AZIONE DI RESPONSABILIT E REVOCA AMMINISTRATORI 1 APRILE
AZIONE DI RESPONSABILITÀ E REVOCA AMMINISTRATORI 1 APRILE 2020
IL TESTO DELL’ART. 2476 C. C. anteriore alla riforma 1. 2. 3. 4. 5. Vecchia versione dell’art. 2487 c. c. richiamava la disciplina dell’azione di responsabilità della spa: Responsabilità degli amministratori verso la spa Azione sociale di responsabilità Responsabilità verso i creditori sociali Azione individuale del terzo e del socio Responsabilità dei direttori generali
Azione sociale di responsabilità L’azione sociale di responsabilità degli amministratori prevista dalla vecchia formulazione dell’art. 2393 c. c. poteva e doveva essere promossa in seguito ad apposita deliberazione dell’assemblea della società. presa anche in occasione della discussione del bilancio, pure se non previamente inserita nell’elenco delle materie da trattare Se presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, comportava d’ufficio la revoca degli amministratori contro cui era proposta e l’onere per l’assemblea di procedere alla loro sostituzione
segue La società poteva rinunziare all’esercizio dell’azione e o transigere con gli amministratori “incriminati”, con espressa deliberazione dell’assemblea, laddove non vi fosse il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentavano almeno il quinto del capitale sociale. era un’azione risarcitoria di natura contrattuale, volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori che avevano violato gli obblighi di legge o derivanti dalle previsioni dell’atto costitutivo, ovvero dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo
La riforma delle società di capitali Ø Nuova formulazione dell’art. 2476 c. c. “responsabilità degli amministratori e controllo dei soci” responsabilità solidale degli amministratori verso la società per i danni arrecati condotte in violazione dei doveri previsti e che essa non si estende a coloro che dimostrino di essere esenti da colpa, laddove, a conoscenza dell’atto dannoso, abbiano fatto constare il loro dissenso.
Novità: il controllo dei soci 1. v i soci non amministratori hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche per il tramite di professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Ampliato il diritto di controllo di ciascun socio sulla gestione della società, prefigurando un vero e proprio diritto soggettivo all’informazione sulla concreta amministrazione della compagine e sulla conduzione degli affari, oltre che alla consultazione non solo dei libri sociali, ma anche di tutta la documentazione relativa all’amministrazione
Segue: la legittimazione ad agire ciascun socio può promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori + “può chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori” (il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di un’apposita cauzione)
segue È attribuita a ciascun socio la legittimazione ad esercitare l’azione sociale nei confronti degli amministratori = non c’è bisogno della deliberazione assembleare Quindi il controllo sulla gestione sociale, nell’ottica di privatizzazione e liberalizzazione del regime delle s. r. l. , è divenuto capillare come nelle società di persone Che l’azione in questione sia quella sociale, ovverosia apprestata dall’ordinamento a tutela degli interessi diretti della società = tutta la norma è orientata in quella direzione
segue Anche la liquidazione dei danni in favore della srl, ed il rimborso delle spese sostenute ai soci attori come esito della decisione è indice della prevalenza dell’interesse sociale l’azione di responsabilità può essere oggetto di rinunzia o transazione da parte della società = si rinuncia ad un diritto proprio
L’azione extracontrattuale Art. 2476 c. c. co. 6 = i singoli soci ed il terzo direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori hanno diritto al risarcimento del danno Il 7 comma estende la responsabilità solidale anche ai soci che si siano intromessi nella gestione della società, intenzionalmente decidendo o autorizzando il compimento di atti dannosi per la società ed i terzi equiparandoli agli amministratori di fatto
La Relazione di accompagnamento una volta riconosciuto ad ogni socio “il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l’amministrazione della società” e “il potere di ciascun socio di promuovere l’azione di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità…, è sembrato logico che…divenisse sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall’art. 2409 c. c. . ” La società non può non vantare un diritto proprio ad agire contro gli amministratori
Litisconsorzio necessario? il socio attore è sostituto processuale della società l’azione esercitata ha natura sociale (tutela l’interesse della srl) la legittimazione della società ad agire in giudizio, è concorrente con quella del socio ALLORA ci si è chiede se la società, nell’ipotesi di azione promossa dai soci, debba essere o meno chiamata in giudizio nella veste di litisconsorte necessario
Tesi n. 1 = NO l’art. 2393 bis, III comma, c. c. (che ha introdotto per le s. p. a. un’azione sociale di responsabilità in capo ai soci), ove è espressamente prevista la necessità di chiamare in giudizio la società con atto di citazione da notificarsi in persona del presidente del collegio sindacale - le norme sulla s. r. l. al riguardo tacciono.
Tesi n. 2 = SI ogni qual volta il giudizio sia promosso da un soggetto investito da legittimazione straordinaria (singolo socio) deve considerarsi litisconsorte necessario anche il vero soggetto titolare del diritto dedotto in giudizio (la società) = analogia iuris non legis Tesi più convincente perché rispecchia l’intenzione del legislatore di tutelare l’interesse della società
La rappresentanza processuale 1. chi deve rappresentare in giudizio la società vista l’evidente situazione di conflitto d’interessi in cui verserebbero gli amministratori, “sfiduciati” e legittimati passivi dell’azione di responsabilità ed al contempo legali rappresentanti della compagine societaria? Collegio sindacale obbligatorio o facoltativo = si potrebbe sostenere l’applicabilità analogica della norma di cui all’art. 2393 bis, III comma, c. c. , che per le s. p. a. stabilisce la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di responsabilità promosso dai soci al presidente del collegio sindacale
segue 2. Assenza di Collegio sindacale = soluzioni diverse potrebbero profilarsi a seconda che legittimati passivi dell’azione siano tutti gli amministratori o l’amministratore unico (nomina di un curatore speciale), o ancora solo alcuno od alcuni degli amministratori (rappresentanza in capo a chi non è investito dell’azione di responsabilità)
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