Associazione Circolo Artistico Politecnico Napoli Sintesi storica e

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Associazione “Circolo Artistico Politecnico Napoli” Sintesi storica e Problematiche Adriano Gaito

Associazione “Circolo Artistico Politecnico Napoli” Sintesi storica e Problematiche Adriano Gaito

Sintesi Storica • • Il Circolo nasce il 22 dicembre 1888 come “Società degli

Sintesi Storica • • Il Circolo nasce il 22 dicembre 1888 come “Società degli Artisti” Nel 1902 il Circolo si fonde con il Circolo Forense di E. Pessina e nel 1907 con il Circolo Politecnico di U. Masoni Il 5 febbraio 1921 i Soci costituiscono con proprie sottoscrizioni la ARS- S. Anonima per Azioni ed acquistano l’appartamento (edificio Zapata) di piazza S. Ferdinando, sede del Circolo Nel 1960 i Soci con proprie sottoscrizioni costituiscono la Poliars Spa ed acquistano un secondo immobile in altro edificio (via Nardones 8), lo ristrutturano e lo annettono alla sede In occasione del centenario della fondazione, su iniziativa del Presidente pro-tempore (dott. A. Gaito), viene creata la pinacoteca sull’ 800 napoletano (Museo G. Caravita Principe di Sirignano) e la Biblioteca (Ferdinando Russo), entrambe destinate alla pubblica fruizione • --------Nel 1992, i Soci costituiscono l’Associazione “Circolo Artistico Politecnico” , pongono in liquidazione le due società immobiliari (Ars e Poliars) e donano l’immobile (circa mq. 1. 750) all’Associazione affinché possa utilizzarlo a proprio sostentamento e sede per il perseguimento dei fini associativi, secondo lo statuto approvato Il 3 aprile 1992, l’Associazione riceve il riconoscimento giuridico e viene iscritta nell’apposito registro presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli al n° 1264 Si tratta quindi di beni di proprietà privata, aperti alla pubblica fruizione.

Anni 1994 - 2004 • • • Nel decennio 1994 -2004, la mutata connotazione

Anni 1994 - 2004 • • • Nel decennio 1994 -2004, la mutata connotazione urbana e la convinzione generalizzata che l’attività culturale è un prodotto gratuito, hanno provocato un rallentamento della partecipazione sociale all’Associazione ed una progressiva caduta delle entrate che, mano, non sono più state sufficienti a fronteggiare i crescenti costi di gestione. Nascono le prime difficoltà finanziarie. Difficoltà aggravate ulteriormente dalla mancanza di aiuti pubblici. In data 8/6/1999 il G. E. , in presenza di una esposizione verso i creditori di circa €. 400. 000, 00 (in moneta odierna) avvia il procedimento di espropriazione immobiliare ed affida al perito sig. Chianca l’incarico di periziare l’immobile assegnato alla Associazione dalla donazione dei soci; immobile (circa 1750 mq. ) sito in Napoli alla piazza Trieste e Trento 48 - Palazzo Cardinal Zapata. La perizia, considerata la destinazione del bene, fissa in £ire. 5. 500. 000 (€. 2. 840. 512, 95) il valore dell’immobile.

Segue • • • In data 18/7/2002 (n° 53 Registro dei Decreti) il M.

Segue • • • In data 18/7/2002 (n° 53 Registro dei Decreti) il M. Beni A. e Culturali, decreta il seguente vincolo (D. Lgs. 490/99): art. 1) “il complesso costituito dagli immobili siti nel Comune di Napoli (omissis) e dalle opere d’arte, pittoriche, scultoree e dal patrimonio librario in esso attualmente allocate che costituiscono immobili per destinazione in quanto raccolta di beni inscindibilmente legati per valori storici, artistici e culturali a quei locali già individuati nelle premesse è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 490/99 e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute in esso; art 2) E’ dichiarato l’importante interesse ai sensi dell’art. 2 D: Lgs. 490/99 del consolidato uso per ritrovo artistico, sociale e culturale di detti ambienti attualmente sede dell’Associazione “Circolo Artistico Politecnico” art. 3) E’ fatto divieto di: smembrare e/o alienare le collezioni, ivi custodite, separatamente dall’immobile, effettuare frazionamenti o porre in essere interventi che comportino cambi di destinazione d’uso” La ampiezza del vincolo ha posto la Associazione nella impossibilità di utilizzare il bene ricevuto in donazione dai soci per fronteggiare le proprie esigenze gestionali ed ha ostacolato le operazione di sostentamento.

Anni 2005 - 2006 • • • In data 18 febbraio 2005, per soddisfare

Anni 2005 - 2006 • • • In data 18 febbraio 2005, per soddisfare i creditori e fermare l’aggressione giudiziaria, l’Associazione richiede alla Soprintendenza BB. AA della Campania di autorizzare la vendita di una porzione limitata dell’immobile (circa 260 dei 1750 mq. ), inutilizzata dal 1990 ed inabitabile. La zona in parola abbisogna di interventi di ristrutturazione totale, a partire dai solai di calpestio e copertura, i vani sono tuttora inagibile (vedere perizia arch. Vittorio Talamo). La cessione dei 260 mq. sarebbe avvenuta con ristrutturazione a carico dell’acquirente (il notaio Genchini) ed avrebbe consentito alla Associazione di incassare €. 900. 000, 00. Somma più che sufficiente ad azzerare la posizione debitoria e lasciare un margine per la ripresa delle attività. A conferma della serietà della transazione, il notaio Genchini aveva già consegnato, nelle mani di altro notaio (dott. ssa Simonetti) un assegno di € 212. 500 (il 25% circa del prezzo di vendita). Lo stesso notaio Genchini formalizzava, attraverso l’agenzia G. &B. di Napoli, l’offerta di € 5. 200. 000, 00 per l’eventuale cessione dell’immobile (ovviamente escluso il contenuto), offerta ben più vantaggiosa di quella d’asta. la richiesta dell’Associazione, nonostante la sottolineata urgenza rispetto alla procedura giudiziaria (il G. E. aveva dato solo 2 mesi di rinvio che saebbero scaduti entro il marzo) non trova la pronta risposta della Soprintendenza Regionale. il 10/3/2005 la Direzione Regionale comunica di non poter decidere entro i tempi indicati: aveva bisogno del parere della Soprintendenza Provinciale e dell’autorizzazione dal Ministero.

segue • Il 23 maggio 2005, dopo 5 mesi dalla richiesta, la Direzione Regionale

segue • Il 23 maggio 2005, dopo 5 mesi dalla richiesta, la Direzione Regionale trasmette la pratica a Roma accompagnata da una nota che concludeva: “Questa Direzione Regionale, nel trasmettere tutto l’incartamento, esprime grande perplessità circa una riformulazione del vincolo stesso e rimane in attesa di determinazioni” !!! • Il 23 settembre 2005, ben 8 mesi dopo, , la Direzione Regionale comunica formalmente alla Associazione che il Dipartimento per la Ricerca, l’innovazione e l’Organizzazione (uff. IV Ispettorato) in data 10/8/05 (un mese e mezzo prima) aveva espresso parere contrario e, pertanto, “questa Direzione Regionale non può che esprimere parere contrario all’istanza” La negata autorizzazione non ha consentito all’Associazione di soddisfare le aspettative dei creditori e l’azione espropriativa ha ripreso vigore. Ogni richiesta di aiuto, formulata alle Istituzioni locali non ha trovato riscontro. Lo stesso dicasi per quella inviata al Presidente della Regione Campania dal Direttore della Soprintendenza Regionale dott. Stefano De Caro: “è da tempo che una istituzione così importante della vita napoletana versa in precarissime condizioni economiche, tant’è che tutta la proprietà immobiliare del Circolo stesso, ……, sta per essere messa all’asta. I Soci del Circolo mi hanno interessato affinché fosse possibile vendere una parte della proprietà immobiliare per consentire la sopravvivenza della Associazione…. . ”. • •

La Procedura • • in data 5 ottobre 2006 la Soprintendenza (Ufficio Vincoli) risponde

La Procedura • • in data 5 ottobre 2006 la Soprintendenza (Ufficio Vincoli) risponde alla comunicazione del 26/9/06 del notaio Guerra: “nel prendere atto della convocazione del 24/10/2006 per la vendita dell’immobile in oggetto, acquisita agli atti al prot. 26455 del 26/9/2006, si rimane in attesa della denuncia del provvedimento con cui viene definitivamente assegnato il cespite. Tale adempimento, a carico dell’aggiudicatario ai sensi del D. Leg. 42/2004, art. 59, comma 2, lett. b, consentirà a questa Soprintendenza l’attivazione delle procedure di cui al citato D. Leg. 42/2004, artt. 60, 61 e 62. ” In definitiva l’Ufficio Vincoli prende atto della vendita e si riserva l’eventuale esercizio del diritto di prelazionesull’immobile all’asta. Con tale nota ha di fatto autorizzato il notaio a disattendere il vincolo. In data 9 ottobre 2006, il notaio Guerra, senza nulla comunicare all’Associazione, pubblica il seguente avviso d’asta: “vende in unico lotto, intero quarto piano catastale e parziale sovrastante quinto, di complessivi mq. 1775 circa, in Napoli, palazzo Zapata, piazza Trieste e Trento 48, NCEU Sez. SFE. FI. 1, p. lla 312 sub 72, 73, prezzo base ribassato Euro 2. 272. 410, 36” (prezzo a mq. €. 1. 242, 94 ! Neanche uno scantinato) “aumento minimo Euro 25. 822, 84. Domande da presentarsi, con versamento cauzione 10% e spese 15% prezzo base, presso studio notarile dal 18 ottobre 2006 alle 12, 00 20 ottobre 2006, in assegni circolari, non trasferibili all’ordine del riferito notaio” e fissa la data della licitazione per il successivo 24/10.

segue • • L’avv. Valentino dello studio Di Martino si presenta alla seduta d’asta

segue • • L’avv. Valentino dello studio Di Martino si presenta alla seduta d’asta e, nonostante le opposizioni del notaio Guerra che nulla aveva indicato in merito al vincolo, chiede che vengano indicati i vincoli esistenti sull’intero patrimonio e sulla destinazione d’uso quale sede dell’Associazione Circolo Artistico Politecnico. Vincoli che non consentivano l’effettuazione della licitazione in quanto erano vietati: lo smembramento e l’alienazione dell’immobile separatamente dai beni artistici e librari in esso custoditi perché sede dell’Associazione “Circolo Artistico Politecnico” In data 18 ottobre 2006, l’Associazione, venuta per caso a conoscenza dell’incanto fissato per il successivo 24/10, presenta richiesta di sospensione al G. E. assistita dall’avv. P. Di Martino. L’Associazione interviene anche nei confronti della Soprintendenza che, in data 26/10/ 2006, resosi conto dell’errore, scrive al notaio Guerra ed al G. E. : ”In riferimento alla nota di questa Soprintendenza del 5/10/06, prot. n. 26455, si precisa che la comunicazione di presa della presa d’atto della convocazione per la vendita del cespite in oggetto non può essere intesa quale autorizzazione alla alienazione dell’immobile. Infatti non risulta avviata la preventiva richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, lett. b, art. 56 e 57 del D. Leg. vo 42/2004”…. omissis…”Pertanto si fa presente la necessità di sopsendere il procedimento di esecuzione immobiliare in oggetto”.

segue • • • La mattina del 24 ottobre 2006, il magistrato rigetta l’istanza

segue • • • La mattina del 24 ottobre 2006, il magistrato rigetta l’istanza di sospensione, fissa l’udienza di merito al 1 marzo 2007 e, seduta stante (!!!), invita via fax il notaio delegato a procedere all’asta. (non tiene in alcun conto dell’omissione nell’avviso pubblicato dei vincoli esistenti né della impossibilità di effettuare la vendita del solo immobile). Nonostante ciò e l’abbandono della seduta d’asta da parte di alcuni partecipanti, l’asta viene effettuata alla presenza dei due concorrenti rimasti e l’immobile viene aggiudicato alla Nuova Edificatrice S. r. l. (società costituita il 6/5/2002 con un capitale versato di €. 3. 000, 00 e con oggetto sociale: acquisto, permuta, vendita, locazione, sub-locazione, costruzione, trasformazione (chiari esempi di vocazione da mecenate!), al prezzo ridicolo di €. 3. 410. 000, 00. L’Associazione presenta ulteriore ricorso allo stesso giudice e notifica il ricorso anche alla Soprintendenza affinché interessi l’Avvocatura dello Stato L’udienza si svolge il 7 dicembre 2006 ed il Giudice respinge l’opposizione della Associazione, conferma l’assegnazione, autorizza il notaio a predisporre il decreto di trasferimento e fissa la data dell’udienza di merito al 26/4/2007, (precedentemente 1/3/2007). Nell’udienza del 7/12/2006 l’Avvocatura ha chiesto al G. E. tempo per presentare una memoria in quanto non era stata informata tempestivamente della vicenda ! ! Il Giudice non ha voluto accogliere la richiesta. .

segue • • In data 12 dicembre 2006, il G. E. emana il dispositivo

segue • • In data 12 dicembre 2006, il G. E. emana il dispositivo con il quale rigetta il ricorso dell’Associazione. Nella stessa ordinanza il g. e. , facendo propria la posizione della controparte afferma che il vincolo potrebbe significare che i beni artistici e librari contenuti “potrebbero costituire parte integrante dell’immobile venduto, perché beni pertinenziali. In tale caso l’assegnazione sarebbe comprensiva dell’immobile e del contenuto”. L’assegnatario cioè, con un’offerta inadeguata per il solo immobile, avrebbe acquisito, secondo la discutibile interpretazione del GE anche le opere artistiche e librarie in esso custodite: un museo con circa 500 opere pittoriche e scultoree e con circa 3500 volumi. Se così fosse, il decreto di vincolo rappresenterebbe un notevole danno per l’Associazione ed i suoi associati. Ma quale era l’obiettivo del vincolo? L’Associazione, a tal punto, presenta reclamo al Collegio del Tribunale La Soprintendenza di Napoli, (19 dicembre 2006), sottopone all’Avvocatura “l’opportunità che venga opposto reclamo al Collegio anche da parte di questa Amministrazione” la seduta si tiene il giorno 17 gennaio 2007

segue • • • L’avvocatura sostiene in sede di Collegio che la procedura non

segue • • • L’avvocatura sostiene in sede di Collegio che la procedura non è corretta in quanto, in base alla normativa sui beni culturali (D. Lgs. 42/2004), il giudice avrebbe dovuto ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Ministero. Il 27 febbraio viene depositata l’ordinanza del Collegio di rigetto del reclamo Nell’ordinanza del Collegio viene precisato che “Lautorizzazione amministrativa…omissis…incide sull’esercizio del diritto soggettivo del proprietario e, pertanto, condiziona l’attività negoziale di costui …. omissis …. Non si rivolge a terzi che facciano valere la garanzia patrimoniale offerta (ex art. 2740 c. c. ) da tutti i beni presenti e futuri del loro debitore. Non è, pertanto concepibile che l’azione esecutiva e, conseguentemente, l’esercizio della funzione giurisdizionale (cui appartiene la tutela esecutiva) sia soggetta all’autorizzazione del Ministero preposto alla tutela dei beni culturali …. omissis …. La vendita forzata … omissis … è presa in considerazione dalla legge … omissis … per consentire l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato. . omissi. . ”

segue • • ed in merito al prezzo ed alla peretinenza: “ove si ritenga

segue • • ed in merito al prezzo ed alla peretinenza: “ove si ritenga che dal provvedimento adottato dal Soprintendente Regionale…. derivi la costituzione, tra l’immobile e le opere d’arte, pittoriche, scultoree e del patrimonio librario in esso allocate, di un rapporto pertinenziale (per essere tali cose destinate in modo durevole a servizio ed ornamento dell’immobile) e che tali pertinenze possano considerarsi comprese nella vendita forzata, senza la necessità che si proceda al pignoramento mobiliare (insieme al pignoramento dell’immobile: art. 556 c. p. c. ) pur risalendo la costituzione di tale rapporto ad un momento successivo al pignoramento e mancando qualsiasi individuazione e descrizione delle opere d’arte e del patrimonio librario esistenti nell’immobile (neppure da parte dell’autorità amministrativa, nel decreto anzidetto) la questione avrebbe incidenza, evidentemente, sulla congruità del prezzo di aggiudicazione, si da dover essere valutata dal giudice dell’esecuzione ai fini dell’eventuale sospensione della vendita (ex art. 586 c. p. c. ) e non della sospensione dell’esecuzione (ex art. 624 c. p. c. ) Sono opere che hanno un valore autonomo, forse maggiore del contenitore (oltre 500 opere e oltre 3500 volumi raccolti nel tempo)

Il Giudice • • • Non ha disposto la revisione della perizia (effettuata nel

Il Giudice • • • Non ha disposto la revisione della perizia (effettuata nel lontano 1999) ormai fuori mercato (il prezzo di mercato oggi è di almeno 10. 000, 00 €uro a mq. e quindi il valore globale è circa cinque volte superiore) Non ha rispettato il vincolo ed ha smembrato l’immobile dalle collezioni, ha assegnato l’immobile ad una società edile ed ha decretato, di fatto, il cambio di destinazione d’uso espressamente vietato dal decreto del 18 luglio 2002 Ha determinato un danno irreparabile all’Associazione, privandola del bene di sostentamento (valore del danno almeno €. 10. 000, 00) Non ha tenuto conto della precedente offerta del notaio Genchini, pronto ad acquisire il solo immobile al prezzo di €. 5. 200. 000, 00 , ne di quella della Marnavi di €. 4. 200. 000 Non ha tenuto conto della perizia dell’ 8 novembre 2006 dell’ing. Paolo Sorgenti degli Uberti sul valore dell’immobile ( €. 7. 100. 000, 00) in considerazione della destinazione fissata dal vincolo. Incomprensibilmente ha poi affermato nel dispositivo che i “beni artistici e librari potrebbero essere opere pertinenziali” (spetterebbero quindi all’assegnatario).

segue • • • Ha fissato due udienze di merito il 1/3 ed il

segue • • • Ha fissato due udienze di merito il 1/3 ed il 26 aprile 2007 ancora non tenute. Non ha concesso all’Avvocatura dello Stato il tempo per predisporre adeguate memorie difensive. Non ha tenuto conto che la posizione debitoria si era ormai ridotta (almeno del 50% : il Condominio infatti avendo perso la vertenza sui millesimi dovrà rivedere la posizione alla luce delle nuove tabelle: l’Associazione, dai 140 attribuiti da oltre 25 anni) passa a circa 37 millesimi (inizio causa 1983, sentenza esecutiva confermata in Appello nel 2005) Delle due l’una: a) se il vincolo di inscindibilità dei beni artistici e librari dall’immobile e la destinazione a sede dell’Associazione Circolo Artistico Politecnico decretato dal M. B. B. A. andava rispettato, il Giudice non poteva disporre l’asta senza procedere alla preventiva valutazione dell’intero patrimonio, ovviamente affidando la perizia a personalità esperta; b) se il vincolo poteva essere disatteso, bisognava autorizzare l’Associazione a vendere al notaio Genchini i 260 mq. da ristrutturare ed inutilizzati, per €. 900. 000, importo triplo rispetto al debito iscritto in giudizio

segue • • • il G. E. ha respinto anche la proposta della Associazione

segue • • • il G. E. ha respinto anche la proposta della Associazione di conversione del pignorato. Proposta accompagnata da un deposito bancario di €. 500. 000, garantito da fidejussioni personali rilasciate dai soci Arnaldo Sciarelli ed Adriano Gaito, acceso presso il Monte dei paschi di Siena. Inoltre, avendo avuto sentore del mancato versamento della intera somma da parte dell’assegnatario, l’Associazione ha richiesto notizia al notaio delegato e si è sentita rispondere che non si potevano dare tali informazioni per la legge sulla privacy Si è quindi interessato il GE e quest’ultimo, invece di ordinare al notaio di fornire le informazioni richieste, nel dispositivo del 9/110/07 asserisce molto singolarmente che “risulta dalla corrispondenza con il notaio delegato, in atti, che quest’ultimo non nega che è stato versato il residuo prezzo…omissis. . non vi è dubbio quindi che il residuo prezzo è stato versato nei termini. Conseguentemente l’istanza di conversione non è più procedibile”. Dal decreto di trasferimento notificato alla Soprintendenza in data 27 febbraio scorso si legge che la soc. aggiudicataria ha provveduto al versamento del saldo prezzo di aggiudicazione e dell’acconto spese in data 10 dicembre 2007 perché a tanto autorizzata dal GE. Versamento avvenuto quindi a distanza di 14 mesi dall’aggiudicazione.

segue • • • In data 9 ottobre 2007 il G. E. scioglie la

segue • • • In data 9 ottobre 2007 il G. E. scioglie la riserva ed emette il dispositivo con il quale RIGETTA l’istanza e DISPONE che il notaio delegato predisponga “SENZA INDUGIO” il decreto di trasferimento, Nell’ordinanza il G. E. nulla dice sulla proposta Marnavi; nulla dice sul discorso della pertinenza che la controparte sostiene darle il diritto di acquisire l’intero patrimonio con l’assegnazione del solo immobile. In data 7 febbraio 2008, viene depositato il provvedimento con il quale il Collegio dichiara inammissibile e comunque rigetta il reclamo proposto dalla Associazione e dall’Avvocatura dello Stato. In aggiunta condanna l’Associazione a pagare le spese alla reclamata Nuova Edificatrice Srl in ragione di €. 150 per spese ed €. 6. 500, 00 per diritti ed onorari. Compensa le spese nei confronti delle altre parti. In data 27 febbraio 2008, Agnetti Paolo, Amministratore Unico della Nuova Edificatrice srl deposita in Soprintendenza il decreto di trasferimento firmato dal giudice. In tale decreto si legge in ultima pagina che “la società aggiudicataria predisponga, una volta conseguito il possesso del cespite, tutte le misure atte alla conservazione di quanto contenuto nell’immobile espropriato e non oggetto di espropriazione, con l 0 sservanza di tutte le presrizioni…” E’ una vera follia! Si espropria l’Associazione dei beni artistici e librari raccolti e si ordina di affidarli ad un terzo!

Considerazioni • • • l’Associazione “Circolo Artistico Politecnico” ed i suoi Soci che, nel

Considerazioni • • • l’Associazione “Circolo Artistico Politecnico” ed i suoi Soci che, nel corso di decenni, attingendo alle proprie disponibilità finanziarie, hanno costruito, incrementato e mantenuto il patrimonio di notevole valore artistico, culturale e storico vengono così colpiti e danneggiati in modo irreparabile. I Soci dell’Associazione non possono restare passivi nel vedere che , dopo essersi spogliati di una loro proprietà per mantenere a proprie spese un museo ed una biblioteca privata, aperta alla pubblica fruibilità, ne venga beneficiato un soggetto terzo, privo di specifici meriti e, statutariamente costituito per fini lucrativi nel campo immobiliare. Cosa farà l’acquirente una volta confermata l’assegnazione del cespite ( mq. 1. 700 circa in piazza S. Ferdinando) al ridicolo prezzo di €. 3. 410. 000, 00 (l’affare del secolo)? Deve presumersi che, trattandosi di una società immobiliare, verrà interrotto il tradizionale mecenatismo dei Soci della Associazione ed il bene acquisito verrà avviato alla produzione di vantaggi economici e finanziari. (in data 4 marzo scorso, la Nuova Edificatrice Srl ha presentato formale istanza per l’eliminazione del vincolo di destinazione!!!!) Il bene è e deve restare al servizio della Associazione perché si possa continuare, anche nel futuro, l’opera di sostegno alle attività, artistica, culturale, sociale e storica. A tal riguardo, L’Associazione ha offerto al Ministero dei Beni Culturali la donazione dell’intero patrimonio nel caso in cui il Ministero eserciti il previsto diritto di prelazione.

segue • Ma non solo • I Soci hanno anche deciso di devolvere i

segue • Ma non solo • I Soci hanno anche deciso di devolvere i 2 milioni di €uro che si prevede rimarranno dal prezzo di assegnazione (una volta saldata l’intera posizione debitoria) alla ristrutturazione completa della sede, alla realizzazione della sala teatro, il cui progetto è già stato approvato dalla Soprintendenza, alla realizzazione del museo della fotografia, con la sistemazione organica della raccolta già presente in sede, alla sistemazione della raccolta documentale ed a riavviare l’attività temporaneamente sospesa per la procedura. • Sia l’Avvocatura dello Stato, sia il Soprintendente arch. Guglielmo hanno apprezzato la offerta della Associazione ed hanno proposto al Ministero l’esercizio del diritto di prelazione e la successiva assegnazione del bene in gestione all’Associazione,

segue • non senza evidenziare i vantaggi culturali (un museo, una biblioteca, una fototeca

segue • non senza evidenziare i vantaggi culturali (un museo, una biblioteca, una fototeca ed uno spazio teatrale al centro della città) ed anche i benefici economici, avendo valutato i beni circa €. 10. 000, 00. • In considerazione che il momento elettorale possa distrarre l’attenzione sulla situazione dell’Associazione e che possano trascorrere rapidamente i 60 giorni che la legge lascia all’esercizio del diritto di prelazione, è stato inviato un apposito appello all’on. Avv. Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, affinché, memore che tra i suoi soci il Circolo ha annoverato l’on. Avv. Enrico De Nicola, primo Presidente della Repubblica, possa intercedere a sostegno della nostra ardua battaglia. • SI E’ IN ATTESA

segue • Si è recentemente scoperto che la Nuova Edificatrice non ha versato nei

segue • Si è recentemente scoperto che la Nuova Edificatrice non ha versato nei tempi previsti il saldo del prezzo. A tanto autorizzata dal giudice. • Da ricordare che il giudice alla nostra specifica richiesta, pur sapendo che il saldo non era stato versato, perché lo aveva lui stesso autorizzato, non lo ha comunicato all’Associazione ed ha scritto nel suo dispositivo dell’ottobre 2007: poiché il notaio delegato non ha comunicato che il saldo non è stato versato, bisogna presumere che il versamento sia avvenuto. • Nulla era stato versato!!!