibili all’ambito della sensibilizzazione ed approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell’applicazione didattica delle proposte. Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, a seguito di corsi formalizzati o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica, diventa punto di riferimento all’interno della scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni: • fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; • fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; • collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con BES; • offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; • cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto;
• diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; • fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto; • fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di BES; • funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE. LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio; • informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES. Il Referente d’Istituto avrà in ogni caso cura di promuovere lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti, ponendo altresì attenzione a che non si determini alcun meccanismo di “delega” né alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma operando per sostenere la “presa in carico” dell’alunno e dello studente con BES da parte dell’insegnante di classe.
IL COORDINATORE DI CLASSE • CURA il costante coinvolgimento della famiglia dello studente; • CURA i rapporti con i referenti che seguono lo studente sotto il profilo sanitario e socio-assistenziale, promuovendo l’intervento coordinato dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con le altre attività sul territorio, gestite da enti pubblici e privati coinvolti nel percorso formativo; • CURA la tenuta e l’aggiornamento della documentazione relativa allo studente con BES; INFORMA ciascun insegnante del consiglio di classe della presenza di alunni con disabilità o DSA. Tali informazioni devono essere fornite anche indipendentemente dalla convocazione del Consiglio di classe, se è posteriore all’ingresso dello studente nella scuola
• CURA che ogni insegnante del consiglio sia a conoscenza dei bisogni educativi e contribuisca alla costruzione del PEI/PEP relativamente alla propria disciplina e competenze, individuando i risultati attesi, che saranno anche la base per la valutazione, e le azioni volte a raggiungerli. • CURA la relazione del consiglio di classe con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del percorso previsto, dei risultati e della valutazione, promuovendo, laddove è possibile, coinvolgimento e collaborazione.
• le azioni specifiche di orientamento ; • l’eventuale esonero temporaneo dall’apprendimento di una o di entrambe le lingue straniere. • Seppure legittima tale scelta va effettuata considerandone gli effetti sull’intero percorso scolastico (possibilità di conseguire il diploma di 1° grado al termini degli esami di stato o il solo attestato);
COSA DEVE FARE LA FAMIGLIA? La famiglia che si avvede per prima delle difficoltà del proprio figlio o della propria figlia, ne informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione. Essa è altrimenti, in ogni caso, informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del proprio figlio o figlia. La famiglia: • provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di libera scelta o della scuola - a far valutare l’alunno o lo studente secondo le modalità previste dall’Art. 3 della Legge 170/2010; • consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010; Le famiglie devono consegnare tutta la documentazione (diagnosi, certificazioni, relazioni. . . ) in segreteria (non ai docenti) per protocollarla.
• condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili; • sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico; • verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; • verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti; • incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti; • considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.
INSEGNARE E APPRENDERE NELLA “ SPECIALE NORMALITA’ “ Una progettazione didattica attenta ai Bisogni Educativi Speciali presuppone un adattamento degli obiettivi curricolari , attraverso: • graduazione degli obiettivi e chiarezza sugli obiettivi minimi • sostituzione di uno o più componenti di input o di azione • facilitazione: ricontestualizzare degli obiettivi e delle corrispondenti attività didattiche, • semplificazione: abbassamento delle difficoltà dell’obiettivo • scomposizione della disciplina nei suoi nuclei fondanti , per poterne trarre obiettivi partecipativi accessibili.
Come gli insegnanti possono aiutare gli alunni BES? Al centro delle ultime normative scolastiche c’è il concetto dell’individualizzazione del percorso formativo e pertanto è possibile adottare le seguenti procedure: ü Strumenti compensativi ü Strategie compensative/dispensative ü Strategie mirate ü Visualizzazione delle spiegazioni con mappe concettuali e schemi alla lavagna ü Riduzione della quantità di esercizi e materiali di studio a casa ü Favorire e facilitare occasioni di attività didattica cooperativa ü Utilizzo di strumenti multimediali
MISURE DISPENSATIVE Secondo le Linee Guida. Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento (MIUR Linee Guida, 2011) purché esse non siano “essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere” (L. 170/10). Le misure dispensative devono essere adottate in relazione ad ogni singolo caso, non è detto che siano necessariamente definitive, possono anche essere temporanee. Occorre prevedere, per quanto è possibile, delle modalità alternative rispetto alla dispensa attuata. ( Ad esempio, se l’allievo necessita della dispensa di copiare dalla lavagna perché è un’attività troppo onerosa in termini di tempo, energie e qualità del risultato, bisogna pensare di compensare l’attività fornendogli fotocopie o altro)
Il Consiglio di Classe, in accordo con la famiglia e i clinici di riferimento, dopo un’attenta e approfondita osservazione decide le misure dispensative da adottare per quel singolo caso. È importante tener presente che le misure dispensative non promuovono l’autonomia; è dunque necessario cercare di fornire adeguati strumenti compensativi che consentono al soggetto di realizzare il più autonomamente possibile le medesime prestazioni richieste ai compagni e/o di eseguire, con modalità diverse e più adatte, i compiti dai quali è stato dispensato dallo svolgimento tradizionale. È bene essere flessibili ed evitare, quando è possibile, la dispensa totale cercando di trovare dei momenti o delle situazioni in cui il ragazzo, se lo desidera, possa cimentarsi liberamente nell’attività senza sperimentare effetti negativi.
STRUMENTI COMPENSATIVI La compensazione, nei sui vari aspetti, rappresenta un'azione che mira a ridurre gli effetti negativi del disturbo per raggiungere comunque prestazioni funzionalmente adeguate. Utilizzare strumenti o strategie compensative, non significa avere una facilitazione di tipo cognitivo, ma permette di imparare. Gli strumenti compensativi possono dare effettiva autonomia perché hanno importanti ripercussioni sulla velocità e/o correttezza dell’esecuzione della consegna.
Possono esserci strumenti compensativi tecnologici (computer, sintesi vocale, ecc. ) e non tecnologici ( tabelle, formulari, schemi, mappe, ecc. ) L’individuazione degli strumenti compensativi più efficaci e idonei per le persone con DSA non è una operazione semplice né scontata nei risultati. L’efficacia dell’utilizzo di questi strumenti è collegata alle competenze del soggetto.
Verifiche e Valutazione: Misure dispensative e strumenti compensativi sono garantiti anche per le verifiche ai fini della valutazione periodica, annuale e per quella relativa alle prove d’esame; il loro utilizzo non penalizza la valutazione. La prestazione orale va privilegiata e considerata anche compensativa della prestazione scritta. • Nei casi di studenti con DSA il PDP sarà caratterizzato dalla elevata compatibilità con il percorso regolare.
Come è meglio organizzare le verifiche scritte/orali? Per le prove scritte: Matematica: concedere più tempo, diminuire il numero degli esercizi, fare usare la calcolatrice, fornire formulari. Lingue straniere: somministrare esercizi complementari o a risposta multipla; favorire l’orale rispetto allo scritto. Italiano: se è possibile far usare il computer, nelle prove di grammatica fare consultare schede specifiche. Per tutte le altre materie dare più tempo oppure un minor numero di domande. Per le prove orali: Programmare le interrogazioni specificando gli argomenti che saranno chiesti e ridurre il numero degli argomenti; fare utilizzare sussidi cartacei e multimediali.
LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE IL PEI PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ È obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in base alla L. 104/92 e al DPR 24/2/94. È redatto congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi socio-sanitari che hanno in carico l’alunno. Le azioni definite nel PEI devono essere coerenti con le indicazioni precedentemente espresse nella Certificazione, nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. Può prevedere una programmazione per obiettivi minimi che segue il percorso della classe o una programmazione differenziata; in quest’ultimo caso è previsto il raggiungimento degli obiettivi diversificati e il titolo di studio non ha valore legale, ma è un attestato delle competenze La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94). I contenuti del PEI sono definiti dalla normativa (DPR 24/2/94) solo negli obiettivi generali. Un’articolazione dettagliata può essere concordata a livello locale, di solito negli Accordi di programma. La scelta di modelli o altri strumenti per la compilazione del PEI è di competenza dei due soggetti (scuola e Servizi) che detengono congiuntamente la responsabilità della sua redazione. Si definiscono a livello territoriale negli Accordi di programma.
IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) PER GLI ALUNNI CON DSA L’obbligo, implicito nella L. 170/10, è indicato nelle Linee Guida anche se non si adotta ufficialmente la denominazione «PDP» . È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile. Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di DSA consegnata alla scuola. Il titolo di studio è legalmente valido (come tutti gli altri), ma durante il corso di studi è importante garantire allo studente con DSA l'utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi, oltre ad una serie di metodi, strategie e modalità didattiche e di valutazione che gli insegnanti possono usare per una migliore riuscita dell'azione didattica. Il PDP viene redatto in raccordo con la famiglia (Linee Guida 2011). I contenuti minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida sui DSA del 2011. La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci.
IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO ( PDP) PER GLI ALUNNI CON ALTRI BES La stesura del PDP è contestuale all’individuazione dell’alunno con BES. Non si può parlare strettamente di obbligo perché è conseguente a un atto di discrezionalità della scuola. È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile. Il PDP tiene conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla scuola. Il titolo di studio è legalmente valido (come tutti gli altri), ma durante il corso di studi è importante garantire allo studente con DSA l'utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi, oltre ad una serie di metodi, strategie e modalità didattiche e di valutazione che gli insegnanti possono usare per una migliore riuscita dell'azione didattica. Il PDP è il risultato dello sforzo congiunto scuola-famiglia (CM n. 8 6/3/2013). Non vengono indicati dalla normativa i contenuti minimi. La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci.
IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) Il PDF rappresenta il documento fondamentale per la costituzione di un Piano educativo individualizzato e consiste in una descrizione funzionale nelle varie aree dello sviluppo, finalizzata a fare emergere le competenze trainanti per l’apprendimento e la definizione delle attività di mantenimento. E’ redatto dagli operatori dei servizi ASL, dai docenti curriculari e di sostegno del consiglio di classe, con l’eventuale partecipazione dell’operatore psicopedagogico, se è presente, e con la collaborazione della famiglia. La Scuola provvede ad elaborare una descrizione funzionale relativa a ciò che sa fare l’alunno nelle varie aree (cognitiva, affettivo relazionale, comunicazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica, autonomia, apprendimento curricolare) e una successiva definizione degli obiettivi che l’alunno potrà presumibilmente raggiungere in ognuna delle aree. I Servizi referenti dell’Azienda Sanitaria provvedono ad elaborare una descrizione delle potenzialità dell’alunno nelle varie aree e un’analisi di come l’alunno si pone in rapporto alle strategie operative. In una riunione da effettuarsi possibilmente entro il mese di novembre si confrontano le rilevazioni delle due componenti e si procede alla stesura conclusiva del Profilo Dinamico Funzionale. Il Profilo Dinamico Funzionale va aggiornato al termine di ogni ciclo scolastico o eventualmente quando i Servizi AUSL e/o la Scuola ne ravvisino la necessità
QUANDO SI REDIGONO? Per il PEI ( fascia A ) e il PDP ( fascia B ) il termine ultimo di presentazione è fissato al 30 novembre, mentre per il PDP ( fascia C ) avendo carattere temporaneo, si redige quando si è in grado di definire priorità educative e percorso possibile, anche in corso d’anno scolastico.
CHI SOTTOSCRIVE IL PDP? Il PDP è il progetto proposto dal Consiglio di Classe, viene sottoscritto e accettato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia ed insieme si impegnano, ciascuno per la propria parte, nel percorso proposto.
Quali sono le strategie di intervento? Le strategie di intervento richiedono un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata dei seguenti documenti/strumenti di lavoro: • analisi ed identificazione del disagio (raccolta informazioni, osservazione diretta/indiretta); • piano didattico personalizzato; • monitoraggio, valutazione e piano di miglioramento.
Perché strutturare il PDP? Il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale. valutazione e piano di miglioramento.
Distinzione: DISTURBO - DIFFICOLTÀ. Il disturbo ha carattere innato, non guarisce, è resistente all’intervento e migliora solo nella misura in cui l’alunno riesce a diventare strategico e a compensare. Non scatta l’automatismo, i procedimenti non divengono routinari. La difficoltà non ha basi fisiologiche, è transitoria, è altamente modificabile con interventi didattici mirati. Può dipendere da situazioni socio-culturali di svantaggio, insegnamento poco efficace, scarse risorse personali, insufficiente grado di maturità, …
DIAGNOSI documento rilasciato al termine di test specifici, eseguiti dall’équipe di neuropsichiatria infantile (fino ai 18 anni); di solito contiene i risultati dei test in termini descrittivi e la conclusione, evidenziando un disturbo di apprendimento. Può essere firmata dalla logopedista, dalla psicologa e dal neuropsichiatra infantile ed è il documento da portare a scuola e far protocollare. Con questo documento la scuola adotterà le tutele previste dalla legge.
CERTIFICAZIONE documento rilasciato dalla commissione per il riconoscimento dello stato di inabilità, al termine della procedura di accertamento per la legge 104/92. Tale legge riguarda le persone disabili; di solito non serve ai ragazzi con DSA, in quanto essi hanno solo bisogno di poter usufruire degli strumenti dispensativi e compensativi nella loro vita scolastica. In alcuni casi, però, può riguardare i ragazzi con DSA che abbiano particolari problemi (ad es. dislessia severa) per patologie aggiunte associate.
Le diagnosi non “scadono”! (Solo per l’Università la data non deve essere precedente a tre anni). Quindi l’alunno non deve essere soggetto a rivalutazione ad ogni passaggio da un ordine di scuola ad un altro. La rivalutazione NON E’ OBBLIGATORIA, si può però eventualmente consigliare come opportuna in alcuni casi.
INDIVIDUALIZZAZIONE: stessi obiettivi per tutta la classe ma metodologie adattate alle caratteristiche individuali; PERSONALIZZAZIONE: (che è considerata un livello successivo) obiettivi diversi per ciascun discente.
Cos’è il Piano Annuale per l’Inclusività? E’ un documento redatto dal GLI entro il mese di giugno. Esso tiene conto delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e deve contenere la formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano deve essere quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli USR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011.
CHI SOSTIENE I DOCENTI? La Direttiva fa riferimento ai Centri Territoriali di Supporto (CTS) che dovranno realizzare una rete di sostegno: v al processo di integrazione v allo sviluppo professionale dei docenti v alla formazione dei docenti verso le migliori pratiche
Quali soggetti provvedono all’organizzazione delle azioni a favore dell’inclusione? Le azioni per l’inclusione possono essere favorite dai seguenti soggetti: • gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI); • centri territoriali per l’inclusione (CTI); • centri territoriali di supporto (CTS); • uffici scolastici regionali. Il Miur assicura il coordinamento nazionale dei centri territoriali di supporto.
Quali compiti spettano al GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione)? Il GLI si occupa di tutte le problematiche relative ai BES e svolge le seguenti funzioni: a. rilevazione dei BES presenti nella scuola; b. raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni Strategiche dell’Amministrazione; c. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; d. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; e. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ; f. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).
CTS (Centri Territoriali di Supporto) e CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione) I CTS (Centri Territoriali di Supporto) e CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione) rappresentano l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole (e tra le scuole stesse) in relazione ai Bisogni Educativi Speciali. Il ruolo dei nuovi CTI che potranno essere individuati a livello di rete territoriale, diventa strategico. Laddove, per ragioni legate alla “complessità territoriale”, i CTI non potessero essere istituiti, le singole scuole avranno come riferimento i CTS provinciali.
I Centri Territoriali di Supporto I CTS si trovano in istituzioni scolastiche, pertanto il Dirigente della scuola ha la responsabilità amministrativa per quanto concerne la gestione e l’organizzazione del Centro. In ogni CTS dovrebbero essere presenti tre operatori che possono essere in servizio nelle scuole sede di CTS o in altri edifici scolastici. È opportuno individuare gli operatori fra docenti di sostegno e curricolari esperti nelle nuove tecnologie per l’inclusione, che possono garantire una continuità di servizio, almeno per tre anni consecutivi. Per ogni regione gli operatori del CTS individuano un referente rappresentante a livello regionale. Tale rappresentante resta in carica due anni. Presso la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR è costituito il Coordinamento nazionale dei CTS.
LE FUNZIONI DEI CTS hanno in particolare le seguenti funzioni: • informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili sia gratuite sia commerciali; • organizzano iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui BES; • offrono consulenza per l’individuazione dell’ausilio più appropriato per l’alunno e per le modalità didattiche da attuare per il suo percorso di apprendimento; • raccolgono le buone pratiche di inclusione realizzate dalle istituzioni scolastiche e, opportunamente documentate, le condividono con le scuole del territorio di riferimento; • definiscono il piano annuale di intervento relativo ad acquisti e iniziative di formazione.
Prove INVALSI Le prove (a esclusione della Prova Nazionale nell'ambito dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione) “non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme”. Educativi Speciali
Indicazioni e scadenze per le consegne dei documenti PEI Deve essere firmato da tutti i docenti, dai genitori e dagli specialisti entro il 30 novembre. Va redatto in duplice copia: una copia va consegnata alla funzione strumentale per essere inserita nel fascicolo personale dell'alunno/a ed una copia va inserita nel registro delle attività di sostegno.
Indicazioni e scadenze per le consegne dei documenti PDP / DSA Entro il 30 novembre o in corso d'anno scolastico alla consegna della certificazione. Non è obbligatorio redigerlo dopo il 31 marzo. Va consegnato alla funzione strumentale per essere inserito nel fascicolo personale dell'alunno/a.
Indicazioni e scadenze per le consegne dei documenti PDP / BES (con griglia di osservazione e richiesta di autorizzazione/ non autorizzazione della famiglia) Entro il 30 novembre, in corso d'anno scolastico qualora ve ne sia necessità, comunque entro e non oltre il 31 marzo. Vanno firmati da entrambi i genitori e consegnato alla funzione strumentale per essere inseriti nel fascicolo personale dell'alunno/a.
Indicazioni e scadenze per le consegne dei documenti Verbali GLHO Devono essere redatti dall'insegnante di sostegno entro 5 giorni dall'incontro il file va consegnato alla funzione strumentale. Una copia va conservata nel registro delle attività di sostegno
Indicazioni e scadenze per le consegne dei documenti Relazione finale A fine anno scolastico va firmata da tutti i docenti ed allegata al registro; una copia va inserita nel fascicolo personale. Il file va inviato alla Funzione strumentale.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate MIUR 2006 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289" DPCM n. 185 del 23/02/2006 Modalità di accertamento dell’alunno con disabilità MIUR 2009 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con la disabilità C. M del 4 dicembre 2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività) C. M. del 15 giugno 2010 Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
dei documenti Legge 8 ottobre 2010 n. 170 Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669 Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. C. M. n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative. Ordinanza Ministeriale del 03/06/2014 n. 3587 Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di istruzione. Nota MIUR 2563 del 22. 11. 2013 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a. s. 2013 -2014 - Chiarimenti.
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