ART BONUS OPPORTUNIT E VANTAGGI Riflessioni sulle misure
ART BONUS OPPORTUNITÀ E VANTAGGI Riflessioni sulle misure a sostegno del nuovo mecenatismo. Profili economici e fiscali. Prof. Avv. Fabio Marchetti 1
Prima dell’Art Bonus • Detrazione di imposta del 19% (per le persone fisiche) o deduzione dall’imponibile (per le imprese e società) secondo gli articoli 15 e 100 del t. u. i. r. per: • per le spese di manutenzione degli immobili storici detenuti direttamente • per le erogazioni liberali a favore della cultura. in alternativa • Deduzione nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70. 000 € delle liberalità in denaro o in natura a favore di associazioni e fondazioni aventi per oggetto la tutela, valorizzazione, promozione di beni storici, artistici, paesaggistici (Decreto competitività: d. l. 35/2005 cd. «più dai meno paghi» ). Prof. Avv. Fabio Marchetti 2
Prima dell’Art Bonus • I principali difetti di tale sistema: • la complessità delle procedure (v. in particolare l‘art. 15 del t. u. i. r per le opere di manutenzione e restauro degli immobili e altri beni storico/culturali di proprietà); • la responsabilizzazione dei mecenati (v. in particolare d. l. 35/2005); • la concorrenza delle agevolazioni per la cultura con una serie di altre e diverse agevolazioni a favore del sociale. Prof. Avv. Fabio Marchetti 3
L’Art Bonus • Introdotto dal d. l. 83/2014 e reso permanente dalla legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). • Prevede un credito d’imposta nella misura del 65% per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici nei limiti: • per le persone fisiche ed enti non commerciali (i. e. fondazioni bancarie) del 15% del reddito imponibile dichiarato; • per le imprese, società ed enti commerciali nel limite del 5 per mille dei ricavi dichiarati. • Il credito d’imposta è fruibile in tre quote annuali di pari importo. Prof. Avv. Fabio Marchetti 4
Art bonus: credito d’imposta e non detrazione o deduzione • La differenza tecnica fra credito d’imposta e detrazione/deduzione: • la detrazione è limitata nell’ammontare (19% della somma erogata a titolo di liberalità) e non è fruibile in mancanza di un’imposta da versare; • la deduzione (anche là dove non limitata nell’ammontare: art. 100 del t. u. i. r. ) non è fruibile in mancanza di un reddito d’impresa imponibile; • il credito d’imposta è fruibile anche in mancanza di un’imposta dovuta (in caso di incapienza può essere riportato a nuovo o chiesto a rimborso); • per i titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è fruibile in compensazione, essendo scomputabile dalle imposte dovute (nonché dagli eventuali contributi previdenziali) fin dai primi versamenti successivi all’effettuazione dell’erogazione liberale. Prof. Avv. Fabio Marchetti 5
Art bonus: credito d’imposta e non detrazione o deduzione • Si ipotizzi un versamento liberale di 10. 000 €, per il quale sussistano in astratto tutte le condizioni per fruire tanto dell’Art Bonus che della detrazione o deduzione: • credito d’imposta/Art Bonus = 6. 500 € fruibile in dichiarazione (persone fisiche o enti non commerciali) o ‘immediatamente’ in compensazione (imprese, società) in tre quote pari a 2. 167 € per anno; • detrazione = 1. 900 € fruibile in dichiarazione (sempreché l’imposta lorda dovuta sia pari o superiore a 1. 900 €); • deduzione = 2. 400 € (minore IRES dovuta sul minor imponibile di 10. 000 €). Prof. Avv. Fabio Marchetti 6
Art bonus versus la disciplina del t. u. i. r o del d. l. 35/2005 • Immediata fruibilità. • Semplificazione: ciò che è richiesto al mecenate è solo la dimostrazione dell’erogazione liberale (bonifico, carta di credito, ecc. ). • Nessuna responsabilizzazione del mecenate. • Non concorrenza con altre agevolazioni fiscali: il credito d’imposta per Art Bonus è riconosciuto solo per le erogazioni liberali a favore della cultura. Prof. Avv. Fabio Marchetti 7
Art Bonus: possibili linee evolutive • Se l’Art Bonus, come dimostrato anche dai primi dati ottenuti dalla sua applicazione, è uno strumento sicuramente efficiente o più efficiente delle preesistenti detrazioni e/o deduzioni fiscali, possono individuarsi alcuni limiti che potrebbero meritare una sua implementazione: • la mancanza di una disciplina specifica per la tutela preventiva del patrimonio storico e artistico (nel d. l. 83/2014 si parla solo di «protezione» e non anche di «prevenzione» , come invece nel codice dei beni culturali; a dimostrazione v. l’intervento speciale attuato con il d. l. 189/2016 in occasione degli ultimi eventi sismici); Prof. Avv. Fabio Marchetti 8
Art Bonus: possibili linee evolutive …segue… • il limite oggettivo dell’Art Bonus esclusivamente destinato ai beni pubblici (sono esclusi tanto i beni ecclesiastici quanto i beni privati): • con particolare riguardo ai beni privati si tratta di 30/50 mila fra palazzi, ville, castelli e giardini per i quali le uniche agevolazioni sono quelle previste dagli artt. 15 e 100 del t. u. i. r. che, a condizioni burocraticamente complesse, consente la detrazione del 19% o la deduzione dall’imponibile fiscale d’impresa delle spese per la loro manutenzione; • salvo che per le erogazioni effettuate dalla Fondazioni Bancarie (v. la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2015, n. 87/E) non è possibile prevedere erogazioni in «natura» , ma solo in denaro; manca qualunque previsione che consenta di fruire del credito d’imposta nel caso di servizi in natura erogati a titolo di liberalità; Prof. Avv. Fabio Marchetti 9
Art Bonus: possibili linee evolutive …segue… • infine, con particolare riguardo alle imprese e società, si pone spesso l’esigenza di distinguere il puro mecenatismo dalla sponsorizzazione culturale, in astratto individuabile nell’assenza di un obbligo da parte del soggetto beneficiario di ‘pubblicizzare’ il nome del mecenate a fronte, invece, di un obbligo del beneficiario di ‘pubblicizzare’ il nome dello sponsor; è distinzione che può dar luogo ad incertezze, tanto più rilevanti nel campo fiscale ove il contratto di sponsorizzazione è trattato come una spesa fiscalmente deducibile vuoi come spesa di rappresentanza vuoi come spesa di pubblicità (argomento quest’ultimo su cui, peraltro, permangono contrasti anche giurisprudenziali). Prof. Avv. Fabio Marchetti 10
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