51CORSO ISOIVACOINFO di formazione continua certificata e aggiornamento

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51°CORSO ISOIVA-COINFO di formazione continua certificata e aggiornamento professionale L’Aquila, 2 luglio 2020 Prof.

51°CORSO ISOIVA-COINFO di formazione continua certificata e aggiornamento professionale L’Aquila, 2 luglio 2020 Prof. Avv. Benedetto Santacroce

AGENDA CONTROLLI CONTRATTI LABOUR INTENSIVE GLI OBBLIGHI INTRODOTTI DALL’AR. 4 DEL D. L. «FISCALE»

AGENDA CONTROLLI CONTRATTI LABOUR INTENSIVE GLI OBBLIGHI INTRODOTTI DALL’AR. 4 DEL D. L. «FISCALE» (D. L. N. 124/2019) LE DELIMITAZIONI OGGETTIVE LA POSIZIONI DEL COMMITTENTE RAPPORTI A CATENA LA NUOVA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE SOSPENSIONI PREVISTE - COVID-19 - LE DELIMITAZIONI SOGGETTIVE LA POSIZIONE DI APPALTATORI E SUBAPPALTATO RI PROFILI SANZIONATORI REVERSE CHARGE 2

GLI OBBLIGHI RIGUARDANTI LE RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E NEI SUBAPPALTI INTRODOTTI DALL’ART. 4

GLI OBBLIGHI RIGUARDANTI LE RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI E NEI SUBAPPALTI INTRODOTTI DALL’ART. 4 DEL D. L «FISCALE» (D. L. N. 124/2019) 3

Gli obblighi riguardanti le ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti introdotti dall’art. 4

Gli obblighi riguardanti le ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti introdotti dall’art. 4 del D. L «fiscale» (D. L. n. 124/2019) ART. 4, CO. 1, D. L. «FISCALE» 124/2019 (CONVERTITO CON L. 157/2019) DAL 1° GENNAIO 2020 NUOVO ART. 17 -BIS DEL D. LGS. 241/1997 Viene definita una procedura che prevede il coinvolgimento del committente, chiamato a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice copia delle deleghe di pagamento F 24 con le ritenute versate. In sostanza viene introdotto un MECCANISMO DI CONTROLLO A CARICO DEL COMMITTENTE volto a: RATIO COMBATTERE IL FENOMENO DELL’OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DA PARTE DI IMPRESE APPALTATRICI/AFFIDATARIE E SUBAPPALTATRICI 4

Gli obblighi riguardanti le ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti introdotti dall’art. 4

Gli obblighi riguardanti le ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti introdotti dall’art. 4 del D. L «fiscale» (D. L. n. 124/2019) APPALTATORE: IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA E SUBAPPALTATRICE: VERSAMENTO DELLE RITENUTE TRASMISSIONE DELEGHE DI PAGAMENTO E ELENCO NOMINATIVO LAVORATORI RICHIESTA DELEGHE E RISCONTRO DATI SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA COMMITTENTE: OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CORRETTA EFFETTUAZIONE E VERSAMENTO DELLE RITENUTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE BLOCCO DEI PAGAMENTI E SEGNALAZIONE ADE IN CASO DI INADEMPIMENTI DELLE IMPRESE OBBLIGATE INOTTEMPERANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI SANZIONE CONDIVISA 5

Gli obblighi riguardanti le ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti introdotti dall’art. 4

Gli obblighi riguardanti le ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti introdotti dall’art. 4 del D. L «fiscale» (D. L. n. 124/2019) Abrogata dal 13. 12. 2014 ad opera Responsabilità solidale negli appalti nella disciplina previgente Responsabilità solidale negli appalti ex art. 35 co. 28 D. L. 223/2006 Decreto Sviluppo (D. L. 83/2012) COMMITTENTE PASSIBILE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 5. 000 a 200. 000 euro RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sull’Iva per le prestazioni collegate ai lavori. PROBLEMI OPERATIVI: del D. lgs. n. 175/2014 - nel caso in cui l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori risultino inadempienti degli obblighi fiscali prescritti dalla normativa. DISCIPLINA ECCESSIVAMENTE GRAVOSA ONERI AMMINISTRATIVI NON PROPORZIONATI LIMITI DELL’AUTOCERTIFICAZIONE REVERSE CHARGE E SOLIDARIETÀ PASSIVA DELL’APPALTATORE RIDONDANTE DUBBI DI COMPATIBILITÀ COMUNITARIA 6

Gli obblighi riguardanti le ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti introdotti dall’art. 4

Gli obblighi riguardanti le ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti introdotti dall’art. 4 del D. L «fiscale» (D. L. n. 124/2019) Normativa e prassi Art. 4, D. L. «FISCALE» 124/19 Artt. 61 e 62 D. L. 18/20 Cura Italia R. M. 108/E/2019 CM 1/E/2020 CM 8/E/2020 Art. 18 D. L. 23/20 Liquidità Artt. 126 e 127 D. L. 34/20 Rilancio CM 9/E/2020 CIRCOLARE ASSONIME n. 9 del 20. 5. 2020 7

DECORRENZA 8

DECORRENZA 8

Gli obblighi riguardanti le ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti introdotti dall’art. 4

Gli obblighi riguardanti le ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti introdotti dall’art. 4 del D. L «fiscale» (D. L. n. 124/2019) Art. 4, COMMA 2 D. L. «FISCALE» 124/19 … Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano A RM n. 108/E del 23. 12. 2019 DECORRERE DAL 1°GENNAIO 2020 La previsione normativa trova applicazione con riferimento alle RITENUTE OPERATE A DECORRERE DAL MESE DI GENNAIO 2020 (E, QUINDI, RELATIVAMENTE AI VERSAMENTI ESEGUITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto STIPULATI IN UN MOMENTO ANTECEDENTE AL 1°GENNAIO 2020. CONTROLLI ANCHE PER GLI APPALTI FIRMATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019 (CONTRATTI IN CORSO) 9

Gli obblighi riguardanti le ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti introdotti dall’art. 4

Gli obblighi riguardanti le ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti introdotti dall’art. 4 del D. L «fiscale» (D. L. n. 124/2019) CM n. 1/E del 12. 2. 2020 CONFERMATA APPLICABILITA’ ANCHE AI CONTRATTI GIA’ STIPULATI AL 1. 1. 2020 UNICA ESCLUSIONE CRITERIO DI CASSA ALLARGATA RITENUTE SU EMOLUMENTI CORRISPOSTI A GENNAIO 2020 RELATIVI A DICEMBRE 2019 UNICO TEMPERAMENTO NEI PRIMI MESI DI APPLICAZIONE (E CMQ NON OLTRE 30. 4. 2020): NESSUNA SANZIONE A COMMITTENTE se appaltatore ha determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, ANCHE SENZA UTILIZZARE DISTINTE DELEGHE PER CIASCUN COMMITTENTE 10

LE SOSPENSIONI PREVISTE DAL D. L. «CURA ITALIA» , DAL D. L. «LIQUIDITÀ» E

LE SOSPENSIONI PREVISTE DAL D. L. «CURA ITALIA» , DAL D. L. «LIQUIDITÀ» E DAL D. L. «RILANCIO» - EMERGENZA COVID-19 - 11

Le sospensioni previste dal D. L. «Cura Italia» D. L. 18/2020 – Decreto Cura

Le sospensioni previste dal D. L. «Cura Italia» D. L. 18/2020 – Decreto Cura Italia ART. 62, CO. 1 ARTT. 61 E 62, CO. 2 SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 Per determinate categorie di soggetti sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr 600/73 Gli adempimenti posti a carico del committente non rientrerebbero nella generale sospensione posto che la sanzione che grava sul committente è amministrativa non tributaria (v. Circ. n. 1/E e Circ. Assonime n. 9/2020 del 20. 5. 2020) Di conseguenza sono sospesi i relativi controlli a carico del committente NO SOSPENSIONE GENERALE DEI CONTROLLI COMMITTENTE SÌ SOSPENSIONE PARZIALE DEI CONTROLLI COMMITTENTE 12

Le sospensioni previste dal D. L. «Cura Italia» Art. 61 D. L. 18/2020 SOSPENSIONE

Le sospensioni previste dal D. L. «Cura Italia» Art. 61 D. L. 18/2020 SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SOGGETTI CHE SVOLGONO DETERMINATE ATTIVITÀ OGGETTO § Ø Ø Ø Sospensione dei termini: a) relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte; b) IVA in scadenza nel mese di marzo; c) relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; DESTINATARI Soggetti rientranti nei settori produttivi elencati (es. imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, teatri, ricevitorie del lotto, servizi di trasporto, noleggio merci ecc. ) PERIODO VERSAMENTI IN SCADENZA NEL PERIODO TRA IL 2 MARZO ED IL 30 APRILE 2020 TERMINE DI RIPRESA I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 ART. 127 DL 34/2020 (DECRETO RILANCIO) ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 13

Le sospensioni previste dal D. L. «Cura Italia» Art. 62 D. L. 18/2020 SOSPENSIONE

Le sospensioni previste dal D. L. «Cura Italia» Art. 62 D. L. 18/2020 SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SOGGETTI CON RICAVI INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO OGGETTO DESTINATARI PERIODO TERMINE DI RIPRESA ART. 126 DL 34/2020 (DECRETO RILANCIO) § Sospensione versamenti in autoliquidazione di: Ø Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati; Ø IVA. § Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria. Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente VERSAMENTI IN SCADENZA NEL PERIODO TRA L’ 8 MARZO ED IL 31 MARZO 2020 I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 14

Le sospensioni previste dal D. L. «Cura Italia» RISPOSTA 1. 9 CIRCOLARE N. 8/E

Le sospensioni previste dal D. L. «Cura Italia» RISPOSTA 1. 9 CIRCOLARE N. 8/E DEL 3. 4. 2020 LA SOSPENSIONE È RIFERITA SOLO A QUELLE CATEGORIE DI SOGGETTI PER I QUALI RISULTANO SOSPESI GLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO (E CONSEGUENTEMENTE SONO SOSPESI ANCHE I CONTROLLI PREVISTI A CARICO DEL COMMITTENTE IN MATERIA DI RITENUTE SU CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO SUPERIORI AI 200. 000 EURO ANNUI), VALE A DIRE: 3 2 1 i soggetti elencati all’art. 61, co. 2 e 3 del DL 18/2020 e all’art. 8, co. 1, del D. L. n. 9/2020 LOCALIZZAZIONE ATTIVITÀ AMMONTARE DEI RICAVI 2019 SETTORE DI ATTIVITÀ i soggetti di cui all’art. 62, co. 2 del DL 18/2020 (compensi o ricavi < 2 ml di euro) i soggetti di cui all’art. 62, co. 4 del DL 18/2020 (domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati ) I CONTROLLI PREVISTI A CARICO DEL COMMITTENTE E, QUINDI, L’OBBLIGO DI SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI, RIPRENDERANNO DAL MOMENTO DEL VERSAMENTO O DALL’OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE ALLE SCADENZE PREVISTE DAGLI ARTT. 61 E 62 DEL DECRETO 15

Le sospensioni previste dal D. L. «Liquidità» SOSPENSIONE VERSAMENTI PER ULTERIORI SOGGETTI Art. 18

Le sospensioni previste dal D. L. «Liquidità» SOSPENSIONE VERSAMENTI PER ULTERIORI SOGGETTI Art. 18 del D. L. 23/2020 – Decreto Liquidità OGGETTO § Sospensione versamenti in autoliquidazione di: Ø Ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati; Ø IVA. § Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria. PERIODO VERSAMENTI CHE SCADONO AD APRILE E/O MAGGIO 2020 TERMINE DI RIPRESA I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 ART. 126 DL 34/2020 (DECRETO RILANCIO) ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 16

Le sospensioni previste dal D. L. «Liquidità» Art. 18 del D. L. 23/2020 –

Le sospensioni previste dal D. L. «Liquidità» Art. 18 del D. L. 23/2020 – Decreto Liquidità DESTINATARI 1 Soggetti che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: a) di almeno il 33% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro); b) di almeno il 50% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro). Per i soggetti di cui alla lettera a), con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dall’ammontare dell’anno precedente di ricavi e compensi. 2 Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31/03/2019 3 I versamenti di ritenute, trattenute, contributi e premi sono sospesi anche per gli enti non commerciali (compreso Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa NB Per i soggetti aventi diritto restano applicabili le disposizioni previste dall’art. 8, co. 1, del D. L. N. 9/2020 e dell’art. 61 del D. L. n. 18/2020 17

Le sospensioni previste dal D. L. «Liquidità» CIRCOLARE N. 9/E DEL 13. 4. 2020

Le sospensioni previste dal D. L. «Liquidità» CIRCOLARE N. 9/E DEL 13. 4. 2020 Per i SOGGETTI RIENTRANTI NELL’AMBITO APPLICATIVO dell’art. 18 del decreto liquidità RISULTANO SOSPESI GLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO E, CONSEGUENTEMENTE SONO SOSPESI ANCHE I CONTROLLI PREVISTI A CARICO DEL COMMITTENTE in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’art. 17 -bis del d. Lgs. N. 241/1997, essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell’appaltatore I CONTROLLI RIPRENDERANNO, PERTANTO, DAL MOMENTO DEL VERSAMENTO O DALL’OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE ALLA SCADENZA prevista dall’art. 18 del decreto liquidità 18

Le sospensioni previste dal D. L. «Cura Italia» e dal D. L. «Liquidità» LA

Le sospensioni previste dal D. L. «Cura Italia» e dal D. L. «Liquidità» LA SOSPENSIONE DEI TERMINI E DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTA DAL DECRETO CURA ITALIA E DAL DECRETO LIQUIDITÀ PRODUCE EFFETTI ANCHE SUI CONTROLLI PREVISTI A CARICO DEL COMMITTENTE IN MATERIA DI RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI: SOSPENSIONE PER UN EFFETTO «DERIVATO» E SOLO PER DETERMINATE CATEGORIE DI SOGGETTI PIÙ FARRAGINOSE ED ARTICOLATE LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE RICHIESTE AL COMMITTENTE 19

LE DELIMITAZIONI SOGGETTIVE DI APPLICAZIONE DEI NUOVI OBBLIGHI 20

LE DELIMITAZIONI SOGGETTIVE DI APPLICAZIONE DEI NUOVI OBBLIGHI 20

Le delimitazioni soggettive di applicazione dei nuovi obblighi Art. 4, D. L. 124/19 Art.

Le delimitazioni soggettive di applicazione dei nuovi obblighi Art. 4, D. L. 124/19 Art. 17 -bis, D. Lgs. 241/97 … I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 23, CO. 1, DPR 600/73 residenti in IT FISCALMENTE RESIDENTI IN IT … TUTTI I COMMITTENTI, CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI SOSTITUTI DI IMPOSTA … CHE AFFIDANO COMPIMENTO DI OPERE E SERVIZI (alle condizioni previste da norma) 21

Le delimitazioni soggettive di applicazione dei nuovi obblighi SOGGETTI ESCLUSI SOGGETTI INCLUSI IMPRESE COMMITTENTI

Le delimitazioni soggettive di applicazione dei nuovi obblighi SOGGETTI ESCLUSI SOGGETTI INCLUSI IMPRESE COMMITTENTI P. F. ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI CURATORI FALLIMENTARI COMMISSARI LIQUIDATORI SOGGETTI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN IT RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO CONDOMINI (CM 1/E/20: INCLUSI TRA SOGGETTI ART. 23 DPR 600/73 MA NON SVOLGONO ATTIVITA’ DI IMPRESA E NON DISPONGONO DI BENI STRUMENTALI) 22

Le delimitazioni soggettive di applicazione dei nuovi obblighi ALLA LUCE DEL COMBINATO DISPOSTO DI

Le delimitazioni soggettive di applicazione dei nuovi obblighi ALLA LUCE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AL CO. 1 DELL’ART. 17. BIS E AL CO. 1 DELL’ART. 23 DEL D. P. R. N. 600/73 SOGGETTI INCLUSI Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 ENTI E SOCIETÀ INDICATI NELL’ART. 73, CO. 1, DEL TUIR RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO CHE ESERCITANO IMPRESE COMMERCIALI O IMPRESE AGRICOLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI INDICATE NELL’ART. 5 DEL TUIR RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO CHE ESERCITANO IMPRESE COMMERCIALI O IMPRESE AGRICOLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO CHE ESERCITANO IMPRESE COMMERCIALI AI SENSI DELL’ART. 55 DEL TUIR O IMPRESE AGRICOLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO CHE ESERCITANO ARTI E PROFESSIONI CURATORE FALLIMENTARE E COMMISSARIO LIQUIDATORE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO 23

Le delimitazioni soggettive di applicazione dei nuovi obblighi SOGGETTI ESCLUSI Circ. n. 1/E del

Le delimitazioni soggettive di applicazione dei nuovi obblighi SOGGETTI ESCLUSI Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 I SOGGETTI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA E QUELLI CHE SI PRESUMONO RESIDENTI AI SENSI DELL’ART. 73, CO. 5 -BIS, DEL TUIR; I SOGGETTI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA AFFIDATARI DELLE OPERE O DEI SERVIZI I SOGGETTI RESIDENTI CHE NON ESERCITANO ATTIVITÀ D’IMPRESA O NON ESERCITANO IMPRESE AGRICOLE O NON ESERCITANO ARTI O PROFESSIONI persone fisiche e società semplici che non esercitano attività d’impresa o agricola o arti o professioni. I CONDOMÌNI GLI ENTI NON COMMERCIALI (ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI, TRUST ECC. ) LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI NATURA NON COMMERCIALE SVOLTA. 24

LE DELIMITAZIONI OGGETTIVE DI APPLICAZIONE DEI NUOVI OBBLIGHI 25

LE DELIMITAZIONI OGGETTIVE DI APPLICAZIONE DEI NUOVI OBBLIGHI 25

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi MANCANZA DI UNO SOLO: NON APPLICAZIONE

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi MANCANZA DI UNO SOLO: NON APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PRESUPPOSTO OGGETTIVO PRESUPPOSTO COMPLESSO: necessaria la CONTEMPORANEA PRESENZA DI PLURALITA’ DI REQUISITI 1. CONTRATTO - AFFIDAMENTO DI UNA O PIU’ OPERE O SERVIZI SULLA BASE DI CONTRATTO DI: APPALTO SUBAPPALTO AFFIDAMENTO A SOGGETTI CONSORZIATI RAPPORTI NEGOZIONALI COMUNQUE DENOMINATI 3. MANODOPERA CONTRATTI CARATTERIZZATI DA PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DEL COMMITTENTE O CMQ A QUESTO RICONDUCIBILI 5. BENI STRUMENTALI 2. SOGLIA OPERE E SERVIZI AFFIDATI PER VALORE COMPLESSIVO ANNUO SUPERIORE A 200. 000 EURO SVOLGIMENTO OPERE E SERVIZI PRESSO LE SEDI DI ATTIVITA’ DEL COMMITTENTE 4. SEDI 26

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi A PRESCINDERE DAL NOMEN IURIS CIÒ

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi A PRESCINDERE DAL NOMEN IURIS CIÒ CHE CONTA È IL RICORRERE DEI PRESUPPOSTI 1. CONTRATTO La disposizione si riferisce all’affidamento del compimento di un’opera o più opere o di un servizio o più servizi, di importo complessivo annuo SUPERIORE A 200. 000 EURO tramite contratti di: APPALTO SUBAPPALTO AFFIDAMENTO A SOGGETTI CONSORZIATI O RAPPORTI NEGOZIALI COMUNQUE DENOMINATI caratterizzati da: cd. «labour intensive» 1) PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA 2) PRESSO LE SEDI DI ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE 3) CON L’UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE O A LUI RICONDUCIBILI IN QUALUNQUE FORMA ES. concessi in comodato o locati o noleggiati all’appaltatore Il presupposto oggettivo viene allineato alla nuova ipotesi di reverse charge di cui al comma 3, art. 4, Dl fiscale. 27

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi CONTRATTI ESCLUSI Circ. n. 1/E del

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi CONTRATTI ESCLUSI Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 81/2015, LE ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI MANODOPERA POSTA IN ESSERE DA SOGGETTI ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI IN BASE A LEGGI SPECIALI (ES. LAVORATORI TEMPORANEI PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE N. 84 DEL 1994). ECCEZIONI RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 17 BIS 1 TUTTE LE IPOTESI DI SOMMINISTRAZIONE ILLECITA DI LAVORO, la quale si verificherà al ricorrere dei presupposti di applicabilità del comma 1 dell’art. 17 -bis e a prescindere dalla specifica tipologia contrattuale prescelta dalle parti. 2 ANCHE I CONTRATTI TIPICI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO allorché i predetti contratti siano effettuati in violazione sostanziale della normativa settoriale di riferimento e fermi in ogni caso restando i presupposti di applicabilità dell’art. 17 -bis. 28

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi Affidamenti di opere e servizi a

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi Affidamenti di opere e servizi a più imprese AFFIDAMENTI DI OPERE E SERVIZI A PIÙ IMPRESE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (ATI) CONTRATTI D’OPERA STIPULATI CON IMPRESE Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 L’AFFIDAMENTO DEVE ESSERE RIFERITO «A UN’IMPRESA» . IN PRESENZA DI AFFIDAMENTI A PIÙ IMPRESE, L’APPLICAZIONE DEL COMMA 1 DELL’ART. 17 -BIS SARÀ VALUTATA PER CIASCUNA DI ESSE L’ATI SARÀ DA INTENDERSI UNITARIAMENTE AI SENSI DELLA DIPOSIZIONE NORMATIVA IN ESAME IL RIFERIMENTO ALL’ «IMPRESA» PORTA AD ESCLUDERE DAI SOGGETTI AFFIDATARI GLI ESERCENTI ARTI O PROFESSIONI. TUTTAVIA POSSONO RIENTRARE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA I CONTRATTI D’OPERA STIPULATI CON IMPRESE A CONDIZIONE CHE LE STESSE UTILIZZINO PER L’ESECUZIONE DELL’OPERA O DEL SERVIZIO COMMISSIONATO LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALLA PERCEZIONE DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTI E ASSIMILATI 29

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi 2. SOGLIA OPERE E SERVIZI AFFIDATI

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi 2. SOGLIA OPERE E SERVIZI AFFIDATI PER VALORE COMPLESSIVO ANNUO SUPERIORE A 200. 000 EURO ANNO SOLARE L’arco temporale va riferito all’ANNO SOLARE (1° GENNAIO-31 DICEMBRE) RIFERIMENTO AI MESI Si farà riferimento ai mesi e non ai giorni; in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si farà riferimento al mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia per la decorrenza degli obblighi. AI FINI DEL COMPUTO DELLA SOGLIA Si farà riferimento a tutti i contratti in essere nell’anno, alle eventuali modifiche contrattuali sopraggiunte e a tutti i nuovi contratti stipulati nell’anno con ciascuna impresa. MECCANISMO DI PRO-RATA TEMPORIS In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200. 000 euro avverrà secondo un meccanismo di pro-rata temporis. 30

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi CHIARIMENTI ADE FORUM DEL 13. 1.

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi CHIARIMENTI ADE FORUM DEL 13. 1. 2020 CORRETTA DETERMINAZIONE DELLLA SOGLIA DI 200. 000 EURO LA SOGLIA È DA INTENDERSI CUMULATIVA IN RIFERIMENTO ALLE OPERE AFFIDATE O RIFERITA SOLO ALLA SINGOLA OPERA CHE SUPERA IL LIMITE? Il limite di 200 mila euro previsto dall’art. 4 è da intendersi riferito all’IMPORTO ANNUO delle opere o dei servizi affidati alla singola impresa. QUALORA IL COMMITTENTE AFFIDI IL COMPIMENTO DI PIÙ OPERE O SERVIZI ALLA STESSA IMPRESA CON DIVERSI CONTRATTI di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati IL LIMITE DEI 200. 000 EURO SI RITIENE RIFERITO ALLA SOMMA DELL’IMPORTO ANNUO DEI SINGOLI CONTRATTI ESEMPIO IMPRESA CHE AFFIDA CINQUE APPALTI DA 50. 000 EURO L’UNO. LA NUOVA DISCIPLINA SCATTA AL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 200. 000 EURO IN RELAZIONE A TUTTI GLI APPALTI CONCESSI OD ESCLUSIVAMENTE PER QUELLO CHE HA COMPORTATO IL SUPERAMENTO DEL LIMITE? Nell’ipotesi in cui la somma dei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, sia, complessivamente, superiore a 200. 000 euro annui, LA NORMA VA APPLICATA IN RELAZIONE A TUTTI I CONTRATTI CONCESSI E ANCORA IN ESSERE AL MOMENTO DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA. 31

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi DURATA ANNUALE Committente Impresa B A

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi DURATA ANNUALE Committente Impresa B A ESEMPIO 2 Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 CONTRATTO DI DURATA ANNUALE (16. 2. 2020 – 15. 2. 2021) 300. 000 EURO (al netto dell’Iva) ANNO 2020 300. 000 * 10/12 = 250. 000 EURO ANNO 2021 300. 000 * 2/12 = 50. 000 EURO GLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 17 -BIS DECORRERANNO DOPO IL 1. 3. 2020 E CESSERANNO IL 15. 2. 2021 32

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi ESEMPIO 3 DURATA ANNUALE Impresa Committente

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi ESEMPIO 3 DURATA ANNUALE Impresa Committente STIPULA DI DUE CONTRATTI ANNUALI IN TEMPI DIVERSI (O SCADENZA DEL PRIMO PROROGATA) B A 1 2 CONTRATTO DI DURATA ANNUALE (14. 2. 2020 – 13. 2. 2021) 100. 000 EURO (al netto dell’Iva) Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 NUOVO CONTRATTO DI DURATA ANNUALE (16. 6. 2020 – 15. 6. 2021) 200. 000 EURO (al netto dell’Iva) ANNO 2020 100. 000 * 11/12 = 91. 667 EURO + ANNO 2020 200. 000 * 6/12 = 100. 000 EURO = 191. 667 EURO ANNO 2021 100. 000 * 1/12 = 8. 333 EURO + ANNO 2021 200. 000 * 6/12 = 100. 000 EURO = 108. 333 EURO L’ART. 17 -BIS NON TROVERÀ APPLICAZIONE PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DEI 200. 000 EURO 33

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi DURATA PLURIENNALE Committente ESEMPIO 4 Circ.

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi DURATA PLURIENNALE Committente ESEMPIO 4 Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 Impresa A B CONTRATTO DI DURATA PLURIENNALE (1. 7. 2020 – 31. 12. 2022) 600. 000 EURO (al netto dell’Iva) ANNO 2020 600. 000 * 6/30 = 120. 000 EURO ANNO 2021 600. 000 * 12/30 = 240. 000 EURO ANNO 2022 600. 000 * 12/30 = 240. 000 EURO GLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 17 -BIS DECORRERANNO DOPO IL 1. 1. 2021 E CESSERANNO IL 31. 12. 2022 34

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi DURATA PLURIENNALE Committente 1 ESEMPIO 5

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi DURATA PLURIENNALE Committente 1 ESEMPIO 5 Impresa A STIPULA DI DUE CONTRATTI PLURIENNALI IN TEMPI DIVERSI (O PREZZO AGGIUNTIVO DECISO IN SEGUITO) B 2 CONTRATTO DI DURATA PLURIENNALE (1. 7. 2020 – 31. 12. 2022) 200. 000 EURO (al netto dell’Iva) Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 NUOVO CONTRATTO DI DURATA ANNUALE (1. 7. 2021 – 31. 12. 2022) 400. 000 EURO (al netto dell’Iva) ANNO 2020 200. 000 * 6/30 = 40. 000 EURO ANNO 2021 200. 000 * 12/30 = 80. 000 EURO + ANNO 2021 400. 000 * 12/18 = 266. 667 EURO ANNO 2022 200. 000 * 12/30 = 80. 000 EURO + ANNO 2022 400. 000 * 12/18 = 266. 667 EURO = = 346. 667 EURO GLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 17 -BIS DECORRERANNO DOPO IL 1. 7. 2021 E CESSERANNO IL 31. 12. 2022 35

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi ESEMPIO 6 Committente Impresa A B

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi ESEMPIO 6 Committente Impresa A B Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 CONTRATTO SENZA UN PREZZO O UNA SCADENZA PREDETERMINATI ES. 2 EURO PER OGNI METRO DI PRODOTTI LAVORATI CRITERIO DI CASSA GLI OBBLIGHI DECORRERANNO IN RELAZIONE AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DA EROGARE DOPO IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI 200. 000 EURO SU BASE ANNUA DI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL COMMITTENTE ALL’AFFIDATARIO E CESSERANNO ALLA SCADENZA DEI CONTRATTI 36

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi Circ. ASSONIME n. 9 del 20.

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi Circ. ASSONIME n. 9 del 20. 5. 2020 CONTRATTI QUADRO opere e servizi e relativo corrispettivo determinati SOLO ALL’AFFIDAMENTO DI SPECIFICI ORDINI. Controllo da mese successivo a superamento EVENTI SUCCESSORI INTERVENUTI IN CORSO D’ANNO: ad es. operazione di fusione CRITERIO DI CASSA (e quindi operatività regole al superamento soglia) SOMMA TRA IMPORTI COMMISSIONATI ALLA STESSA IMPRESA APPALTATRICE E QUELLI DI ALTRA SOCIETA’ INCORPORATA IN CORSO D’ANNO 37

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi 3. MANODOPERA PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi 3. MANODOPERA PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 CRITERIO QUANTITATIVO AL FINE DI DETERMINARE LA PREVALENZA OCCORRE FARE RIFERIMENTO: si deve intendere tutta la manodopera per cui vige l’obbligo di applicazione e versamento delle ritenute fiscali che ricorrerà non solo quando il lavoratore è inquadrato come lavoratore dipendente o assimilato ma anche nel caso in cui il lavoratore abbia un formale inquadramento lavorativo differente (ad es. di lavoro autonomo), ma nei fatti presti attività di lavoro dipendente presso il committente. IL CONCETTO DI «MANODOPERA» RICOMPRENDE TUTTE LE TIPOLOGIE DI LAVORO: MANUALE E INTELLETTUALE al numeratore alla retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato al denominatore al prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio in caso di contratti misti) LA PREVALENZA SI INTENDERÀ SUPERATA QUANDO IL RAPPORTO TRA NUMERATORE E DENOMINATORE È SUPERIORE AL 50% 38

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi Circ. ASSONIME n. 9 del 20.

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi Circ. ASSONIME n. 9 del 20. 5. 2020 MISURA DELLA PREVALENZA RETRIBUZIONE LORDA DEI LAVORATORI (dipendenti o assimilati) PREZZO COMPLESSIVO DELL’OPERA O DEL SERVIZIO SI TRATTA DELLA RETRIBUZIONE RILEVANTE A FINI IMPOSITIVI E NON IL COSTO COMPLESSIVO DELLA MANODOPERA (comprensivo sia della retribuzione a ritenuta ma anche di: - oneri previdenziali a carico di impresa e lavoratore - TFR COME EVITARE CONTENZIOSI CON FORNITORE … … CIRCA SUSSISTENZA REQUISITO DEL PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA: SPECIFICARE IN CONTRATTO: 1. IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI LAVORATORI OCCUPATI NELL’APPALTO 2. INCIDENZA DI TALE IMPORTO SU QUELLO TOTALE DEL CONTRATTO 39

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi CRITERIO QUANTITATIVO NEI CONTRATTI MISTI? Circ.

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi CRITERIO QUANTITATIVO NEI CONTRATTI MISTI? Circ. ASSONIME n. 9 del 20. 5. 2020 ad es. : contratto avente ad oggetto LOCAZIONE DI UN BENE (stampanti/fotocopiatrici) E SUCCESSIVA MANUTENZIONE REQUISITO DELLA PREVALENZA DELLA MANODOPERA NON SEMBRA POTER ESSERE VERIFICATO CON UN CONCETTO DI ACCESSORIETA’ QUALITATIVA NON SI POSSONO ESCLUDERE DA ART. 17 -BIS, CONTRATTI DOVE: CORRISPETTIVO PER LOCAZIONE < COSTO MANUTENZIONE SOLAMENTE PERCHE’ SERVIZIO MANUTENZIONE E’ SOSTANZIALMENTE ACCESSORIO A PRESTAZIONE PRINCIPALE (NOLEGGIO DEL BENE) 40

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi Circ. ASSONIME n. 9 del 20.

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi Circ. ASSONIME n. 9 del 20. 5. 2020 LAVORATORI TUTTI QUELLI IMPIEGATI NELL’APPALTO OPPURE … … SOLO QUELLI CHE OPERANO CONCRETAMENTE PRESSO LA SEDE DEL COMMITTENTE? ASSONIME: PREFERIBILE SECONDA TESI (solo quelli presso la sede) Dato testuale norma … contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera PRESSO LE SEDI DI ATTIVITA’ del committente …. POSIZIONE AGENZIA ENTRATE SI RIFERISCE TOUT COURT AI LAVORATORI CHE PRESTANO ATTIVITA’ NELL’APPALTO 41

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi 4. SEDI Dato testuale norma …

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi 4. SEDI Dato testuale norma … contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera PRESSO LE SEDI DI ATTIVITA’ del committente …. LE SEDI DI ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 COINCIDONO CON TUTTE LE SEDI DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLA SUA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE O AGRICOLA O PROFESSIONALE (nozione più ampia di quella IVA) VI RIENTRANO, TRA LE ALTRE: LA SEDE LEGALE LE SEDI OPERATIVE GLI UFFICI DI RAPPRESENTANZ A I TERRENI IN CUI IL COMMITTENTE SVOLGE L’ATTIVITÀ AGRICOLA I CANTIERI LE PIATTAFORM E e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale 42

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi Circ. ASSONIME n. 9 del 20.

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi Circ. ASSONIME n. 9 del 20. 5. 2020 SEDE DI ATTIVITA’: DUBBI OPERATIVI sede del committente il cantiere situato all’interno di uno stabilimento in cui si effettua la produzione del committente e nel quale l’appaltatore va a costruire o ad installare un macchinario o ad effettuare una manutenzione. cantiere creato da un’impresa di costruzioni chiamata a realizzare un edificio su un terreno del committente OK ? LUOGO IN CUI ATTIVITA’ DEL COMMITTENTE SI REALIZZERA’ SOLAMENTE IN FUTURO! 43

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi 5. BENI STRUMENTALI DI PROPRIETA’ DEL

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi 5. BENI STRUMENTALI DI PROPRIETA’ DEL COMMITTENTE … UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI … O A QUESTO RICONDUCIBILI IN QUALSIASI FORMA Circ. ASSONIME n. 9 del 20. 5. 2020 … condizione SI CONSIDERA INTEGRATA OGNI QUALVOLTA l’appaltatore si avvalga legittimamente di attrezzature del committente, magari anche sulla base di un rapporto di comodato; a contrariis, la condizione non dovrebbe considerarsi integrata – e con esso verrebbe meno uno dei presupposti necessari per l’applicazione della nuova disciplina – ogni qualvolta l’impresa appaltatrice (o subappaltatrice o affidataria) utilizzi esclusivamente beni di sua proprietà o ad essa riconducibili. e nei CASI DI UTILIZZO PROMISCUO, con beni dell’appaltatore e di beni del committente? 44

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi Circ. n. 1/E del 12. 2.

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 TIPOLOGIA BENI STRUMENTALI saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali. RICONDUCIBILITÀ DEI BENI STRUMENTALI AI COMMITTENTI potrà avvenire A QUALUNQUE TITOLO GIURIDICO: UTILIZZO OCCASIONALE L’OCCASIONALE UTILIZZO di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame. proprietà, possesso, detenzione. 45

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi ESEMPI VERIFICA DELL’OCCASIONALITA’ PUO’ RISULTARE COMPLESSA

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi ESEMPI VERIFICA DELL’OCCASIONALITA’ PUO’ RISULTARE COMPLESSA MENSA AZIENDALE Circ. ASSONIME n. 9 del 20. 5. 2020 Appalto di servizi di mensa aziendale: impresa appaltatrice fornisce tutti i beni per somministrazione MA UTILIZZA TAVOLI del committente: UTILIZZO E’ DA CONSIDERARSI OCCASIONALE O NON INDISPENSABILE per realizzazione opera o servizio? SERVIZI DI PULIZIA Appalto di servizi di pulizia: appaltatrice utilizza acqua del committente per far funzionare le macchine industriali per lavaggio pavimenti: utilizzo acqua è indispensabile MA NON E’ UN BENE STRUMENTALE DEL COMMITTENTE MA UN BENE DI CONSUMO. QUINDI NO Art. 17 -bis FACCHINAGGIO Attività di facchinaggio all’interno delle sedi del committente UTILIZZANDO IN VIA OCCASIONALE, per movimentazione delle merci, MULETTI O ALTRE ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL COMMITTENTE: NO ART. 17 -BIS 46

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi Circ. ASSONIME n. 9 del 20.

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi Circ. ASSONIME n. 9 del 20. 5. 2020 VERIFICA DELL’OCCASIONALITA’ PUO’ RISULTARE COMPLESSA ESEMPI STRUTTURA LOGISTICA O PRODUTTIVA DEL COMMITTENTE SE OGGETTO DELL’OPERA O DEL SERVIZIO E’ UNA STRUTTURA LOGISTICA O PRODUTTIVA DEL COMMITTENTE presso cui interviene e opera l’impresa appaltatrice (ad es. manutenzione): REALIZZATO IL REQUISITO DELLA SEDE DEL COMMITTENTE MA NON QUELLO DELL’UTILIZZO DEI BENI: IN QUESTO CASO COSTITUISCONO OGGETTO DEL SERVIZIO O DELL’OPERA E NON LO STRUMENTO PER LA LORO REALIZZAZIONE 47

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi > 200. 000 € MANODOPERA C/O

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi > 200. 000 € MANODOPERA C/O COMMITTENTE BENI STRUMENTALI COMMITTENTE DURF ART. 17 -BIS Sì No No Sì Sì No No No Sì Sì Sì No No Sì Sì No No No Sì Sì No No No 48

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi CONDIZIONE COMMITTENTE A COMMITTENTE B Valore

Le delimitazioni oggettive di applicazione dei nuovi obblighi CONDIZIONE COMMITTENTE A COMMITTENTE B Valore oltre 200. 000 € Sì No MANODOPERA C/O SEDI Sì Sì BENI STRUMENTALI Sì Sì DURF No No ART. 17 -BIS Sì No 49

LA POSIZIONE DI APPALTATORI E SUBAPPALTATORI 50

LA POSIZIONE DI APPALTATORI E SUBAPPALTATORI 50

La posizione di appaltatori e subappaltatori 1° OBBLIGO E DIVIETO IN CAPO ALL’IMPRESA APPALTATRICE

La posizione di appaltatori e subappaltatori 1° OBBLIGO E DIVIETO IN CAPO ALL’IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA E SUBAPPALTATRICE È POSTO L’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE: § CON DISTINTE DELEGHE PER CIASCUN COMMITTENTE § SENZA POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE L’obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. 51

La posizione di appaltatori e subappaltatori Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 IL

La posizione di appaltatori e subappaltatori Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE NON È APPLICABILE PER I CREDITI MATURATI DALL’IMPRESA IN QUALITÀ DI SOSTITUTO D’IMPOSTA (CFR. TABELLA). NON SONO, INVECE, AMMESSE ECCEZIONI per gli altri crediti maturati dalle imprese utilizzabili in compensazione tramite modello F 24, quali, a titolo esemplificativo: § I CREDITI TRIBUTARI (IVA, IMPOSTE DIRETTE); § I CREDITI DERIVANTI DA AGEVOLAZIONI; § I CREDITI MATURATI PER CONTRIBUTI; § PREMI ASSICURATIVI OBBLIGATORI. TALI CREDITI, IN NESSUN CASO, POTRANNO ESSERE UTILIZZATI AI FINI DEL PAGAMENTO DELLE RITENUTE DI CUI ALL’ART. 17 -BIS, COMMA 1, ma dovranno essere compensati con altri debiti tributari e contributivi dell’impresa, fermi restando eventuali specifici divieti 52

La posizione di appaltatori e subappaltatori Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 I

La posizione di appaltatori e subappaltatori Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 I CODICI TRIBUTO, DA INDICARE NEL MODELLO F 24, PER RECUPERARE IN COMPENSAZIONE I CREDITI MATURATI DAI SOSTITUTI D’IMPOSTA, AI QUALI NON SI APPLICA IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI CUI ALL’ART. 17 -BIS, CO, 1, ULTIMO PERIODO. CREDITI AUTORIZZATI 53

La posizione di appaltatori e subappaltatori 2° OBBLIGO COMMA 2 ENTRO I 5 GIORNI

La posizione di appaltatori e subappaltatori 2° OBBLIGO COMMA 2 ENTRO I 5 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI alla scadenza del versamento delle ritenute LE DITTE APPALTATRICI O AFFIDATARIE E SUBAPPALTATRICI COMUNICANO AL COMMITTENTE: LE DELEGHE DI PAGAMENTO UN ELENCO NOMINATIVO DI TUTTI I LAVORATORI identificati mediante C. F. Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese 54

La posizione di appaltatori e subappaltatori RISOLUZIONE ADE N. 109 DEL 24 DICEMBRE 1

La posizione di appaltatori e subappaltatori RISOLUZIONE ADE N. 109 DEL 24 DICEMBRE 1 COMPILAZIONE F 24 2019 ISTITUZIONE DEL CODICE “ 09”- IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO COMMITTENTE 2 INDICAZIONE DELLA MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE «CONTRIBUENTE» DEL MODELLO F 24: - nel campo “codice fiscale” è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento; - nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “ 09”, da riportare nel campo “codice identificativo”. I modelli “F 24”, compilati secondo le istruzioni impartite, sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Ad. E. 55

La posizione di appaltatori e subappaltatori CHIARIMENTI ADE FORUM DEL 13. 1. 2020 UN

La posizione di appaltatori e subappaltatori CHIARIMENTI ADE FORUM DEL 13. 1. 2020 UN SOLO MODELLO F 24 LE DELEGHE DI PAGAMENTO F 24 DEVONO RISULTARE COMPILATE PER OGNI SINGOLO DIPENDENTE A DIMOSTRAZIONE DEL CORRETTO PAGAMENTO DELLE RITENUTE PER I LAVORATORI IMPIEGATI NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA O PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO O RISULTA SUFFICIENTE UN COLLEGAMENTO ALL’ELENCO NOMINATIVO DA CONSEGNARE A CURA DELL’APPALTATORE? Con la risoluzione n. 109/E del 24. 12. 2019 è stato precisato che i versamenti «sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente» e, dunque, NON È NECESSARIO COMPILARE UN MODELLO F 24 PER CIASCUN LAVORATORE SE I LAVORATORI RISULTANO IMPIEGATI PRESSO LO STESSO COMMITTENTE. In altre parole, potrà essere compilato UN SOLO MODELLO F 24 per ciascun committente indicando il codice fiscale dello stesso nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare» del modello F 24, unitamente al codice identificativo « 09» , da riportare nel campo «codice identificativo» dello stesso modello F 24. 56

La posizione di appaltatori e subappaltatori LA QUOTA DI RETRIBUZIONE ESPOSTA IN «BUSTA PAGA»

La posizione di appaltatori e subappaltatori LA QUOTA DI RETRIBUZIONE ESPOSTA IN «BUSTA PAGA» E LE RELATIVE RITENUTE COLLEGATE ALLA PRESTAZIONE RESA NEI CONFRONTI DI CIASCUN COMMITTENTE SONO DETERMINATE: 1 ESCLUDENDO LE RETRIBUZIONI ARRETRATE O DIFFERITE E L’INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO. DEVONO INVECE ESSERE INCLUSE LE TRATTENUTE A TITOLO DI ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL’IRPEF Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 2 RAPPORTANDO L’ORARIO ORDINARIO E STRAORDINARIO DI LAVORO PRESTATO A FAVORE DEL COMMITTENTE ALL’ORARIO COMPLESSIVO DI LAVORO RETRIBUITO (COMPRESE EVENTUALI ASSENZE RETRIBUITE, QUALI, AD ES. , FERIE, MALATTIA E PERMESSI RETRIBUITI). LA QUOTA DI RITENUTE DETERMINATA PER CIASCUN COMMITTENTE È VERSATA DALL’IMPRESA COMPILANDO UN DISTINTO MODELLO F 24 PER OGNUNO DI ESSI LA QUOTA DI RITENUTE ALLA QUALE NON È APPLICABILE L’ART. 17 -BIS È VERSATA CUMULATIVAMENTE DALL’IMPRESA, CON UN MODELLO F 24 SEPARATO, SENZA FAR RIFERIMENTO AD ALCUN COMMITTENTE. 57

La posizione di appaltatori e subappaltatori IN UN MESE X SI ASSUMA CHE SOLO

La posizione di appaltatori e subappaltatori IN UN MESE X SI ASSUMA CHE SOLO PER IL COMMITTENTE ALFA RICORRANO I PRESUPPOSTI DI APPLICABILITÀ DELL’ART. 17 -BIS. LAVORATORE C Escluso dall’applicazione dell’art. 17 -bis, perché non ha prestato alcuna opera a favore del committente Alfa LAVORATORI A, B, D L’ammontare delle retribuzioni e delle ritenute fiscali attribuibili al committente Alfa saranno calcolate rapportando le ore lavorate presso il committente Alfa al totale delle ore lavorate nel mese (comprese le assenze). 775 EURO Su un ammontare totale di ritenute fiscali pari a 1. 800 euro, solo 775 euro saranno versate senza alcuna possibilità di compensazione (salvo che non si tratti dei crediti identificati dai codici elencati nella tabella) Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 ESEMPIO 1025 EURO Le restanti ritenute fiscali, pari a 1. 025 euro, saranno versate cumulativamente, senza far riferimento ad alcun committente. 58

La posizione di appaltatori e subappaltatori Circ. ASSONIME n. 9 del 20. 5. 2020

La posizione di appaltatori e subappaltatori Circ. ASSONIME n. 9 del 20. 5. 2020 QUANTIFICAZIONE VERSAMENTI DISTINTA PER COMMITTENTE UNO STESSO LAVORATORE POTREBBE ESSERE IMPIEGATO SU APPALTI DIVERSI PRESUPPONE NUOVO SISTEMA DI VERSAMENTO: attuali regole INPS (UNIEMENS) NON PREVEDONO OBBLIGO PER APPALTATORI DI DISTINGUERE I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER SINGOLI APPALTI IMPRESA APPALTATRICE CHE SVOLGE 2 APPALTI PER 2 COMMITTENTI DIVERSI, OCCUPANDO ANCHE LAVORATORI NON COINVOLTI IN TALI APPALTI DEVE PREPARARE 3 DISTINTI MODELLI F 24 INPS STA IMPLEMENTANDO PROCEDURA AD HOC 59

LA POSIZIONE DEL COMMITTENTE 60

LA POSIZIONE DEL COMMITTENTE 60

La posizione del committente Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 IL COMMITTENTE ASSOLVERÀ

La posizione del committente Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 IL COMMITTENTE ASSOLVERÀ AL SUO OBBLIGO DOPO AVER RISCONTRATO: 1 2 3 CHE LA RETRIBUZIONE ORARIA CORRISPOSTA A CIASCUN LAVORATORE NON SIA MANIFESTAMENTE INCONGRUA RISPETTO ALL’OPERA PRESTATA DAL LAVORATORE CHE LE RITENUTE FISCALI PER CIASCUN LAVORATORE NON SIANO MANIFESTAMENTE INCONGRUE RISPETTO ALL’AMMONTARE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA CHE LE RITENUTE FISCALI SIANO STATE VERSATE SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE, SALVO CHE NON SI TRATTI DI CREDITI IDENTIFICATI NELLA TABELLA occorre verificare, tra l’altro, l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione. 61

La posizione del committente PROBLEMA DI PRIVACY? COMMA 2 ELENCO NOMINATIVO DEI LAVORATORI CON

La posizione del committente PROBLEMA DI PRIVACY? COMMA 2 ELENCO NOMINATIVO DEI LAVORATORI CON IL DETTAGLIO: 1 delle ORE DI LAVORO PRESTATE da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato; 2 3 Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 dell’AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA; delle RITENUTE FISCALI ESEGUITE nel mese precedente IMPONIBILE AI FINI FISCALI COME RISULTANTE DALLA «BUSTA PAGA» DEL LAVORATORE con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente IN CASO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI EFFETTUATO IL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO DELLA “BUSTA PAGA”, OCCORRERÀ FARE RIFERIMENTO AL SECONDO MESE PRECEDENTE. 62

La posizione del committente COMMA 3 SOSPENSIONE PAGAMENTI SE ENTRO I 5 GIORNI SUCCESSIVI

La posizione del committente COMMA 3 SOSPENSIONE PAGAMENTI SE ENTRO I 5 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO È MATURATO IL DIRITTO A RICEVERE CORRISPETTIVI E le imprese obbligate NON HANNO TRASMESSO AL COMMITTENTE LE DELEGHE DI PAGAMENTO E LE INFORMAZIONI relative ai lavoratori o dalla documentazione risulta L’OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI IL COMMITTENTE DEVE: 1 finché perdura l’inadempimento, SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI maturati È PRECLUSA alle imprese appaltatrici/affidatarie OGNI AZIONE ESECUTIVA FINALIZZATA AL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO IL CUI PAGAMENTO È STATO SOSPESO, fino a quando non avviene il versamento. 2 DARNE COMUNICAZIONE ENTRO 90 GG all’Ufficio Ade territorialmente competente Il termine consente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso 63

La posizione del committente Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 SOSPENSIONE PAGAMENTI DIRITTO

La posizione del committente Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 SOSPENSIONE PAGAMENTI DIRITTO MATURATO Il diritto a ricevere i corrispettivi si intende maturato quando è CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE. CHI DEVE SOSPENDERE I PAGAMENTI SARANNO SOSPESI DAL SOGGETTO (COMMITTENTE ORIGINARIO O APPALTATORE) PRESSO CUI SI VERIFICANO I PRESUPPOSTI DI APPLICABILITÀ DELL’ART. 17 -BIS. ESEMPI Nel caso in cui si dovessero verificare in capo all’ORIGINARIO COMMITTENTE, lo stesso sospenderà i pagamenti da effettuare all’appaltatore; questi sarà, a sua volta, legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori finché questi ultimi non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi. Viceversa, nel caso in cui si dovessero verificare in capo all’APPALTATORE, sarà solo l’appaltatore legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori finché questi ultimi non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi. 64

La posizione del committente OBBLIGHI IN CAPO AL COMMITTENTE Circ. ASSONIME n. 9 del

La posizione del committente OBBLIGHI IN CAPO AL COMMITTENTE Circ. ASSONIME n. 9 del 20. 5. 2020 1 CONTROLLO VERSAMENTO RITENUTE SENZA COMPENSAZIONE 2 3 4 RISCONTRO DI CONGRUENZA DEI DOCUMENTI TRASMESSI DA FORNITORE NON E’ MERO RISCONTRO CARTOLARE MA NECESSARIA NON MANIFESTA INCONGRUENZA EFFETTIVA PRESENZA LAVORATORI PRESSO SUA SEDE NECESSARI SISTEMI DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE? BLOCCO DEI PAGAMENTI COMUNICAZIONE A AGENZIA ENTRATE 65

La posizione del committente LETTERA DEL COMMITTENTE PROPEDEUTICA ALLA SOSPENSIONE DEL CORRISPETTIVO Da redigere

La posizione del committente LETTERA DEL COMMITTENTE PROPEDEUTICA ALLA SOSPENSIONE DEL CORRISPETTIVO Da redigere su carta intestata del committente Spett. le _______ Appaltatore/Affidatario Oggetto: Omessa trasmissione documentale ex articolo 17 bis, Dlgs 241/1997 Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17 bis del Dlgs 241/1997 si segnala che non si è ricevuta la seguente documentazione: • Delega di pagamento delle imposte (modello F 24) relative al mese di _____; • Report lavoratori impiegati nell’appalto relativo al mese di _____; • Certificazione dell’agenzia delle entrate ex articolo 17 bis, comma 5 del Dlgs 241/1997. Segnalando che tale inadempienza ha anche rilevanza contrattuale, si comunica che, qualora la predetta documentazione non perverrà entro il ________, saremo nostro malgrado costretti a sospendere il pagamento del corrispettivo maturato nei vostri confronti nei limiti consentiti dalla norma. Tale sospensione, così come previsto dal comma 3 dell’articolo 17 bis del Dlgs 241/1997, sarà comunicata inoltre all’agenzia delle Entrate territorialmente competente entro il _________. Distinti saluti Lì _____ __/__/______ Il COMMITTENTE ________ 66

La posizione del committente LETTERA DEL COMMITTENTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Da redigere su carta

La posizione del committente LETTERA DEL COMMITTENTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Da redigere su carta intestata del committente Spett. le Agenzia delle Entrate p. c. Appaltatore/Affidatario Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’articolo 17 bis, comma 3 del Dlgs 241/1997 Contratto di appalto con la società___________________________ (CF___________; PI____________) La società committente _____________, CF ____________, PI _______________, con sede legale sita in __________________, Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17 bis, comma 3 del Dlgs 241/1997 COMUNICA che alla società ___________________, CF ___________, PI _______________ è stato sospeso il corrispettivo maturato in virtù del contratto di appalto sottoscritto in data _______ per la seguente inadempienza: • mancato inoltro documentazione ex articolo 17 bis Dlgs 241/1997 relativa al mese ________; • omissione fiscale rilevata dalla documentazione inviata relativa al mese di ________. La predetta comunicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 17 bis del Dlgs 241/1997. Distinti saluti Lì _____ __/__/______ Il COMMITTENTE ________ 67

RAPPORTI A CATENA 68

RAPPORTI A CATENA 68

Rapporti a catena Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 COMMITTENTI NEL SENSO FATTO

Rapporti a catena Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 COMMITTENTI NEL SENSO FATTO PROPRIO DAL COMMA 1 Il soggetto che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, tramite contratto di subappalto o tramite affidamento a soggetti consorziati, non può che essere l’appaltatore o il consorzio, che sono quindi da ritenersi “committenti” nel senso fatto proprio dal comma 1. RAPPORTI A CATENA Ciascun soggetto della catena che riveste il ruolo di “committente” (tipicamente il committente nei confronti dell’appaltatore e del subappaltatore e l’appaltatore nei confronti del subappaltatore) rientrerà nell’ambito di applicazione del comma 1, in presenza dei presupposti di applicabilità. SOGLIA DEI 200. 000 EURO Al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200. 000 euro mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più subaffidamenti di importi inferiori, LA SOGLIA DI 200. 000 EURO SARÀ VERIFICATA UNICAMENTE NEL RAPPORTO TRA ORIGINARIO COMMITTENTE, anche se non rientrante nell’ambito di applicazione del comma 1, E AFFIDATARIO. PRESUPPOSTI DI APPICABILITÀ VERIFICATI DA CIASCUN COMMITTENTE Se nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto, gli altri presupposti di applicabilità saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc. ). 69

Rapporti a catena ESEMPIO 1 Società A A CONTRATTO DI APPALTO DI 450. 000

Rapporti a catena ESEMPIO 1 Società A A CONTRATTO DI APPALTO DI 450. 000 EURO B X Committente Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 Y Z CONTRATTO DI SUBAPPALTO DI 150. 000 EURO CIASCUNA CON PREVALENTE UTILIZZO DELLA MANODOPERA DEVE VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA SEDE DI ATTIVITÀ E DELL’UTILIZZO DEI BENI STRUMENTALI NEI CONFRONTI DI: B X DEVE VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA SEDE DI ATTIVITÀ E DELL’UTILIZZO DEI BENI STRUMENTALI NEI CONFRONTI DI: X Y Y Committente B SE L’ORIGINARIO COMMITTENTE «A» È UN SOGGETTO ESCLUSO (ES. CONDOMINIO) GLI ULTERIORI PRESUPPOSTI VANNO VERIFICATI ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DI: B 70

7 1 LE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO PER IL COMMITTENTE E PER L’APPALTATORE

7 1 LE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO PER IL COMMITTENTE E PER L’APPALTATORE 71

Le sanzioni in caso di inadempimento per il committente e per l’appaltatore COMMA 4

Le sanzioni in caso di inadempimento per il committente e per l’appaltatore COMMA 4 NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE: INOTTEMPERANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI AI COMMI 1 E 3 1) NON RICHIEDE copia delle deleghe; 2) nonostante la presenza dei presupposti previsti dalla norma, NON SOSPENDE i pagamenti E NON INVIA SEGNALAZIONE all’Ade ARTT. 13 E 14 DLGS 471/97 È OBBLIGATO AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI ALLA SANZIONE IRROGATA ALL’IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA O SUBAPPALTATRICE PER LA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLE RITENUTE E PER LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE STESSE NONCHÈ PER IL TEMPESTIVO VERSAMENTO SENZA POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE 72

Le sanzioni in caso di inadempimento per il committente e per l’appaltatore VIOLAZIONI ESCLUSE

Le sanzioni in caso di inadempimento per il committente e per l’appaltatore VIOLAZIONI ESCLUSE Considerata la natura sanzionatoria della disposizione, restano fuori dall’ambito di applicazione della stessa tutte le altre violazioni tributarie da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice non espressamente menzionate. SANZIONE AMMINISTRATIVA La sanzione è amministrativa e non tributaria: non si applicano i principi del D. Lgs. n. 472/1997 (es. ravvedimento operoso) SANATORIA Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (E, IN OGNI CASO, NON OLTRE IL 30 APRILE 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione agli obblighi previsti dalla norma, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione richiesta. 73

LA NUOVA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE 74

LA NUOVA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE 74

La nuova certificazione di regolarità fiscale COMMA 5 Versamento «autonomo» delle ritenute LE IMPRESE

La nuova certificazione di regolarità fiscale COMMA 5 Versamento «autonomo» delle ritenute LE IMPRESE APPALTATRICI POSSONO PROCEDERE AUTONOMAMENTE AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON VIENE ATTIVATO IL MECCANISMO DI CONTROLLO PREVISTO DALL’ART. 17 -BIS DEVONO SUSSISTERE CONTEMPORANEAMENTE REQUISITI NECESSARI: • Essere in attività da almeno 3 anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e avere eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati in conto fiscale per un importo non superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; • Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento non siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non ci siano provvedimenti di sospensione. Le imprese COMUNICANO al committente la sussistenza di tali requisiti, ALLEGANDO la relativa CERTIFICAZIONE Non formano oggetto di rilievo i debiti sottoposti a piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza 75

La nuova certificazione di regolarità fiscale Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 VERSAMENTI

La nuova certificazione di regolarità fiscale Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 VERSAMENTI IN CONTO FISCALE PER UN IMPORTO NON < AL 10% DEI RICAVI O COMPENSI PER VERIFICARE TALE REQUISITO SI FARÀ RIFERIMENTO: AL NUMERATORE ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F 24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio NON SONO CONSIDERATI I PAGAMENTI DEBITI ISCRITTI A RUOLO Se nell’ultimo triennio sono scaduti i termini per la presentazione di due sole dichiarazioni, il riscontro sarà effettuato su due dichiarazioni AL DENOMINATORE ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio. Per i soggetti aderenti al CONSOLIDATO FISCALE ai fini della determinazione dei complessivi versamenti del numeratore, può essere fatta valere anche l’“IMPOSTA TEORICA” 76

La nuova certificazione di regolarità fiscale DURF COMMA 6 «DURF» Dal 1° gennaio 2020

La nuova certificazione di regolarità fiscale DURF COMMA 6 «DURF» Dal 1° gennaio 2020 il nuovo documento di regolarità fiscale e contributiva di cui al comma 5 è messo a disposizione delle singole imprese dall’Ad. E e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio. ULTERIORI MODALITÀ DI TRASMISSIONE FUTURE Con provvedimento direttoriale possono essere disciplinate ulteriori modalità delle COMMA 7 informazioni richieste dal comma 2 al fine di semplificare le modalità di riscontro dei dati. 77

La nuova certificazione di regolarità fiscale ART. 23 DECRETO LIQUIDITÀ (D. L. N. 23/2020)

La nuova certificazione di regolarità fiscale ART. 23 DECRETO LIQUIDITÀ (D. L. N. 23/2020) PROROGA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI UNICI DI REGOLARITÀ FISCALE (DURF) EMESSI ENTRO IL 29. 2. 2020 FINO AL 30. 6. 2020 AL FINE DI EVITARE, IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONNESSA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, ACCESSI DA PARTE DI CONTRIBUENTI AGLI UFFICI DELL’AGENZIA 78

La nuova certificazione di regolarità fiscale IL PROVVEDIMENTO ADE DEL 6. 2. 2020 ha

La nuova certificazione di regolarità fiscale IL PROVVEDIMENTO ADE DEL 6. 2. 2020 ha approvato il modello (ALLEGATO A) con cui gli uffici dell’Agenzia potranno certificare la presenza dei requisiti, ALLEGATO B, indicati nell’articolo 17 -bis del Dlgs n. 241/1997, ricorrendo alle informazioni presenti nel sistema dell’anagrafe tributaria e ai dati trasmessi dagli agenti della riscossione. Il certificato, disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, è esente da imposta di bollo e tributi speciali. NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE SIA UNA PA, LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DOVRÀ ESSERE OGGETTO DI AUTOCERTIFICAZIONE. Circ. n. 1/E del 12. 2. 2020 79

La nuova certificazione di regolarità fiscale DIREZIONE PROVINCIALE E REGIONALE Il documento è messo

La nuova certificazione di regolarità fiscale DIREZIONE PROVINCIALE E REGIONALE Il documento è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all’emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale. ULTERIORI DATI L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, se necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione, in modo da valutare l’emissione di un nuovo certificato. 80

La nuova certificazione di regolarità fiscale PROCEDURA A VISTA «CASSETTO FISCALE» PROCEDURA AUTOMATIZZATA RISPOSTA

La nuova certificazione di regolarità fiscale PROCEDURA A VISTA «CASSETTO FISCALE» PROCEDURA AUTOMATIZZATA RISPOSTA DEL MEF AL QUESTION TIME IN COMMISSIONE FINANZE ALLA CAMERA (N. 5 -03673) DEL 26. 2. 2020 PRESENTATO DA ON. CENTEMERO ED ALTRI Considerati i tempi di rilascio del DURF, l’Ade ha implementato una procedura che consente agli uffici territoriali di produrre e rilasciare «a vista» la suddetta certificazione. . Sono state avviate le attività propedeutiche alla realizzazione dell’applicazione che consentirà di produrre il certificato con modalità automatizzate e, conseguentemente, di renderlo disponibile all’interno del «cassetto fiscale» nell’area riservata Per il Durf automatizzato occorrerà attendere qualche mese 81

La nuova certificazione di regolarità fiscale MODELLO DI RICHIESTA CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI

La nuova certificazione di regolarità fiscale MODELLO DI RICHIESTA CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 17 BIS DEL DLGS N 241/97 82

La nuova certificazione di regolarità fiscale MODELLO DI RICHIESTA CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI

La nuova certificazione di regolarità fiscale MODELLO DI RICHIESTA CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 17 BIS DEL DLGS N 241/97 83

La nuova certificazione di regolarità fiscale ALLEGATO A SEGNALAZIONE DI ULTERIORI DATI NON CONSIDERATI

La nuova certificazione di regolarità fiscale ALLEGATO A SEGNALAZIONE DI ULTERIORI DATI NON CONSIDERATI 84

La nuova certificazione di regolarità fiscale ALLEGATO B TABELLA A 85

La nuova certificazione di regolarità fiscale ALLEGATO B TABELLA A 85

La nuova certificazione di regolarità fiscale ALLEGATO B TABELLA B SANZIONI ESCLUSE DAL CALCOLO

La nuova certificazione di regolarità fiscale ALLEGATO B TABELLA B SANZIONI ESCLUSE DAL CALCOLO DEI DEBITI 86

L’ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE PER IL CONTRASTO DELL’ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA 87

L’ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE PER IL CONTRASTO DELL’ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA 87

Reverse charge ART. 4, COMMA 3, D. L. 124/2019 LETTERA A-QUINQUIES) DPR 633/72 (DECRETO

Reverse charge ART. 4, COMMA 3, D. L. 124/2019 LETTERA A-QUINQUIES) DPR 633/72 (DECRETO IVA) NUOVA FORMULAZIONE DI CATEGORIE DI BENI E SERVIZI PER LE QUALI SI APPLICA L’INVERSIONE CONTABILE DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO 2020 RATIO contrastare l’illecita somministrazione di manodopera in quanto attraverso al costituzione di false cooperative e false imprese, i soggetti convolti nelle frodi evitano di assumere manodopera interna ed evadono l’IVA e non procedono al versamento delle ritenute operate sui redditi dei lavoratori 88

L’estensione del regime del reverse charge LA NORMA ESTENDE IL REVERSE CHARGE ALLE PRESTAZIONI

L’estensione del regime del reverse charge LA NORMA ESTENDE IL REVERSE CHARGE ALLE PRESTAZIONI D’OPERA EFFETTUATE: mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (c. d. labour intensive) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente ad esso riconducibili ES. contratti handling EFFETTI Ad es. in presenza di servizi di macellazione, non dovrebbe scattare il reverse charge nel caso in cui i prestatori d’opera si recano presso la sede del committente con la propria attrezzatura. 89

L’estensione del regime del reverse charge CHIARIMENTI ADE FORUM DEL 13. 1. 2020 PERIMETRO

L’estensione del regime del reverse charge CHIARIMENTI ADE FORUM DEL 13. 1. 2020 PERIMETRO BENI STRUMENTALI OGGETTIVO LE NUOVE DISPOSIZIONI TROVANO APPLICAZIONE ANCHE NEL CASO IN CUI IL PRESTATORE NON UTILIZZA BENI STRUMENTALI RICONDUCIBILI AL COMMITTENTE? ATTIVITÀ STRUMENTALI È CORRETTO AFFERMARE CHE L’AMBITO OGGETTIVO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI COMPRENDA, SOSTANZIALMENTE, LE PRESTAZIONI DI MANODOPERA INQUADRABILI NELL’OGGETTO DELL’ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E/O SERVIZI DEL COMMITTENTE E NON QUELLE AD ESSA ESTRANEE(AD ES. RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE)? Facendosi esplicito riferimento all’utilizzo di beni strumentali del committente (o in qualche modo allo stesso riconducibili), si ritiene che non si ricada nella previsione normativa se – come ipotizzato nel quesito – il prestatore, dotato di una propria effettiva organizzazione imprenditoriale in termini di mezzi umani e tecnici, utilizzi beni strumentali non riconducibili al committente, perché di proprietà del prestatore medesimo, ovvero non riconducibili a terzi non correlati in alcun modo con il committente. La norma non opera distinzioni, ben potendo le prestazioni di servizi in commento essere espletate nell’ambito di funzioni strumentali all’oggetto dell’attività del committente : si pensi, ad es. , alle prestazioni di servizi nell’ambito della logistica e del facchinaggio, senz’altro sussumibili (sussistendo gli ulteriori requisiti) nella nuova previsione normativa, anche qualora rese nei confronti di committenti operanti in diversi settori di attività (produzione o distribuzione, ad esempio) NB Tali chiarimenti sono da ritenere applicabili anche alla disciplina delle ritenute considerata l’esistenza degli stessi presupposti oggettivi (ad eccezione del limite dei 200. 000 euro) 90

L’estensione del regime del reverse charge PERIMETRO OGGETTIVO ALLE PRESTAZIONI PER LE QUALI GIÀ

L’estensione del regime del reverse charge PERIMETRO OGGETTIVO ALLE PRESTAZIONI PER LE QUALI GIÀ SCATTA L’INVERSIONE CONTABILE, COME: - pulizia, - demolizione, - installazioni di impianti e di completamento degli edifici, - subappalti in edilizia SI TRATTA IN OGNI CASO DI PRESTAZIONI «DIVERSE da quelle di cui alle lettera da a) ad aquater)» dell’art. 17 del decreto Iva VENGONO DUNQUE AGGIUNTE LE PRESTAZIONI D’OPERA 91

L’estensione del regime del reverse charge OPERATIVITA’ LE PRESTAZIONI D’OPERA SOGGETTE A IVA VERRANNO

L’estensione del regime del reverse charge OPERATIVITA’ LE PRESTAZIONI D’OPERA SOGGETTE A IVA VERRANNO DI CONSEGUENZA: 1) FATTURATE DALLE IMPRESE, SENZA l’applicazione dell’IVA; 2) INTEGRATE CON L’IMPOSTA, secondo l’aliquota prevista per la prestazione, da parte del committente che dovrà imputarla a debito e portarla in detrazione, se spettante. 92

L’estensione del regime del reverse charge ESCLUSIONI LA NOVITÀ NON SI APPLICA: 1) Alle

L’estensione del regime del reverse charge ESCLUSIONI LA NOVITÀ NON SI APPLICA: 1) Alle operazioni effettuate nei confronti della PA e degli altri ENTI E SOCIETÀ SOGGETTE AL REGIME DELLO SPLIT PAYMENT 2) Alle AGENZIE PER IL LAVORO disciplinate dal D. lgs. n. 276/2003 93

L’estensione del regime del reverse charge PRECEDENTI DI DINIEGO EFFICACIA L’efficacia della norma è

L’estensione del regime del reverse charge PRECEDENTI DI DINIEGO EFFICACIA L’efficacia della norma è SUBORDINATA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE AL CONSIGLIO UE 484/2018: diniego all’applicazione del reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese ai consorzi da parte dei consorziati. NORMA IN STAND-BY al rilascio, da parte del Consiglio dell’UE, dell’AUTORIZZAZIONE di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE disciplina la procedura volta a ottenere la deroga dal Consiglio Ue, stabilendo che l’iter deve essere completato (al massimo) entro 8 mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione, o 6 mesi nei casi di urgenza espressamente indicati. 94

ROMA Via Giambattista Vico, 22 segreteria@studiosantacroce. eu www. studiosantacroce. eu MILANO Via di San

ROMA Via Giambattista Vico, 22 segreteria@studiosantacroce. eu www. studiosantacroce. eu MILANO Via di San Vittore al Teatro, 3