Avv Giampaolo Teodori EGOV Lesercizio dellattivit amministrativa attraverso

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Avv. Giampaolo Teodori E-GOV L’esercizio dell’attività amministrativa attraverso lo strumento informatico 1

Avv. Giampaolo Teodori E-GOV L’esercizio dell’attività amministrativa attraverso lo strumento informatico 1

Cos’è e cosa vuol dire “Una Pubblica Amministrazione orientata all'utente, cittadino ed impresa, fornitrice

Cos’è e cosa vuol dire “Una Pubblica Amministrazione orientata all'utente, cittadino ed impresa, fornitrice di moderni servizi, creatrice di valore <<pubblico>>, con cui sia facile operare. ” (dal sito http: //www. innovazione. gov. it). Elementi fondamentali: 1 - Erogazione servizi 2 - Riconoscimento digitale 3 - Canali di accesso 4 - Enti eroganti 5 - Interoperabilità e cooperazione 6 - Infrastruttura di comunicazione 2

La prima fase dell’E-Gov Tre linee di azione 1 - La promozione di progetti

La prima fase dell’E-Gov Tre linee di azione 1 - La promozione di progetti di e-government volti allo sviluppo di servizi infrastrutturali e servizi finali all’utenza 23 - La definizione di un comune quadro tecnico e metodologico di riferimento La creazione della rete dei Centri Regionali di Competenza (CRC) 3

La seconda fase dell’E-Gov Cinque linee di azione 1 - Lo sviluppo dei servizi

La seconda fase dell’E-Gov Cinque linee di azione 1 - Lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC 2 - La diffusione territoriale dei servizi per cittadini ed imprese (riuso) 3 - L’inclusione dei comuni piccoli nell’attuazione dell’ e-government di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale 4 - L’avviamento (e-democracy) 5 - La promozione dell’utilizzo dei nuovi servizi presso cittadini e imprese 4

Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale È una specie

Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale È una specie di Costituzione sulla quale si fonda l’attività amministrativa digitale diritti e doveri della PA verso il Cittadino e viceversa principi operativi e tecnici con cui tali diritti e doveri si devono concretizzare 5

C. A. D. - La Struttura CAPO I: PRINCIPI GENERALI SEZIONE I: (Definizioni, finalità

C. A. D. - La Struttura CAPO I: PRINCIPI GENERALI SEZIONE I: (Definizioni, finalità e ambito di applicazione) Art. 1 (Definizioni) Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione) SEZIONE II: (Diritti dei cittadini e delle imprese) Articolo 3 -Diritto all’uso delle tecnologie Articolo 4 -Partecipazione al procedimento amministrativo informatico Articolo 5 -Effettuazione dei pagamenti con modalità Articolo 6 -Utilizzo della posta elettronica certificata Articolo 7 -Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza Articolo 8 -Alfabetizzazione informatica dei cittadini Articolo 9 -Partecipazione democratica elettronica Articolo 10 -Sportelli per le attività produttive Articolo 11 -Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese SEZIONE III: (Organizzazione delle pubbliche amministrazioni – Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali) Articolo 12 -Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa Articolo 13 -Formazione informatica dei dipendenti pubblici Articolo 14 -Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali Articolo 15 -Digitalizzazione e riorganizzazione Articolo 16 -Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica Articolo 17 -Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie Articolo 18 -Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica Articolo 19 -Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego 6

CAPO II: DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE SEZIONE I: (Documento

CAPO II: DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE SEZIONE I: (Documento informatico) Articolo 20 -Documento informatico Articolo 21 -Valore probatorio del documento informatico sottoscritto Articolo 22 -Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni Articolo 23 -Copie di atti e documenti informatici SEZIONE II: (Firme elettroniche e certificatori) Articolo 24 -Firma digitale Articolo 25 -Firma autenticata Articolo 26 -Certificatori Articolo 27 -Certificatori qualificati Articolo 28 -Certificati qualificati Articolo 29 -Accreditamento Articolo 30 -Responsabilità del certificatore Articolo 31 -Vigilanza sull’attività di certificazione Articolo 32 -Obblighi del titolare e del certificatore Articolo 33 -Uso di pseudomini Articolo 34 -Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati Articolo 35 -Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma Articolo 36 -Revoca e sospensione dei certificati qualificati Articolo 37 -Cessazione dell’attività SEZIONE III: (Contratti, pagamenti, libri e scritture) Articolo 38 -Pagamenti informatici Articolo 39 -Libri e scritture 7

CAPO III: -FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI Articolo 40 -Formazione di documenti

CAPO III: -FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI Articolo 40 -Formazione di documenti informatici Articolo 41 -Procedimento e fascicolo informatico Articolo 42 -Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni Articolo 43 -Riproduzione e conservazione dei documenti Articolo 44 -Requisiti per la conservazione dei documenti informatici CAPO IV -TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI Articolo 45 -Valore giuridico della trasmissione Articolo 46 -Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi Articolo 47 -Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni Articolo 48 -Posta elettronica certificata Articolo 49 -Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica CAPO V -DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE SEZIONE I (Dati delle pubbliche amministrazioni) Articolo 50 -Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni Articolo 51 -Sicurezza dei dati Articolo 52 -Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni Articolo 53 -Caratteristiche dei siti Articolo 54 -Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni Articolo 55 -Consultazione delle iniziative normative del Governo Articolo 56 -Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile Articolo 57 -Moduli e formulari 8

SEZIONE II (Fruibilità dei dati) Articolo 58 -Modalità della fruibilità del dato Articolo 59

SEZIONE II (Fruibilità dei dati) Articolo 58 -Modalità della fruibilità del dato Articolo 59 -Dati territoriali Articolo 60 -Base di dati di interesse nazionale Articolo 61 -Delocalizzazione dei registri informatici Articolo 62 -Indice nazionale delle anagrafi SEZIONE III (Servizi in rete) Articolo 63 -Organizzazione e finalità dei servizi in rete Articolo 64 -Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni Articolo 65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica SEZIONE IV (Carte elettroniche) Articolo 66 -Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi CAPO VI -SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Articolo 67 -Modalità di sviluppo ed acquisizione Articolo 68 -Analisi comparativa delle soluzioni Articolo 69 -Riuso dei programmi informatici Articolo 70 -Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili CAPO VII -REGOLE TECNICHE Articolo 71 -Regole tecniche CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FIINALI E ABROGAZIONI Articolo 72 -Norme transitorie per la firma digitale Articolo 73 -Aggiornamenti Articolo 74 -Oneri finanziari Articolo 75 -Abrogazioni Articolo 76 -Entrata in vigore del codice 9

I nuovi diritti v Diritto all’uso delle tecnologie v Diritto all'accesso e all'invio di

I nuovi diritti v Diritto all’uso delle tecnologie v Diritto all'accesso e all'invio di documenti digitali v Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale v Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail v Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione v Diritto alla partecipazione v Diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati 10

Diritto all’uso delle tecnologie Art. 3 I cittadini e le imprese hanno diritto a

Diritto all’uso delle tecnologie Art. 3 I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente decreto. Deve essere sempre e dovunque disponibile un canale digitale sicuro, certificato e con piena validità giuridica che permetta al cittadino o all’impresa di dialogare con la PA dal proprio computer 11

Diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali Art. 4 La partecipazione al procedimento amministrativo

Diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali Art. 4 La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, n. 445. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa. Tutte le amministrazioni devono organizzarsi per rendere disponibili agli interessati documenti, atti e procedimenti, in modo sicuro e trasparente, in formato digitale. 12

Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale Art. 5 A decorrere dal 1°

Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale Art. 5 A decorrere dal 1° gennaio 2006 le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l’effettuazione con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti. I cittadini e le imprese avranno il diritto di effettuare in modo sicuro qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni centrali attraverso le tecnologie informatiche e telematiche. Nessun passaggio materiale di denaro, nessuna fila 13

Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail Art. 6 Le pubbliche amministrazioni centrali

Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail Art. 6 Le pubbliche amministrazioni centrali elettronica certificata di cui al decreto utilizzano la posta del Presidente della Repubblica ggmm 2005, n. xx per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. 14

Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione Art. 7 Le pubbliche

Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione Art. 7 Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tal fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro per l’innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell’utenza. I cittadini e le imprese hanno diritto a servizi pubblici di qualità e che rispondano alle loro reali esigenze. Le pubbliche amministrazioni devono organizzare i servizi in modo da controllarne periodicamente la qualità e la soddisfazione dell'utenza. 15

Diritto alla partecipazione Art. 8 Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove

Diritto alla partecipazione Art. 8 Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi. E G N I T O V 16

Diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati Art.

Diritto a trovare on-line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati Art. 58 Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l’elenco della documentazione richiesta, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Trascorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i documenti rilevanti per il procedimento, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito e che non siano stati resi noti non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti documenti. Entro due anni i cittadini e le imprese avranno diritto a trovare in rete tutti i moduli e i formulari e tutti i documenti rilevanti per qualsiasi pratica verso le pubbliche amministrazioni. 17

Strumenti di attuazione La posta elettronica certificata La firma digitale I documenti informatici I

Strumenti di attuazione La posta elettronica certificata La firma digitale I documenti informatici I siti Internet delle PA Le carte elettroniche Il protocollo informatico 18

La posta elettronica certificata “Si tratta di una e-mail che garantisce ora e data

La posta elettronica certificata “Si tratta di una e-mail che garantisce ora e data di spedizione e di ricezione, provenienza (con una firma elettronica) e integrità del contenuto. D'ora in poi vale quanto una raccomandata con ricevuta di ritorno, costituisce una prova certa, costa molto meno e si può fare da casa. ” (dal sito: http: //www. padigitale. it). Risponde ai requisiti delineati nell’art. 14 del DPR 445/2000 Il 28 gennaio 2005 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo schema di regolamento sulla posta elettronica certificata (PEC). 19

La firma digitale “È una firma elettronica che garantisce con sicurezza l'identificazione di chi

La firma digitale “È una firma elettronica che garantisce con sicurezza l'identificazione di chi firma e la sua volontà di firmare. Questa firma può sostituire per sempre sigilli, punzoni, timbri e dà validità giuridica a qualsiasi attestazione nei rapporti tra privati, tra privati e pubbliche amministrazioni e tra amministrazioni. Per rendere più sicura la firma elettronica questa deve essere certificata da un ente certificatore che risponda ai requisiti di legge e che si faccia garante dell'affidabilità della firma. Il codice regola tale certificazione in modo da conferire massima sicurezza alla firma elettronica, meglio di quanto ora avviene con la firma autografa. ” (dal sito http: //www. padigitale. it). 20

I documenti informatici DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente

I documenti informatici DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti 1. Non sottoscritto 2. Sottoscritto con firma elettronica 3. Sottoscritto con firma digitale 21

I siti Internet della P. A. “I siti pubblici devono essere accessibili da tutti,

I siti Internet della P. A. “I siti pubblici devono essere accessibili da tutti, anche dai disabili, reperibili, facilmente usabili, chiari nel linguaggio, affidabili, semplici, omogenei tra loro. ” (dal sito http: //www. padigitale. it). I siti Internet diventano la "porta" privilegiata per entrare nelle pubbliche amministrazioni 22

Le carte elettroniche carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi diventano

Le carte elettroniche carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi diventano lo strumento chiave per razionalizzare e semplificare “La l'azione amministrativa e sono regolate dal Codice per essere uno strumento di autenticazione e di accesso ai servizi in rete della PA che sia universalmente valido in Italia, ma allo stesso tempo che contenga quei servizi e quelle utilità che ciascuna amministrazione territoriale giudichi utile per i propri cittadini. ” (dal sito http: //www. padigitale. it). CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA: il documento d’identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione 23

Il Protocollo informatico “Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei

Il Protocollo informatico “Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali hanno la finalità di migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali. L’adozione di tali sistemi migliorerà inoltre la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso strumenti che facilitano l’accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte di cittadini, imprese ed altre amministrazioni. “ (dalle <<linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi>>). 24

Il Sistema Pubblico di Connettività È l’insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole

Il Sistema Pubblico di Connettività È l’insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la circolarità del patrimonio informativo della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. I Fase Struttura del SPC e fornitura dei servizi di connettività ed interoperabilità di base II Fase Servizi di interoperabilità evoluta e cooperazione applicativa 25

Il riuso “Il Codice istituisce la banca dati dei programmi informatici riutilizzabili, un elenco

Il riuso “Il Codice istituisce la banca dati dei programmi informatici riutilizzabili, un elenco di programmi applicativi di proprietà pubblica. Prima di acquisire nuove applicazioni tecnologiche le pubbliche amministrazioni devono verificare se vi sono soluzioni riutilizzabili, che sono cedute in maniera gratuita dalle amministrazioni titolari. Il processo di riuso abbatte i costi degli investimenti in tecnologie e aiuta anche le amministrazioni con minore capacità di spesa ad acquisire tecnologie innovative. In questo modo tutte le amministrazioni, dalle più grandi alle più piccole potranno erogare servizi avanzati a cittadini e imprese. ” (dal sito http: //www. padigitale. it). Nel 2001 la spesa delle PA italiane in software ha raggiunto i 675 milioni € (fonte: Commissione per l’open sourse nella PA – MIT - Indagine conoscitiva sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione maggio 2003). 26

Siti Internet di riferimento http: //www. innovazione. gov. it http: //www. padigitale. it http:

Siti Internet di riferimento http: //www. innovazione. gov. it http: //www. padigitale. it http: //indicepa. it http: //protocollo. gov. it http: //www. cnipa. gov. it 27

L’ATTIVITA’ DIGITALE ED I FONDAMENTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ESPRESSI NELLA “ 241” 28

L’ATTIVITA’ DIGITALE ED I FONDAMENTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ESPRESSI NELLA “ 241” 28

La r 29

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