Area Lavoro e Previdenza I MERCOLEDI DELLA PREVIDENZA

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Area Lavoro e Previdenza “I MERCOLEDI’ DELLA PREVIDENZA” I benefici contributivi per le assunzioni

Area Lavoro e Previdenza “I MERCOLEDI’ DELLA PREVIDENZA” I benefici contributivi per le assunzioni Milano, 27 gennaio 2010 a cura di Francesco Banzatti 1

DURC per benefici normativi e contributivi Disciplina introdotta dalla Legge 27 dicembre 2006, n.

DURC per benefici normativi e contributivi Disciplina introdotta dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 1175 e 1176 (Finanziaria 2007 ) La Finanziaria 2007 aveva previsto che a decorrere dal 1° luglio 2007 la fruizione dei benefici normativi e contributivi sarebbe stata subordinata al possesso del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva Inoltre la norma aveva stabilito che, ai fini della fruizione delle suddette agevolazioni, i datori di lavoro erano tenuti al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (parte economica e normativa) Fermo restando anche il rispetto degli altri obblighi di legge Il comma 1176 aveva demandato all’emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale l’attuazione della disposizione 2

DURC per benefici normativi e contributivi Decreto 24 ottobre 2007 Ha attuato le previsioni

DURC per benefici normativi e contributivi Decreto 24 ottobre 2007 Ha attuato le previsioni della Legge 296 ed è entrato in vigore dal 1/1/2008 Il decreto ha previsto: • • modalità di richiesta del DURC; validità del DURC; requisiti del DURC; elenco dei benefici di carattere contributivo subordinati al rilascio del DURC; • elenco delle violazioni penali e amministrative in conseguenza delle quali non è possibile l’emissione del DURC. 3

DURC per benefici normativi e contributivi Circolare Ministeriale n. 5 del 30 gennaio 2008

DURC per benefici normativi e contributivi Circolare Ministeriale n. 5 del 30 gennaio 2008 Ha commentato in generale il Decreto Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008 Ha fornito i chiarimenti di propria competenza, prevedendo l’invio di una autocertificazione all’INAIL in occasione dell’Autoliquidazione e delle istanze 20 e 24 MAT Circolare INPS n. 51 del 18 aprile 2008 Ha fornito i chiarimenti di propria competenza 4

DURC per benefici normativi e contributivi Il Decreto Ministeriale ha precisato che, quando vi

DURC per benefici normativi e contributivi Il Decreto Ministeriale ha precisato che, quando vi è coincidenza tra Istituto previdenziale che rilascia il DURC e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici, l’Istituto stesso verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità senza procedere alla sua materiale emissione 5

DURC per benefici normativi e contributivi Tuttavia per distinguere il DURC per le agevolazioni

DURC per benefici normativi e contributivi Tuttavia per distinguere il DURC per le agevolazioni contributive e normative dal DURC previsto per altre fattispecie, l’INPS ha denominato DURC INTERNO l’attestazione di regolarità ai fini della fruizione dei benefici, relativamente all’applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi e non della parte obbligatoria degli stessi QUALI SONO I BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI L’INPS fa integrale rinvio all’elenco allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ha valore meramente esemplificativo 6

DURC per benefici normativi e contributivi ESCLUSIONI DALL’ELENCO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI Il regime contributivo

DURC per benefici normativi e contributivi ESCLUSIONI DALL’ELENCO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI Il regime contributivo dell’apprendistato e le riduzioni che caratterizzano interi settori (agricoltura ecc. ) o interi territori (zone montane ecc. ) DECORRENZA DEL DURC INTERNO I dati relativi alla regolarità contributiva hanno cominciato a essere verificati con riferimento agli obblighi e agli adempimenti contributivi riferiti ai periodi di paga a partire da gennaio 2008 7

DURC per benefici normativi e contributivi MODALITA’ PER EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI

DURC per benefici normativi e contributivi MODALITA’ PER EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DEGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE L’INPS aveva predisposto il modulo SC 37 DURC Interno che i datori di lavoro dovevano inoltrare annualmente o, laddove non fruissero ancora in azienda di assunzioni agevolate, contestualmente alla richiesta di benefici al momento della prima assunzione Il modulo doveva essere preferibilmente inviato con modalità telematica 8

DURC per benefici normativi e contributivi SC 37 DURC Interno Autocertificava che: ü l’azienda

DURC per benefici normativi e contributivi SC 37 DURC Interno Autocertificava che: ü l’azienda rispettava la parte economica e normativa degli accordi o contratti collettivi…; ü l’azienda era in regola con l’assolvimento degli eventuali obblighi nei confronti degli altri Enti Previdenziali, assistenziali e delle Casse Edili; ü l’azienda non aveva a carico provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (o che era già decorso il periodo durante il quale non poteva essere rilasciato il DURC) 9

DURC per benefici normativi e contributivi SC 37 DURC Interno – ABOLIZIONE INVIO Ø

DURC per benefici normativi e contributivi SC 37 DURC Interno – ABOLIZIONE INVIO Ø Msg INPS n. 23462 del 23 ottobre 2008 in attesa di soluzioni semplificatrici delle modalità di trasmissione del mod. SC 37 sposta il termine di presentazione al 31 dicembre 2008 ü Circolare Min. Lavoro – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - n. 34 del 15 dicembre 2008 in accordo con gli Istituti previdenziali e assistenziali, dispone che NON RISULTA PIU’ DOVUTO NE’ L’INVIO DEL MODELLO SC 37 NE’ L’INVIO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE ALL’INAIL 10

AUTOCERTIFICAZIONE alla DPL INVIO AUTOCERTIFICAZIONE ALLA DPL Circolare Min. Lavoro – Direzione Generale per

AUTOCERTIFICAZIONE alla DPL INVIO AUTOCERTIFICAZIONE ALLA DPL Circolare Min. Lavoro – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - n. 34 del 15 dicembre 2008 in accordo con gli Istituti previdenziali e assistenziali, ha disposto che: “Le aziende sono tenute ad autocertificare l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, in ordine alla commissione delle violazioni previste nell’allegato A del Decreto in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito” 11

AUTOCERTIFICAZIONE alla DPL INVIO AUTOCERTIFICAZIONE ALLA DPL Condizioni generali: generali Ø Invio alla Direzione

AUTOCERTIFICAZIONE alla DPL INVIO AUTOCERTIFICAZIONE ALLA DPL Condizioni generali: generali Ø Invio alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente secondo la sede legale dell’impresa Ø Presentata una sola volta, salvo eventuali modifiche di quanto dichiarato che dovranno essere tempestivamente comunicate al medesimo ufficio Ø All’invio sono tenute anche le aziende che abbiano già inviato il modello SC 37 e/o l’autocertificazione all’INAIL 12

AUTOCERTIFICAZIONE alla DPL INVIO AUTOCERTIFICAZIONE ALLA DPL Condizioni generali: generali Ø A decorrere dal

AUTOCERTIFICAZIONE alla DPL INVIO AUTOCERTIFICAZIONE ALLA DPL Condizioni generali: generali Ø A decorrere dal 1° maggio 2009 l’invio dell’autocertificazione deve comunque precedere la richiesta di beneficio Ø Invio del modello predisposto e allegato alla circolare ministeriale Ø Il Ministero provvederà a verificare annualmente, a campione, la veridicità di quanto autocertificato 13

Tipologie di rapporto di lavoro subordinato con agevolazioni contributive • • Apprendistato Contratto di

Tipologie di rapporto di lavoro subordinato con agevolazioni contributive • • Apprendistato Contratto di inserimento Assunzione dalla mobilità Assunzione di lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi Assunzione di lavoratori in CIGS Assunzione di dirigenti disoccupati Assunzione di lavoratori/ici in sostituzione di lavoratori/ici in congedo 14

APPRENDISTATO RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 19 gennaio 1955, n. 25 Legge 28 febbraio 1987, n.

APPRENDISTATO RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 19 gennaio 1955, n. 25 Legge 28 febbraio 1987, n. 56 art. 21 c. 6 e 7 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 art. 53 Legge n. 296 del 2006 art. 1 comma 773 (Finanziaria per il 2007) Circolare INPS n. 22 del 23 gennaio 2007 Circolare Ministero del Lavoro n. 27 del 2008 15

Apprendistato FATTISPECIE Contratto di lavoro a causa mista (lavoro/formazione) in cui il datore di

Apprendistato FATTISPECIE Contratto di lavoro a causa mista (lavoro/formazione) in cui il datore di lavoro assume l’obbligo di garantire una formazione professionale all’apprendista e di versargli un corrispettivo per l’attività lavorativa svolta Nello scambio oggetto del contratto l’erogazione della formazione all’apprendista costituisce parte dell’obbligazione cui si vincola il datore di lavoro attraverso il contratto CCM= LAVORO vs RETRIBUZIONE + FORMAZIONE 16

Apprendistato FORMAZIONE Finalizzata sia all’acquisizione di una specifica professionalità sia allo sviluppo di competenze

Apprendistato FORMAZIONE Finalizzata sia all’acquisizione di una specifica professionalità sia allo sviluppo di competenze di base e trasversali all’attività svolta DISCIPLINA SANZIONATORIA In caso di inadempimento all’obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell’apprendista, il datore è tenuto a: versare all’Inps la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100 per cento 17

Apprendistato TIPOLOGIE Le tipologie di contratto di apprendistato sono: apprendistato professionalizzante (pienamente operativo) vecchio

Apprendistato TIPOLOGIE Le tipologie di contratto di apprendistato sono: apprendistato professionalizzante (pienamente operativo) vecchio apprendistato ante Legge Biagi (operativo in via residuale laddove il CCNL applicato non abbia ancora normato l’art. 49 del D. Lgs. 276/2003) apprendistato per l’acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione (operativo solo ove esista una sperimentazione derivante da accordo sindacale o, in assenza di leggi Regionali, attraverso apposite convenzioni stipulate con le Università o gli Enti formativi accreditati ) apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (attualmente non operativo) 18

Apprendistato Forma Il contratto deve essere stipulato “ad substantiam” in forma scritta e deve

Apprendistato Forma Il contratto deve essere stipulato “ad substantiam” in forma scritta e deve contenere: • la qualifica da conseguire; • la durata del rapporto; • il piano formativo individuale da conseguire per garantire il percorso formativo dell’apprendista. 19

Apprendistato MODIFICA CONTRIBUTIVA L’art. 1 comma 773 della legge Finanziaria 2007, ha modificato la

Apprendistato MODIFICA CONTRIBUTIVA L’art. 1 comma 773 della legge Finanziaria 2007, ha modificato la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge n. 25 del 19 gennaio 1955, e successive modificazioni ed integrazioni Si determina così, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il superamento dell’importo della contribuzione dovuta, nella misura delle c. d. marche settimanali Dalla medesima decorrenza ai lavoratori assunti contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e, la relativa contribuzione, è stabilita da apposito decreto 20

Apprendistato L’aliquota del 10% è così ripartita : 9, 01% FPLD 0, 53% MALATTIA

Apprendistato L’aliquota del 10% è così ripartita : 9, 01% FPLD 0, 53% MALATTIA 0, 11% 0, 05% 0, 30% CUAF MATERNITA’ INAIL 21

Apprendistato CONTRIBUZIONE A CARICO APPRENDISTA L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,

Apprendistato CONTRIBUZIONE A CARICO APPRENDISTA L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5, 84% della retribuzione imponibile ALIQUOTA COMPLESSIVA L’aliquota complessivamente dovuta, tra datore di lavoro e apprendista, è pari a 15, 84% (10% + 5, 84%) 22

Apprendistato TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO ULTERIORE BENEFICIO CONTRIBUTIVO I benefici contributivi previsti, sia

Apprendistato TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO ULTERIORE BENEFICIO CONTRIBUTIVO I benefici contributivi previsti, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, sono mantenuti per un ulteriore anno dalla trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 21 comma 6 Legge 56/1987) Se l’azienda dalla quale dipende l’apprendista è soggetta alla disciplina della Cigs, la quota contributiva a carico del lavoratore viene incrementata dello 0, 30% 23

Contratto di inserimento RIFERIMENTI NORMATIVI § § § § D. Lgs. 10 settembre 2003,

Contratto di inserimento RIFERIMENTI NORMATIVI § § § § D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 artt. 54– 59 Accordo interconfederale del 11. 02. 2004 Circolare INPS n. 51 del 16. 03. 2004 Circolare Ministero del Lavoro n. 31 del 21. 07. 2004 D. Lgs. n. 251 del 6. 10. 2004 Decreto Ministeriale, 17 novembre 2005 Circolare INPS n. 74 del 19. 05. 2006 Decreto 13 novembre 2008 24

Contratto di inserimento FATTISPECIE Il contratto di inserimento ha lo scopo di favorire l’inserimento

Contratto di inserimento FATTISPECIE Il contratto di inserimento ha lo scopo di favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinate categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo ad un determinato contesto lavorativo E’ un contratto a tempo determinato, non può avere durata inferiore a 9 mesi e superiore a 18 mesi, elevabili a 36 mesi in caso di assunzione di persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico 25

Contratto di inserimento Soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento: a)

Contratto di inserimento Soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento: a) Soggetti di età tra i 18 e i 29 anni b) Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni c) Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro d) Lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni e) Donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 % quello maschile (aree determinate con apposito D. M. ) f) Persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. 26

Contratto di inserimento Esclusioni Il datore di lavoro deve avere mantenuto in servizio almeno

Contratto di inserimento Esclusioni Il datore di lavoro deve avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti. Tale condizione non opera quando, nei 18 mesi precedenti all’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. Ai fini del computo sono esclusi: • I lavoratori dimessi; • I lavoratori licenziati per giusta causa; • I lavoratori che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • I contratti risolti nel corso o a termine del periodo di prova; • I contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro (franchigia) 27

Contratto di inserimento BENEFICI CONTRIBUTIVI Soggetti appartenenti alla lettera a): l’assunzione NON dà per

Contratto di inserimento BENEFICI CONTRIBUTIVI Soggetti appartenenti alla lettera a): l’assunzione NON dà per legge diritto a benefici contributivi Soggetti appartenenti alle lettere b) c) d) e) f): l’assunzione comporta agevolazioni contributive per il datore di lavoro, le cui misure sono articolate in base: al settore di appartenenza del datore di lavoro all’ubicazione territoriale del medesimo La contribuzione a carico del lavoratore è dovuta nella misura intera Il beneficio si estende anche ai premi INAIL 28

Contratto di inserimento RIEPILOGO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI b) c) d) e) f) NATURA DEL

Contratto di inserimento RIEPILOGO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI b) c) d) e) f) NATURA DEL D. D. LAV. UBICAZIONE TERRITORIALE DEL D. D. LAV. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA IMPRESE Centro - Nord 25% contribuzione a carico del d. d. l. IMPRESE Mezzogiorno Contribuzione dovuta come per gli apprendisti Imprese del settore Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti Centro - Nord 40% contribuzione a carico del d. d. l. Imprese del settore Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti Mezzogiorno Contribuzione dovuta come per gli apprendisti 29

Contratto di inserimento BENEFICI CONTRIBUTIVI L’agevolazione contributiva del 25% è sempre applicabile direttamente dal

Contratto di inserimento BENEFICI CONTRIBUTIVI L’agevolazione contributiva del 25% è sempre applicabile direttamente dal datore di lavoro perché non è considerata aiuto di stato L’agevolazione contributiva SUPERIORE AL 25%, è consentita solo nel rispetto delle “ulteriori condizioni” previste dal Regolamento CE n. 2204/2002 art. 5 (D. Lgs. 251/2004) 30

Contratto di inserimento ULTERIORI CONDIZIONI E’ prevista l’immediata operatività degli aiuti di stato solo

Contratto di inserimento ULTERIORI CONDIZIONI E’ prevista l’immediata operatività degli aiuti di stato solo se sono rispettate queste condizioni previste dal regolamento comunitario: CONDIZIONI OGGETTIVE l’ammontare del beneficio non deve superare il 50% del costo salariale annuo del lavoratore (60% per i disabili); l’assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento; il contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi; CONDIZIONI SOGGETTIVE i soggetti devono comunque essere “soggetti svantaggiati” 31

Contratto di inserimento I SOGGETTI SVANTAGGIATI: lavoratori extracomunitari disoccupati da oltre due anni che

Contratto di inserimento I SOGGETTI SVANTAGGIATI: lavoratori extracomunitari disoccupati da oltre due anni che non abbiano seguito corsi di formazione soggetti che vivono da soli con uno o più figli a carico soggetti con più di 50 anni privi di un posto di lavoro soggetti privi di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente disoccupati di lungo periodo ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone con meno di 25 anni qualsiasi donna di un’area NUTS 2 (nomenclatura delle unità territoriali statistiche) lavoratori disabili 32

Contratto di inserimento SOGGETTI APPARTENENTI ALLA LETTERA e): DONNE L’assunzione di donne è subordinata

Contratto di inserimento SOGGETTI APPARTENENTI ALLA LETTERA e): DONNE L’assunzione di donne è subordinata alla pubblicazione di un apposito D. M. che determini le aree di cui alla Legge 276/2003 art. 54, comma 1, lett. e) Individuate le aree, al datore di lavoro spetta il beneficio del 25% L’agevolazione SUPERIORE AL 25% è subordinata alla identificazione delle “aree territoriali” previste dall’art. 2 lett. f) del Regolamento CE, aree nelle quali le donne che vi risiedono sono considerate “soggetti svantaggiati” (NUTS 2) E’ inoltre necessario che la lavoratrice svolga anche l’attività lavorativa in una delle “aree territoriali” Anche queste aree sono individuate con D. M. 33

Contratto di inserimento SOGGETTI APPARTENENTI ALLA LETTERA e): DONNE Aree territoriali nelle quali le

Contratto di inserimento SOGGETTI APPARTENENTI ALLA LETTERA e): DONNE Aree territoriali nelle quali le donne che vi risiedono sono considerate “soggetti svantaggiati” DECRETI D. M. 17/11/2005 – anni 2004, 2005, 2006 D. M. 26/10/2007 – anno 2007 D. M. 13/11/2008 – anno 2008: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna (non ci sono più il Lazio e la Calabria) Anno 2009? 34

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità RIFERIMENTI NORMATIVI LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO Legge

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità RIFERIMENTI NORMATIVI LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO Legge 23 luglio 1991, n. 223 art. 25 c. 9 e art. 8 c. 4 LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO E TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO Legge 23 luglio 1991, n. 223 art. 8 c. 2 e art. 8 c. 4 35

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità FATTISPECIE L’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità FATTISPECIE L’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità prevede benefici contributivi se effettuata con una delle seguenti modalità: a tempo indeterminato a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi a tempo determinato con successiva trasformazione a tempo indeterminato L’agevolazione non si applica ai premi INAIL che vengono versati in misura piena 36

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità 1) ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO I datori di

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità 1) ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano per un periodo di 18 mesi del versamento dell’aliquota pari a quella prevista per gli apprendisti – aliquota del 10% calcolata sull’imponibile previdenziale contributivo (Legge n. 296 del 2006 – Finanziaria per il 2007) L’aliquota a carico del lavoratore è quella stabilita per la generalità dei lavoratori 37

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (Segue) 1) ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (Segue) 1) ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO Se l’assunzione a tempo indeterminato è anche a tempo pieno, al datore di lavoro è concesso un ulteriore beneficio (mensile) pari al 50% dell’indennità di mobilità che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto inoccupato (a condizione che questi ne abbia diritto) Il beneficio non può superare: Ø 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, Ø 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, Ø elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale Dalla durata massima del contributo devono essere detratti i periodi di indennità già goduti dal lavoratore 38

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità 2) ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO I datori di

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità 2) ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO I datori di lavoro che assumono contratto di lavoro a tempo determinato, anche part-time, di durata non superiore a 12 mesi, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, beneficiano del versamento dei contributi nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti - 10% della retribuzione imponibile(Legge n. 296 del 2006 – Finanziaria per il 2007) L’aliquota a carico del lavoratore è quella stabilita per la generalità dei lavoratori 39

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità 3) TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONTRATTO DI

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità 3) TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi -10% della retribuzione imponibile(Legge n. 296 del 2006 – Finanziaria per il 2007) DECORRENZA AGEVOLAZIONE: dal periodo di paga in corso al momento della trasformazione (11 mesi + 12 mesi = max 23 mesi di agevolazione) L’aliquota a carico del lavoratore rimane quella stabilita per la generalità dei lavoratori 40

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (Segue) 3) TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONTRATTO

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (Segue) 3) TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO Se la trasformazione del contratto a termine avviene a tempo pieno, al datore di lavoro è concesso un ulteriore beneficio (mensile) pari al 50% dell’indennità di mobilità che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto inoccupato (a condizione che questi ne abbia diritto) Il contributo non può superare: Ø 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni di età, Ø 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni di età, Ø elevato a 36 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale Dalla durata massima del contributo devono essere detratti i periodi di indennità già goduti dal lavoratore 41

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ESCLUSIONI DAL BENEFICIO CONTRIBUTIVO Le agevolazioni sono escluse

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ESCLUSIONI DAL BENEFICIO CONTRIBUTIVO Le agevolazioni sono escluse nei seguenti casi: Durante il periodo di vigenza del diritto di precedenza (6 mesi dal licenziamento, se per la stessa mansione) Quando i lavoratori sono collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte di un’azienda che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l’impresa che assume Quando i lavoratori sono collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte di un’azienda che presenta rapporti di controllo o di collegamento con l’impresa che assume Quando non si realizza un effettivo incremento dell’occupazione nel caso di operazioni societarie ai sensi dell’art. 2112 del c. c. 42

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità RIEPILOGO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI TIPOLOGIA CONTRATTO DURATA AGEVOLAZIONE

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità RIEPILOGO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI TIPOLOGIA CONTRATTO DURATA AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA RECUPERO 50% INDENNITA’ MOBILITA’ A TEMPO INDETERMINATO 18 mesi Si (solo se a tempo pieno) A TEMPO DETERMINATO MAX 12 MESI Max 12 mesi No A TERMINE SUCCESSIVAMENTE TRASF. A TEMPO INDETERMINATO Max 23 mesi Si al momento della trasformazione (solo se a tempo pieno) 43

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità AZIENDE NON RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DELLA CIGS PICCOLA

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità AZIENDE NON RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DELLA CIGS PICCOLA MOBILITA’ (aziende con anche meno di 15 dipendenti) Con apposito provvedimento legislativo gli sgravi sono previsti anche per l’assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende non rientranti nella disciplina della CIGS Lo sgravio attiene solo alla riduzione contributiva a carico del datore di lavoro - 10% della retribuzione imponibile Non è previsto l’ulteriore beneficio del recupero del 50% dell’indennità di mobilità poiché al lavoratore non spetta il relativo trattamento 44

Lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 29

Lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 29 dicembre 1990, n. 407 art. 8 c. 9 45

Lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi FATTISPECIE Assunzione a tempo

Lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi FATTISPECIE Assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, di lavoratori: disoccupati da almeno 24 mesi sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi 46

Lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi BENEFICIO CONTRIBUTIVO Ai datori

Lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi BENEFICIO CONTRIBUTIVO Ai datori di lavoro (centro-nord) spetta una riduzione dei contributi del 50% per un periodo di 36 mesi (per le imprese operanti nel Mezzogiorno il beneficio consiste nell’esonero totale dei contributi per un periodo di 36 mesi) La contribuzione a carico del lavoratore si applica nella misura prevista per la generalità dei lavoratori Il beneficio si estende anche ai premi INAIL 47

Lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi CONDIZIONI L’assunzione di questi

Lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi CONDIZIONI L’assunzione di questi lavoratori non deve essere effettuata per sostituire lavoratori dipendenti dalla stessa impresa, per qualsiasi causa licenziati o sospesi – nei 6 mesi precedenti l’assunzione (fra i lavoratori licenziati o sospesi non sono compresi i dimissionari e quelli a scadenza di contratto) 48

Assunzione di lavoratori in CIGS RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 23 luglio 1991, n. 223 art.

Assunzione di lavoratori in CIGS RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 23 luglio 1991, n. 223 art. 8 c. 4 Legge 19 luglio 1993, n. 236 art. 4 c. 3 49

Assunzione di lavoratori in CIGS FATTISPECIE Assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori

Assunzione di lavoratori in CIGS FATTISPECIE Assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che siano contestualmente: Ø sospesi dal lavoro per CIGS da almeno tre mesi, anche se non continuativi, Ø dipendenti da aziende beneficiarie di CIGS da almeno sei mesi (continuativi) E’ necessario che i lavoratori al momento dell’assunzione si trovino ancora in CIGS 50

Assunzione di lavoratori in CIGS BENEFICIO CONTRIBUTIVO Per un periodo pari a 12 mesi,

Assunzione di lavoratori in CIGS BENEFICIO CONTRIBUTIVO Per un periodo pari a 12 mesi, mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella dovuta per gli apprendisti - 10% dell’imponibile contributivo – (Legge n. 296 del 2006 – Finanziaria per il 2007) La contribuzione a carico del lavoratore è quella stabilita per la generalità dei lavoratori L’agevolazione NON si applica al premio INAIL che deve essere versato nella misura intera 51

Assunzione di lavoratori in CIGS CONTRIBUTO AGGIUNTIVO Per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al

Assunzione di lavoratori in CIGS CONTRIBUTO AGGIUNTIVO Per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, al datore di lavoro è concesso inoltre un contributo mensile pari al 50% del valore dell’indennità di mobilità che il lavoratore, ove licenziato alla fine del periodo di CIGS, avrebbe percepito se non fosse stato assunto Tale beneficio è riconosciuto per la durata massima di: ü 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni, ü 21 mesi per lavoratori con età superiore a 50 anni, ü elevato a 33 mesi per lavoratori ultracinquantenni assunti nel mezzogiorno o nelle circoscrizioni con percentuale di disoccupazione superiore alla media nazionale 52

Assunzione di lavoratori in CIGS CONDIZIONI Le agevolazioni non spettano se il datore di

Assunzione di lavoratori in CIGS CONDIZIONI Le agevolazioni non spettano se il datore di lavoro che assume: ha in atto sospensioni dal lavoro con intervento della CIGS ha proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti l’assunzione, salvo che l’assunzione avvenga per acquisire professionalità diverse presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o ha rapporti di collegamento e/o di controllo con il datore di lavoro che ha posto in CIGS i lavoratori nei sei mesi precedenti 53

Assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in

Assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga RIFERIMENTI NORMATIVI • D. L. 10 febbraio 2009 n. 5, c. 7, art. 7 ter convertito con Legge 9 aprile 2009, n. 33 • Circolare INPS n. 5 del 13 gennaio 2010 54

Assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in

Assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga INCENTIVO Alle imprese che assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della Legge n. 223/1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari alle indennità spettanti al lavoratore non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. 55

Assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in

Assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga CONDIZIONI L’incentivo non spetta se: • l’assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale; • tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo salvo che l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento; • il datore di lavoro che assume: abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale; abbia in atto sospensioni per crisi aziendali ai sensi dell’art. 19, c. 1, del D. L. 185/2008, convertito in L. 2/2009; abbia effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l'assunzione. 56

Assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in

Assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga TIPOLOGIA DI ASSUNZIONI INCENTIVATE L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 5/2009 L’assunzione può essere sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che parziale L’incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato 57

Assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in

Assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga MISURA E DURATA Per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, l’impresa gode di: • un incentivo mensile pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore • al netto della riduzione del 5, 84% L’incentivo spetta – in costanza di rapporto di lavoro - per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore 58

Assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in

Assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga ISTRUZIONI INPS Il datore di lavoro deve: • comunicare l’ assunzione al Centro per l’impiego competente, con modello Unificato Lav; • inoltrare una dichiarazione di responsabilità, prevista dalla legge per il riconoscimento dell’incentivo; le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “ 3 Q” che assume il significato di “azienda ammessa al beneficio”. 59

Incentivo per il reimpiego dei dirigenti RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 7 agosto 1997, n. 266

Incentivo per il reimpiego dei dirigenti RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 7 agosto 1997, n. 266 art. 20 Legge Bersani 60

Incentivo per il reimpiego dei dirigenti FATTISPECIE Hanno diritto ad un beneficio contributivo le

Incentivo per il reimpiego dei dirigenti FATTISPECIE Hanno diritto ad un beneficio contributivo le aziende con meno di 250 dipendenti che assumono a tempo determinato o indeterminato, indeterminato anche part-time, part-time personale con qualifica dirigenziale privo di occupazione, presente nella BANCA DATI costituita presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro della Lombardia CONDIZIONI L’iscrizione del dirigente nella banca dati è condizione essenziale per ottenere i benefici previsti Il dirigente non deve aver avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi sei mesi con l’azienda che lo assume 61

Incentivo per il reimpiego dei dirigenti BENEFICIO CONTRIBUTIVO Al datore di lavoro viene riconosciuto

Incentivo per il reimpiego dei dirigenti BENEFICIO CONTRIBUTIVO Al datore di lavoro viene riconosciuto il 50% della contribuzione complessiva dovuta all’INPS, con riferimento sia alla quota dovuta dal datore di lavoro che a quella dovuta dal lavoratore, per una durata massima di 12 mesi L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse stanziate con D. M. tutti gli anni Il beneficio è applicabile anche ai PREMI INAIL 62

Incentivo per il reimpiego dei dirigenti BENEFICIO CONTRIBUTIVO L’agevolazione compete sulle sole quote di

Incentivo per il reimpiego dei dirigenti BENEFICIO CONTRIBUTIVO L’agevolazione compete sulle sole quote di contribuzione dovute alle gestioni previdenziali ed assistenziali Per le contribuzioni dovute all’INPS è esclusa la sola quota dello 0, 30% della DS, destinata al fondo di rotazione I contributi dovuti a Fondi o Casse (Mario Negri, Pastore, Previndai ecc. ) non rientrano tra le contribuzioni oggetto del computo per il beneficio contributivo 63

Incentivo per il reimpiego dei dirigenti ITER PROCEDURALE L’azienda deve inoltrare richiesta nominativa, nominativa

Incentivo per il reimpiego dei dirigenti ITER PROCEDURALE L’azienda deve inoltrare richiesta nominativa, nominativa tramite apposito modulo, all’Agenzia Regionale per il Lavoro che, sottopone la pratica all’esame del Comitato Consultivo. In caso di parere favorevole, il Direttore dell’Agenzia emana un decreto di autorizzazione al beneficio Ricevuto il decreto l’azienda deve perfezionare la pratica di assunzione La BANCA DATI è costituita a seguito di convenzione tra l’Agenzia stessa, le Confederazioni sindacali dei dirigenti e le Associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative 64

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto Legislativo 26 marzo 2001,

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 art. 4 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”) 65

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo FATTISPECIE Assunzione a tempo determinato di lavoratori/ici

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo FATTISPECIE Assunzione a tempo determinato di lavoratori/ici per sostituire lavoratori/ici assenti per congedo di maternità o di paternità, o per congedo parentale, da parte di aziende con meno di 20 dipendenti (al momento dell’assunzione) 66

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo PRECISAZIONI EQUIVALENZA ORARIA Lo sgravio trova applicazione

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo PRECISAZIONI EQUIVALENZA ORARIA Lo sgravio trova applicazione quando l’orario lavorativo del sostituto non è superiore a quello del lavoratore sostituito Se in sostituzione del lavoratore assente vengono assunti più lavoratori part-time lo sgravio compete purché la somma dell’orario di lavoro dei sostituti sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito Nessuna riduzione contributiva spetta invece se l’orario di lavoro dei sostituti supera l’orario di lavoro del sostituito EQUIVALENZA DELLE QUALIFICHE La sostituzione non implica necessariamente l’equivalenza delle qualifiche del sostituto e del sostituito 67

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo PROCEDURA L’azienda interessata deve attestare all’INPS mediante

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo PROCEDURA L’azienda interessata deve attestare all’INPS mediante autocertificazione che la forza occupazionale al momento dell’assunzione è inferiore alle 20 unità l’assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratori che sono assenti per congedo di maternità o parentale 68

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo BENEFICIO CONTRIBUTIVO Il beneficio contributivo consiste nella

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo BENEFICIO CONTRIBUTIVO Il beneficio contributivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro Beneficio riduzione del 50% del PREMIO INAIL L’agevolazione spetta a decorrere dalla data di assunzione del sostituto (che può essere effettuata anche con un mese di anticipo rispetto al periodo di inizio del congedo) e compete fino alla data di cessazione dell’astensione e comunque non oltre il compimento di un anno di età del bambino 69

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo COMPUTO DIPENDENTI Nel computo: vanno ricompresi tutti

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo COMPUTO DIPENDENTI Nel computo: vanno ricompresi tutti i lavoratori di qualunque qualifica (lavoratori a domicilio, dirigenti, ecc. ) vanno esclusi i lavoratori assunti con CFL e apprendistato il lavoratore assente anche se non retribuito è escluso se in sua sostituzione è stato assunto un altro lavoratore: in tal caso viene computato il sostituto i lavoratori part-time si computano in proporzione all’orario svolto 70