Adolescenti migranti in dialogo tra legge e clinica

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Adolescenti migranti: in dialogo tra legge e clinica 25 Novembre 2017 Sala Conferenze Camera

Adolescenti migranti: in dialogo tra legge e clinica 25 Novembre 2017 Sala Conferenze Camera Commercio di Como Avv. Paola Lovati

Legge 47 del 7 aprile 2017 È la risposta italiana ad una serie di

Legge 47 del 7 aprile 2017 È la risposta italiana ad una serie di solleciti, inviti e raccomandazioni provenienti dall’Unione Europea: è una delle riforme più avanzate e tutelanti tra quelle in vigore tra tutti gli Stati membri e, sotto molti aspetti, anticipa e recepisce le linee d’azione e le iniziative individuate dalla Commissione europea nella Comunicazione del 12 aprile 2017 con cui vengono indicate una serie di azioni e obiettivi che l’UE e gli Stati membri devono adottare per proteggere i minori migranti e rafforzare il collegamento tra i servizi di asilo e protezione dei minori. .

1. Riconoscimento del principio del superiore interesse del minore Ø La legge 4/2017 protegge

1. Riconoscimento del principio del superiore interesse del minore Ø La legge 4/2017 protegge i minori non accompagnati quali soggetti estremamente vulnerabili e il cui superiore interesse, garantito e tutelato dall’art. 3 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e adolescenza deve essere preso in considerazione in ordine a qualsiasi decisione li riguardi Ø Questo principio e stato recentemente richiamato dal Consiglio d’Europa nell’Action Plain sui minori migranti in Europa, per individuare un piano di azione concreto, di sostegno agli Stati membri in tutte le fasi del processo di migrazione che nel triennio 2017 -2019 dispone di : i. garantire l'accesso ai diritti e alle procedure per i minori, ii. fornire una protezione efficace, iii. rafforzare l'integrazione dei minori che decidono di stabilizzarsi in Europa. Nel contesto del fenomeno migratorio i minori debbano essere trattati prima di tutto come minori.

2. I principi fondamentali della legge n. 47/17 Ø Definizione di minori non accompagnato:

2. I principi fondamentali della legge n. 47/17 Ø Definizione di minori non accompagnato: sono soggetti particolarmente vulnerabili proprio perché minori e perché privi di una figura adulta di riferimento. La condizione di minore prevale dunque su quella di straniero (art. 2 ) Ø Divieto di respingimento alla frontiera e il divieto di espulsione. (art. 3) Ø Accoglienza: principio di specificità delle strutture, offrendo ai minori migranti dei centri ad essi dedicati, in grado di rispondere alle loro specifiche esigenze. Ø E’ stato ridotto il tempo limite di trattenimento nelle strutture di primo livello, portandolo da 60 a 30 giorni Ø Adozione di misure di integrazione di lungo periodo per il neo maggiorenne che necessità di un sostegno prolungato, al fine del raggiungimento della piena autonomia. Ø Procedura unica di identificazione (deve concludersi in 10 giorni, realizzata tramite un colloquio con il minore da parte di personale qualificato, alla presenza di un mediatore culturale e del tutore se già nominato. Se permangano dubbi fondati in merito all’età dichiarata, previo consenso del minore, potrà farsi ricorso ad esami socio sanitari, non invasivi, attraverso un approccio multidisciplinare, che tenga conto di tutte le variabili possibili. Vige in ogni caso il principio di presunzione della minore età. Ø Permessi di soggiorno: un permesso per minore età, rilasciato quindi proprio per la condizione di minore e a prescindere dalla nomina del tutore, e un permesso per motivi familiari.

Tutele e diritti dei minori Per potenziare l'efficacia delle tutele la legge interviene su

Tutele e diritti dei minori Per potenziare l'efficacia delle tutele la legge interviene su ulteriori aspetti della disciplina. Un ambito di intervento riguarda le modifiche alla disciplina del c. d. rimpatrio assistito, che consiste nel rimpatrio del minore finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare dello stesso (artt. 6 e 8). Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un'indagine specifica (c. d. indagini familiari), si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell'interesse del minore. In materia, la legge n. 47/2017 rende più celere l'attivazione delle indagini familiari e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza. Inoltre, è spostata la competenza ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito dal Ministero del lavoro al tribunale per i minorenni, che già oggi decide in merito ai provvedimenti di espulsione.

Famiglie affidatarie Ø L’art. 7 dispone che gli enti locali possano “promuovere la sensibilizzazione

Famiglie affidatarie Ø L’art. 7 dispone che gli enti locali possano “promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in strutture di accoglienza”. Ø Fondamentale è la precisazione “in via prioritaria”: inserire una persona minore all’interno di una famiglia piuttosto che in una struttura risponde maggiormente all’obiettivo di inclusione e protezione che la legge si pone. Ø Gli enti dovranno pertanto procedere ad una formazione ad hoc per tali famiglie Ø Buona prassi : quella diffusa in Emilia Romagna dove si procede ad affidi omoculturali, prassi che prevede l’accoglienza del minore straniero in una famiglia proveniente dallo stesso ambiente culturale. Questa forma di affido consente al bambino e al ragazzo di trovare nella famiglia affidataria un ambiente simile a quello della famiglia di origine, sia dal punto di vista culturale che linguistico e religioso.

Garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero La legge 47/2017 ha implementato

Garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero La legge 47/2017 ha implementato tali garanzie assicurando: Ø la garanzia di assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento (art. 15) Ø il riconoscimento del diritto del minore di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 16). Ø il diritto ad essere ascoltati in tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che li riguardano. Ø Una particolare attenzione è dedicata ai minori vittime di tratta, per i quali è previsto un programma specifico di assistenza, che assicuri adeguate condizioni di assistenza psico sociale, sanitaria e legale, attraverso la previsione di soluzioni di lungo periodo anche oltre il compimento della maggiore età.

Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, presso il Ministero del lavoro e

Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel quale confluiscono le cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse (art. 9). E’ inoltre incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato (art. 14);

Limiti della legge 47/2017 ØPurtroppo è previsto che tutti gli obiettivi in essa previsti

Limiti della legge 47/2017 ØPurtroppo è previsto che tutti gli obiettivi in essa previsti debbano essere conseguiti senza aggravio di spesa. ØAffinché questa normativa possa garantirsi la sua effettiva applicazione sul piano pratico è evidente che si dovranno trovare risorse adeguate. ØResta aperta la sfida più grande, quella culturale: la realizzazione effettiva di una società inclusiva e interculturale nella quale i minori non accompagnati non siano considerati come una spesa di bilancio, bensì una risorsa su cui dovrebbe puntare l’intera società

3. I tutori volontari ü L'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47

3. I tutori volontari ü L'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ha istituito la figura del tutore volontario dei minori non accompagnati che risponde all’esigenza di garantire una presenza effettiva per le persone minori che vivono in Italia senza adulti di riferimento, capace di farsi carico dei loro problemi ma anche di farsi interprete dei loro bisogni e garante dei loro diritti. ü La selezione e formazione è affidata ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza. ü L'albo dei tutori volontari verrà istituito presso il Tribunale per i minorenni competente della regione di residenza o domicilio. ü La nomina del tutore per i minori non accompagnati spetta al Giudice Tutelare del luogo in cui è situata la struttura di prima accoglienza ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs n. 142/2015 con il quale sono state recepite le direttive 2013/33/Ue (norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale) e 2013/32/Ue sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Cassazione, ordinanza n. 10212 depositata il 26 aprile 2017)

Ø L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha predisposto delle Linee Guida volte ad

Ø L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha predisposto delle Linee Guida volte ad assicurare una base comune di intervento su tutto il territorio nazionale, offrendo linee di indirizzo a livello nazionale, individuando una serie di requisiti che i tutori devono possedere, nonché prevedendo quale deve essere una puntuale procedura di selezione. Ø La procedura per la nomina e le responsabilità del tutore restano quelle definite dal Codice civile e dal Codice di procedura civile. Ø Le linee guida riportano un elenco esemplificativo delle attività concrete che il tutore può essere chiamato a svolgere, tra cui la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e i rapporti con i servizi sociali che hanno in carico il minore, con le comunità e con le famiglie affidatarie.

I requisiti per poter diventare tutori. Ø Cittadinanza Italiana o di altro paese dell’Unione

I requisiti per poter diventare tutori. Ø Cittadinanza Italiana o di altro paese dell’Unione Europea, oppure di paese esterno all’Unione Europea purché si sia in possesso di permesso di soggiorno e si abbia conoscenza della lingua e cultura italiana, che verrà verificata in sede di selezione. Ø Residenza in Italia. Ø Età non inferiore ai 25 anni. Ø Godimento dei diritti civili e politici. Ø Assenza di condanne penali, di procedimenti penali o di procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione. Ø Assenza delle condizioni di “incapacità all’ufficio tutelare” previste dalla legge”(articolo 350 del Codice Civile). Ø Ineccepibile condotta. Ø Disponibilità di tempo ed energie per esercitare la funzione

Chi seleziona i tutori Ø I Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza – e

Chi seleziona i tutori Ø I Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza – e l’Autorità Garante Nazionale per le regioni sprovviste di Garanti regionali – devono curare la selezione degli aspiranti Tutori volontari, affinché gli elenchi siano formati da persone ritenute idonee ad assumere, a titolo gratuito e volontario, questo importante incarico. Ø Dopo una preselezione sulla base di quanto risulta dalla domanda, come indicato dalle Linee guida dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza è prevista la frequenza di un’apposita formazione multidisciplinare in tre moduli (fenomenologico, giuridico e psico-socio sanitario), a seguito della quale chi ha seguito il corso potrà essere iscritto negli elenchi e così rendersi disponibile alla nomina formale da parte del Giudice tutelare.

NOMINA E RESPONSABILITA’ Ø Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare ed esercita, a

NOMINA E RESPONSABILITA’ Ø Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare ed esercita, a titolo volontario e gratuito, la responsabilità genitoriale. Ø Le responsabilità sono quelle già previste dalle norme di diritto civile per la figura del tutore, che riguardano principalmente i suoi compiti verso il minore. Ø La tutela non implica la convivenza e il supporto economico al minore, regolate invece dall’affidamento Ø Il tutore ha la responsabilità di curare gli interessi e di perseguire il benessere del minore, che rappresenta negli atti e nei procedimenti con valore legale. Se il tutore è un avvocato potrà rappresentare il minore in proprio in tutte le procedure giudiziarie ex art. 86 c. p. c. Ø In concreto, il tutore vigila sulle condizioni di accoglienza, sui percorsi di integrazione, educazione e protezione del minore in coordinamento con le istituzioni responsabili per queste aree, tenendo conto delle sue inclinazioni, promuovendone i diritti e prendendo sempre in attenta considerazione il suo punto di vista. Ø Vi sono atti per compiere i quali il tutore deve chiedere l'autorizzazione del Giudice tutelare o del Tribunale, altri di ordinaria amministrazione che può compiere in autonomia.

La differenza tra tutore e affidatario. Ø L’affidatario ha la responsabilità diretta dell’accoglienza e

La differenza tra tutore e affidatario. Ø L’affidatario ha la responsabilità diretta dell’accoglienza e del sostentamento del minore e viene nominato secondo un diverso procedimento. Il tutore invece può assumere la tutela di un minore senza che siano necessarie la coabitazione e il sostentamento economico, ad esempio di un minore ospitato in un centro di accoglienza. Ø Al momento della nomina il tutore si impegna ad esercitare il proprio ruolo con “fedeltà e diligenza”, ha quindi l’obbligo di agire responsabilmente nei confronti del tutelato e può essere rimosso dall’incarico in caso di comportamenti gravemente scorretti verso il minore. Ø Il tutore non è invece responsabile per eventuali atti illeciti commessi dal minore verso terzi, salvo la responsabilità civile per i danni prodotti, ma soltanto quando convive con il minore (articolo 2048 del Codice Civile).

“E’ dura trovarsi a essere soli, sai. Penso che un buon tutore sia qualcuno

“E’ dura trovarsi a essere soli, sai. Penso che un buon tutore sia qualcuno che ti capisce e che ti ascolta. Che non pensa a te solo come a un rifugiato o a qualcuno che viene da un altro paese. Il tutore è qualcuno che veramente ti vede come una persona che ha bisogno di aiuto e che ha bisogno di essere protetto” Minore non accompagnato, Slovenia ( fonte: rapporto internazionale Core Standards for guardians of separated children in Europe a cura di Defens for Children )

“Essere tutori richiede anche un coinvolgimento delle proprie emozioni. All’inizio ero preoccupato, ma alla

“Essere tutori richiede anche un coinvolgimento delle proprie emozioni. All’inizio ero preoccupato, ma alla fine ho capito che è l’esperienza a insegnare. Ho capito che per i ragazzi è importante avere dei riferimenti anche dal punto di vista emotivo” Tutore, Italia (fonte rapporto internazionale Core Standards for guardians of separated children in Europe a cura di Defens for Children )

Il tutore deve avere conoscenze e competenze professionali pertinenti e adeguate Ø Avere conoscenze

Il tutore deve avere conoscenze e competenze professionali pertinenti e adeguate Ø Avere conoscenze in materie di : diritti dei minori, normativa in materia di immigrazione e asilo, psicologia dello sviluppo in età evolutiva, trauma, tratta, comunicazione interculturale, abuso e protezione, sistema di welfare, Ø Avere conoscenza della situazione e della vita nel paese di origine del minore; Ø Essere disponibile ad approfondire e migliorare la sua preparazione, la sua metodologia e la sua attitudine comportamentale; Ø Essere in grado di gestire il numero dei minori che gli sono affidati in modo da dare la giusta attenzione a ognuno di essi; Ø Saper riconoscere di avere la necessità di un aggiornamento continuo Ø Avere capacità di mantenere rapporti di rete con tutti gli attori del procedimento Ø Essere disponibile alla supervisione e al monitoraggio

Come deve operare il tutore: • Incontrare il minore il prima possibile dopo la

Come deve operare il tutore: • Incontrare il minore il prima possibile dopo la sua nomina, per un primo scambio e, in seguito, incontrarlo con regolarità; • Deve garantire la possibilità di essere contattato facilmente dal minore per telefono o tramite e-mail; • Deve saper comunicare in maniera adeguata all’età e al livello di sviluppo e maturità del minore; • Se necessario ricorre al supporto di interpreti e/o mediatori culturali; • Deve avere una conoscenza di base del suo luogo di provenienza da un punto di vista politico e socioculturale • Auspicabilmente deve abitare vicino al minore in modo da rispondere velocemente in caso di difficoltà o necessità;

Il tutore ha con il minore una relazione basata sulla fiducia reciproca, sull’apertura e

Il tutore ha con il minore una relazione basata sulla fiducia reciproca, sull’apertura e sulla confidenzialità Ø Conosce personalmente il minore, presta attenzione alla comunicazione verbale, non verbale ed emotiva Ø Deve porsi in modo empatico e offrire il suo supporto morale ed emotivo Ø Fornisce al minore informazioni chiare e a lui comprensibili in merito al suo ruolo e alle sue reali possibilità e verifica che il minore abbia aspettative adeguate rispetto a quanto il tutore può o non può fare; Ø Dimostra al minore che è davvero interessato a lui - che lavora con sincero impegno - e che si sente responsabile per lui; Ø Non esprime giudizi sulla veridicità di quanto il minore riferisce in merito ai motivi che lo hanno indotto ad allontanarsi dal suo paese di origine, né consente che questo tipo di giudizio possa condizionare il suo rapporto con lui

Come deve operare il tutore Ø Deve agire affinchè tutte le decisioni (le procedure

Come deve operare il tutore Ø Deve agire affinchè tutte le decisioni (le procedure legali, la scelta dell’avvocato, la struttura di accoglienza e il luogo di residenza, il percorso educativo, i trattamenti sanitari, etc) siano assunte nel superiore interesse del minore e con l’obiettivo della sua crescita e del suo sviluppo Ø Deve essere in grado di assicurare che la valutazione del superiore interesse del minore sia basata sull’opinione del minore e sulla sua condizione individuale e coinvolgere tutti gli attori in modo che le decisione siano prese con un approccio multidisciplinare Ø Deve monitare costantemente il superiore interesse del minore tenendo in considerazione: • Il background e la passata esperienza del minore nei paesi di origine, di transito e di residenza, • il suo livello di sviluppo e maturità, • la sua situazione familiare, • la durata del soggiorno nel paese ospitante, • la fase della procedura di accoglienza nella quale si trova.

Partecipazione attiva del minore ad ogni decisione che lo riguarda Il Tutore deve Dare

Partecipazione attiva del minore ad ogni decisione che lo riguarda Il Tutore deve Dare tutte le informazioni concernenti i suoi diritti con un linguaggio che sia comprensibile per il minore, ripetendo le informazioni tutte le volte che è necessario e accertandosi che il minore comprenda e memorizzi queste informazioni (utilizzando tutti gli strumenti in suo possesso, anche creativi libri , brochure , multimediali ) Ascoltarlo con attenzione, tenendo in considerazione il suo punto di vista in relazione alla sua età, al suo livello di maturità e sviluppo; Informarlo sugli esiti delle decisioni prese e spiegare come il suo punto di vista è stato considerato all’interno dei processi decisionali; Deve essere in grado di gestire le aspettative di partecipazione del minore e assicurarsi che (i) le azioni o i progetti che lo riguardano siano basati sul punto di vista del minore e siano con esso condivisi; (ii) l’eventuale ricorso a professionisti a supporto del minore sia promosso sulla base del suo consenso informato;

TUTELA E SICUREZZA Il tutore inoltre deve: • vegliare sulla sicurezza del minore e

TUTELA E SICUREZZA Il tutore inoltre deve: • vegliare sulla sicurezza del minore e assicurarsi che il suo stesso comportamento non la metta a rischio; • rassicurarlo sul fatto che è libero di raccontare qualsiasi cosa lo preoccupa e segnalare che deve comunicare qualsiasi pericolo egli avverta; • Le informazioni ricevute devono rimanere confidenziali tranne nel caso in cui sia necessario per la sua protezione o per quella di un altro minore fare una segnalazione ma in tal caso deve informarlo di tale necessità; • essere in grado di riconoscere eventuali segnali di abuso o tratta, sapere come agire in caso di lesioni, forme di disagio o potenziali pericoli per il minore e riporta immediatamente tali informazioni alle autorità e istituzioni competenti; • segnalare sempre e tempestivamente alle autorità la scomparsa di un minore;

Garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero La legge 47/2017 ha implementato

Garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero La legge 47/2017 ha implementato tali garanzie assicurando: Ø la garanzia di assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento (art. 15) Ø il riconoscimento del diritto del minore di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 16). Ø il diritto ad essere ascoltati in tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che li riguardano. Ø Una particolare attenzione è dedicata ai minori vittime di tratta, per i quali è previsto un programma specifico di assistenza, che assicuri adeguate condizioni di assistenza psico sociale, sanitaria e legale, attraverso la previsione di soluzioni di lungo periodo anche oltre il compimento della maggiore età.