Addetto al Servizio di Prevenzione Protezione ASPP n

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Addetto al Servizio di Prevenzione Protezione ASPP n Corso di Formazione n Modulo A

Addetto al Servizio di Prevenzione Protezione ASPP n Corso di Formazione n Modulo A n Modulo B Ateco 8 Docente: Architetto Patrizia Brignolo 1

IL SISTEMA LEGISLATIVO: esame delle normative di riferimento 2

IL SISTEMA LEGISLATIVO: esame delle normative di riferimento 2

GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di

GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti). Nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario, finché non vi è accertamento si può applicare la "fonte invalida". 3

Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono: la Costituzione e le leggi

Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono: la Costituzione e le leggi costituzionali (fonti superprimarie). La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è composta da 139 articoli: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1 -12); individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13 -54); detta la disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55 -139). Per modificare la Costituzione è richiesto un iter c. d. aggravato (vedi art. 138 cost. ), fatti salvi i primi 12 articoli della cost. detti anche principi fondamentali della cost. che sono immodificabili. 4

Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono: n n i trattati internazionali e

Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono: n n i trattati internazionali e gli atti normativi comunitari, regolamenti, e direttive, i primi con efficacia immediata, i secondi devono essere recepiti da ogni paese facente parte dell'Unione europea in un determinato arco di tempo. A queste, si sono aggiunte poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea "dichiarative" del Diritto Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984). Le direttive europee sono recepite in vario modo dal legislatore italiano, attraverso norme primarie, ovvero atti aventi forza di legge, quale ad esempio il d. lgs. 626/94 emanato a seguito di legge delega e come tale munito di sanzioni penali, le direttive sono vincolanti per gli Stati Membri quanto agli obiettivi (principio di sussidiarietà: la Comunità Europea è legittimata ad agire nei settori che non sono di sua esclusiva competenza soltanto nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario). 5

Seguono le fonti primarie, ovvero: le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di

Seguono le fonti primarie, ovvero: le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), ma anche le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento, secondo la procedura di cui gli artt. 70 ss. Cost. , le cui fasi essenziali sono così articolate: 1. l'iniziativa di legge, ovvero la presentazione di un progetto di legge, può essere assunta dal Governo (in tal caso, quel progetto è detto disegno di legge), da ciascun membro del parlamento (il progetto è chiamato proposta di legge), non che dal popolo (in tal caso, occorre che la proposta provenga da almeno 50. 000 persone); 2. l'approvazione del testo di legge è affidata alle due Camere del Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica); 3. la promulgazione del Presidente della Repubblica; 4. la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la quale determina la decorrenza del termine di quindici giorni necessario perché la le leggi entrino in vigore. Questo periodo (detto vacatio legis) serve ai cittadini per poter conoscere il testo della nuova legge. 6

n n L’art. 117 della Cost. che stabilisce le materie per le quali le

n n L’art. 117 della Cost. che stabilisce le materie per le quali le regioni hanno potestà legislativa, non comprende la materia dell’igiene e della sicurezza del lavoro. L’art. 118 comma 2, stabilisce che lo Stato può delegare alle Regioni l’esercizio di funzioni amministrative. 7

Al di sotto delle fonti primarie, si collocano: Il codice civile e penale, i

Al di sotto delle fonti primarie, si collocano: Il codice civile e penale, i regolamenti governativi, seguono i regolamenti ministeriali e di altri enti pubblici e all'ultimo livello della scala gerarchica, si pone la consuetudine, prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta, sono ammesse ovviamente solo consuetudini secundum legem e praeter legem non dunque quelle contra legem un cenno a parte meritano le consuetudini costituzionali, che talvolta regolano i rapporti tra gli organi supremi dello stato poiché consistono in comportamenti ripetuti nel tempo per ovviare a determinate norme costituzionali lacunose. 8

RESPONSABILITA’ n CIVILE n PENALE n AMMINISTRATIVA 9

RESPONSABILITA’ n CIVILE n PENALE n AMMINISTRATIVA 9

ART. 2087 CODICE CIVILE n L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure

ART. 2087 CODICE CIVILE n L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro 10

REATI n n n DELITTI Multa Reclusione CONTRAVVENZIONI n n Ammenda Arresto 11

REATI n n n DELITTI Multa Reclusione CONTRAVVENZIONI n n Ammenda Arresto 11

DELITTI n n Art. 437 C. p. - Rimozione od omissione dolosa di cautele

DELITTI n n Art. 437 C. p. - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Art. 451 C. p. - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Art. 589 C. p. - Omicidio colposo Art. 590 C. p. - Lesioni personali colpose 12

ARTICOLO 437 C. P. n Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul

ARTICOLO 437 C. P. n Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 13

ARTICOLO 451 C. P. . n Omissione colposa di cautele o difese contro disastri

ARTICOLO 451 C. P. . n Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103 a 516. 14

ARTICOLO 589 C. P. n Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte

ARTICOLO 589 C. P. n Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, . . . se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, . . . è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 15

ARTICOLO 590 C. P. n Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona da altri, per

ARTICOLO 590 C. P. n Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona da altri, per colpa, una lesione personale. . con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro . . è punito, se le lesioni sono lievi, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 516; se le lesioni sono gravi con la reclusione da due a sei mesi o con la multa da Euro 206 a 619; se le lesioni sono gravissime con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da Euro 619 a 1239. 16

REATO DOLOSO n Il reato è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o

REATO DOLOSO n Il reato è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione da cui la legge fa dipendere l’esistenza del reato, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione 17

REATO COLPOSO n Il reato è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se

REATO COLPOSO n Il reato è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline 18

CONTRAVVENZIONI n Violazione a norme speciali in materia di igiene e sicurezza nei luoghi

CONTRAVVENZIONI n Violazione a norme speciali in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. LGS. 81/08) 19

PRESCRIZIONE - D. LGS. 758/94 In caso di riscontro di una contravvenzione l’organo di

PRESCRIZIONE - D. LGS. 758/94 In caso di riscontro di una contravvenzione l’organo di vigilanza impartisce al contravventore una prescrizione con n 1) termine per la regolarizzazione (prorogabile a richiesta motivata) n 2) imposizione di specifiche misure per far cessare il pericolo 20

L’organo di vigilanza n n n comunica al PM la notizia di reato che

L’organo di vigilanza n n n comunica al PM la notizia di reato che viene iscritta nel registro ma “congelata” (sospensione del procedimento) comunica la prescrizione al rappresentante legale dell’impresa entro 60 giorni verifica l’ottemperanza 21

a) ottemperanza: n il contravventore viene ammesso al pagamento in via amministrativa, entro 30

a) ottemperanza: n il contravventore viene ammesso al pagamento in via amministrativa, entro 30 giorni, di una somma pari a 1/4 del massimo dell’ammenda stabilita per quella contravvenzione n se il pagamento avviene nei tempi dovuti il reato si estingue b) non ottemperanza n l’organo di vigilanza ne informa il PM n l’azione penale riprende 22

Legge 20 Maggio 1970 n° 300 Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità

Legge 20 Maggio 1970 n° 300 Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica n n n n I lavoratori, mediante loro rappresentanza, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelarela loro salute e la loro integrità fisica 23

D. P. R. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro I.

D. P. R. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro I. Disposizioni generali II. Ambienti, posti di lavoro e di passaggio III. Norme generali di protezione delle macchine IV. Norme particolari di protezione per determinate macchine V. Mezzi ed apparecchi di sollevamento di trasporto e di immagazzinamento VI. Impianti ed apparecchi vari VII. Impianti, macchine ed apparecchi elettrici VIII. Materie e prodotti pericolosi o nocivi IX. Manutenzione e riparazione X. Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza XI. Norme penali XII. Disposizioni transitorie e finali 24

D. P. R. 303/56 - Norme generali per l’igiene del lavoro Titolo I -

D. P. R. 303/56 - Norme generali per l’igiene del lavoro Titolo I - Disposizioni generali Titolo II - Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali I. Ambienti di lavoro II. Difesa dagli agenti nocivi III. Servizi sanitari IV. Servizi igienico-assistenziali V. Nuovi impianti Titolo III - Disposizioni relative alle aziende agricole Titolo IV- Norme penali Titolo V- Disposizioni transitorie e finali 25

D. P. R. 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle

D. P. R. 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni I. Campo di applicazione II. Disposizioni di carattere generale III. Scavi e fondazioni IV. Ponteggi e impalcature in legname V. Ponteggi metallici fissi VI. Ponteggi movibili VII. Trasporto dei materiali VIII. Costruzioni edilizie IX. Demolizioni X. Norme penali XI. Disposizioni finali 26

Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56 n Si applicano a tutte le

Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56 n Si applicano a tutte le attività, sia pubbliche private, alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati, fatte salve alcune specifiche attività espressamente escluse in quanto disciplinate da altre normative (es. esercizio di miniere e cave, servizi e impianti gestiti dalle Ferrovie, esercizio di trasporti pubblici, ecc. ) 27

Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56 Per lavoratore subordinato si intende colui

Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56 Per lavoratore subordinato si intende colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione 28

Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56 n Sono equiparati ai lavoratori subordinati

Campo di applicazione del 547/55 e del 303/56 n Sono equiparati ai lavoratori subordinati anche gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere (art. 3 D. P. R. 547/55) 29

Soggetti destinatari del 547/55 e del 303/56 n n Datori di lavoro Dirigenti Preposti

Soggetti destinatari del 547/55 e del 303/56 n n Datori di lavoro Dirigenti Preposti Lavoratori 30

Campo di applicazione del D. P. R. 164/56 n Si applica alle attività che,

Campo di applicazione del D. P. R. 164/56 n Si applica alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati, concernono l’esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro 31

D. LGS. 277/91 n Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad

D. LGS. 277/91 n Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (piombo, amianto, rumore) 32

D. P. R. 459/96 n Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE

D. P. R. 459/96 n Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine 33

D. LGS. 626/94 Titolo I Disposizioni generali Titolo II Luoghi di lavoro Titolo III

D. LGS. 626/94 Titolo I Disposizioni generali Titolo II Luoghi di lavoro Titolo III Uso di attrezzature di lavoro Titolo IV Uso di dispositivi di protezione individuale Titolo V Movimentazione manuale dei carichi Titolo VI Uso di attrezzature munite di videoterminali Titolo VII Protezione da agenti cancerogeni Titolo VII bis Protezione da agenti chimici Titolo VIII Protezione da agenti biologici Titolo VIII bis Protezione da atmosfere esplosive Titolo IX Sanzioni Titolo X Disposizioni transitorie e finali 34

PRINCIPI DEL D. LGS. 626/94 n n n Valutazione dei rischi Miglioramento nel tempo

PRINCIPI DEL D. LGS. 626/94 n n n Valutazione dei rischi Miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza Introduzione di figure con compiti specifici Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori Maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dei lavoratori 35

ATTORI DELLA SICUREZZA n n DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI n n ASPP

ATTORI DELLA SICUREZZA n n DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI n n ASPP E RSPP RLS INCARICATI MISURE DI EMERGENZA E P. S. MEDICO COMPETENTE 36

DATORE DI LAVORO n Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,

DATORE DI LAVORO n Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa o dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa 37

DIRIGENTI E PREPOSTI n Sono coloro che dirigono o sovraintendono le attività lavorative e

DIRIGENTI E PREPOSTI n Sono coloro che dirigono o sovraintendono le attività lavorative e sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nell’ambito delle loro rispettive attribuzioni e competenze 38

PREPOSTI Sono coloro che sovraintendono le attività lavorative (es. capo officina, capo turno, capo

PREPOSTI Sono coloro che sovraintendono le attività lavorative (es. capo officina, capo turno, capo cantiere, capo ufficio, ecc. ). Principio di “effettività”. 39

PREPOSTO DI FATTO n Lavoratore, anche inesperto, che, pur privo della relativa qualifica formale,

PREPOSTO DI FATTO n Lavoratore, anche inesperto, che, pur privo della relativa qualifica formale, è solito dare direttive ed ordini regolarmente eseguiti dai colleghi di lavoro 40

OBBLIGHI DEI PREPOSTI Nell’ambito delle loro attribuzioni e competenze i preposti devono in particolare:

OBBLIGHI DEI PREPOSTI Nell’ambito delle loro attribuzioni e competenze i preposti devono in particolare: n attuare le misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività; n rendere edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti; n vigilare sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali; n verificare se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti prendendo le opportune cautele; n attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza. 41

LAVORATORI n Persone che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di

LAVORATORI n Persone che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale 42

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE n Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE n Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva 43

RSPP n Persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei

RSPP n Persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8 -bis 44

RLS n Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto

RLS n Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro 45

Infortunio sul lavoro L’infortunio rientra nell’oggetto della tutela sociale se: n avvenuto per causa

Infortunio sul lavoro L’infortunio rientra nell’oggetto della tutela sociale se: n avvenuto per causa violenta n in occasione di lavoro n da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale ovvero un’inabilità temporanea assoluta con astensione dal lavoro per più di un giorno 46

Malattia professionale L’assicurazione è obbligatoria se la malattia professionale è : 1) indicata nella

Malattia professionale L’assicurazione è obbligatoria se la malattia professionale è : 1) indicata nella Tabella approvata con Dpr 336/94, contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate e manifestatasi entro i termini indicati nella stessa 47

ovvero 2) non indicata in Tabella, se il lavoratore ne dimostri l’origine professionale (Corte

ovvero 2) non indicata in Tabella, se il lavoratore ne dimostri l’origine professionale (Corte Cost. 179/88, art. 10 Dlgs. 38/2000) 48

Inchiesta per infortunio n n n inchiesta condotta dalla Direzione Provinciale del Lavoro (l.

Inchiesta per infortunio n n n inchiesta condotta dalla Direzione Provinciale del Lavoro (l. 188/98) eventi mortali, con previsione di morte, con inabilità >30 gg. accertamento causa/natura infortunio (violazione di norme di prevenzione) 49

contemporaneamente. . . per lo stesso infortunio è possibile che: n n gli organi

contemporaneamente. . . per lo stesso infortunio è possibile che: n n gli organi addetti alla vigilanza (ASL) abbiano attivato accertamenti con inoltro di rapporto all’autorità giudiziaria abbia iniziato uno specifico procedimento. 50

Responsabilità civile del datore di lavoro n Fatto-reato perseguibile d’ufficio (prognosi superiore a 40

Responsabilità civile del datore di lavoro n Fatto-reato perseguibile d’ufficio (prognosi superiore a 40 giorni, lesioni personali colpose gravi o gravissime, morte, ) con violazione di norme di igiene /prevenzione imputabile al datore di lavoro o a coloro del cui operato debba rispondere (art. 2049 c. c. ) 51

D. L. responsabile senza esonero (fatto-reato perseguibile d’ufficio) l’assicurato (o superstiti) ha diritto a:

D. L. responsabile senza esonero (fatto-reato perseguibile d’ufficio) l’assicurato (o superstiti) ha diritto a: n n indennizzo Inail risarcimento danno (quale differenza indennizzo Inail e risarcimento civile) 52

n n l’Inail ha diritto di rivalsa (artt. 10 e 11) per il recupero

n n l’Inail ha diritto di rivalsa (artt. 10 e 11) per il recupero dell’indennizzo corrisposto il d. l. è privo di copertura assicurativa 53

Il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 n Coordina n Riordina le principali

Il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 n Coordina n Riordina le principali norme previgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro n Sostituendole con un nuovo”codice” aggiornato poi con D. Lgs. 106 del 8 agosto 2009 54

Il DL. 81 esplicita il principio della programmazione della prevenzione: “complesso delle disposizioni o

Il DL. 81 esplicita il principio della programmazione della prevenzione: “complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica per evitare o diminuire i rischi professionali (art 2 c. 1 lett n)” 55

Integrazione nell’attività di prevenzione dei fattori legati: n alla produzione n all’organizzazione del lavoro

Integrazione nell’attività di prevenzione dei fattori legati: n alla produzione n all’organizzazione del lavoro e dei fattori peculiari per l’ambiente di lavoro Legame fra n Prevenzione tecnica n Prevenzione organizzativa n Prevenzione sanitaria 56

Titolo I Principi comuni n n n n E’ costituito da 61 articoli Comprende

Titolo I Principi comuni n n n n E’ costituito da 61 articoli Comprende ed aggiorna il Titolo I del DLgs 626/94: definizioni aggiornate amplia il campo d’applicazione introduce l’interpello amplia le misure di tutela inserisce il principio della delega di funzione di rilevanza penale (Rimangono non delegabili la VR e la nomina dell’RSPP) amplia gli obblighi del datore di lavoro, del preposto, dei dirigenti e ribadisce quelli delle altre figure esterne amplia diritti e doveri su addestramento e formazione aggiorna le prescrizioni per la sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente amplia i diritti degli RLS ed introduce l’RLS di sito oltre agli aziendali e territoriali valorizza il ruolo degli organismi paritetici e della Commissione consultiva Con il Titolo I vanno abbinati Art 298— 303 (Titolo XII disposizioni in materia penale) Art 304 -305 -306 (norme transitorie, finali 57

Altre fonti normative n NORMA TECNICA n “Specifica tecnica approvata e pubblicata da una

Altre fonti normative n NORMA TECNICA n “Specifica tecnica approvata e pubblicata da una organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria” n n BUONA PRASSI “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente o con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi ed il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) dall’INAIL (ist naz assicurazione infortuni del lavoro) e dagli organismi paritetici di cui all’art 51 validate dalla commissione consultiva permanente di cui all’art 6 previa istruttoria dell’ISPESL che provvede ed assicura la più ampia diffusione” LINEE GUIDA “ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIl ed approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento. Atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai e Bolzano” 58

Grazie per l’attenzione 59

Grazie per l’attenzione 59