Azienda nozione di azienda Lazienda il complesso dei

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Azienda nozione di azienda “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio

Azienda nozione di azienda “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” … l’avviamento

“L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” L’azienda è quindi

“L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” L’azienda è quindi un insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali) non necessariamente di proprietà dell’imprenditore, che subisce modificazioni qualitative e quantitative un insieme caratterizzato da unità funzionale e unitaria destinazione ad uno specifico fine produttivo.

Avviamento. • I beni organizzati ad azienda consentono infatti la produzione di utilità nuove,

Avviamento. • I beni organizzati ad azienda consentono infatti la produzione di utilità nuove, diverse e maggiori di quelle ricavabili dai singoli beni isolatamente considerati e ciò fa si che il complesso unitario acquisti di regola un valore di scambio maggiore della somma dei valori dei singoli beni che in un dato momento lo costituiscono: avviamento

avviamento oggettivo e avviamento soggettivo. • È avviamento oggettivo quello ricollegabile a fattori che

avviamento oggettivo e avviamento soggettivo. • È avviamento oggettivo quello ricollegabile a fattori che permangono anche se muta il titolare dell’azienda in quanto insiti nel coordinamento esistente fra i diversi beni (si pensi, ad esempio, alla capacità di un complesso industriale di consentire una produzione a costi competitivi sul mercato). • Si definisce invece avviamento soggettivo quello dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore

Trasferimento dell’azienda unità economica dell’azienda • Il trasferimento a titolo definitivo (vendita) o temporaneo

Trasferimento dell’azienda unità economica dell’azienda • Il trasferimento a titolo definitivo (vendita) o temporaneo (usufrutto o affitto) dell’azienda comporta infatti peculiari effetti (divieto di concorrenza del cedente, successione nei contratti) ispirati dalla finalità di favorire la conservazione dell’unità economica e del valore di avviamento dell’azienda, a tutela di quanti su tale unità e su tale valore hanno fatto specifico affidamento acquirente dell’azienda, lavoratori e creditori in primo luogo

La circolazione dell’azienda. Oggetto e forma • L’azienda può formare oggetto di atti di

La circolazione dell’azienda. Oggetto e forma • L’azienda può formare oggetto di atti di disposizione di diversa natura. • Può essere venduta, donata e sulla stessa possono essere costituiti diritti reali (usufrutto) o personali(affitto) di godimento a favore di terzi. • È importante perciò stabilire in concreto se un determinato atto di disposizione dell’imprenditore sia da qualificare come trasferimento di azienda o come trasferimento di singoli beni aziendali, dato che solo nel primo caso potrà trovare applicazione la disciplina dettata per la circolazione di un complesso aziendale

trasferimento di azienda • È comunque pacifico che, per aversi trasferimento di azienda, non

trasferimento di azienda • È comunque pacifico che, per aversi trasferimento di azienda, non è necessario che l’atto di disposizione comprenda l’intero complesso aziendale, ma è applicabile anche quando l’imprenditore trasferisca un ramo particolare della sua azienda, purché dotato di organicità operativa.

Le forme da osservare nel trasferimento dell’azienda sono fissate dall’art. 2556. • i contratti

Le forme da osservare nel trasferimento dell’azienda sono fissate dall’art. 2556. • i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o la concessione in godimento dell’azienda sono validi solo se stipulati con l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento di singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.

per le imprese soggette a registrazione • Solo per le imprese soggette a registrazione

per le imprese soggette a registrazione • Solo per le imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale è previsto anche ogni atto di disposizione dell’azienda deve essere provato per iscritto. • Infine, per tutte le imprese soggette a registrazione è oggi stabilisco che i relativi contratti di trasferimento devono essere iscritti nel registro delle imprese nel termine di 30 giorni.

La vendita dell’azienda e il divieto di concorrenza • l’alienazione dell’azienda produce per legge

La vendita dell’azienda e il divieto di concorrenza • l’alienazione dell’azienda produce per legge effetti ulteriori che riguardano il divieto di concorrenza dell’alienante, i contratti, i crediti e i debiti aziendali. • Chi aliena un’azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che possa comunque – “per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze” – sviare la clientela dell’azienda ceduta.

La successione nei contratti aziendali • La disciplina del trasferimento dell’azienda si preoccupa di

La successione nei contratti aziendali • La disciplina del trasferimento dell’azienda si preoccupa di favorire il mantenimento dell’unità economica della stessa. • A tal fine è agevolato il subingresso dell’acquirente nella trama dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione che l’alienante ha stipulato con i fornitori, lavoratori e clienti. • Il legislatore muove dalla premessa che l’acquirente dell’azienda ha interesse a subentrare in tali contratti e per questo prevede deroghe al diritto comune che investono sia il rapporto alienanteacquirente, sia la posizione del terzo contraente. • È infatti previsto che “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda

La successione nei contratti aziendali • È infatti previsto che “se non è pattuito

La successione nei contratti aziendali • È infatti previsto che “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale

I crediti e i debiti aziendali • Nella cessione dell’azienda è possibile che l’imprenditore

I crediti e i debiti aziendali • Nella cessione dell’azienda è possibile che l’imprenditore abbia già adempiuto alle obbligazioni a suo carico e per questo residuerà un credito a suo favore nei confronti del terzo (ad esempio ha venduto merci con pagamento differito). • Viceversa, residuerà un debito dell’imprenditore qualora il terzo contraente abbia integralmente eseguito le proprie prestazioni (ad esempio l’imprenditore ha acquistato materie prime ma non le ha ancora pagate). • In tali casi, in sede di vendita dell’azienda troverà applicazione la disciplina dettata dagli articoli 2559 e 2560 per i crediti e i debiti aziendali (e non quella prevista per la successione nei contratti

articoli 2559 e 2560 • l’acquirente di un’azienda commerciale risponde in solido con l’alienante

articoli 2559 e 2560 • l’acquirente di un’azienda commerciale risponde in solido con l’alienante nei confronti dei creditori che non abbiano consentito alla liberazione di quest’ultimo. • La responsabilità dell’acquirente sussiste però solo per i debiti aziendali che risultano dai libri contabili obbligatori. • Disciplina diversa e più favorevole per i lavoratori è invece prevista per i debiti di lavoro. • Di questi l’acquirente dell’azienda risponde in solido con l’alienante, anche se non risultano dalle scritture