AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte LA
- Slides: 21
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Torino, 26 marzo 2012 1
LA NORMA mediazione (“Il reclamo e la mediazione”) è stata inserita nel corpus delle norme sul processo tributario La (articolo 17 -bis del DLGS 546/92, introdotto dal DL 98/11) 2
ESPERIENZE ESTERE Ø A differenza degli altri Paesi europei, in Italia vengono instaurate oltre 170. 000 controversie all’anno contro atti dell’Agenzia Ø In alcuni Paesi europei sono già previsti meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie: Ø FRANCIA: pregiudiziale amministrativa Ø SPAGNA: procedura di riesame Ø GERMANIA: Beschwerde 3
IN ITALIA E IN PIEMONTE In Italia: Ø Ricorsi presentati in Commissione tributaria provinciale n. 170. 403 (2011) Ø Di cui potenzialmente mediabili n. 113. 253 (ossia il 66, 5%) In Piemonte: Piemonte Ø Ricorsi presentati alle Commissioni Tributarie sono stati n. 5. 715 (2011) Ø Di cui potenzialmente mediabili n. 3. 649 (ossia il 63, 8%) 4
RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI DEFLATIVI La mediazione Øè generale; Øè obbligatoria Øobbliga l’Agenzia ad esaminare e rispondere sistematicamente alle contestazioni del contribuente; Ø assolve a una funzione sostanzialmente decisoria (anticipa il giudizio delle Commissioni tributarie); Øtiene conto dei motivi esposti nel ricorso (non sempre prospettati in sede di adesione) 5
CONTROVERSIE MEDIABILI Ø Atti emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 17 bis c. 1) Ø di valore non superiore a € 20. 000 (art. 17 bis c. 1) Ø ricompresi nell’elenco di cui all’art 19 D. Lgs 546/92) (art. 17 bis c. 6) Ø notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (art. 39 c. 11 DL 98/11) si ritengono mediabili anche le controversie relative al rifiuto tacito per le quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano decorsi 90 gg. dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso (Circ. 9/2012) sono esclusi ex art. 17 bis c. 4 gli atti aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato 6
LEGITTIMAZIONE PASSIVA AGENZIA Ø Il presupposto normativo concernente l’Agenzia dell’entrate quale emittente dell’atto contestato implica, necessariamente, che essa sia anche legittimata passiva nel processo Ø l’atto non è mediabile se l’Agenzia non è legittimata passivamente 7
CARTELLA DI PAGAMENTO Ø CONTESTAZIONE SOLO VIZI PROPRI CARTELLA : NO MEDIAZIONE Ø CONTESTAZIONE VIZI DEL RUOLO : SI MEDIAZIONE Ø CONTESTAZIONI VIZI RUOLO E CARTELLA: MEDIAZIONE SU RUOLO 8
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA ØValgono i criteri generali dell’art. 12, comma 5, DLGS 546/92; Øatto che contiene più tributi: totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione Ø istanza cumulativa avverso una pluralità di atti: il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto contestato con l’istanza cumulativa Øaccertamento minor perdita d’impresa: valore della controversia è dato dall’imposta “virtuale” relativa alla differenza tra la perdita dichiarata e la minor perdita accertata. 9
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCESSO TRIBUTARIO Ø L’istanza avvia un procedimento amministrativo para-processuale Ø La presentazione dell’istanza vale come notifica del ricorso (chiamata in causa) Ø L’istanza coincide sostanzialmente con il ricorso 10
CONTENUTO DELL’ISTANZA In aggiunta al contenuto del ricorso, l’istanza può contenere: Ø richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto Ø motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa All’istanza vanno uniti gli stessi documenti che si depositeranno nell’eventuale giudizio 11
IMPOSTA DI BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO L’istanza e gli atti prodotti nell’ambito del procedimento di mediazione ( tra i quali anche la procura alle liti e a mediare) sono esenti da imposta di bollo (Circolare n. 70/E del 2002 – Risoluzione n. 13/E del 2011) Il contributo unificato risulta dovuto soltanto nell’ipotesi in cui il contribuente - non avendo ottenuto il richiesto annullamento dell’atto o non avendo concluso la mediazione - depositi il ricorso presso la segreteria della CTP (Circolare n. 1/DF del 2011) 12
EFFETTI DELL’ISTANZA Effetti processuali la notificazione dell’istanza equivale alla notificazione del ricorso – “chiamata in giudizio” Ø la notificazione dell’istanza rileva ai fini del calcolo del termine per la “costituzione in giudizio” Effetti sostanziali Interruzione del decorso dei termini di decadenza o prescrizione (effetto ricondotto al momento della notifica del ricorso) 13
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO In caso di: Ø diniego (o accoglimento parziale) dell’istanza Ø silenzio dell’Ufficio protrattosi per 90 giorni il contribuente può costituirsi in giudizio, depositando l’istanza in Commissione tributaria provinciale, entro 30 giorni dalla: Ø comunicazione del diniego (o dell’accoglimento parziale) Ø scadenza del termine di 90 giorni decorrente dalla presentazione dell’istanza A pena di inammissibilità del ricorso: Ø i motivi esposti nell’istanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso 14
ESAME PRELIMINARE DELL’ISTANZA Motivi di inammissibilità 1. presentazione dell’istanza di mediazione oltre il termine di decadenza 2. carenza di elementi che consentano di riferire l’istanza al ricorrente (mancanza della sottoscrizione, carenza di legittimazione del difensore) 3. carenza di elementi che consentano di ricostruire il contenuto minimo indispensabile dell’istanza (mancanza o insufficienza assoluta dei motivi o dell’oggetto) Ø Si tratta di motivi che tendenzialmente coincidono con quelli di inammissibilità del ricorso 15
IMPROPONIBILITÀ DELL’ISTANZA Ø Istanza di mediazione proposta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge Ø In tali ipotesi il termine di 30 gg. per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla data di notificazione dell’impugnazione 16
ESITI Ø Accoglimento dell’istanza (annullamento atto) Ø Mediazione (eventualmente contraddittorio) a seguito di Ø Proposta di mediazione al solo fine di ottenere la riduzione delle sanzioni Ø Diniego dell’istanza 17
RIDUZIONE DELLE SANZIONI Ø Sanzione pari al 40% delle somme irrogabili in base all’ammontare del tributo risultante dalla mediazione Ø La sanzione non può risultare inferiore al 40% dei limiti minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (art. 48 DLGS 546/92) 18
PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE Versamento dell’importo dovuto o della prima rata nei 20 gg. successivi alla conclusione (sottoscrizione) della mediazione Ø in un’unica soluzione o in forma rateale Ø mediante F 24 per la totalità degli atti, con possibilità di compensazione 19
DINIEGO DELL’ISTANZA Ø In caso di: Ø Inammissibilità dell’istanza Ø Assenza dei presupposti per annullare l’atto o per concludere la mediazione Ø Non è un atto impugnabile, così come tutti gli atti del procedimento di mediazione 20
CONDANNA AGGRAVATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE La parte soccombente in giudizio (che non ha inteso definire il rapporto in sede di mediazione) è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, le spese del procedimento di mediazione, quantificate in ragione del 50% delle spese del giudizio 21
- Agenzia delle entrate pdf
- Agenzia del demanio direzione regionale veneto
- Agenzia del demanio firenze
- Agenzia del demanio piemonte
- Organigramma regione lombardia
- Agenzia del demanio catania
- Ufficio scolastico territoriale di venezia
- Lezione delle antique cose
- La nascita delle lingue e delle letterature romanze
- L esperienza delle cose moderne e la lezione delle antique
- Ufficio territoriale modena
- Centro per l impiego scandicci
- Direzione provinciale del lavoro torino
- Rer lombardia
- Ufficio scolastico regionale basilicata
- Coni campania corsi
- Piano sociale regionale
- Rer lombardia
- Repertorio delle qualificazioni regione sicilia
- Métropole régionale
- Judo puglia
- Ufficio regionale di collocamento