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Avv. Letizia Vescovini vescovini@studiovescovini. it UN DIAMANTE E’ PER SEMPRE? Mirandola, 15 ottobre 2019

Avv. Letizia Vescovini vescovini@studiovescovini. it UN DIAMANTE E’ PER SEMPRE? Mirandola, 15 ottobre 2019

ü TRIBUNALE FALLIMENTARE DI MILANO: SENTENZA IDB DEL 15. 1. 2019 UDIENZA 21. 10.

ü TRIBUNALE FALLIMENTARE DI MILANO: SENTENZA IDB DEL 15. 1. 2019 UDIENZA 21. 10. 2019 PER LA RESTITUZIONE DELLE PIETRE ü PROCEDIMENTO PENALE CHIUSURA DELLE INDAGINE PRELIMINARI: RINVIO A GIUDIZIO O L’ARCHIVIAZIONE? SEQUESTRO PENALE ü PROFILO AMMINISTRATIVO ANTITRUST APPLICA SANZIONI ottobre 2017 - pratica commerciale scorretta TAR CONFERMA novembre 2018 CONSIGLIO DI STATO? ü Comunicato Banca d’Italia 14 marzo 2018 Avv. Letizia Vescovini vescovini@studiovescovini. it

ü CAUSE CIVILI -prezzo vendita diamanti fissato in autonomia; -aspettativa di apprezzamento come da

ü CAUSE CIVILI -prezzo vendita diamanti fissato in autonomia; -aspettativa di apprezzamento come da «quotazioni» che non erano tali; -facile liquidabilità (banca era consapevole del contrario perché limitava percentuali nelle linee guida). Estraneità banca è contraddetta dal ruolo promozionale della vendita e dal fortissimo interesse economico alla conclusione dei contratti con provvigioni sino al 18%

 « una tale commissione non poteva giustificarsi se non implicando una attività propositiva

« una tale commissione non poteva giustificarsi se non implicando una attività propositiva dell’acquisto dei diamanti da parte dell’istituto di credito» «l’istituto di credito aveva quindi l’obbligo e non solo l’interesse a promuovere presso la propria clientela la conclusione dei contratti di compravendita operando come intermediario di IDB» « a ben vedere il coinvolgimento dell’istituto di credito era essenziale per favorire la conclusione della vendita dei diamanti poiché non solo la rete costituiva il principale canale di cui si serviva IDB ma perché essa valeva a conferire affidabilità a tale attività, data la fiducia che i clienti riponevano nella banca in virtù del rapporto preesistente»

Avv. Letizia Vescovini vescovini@studiovescovini. it La IDB – con sentenza del Tribunale di Milano

Avv. Letizia Vescovini vescovini@studiovescovini. it La IDB – con sentenza del Tribunale di Milano del 15 gennaio 2019 – è stata dichiarata fallita: ciò significa che i clienti devono innanzitutto agire per la rivendica delle pietre, se lasciate in deposito presso la società. Questo è il primo passo: rientrare in possesso dei diamanti. Impossibilità di concludere transazione senza i diamanti.

Avv. Letizia Vescovini vescovini@studiovescovini. it Il valore iniziale dell’investimento sembrerebbe essersi ridotto di circa

Avv. Letizia Vescovini vescovini@studiovescovini. it Il valore iniziale dell’investimento sembrerebbe essersi ridotto di circa il 75 -80%, se non di più: un vero e proprio tracollo, del quale potrebbero rispondere anche le Banche, che hanno operato insieme alla IDB per la commercializzazione dei diamanti.

Avv. Letizia Vescovini vescovini@studiovescovini. it La responsabilità era già stata messa in evidenza nell’ottobre

Avv. Letizia Vescovini vescovini@studiovescovini. it La responsabilità era già stata messa in evidenza nell’ottobre del 2017: l’Antitrust aveva irrogato pesanti sanzioni nei confronti di tali Banche, qualificandone la condotta come “pratica commerciale scorretta”, consistita nella prospettazione omissiva e ingannevole ai consumatori di alcune caratteristiche dell’investimento. Ed è proprio nella violazione del Codice del Consumo che si mette a fuoco la responsabilità e, quindi, la possibilità di risarcimento per i clienti. Tanto ciò è vero che il TAR Lazio, con alcune sentenze “gemelle” del novembre 2018 (impugnate poi dinanzi al Consiglio di Stato), ha confermato le sanzioni, aderendo alla ricostruzione dell’Antitrust e sottolineando il ruolo “attivo” delle Banche nella dinamica contrattuale complessiva: anzi, dall’istruttoria dell’Autorità è emerso che la pratica commerciale scorretta sia stata favorita proprio dal canale di vendita, costituito dalla rete bancaria.

Avv. Letizia Vescovini vescovini@studiovescovini. it Un dato è assai significativo in chiave di risarcimento

Avv. Letizia Vescovini vescovini@studiovescovini. it Un dato è assai significativo in chiave di risarcimento dei danni: il Giudice amministrativo ha sottolineato che, ai fini dell’imputabilità dell’illecito ai sensi del Codice del consumo, ciò che rileva è che il professionista (ossia la Banca) abbia contribuito, in qualità di co-autore, alla realizzazione dell’illecito, non solo quando il contegno sia stato condizione essenziale per la violazione, ma anche quando abbia determinato un’agevolazione dell’altrui condotta, traendone un diretto vantaggio economico.

Avv. Letizia Vescovini vescovini@studiovescovini. it Nel caso della vendita dei diamanti, il difetto di

Avv. Letizia Vescovini vescovini@studiovescovini. it Nel caso della vendita dei diamanti, il difetto di diligenza rilevabile dal complessivo comportamento delle Banche pare essere piuttosto evidente: come si legge nelle sentenze, un operatore qualificato non poteva certamente tralasciare i numerosi profili di ingannevolezza nel materiale pubblicitario sottoposto ai clienti, attinenti alla falsa rappresentazione dell’andamento del mercato, con una costante (ma inesistente) crescita dei valori, e delle condizioni di ricollocamento delle pietre, con apparente facilità di disinvestimento. Il punto essenziale è l’asimmetria informativa tra professionista e cliente, che ha determinato il notevole danno economico, rappresentato dalla sproporzione tra valore e costo dell’investimento: questo sarebbe il cuore di una causa di risarcimento.