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1 Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Corso di

1 Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Corso di Diritto Commerciale Anno scolastico 2012/2013 Mario Campobasso Il procedimento assembleare Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 1

2 Funzione notarile in assemblea Art. 2375. Verbale deliberazioni dell’assemblea (2°comma) Il verbale dell’assemblea

2 Funzione notarile in assemblea Art. 2375. Verbale deliberazioni dell’assemblea (2°comma) Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modifiche Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 2

Procedimento assembleare Convocazione Proclamazione Intervento Discussione Voto Verbalizzazione Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso

Procedimento assembleare Convocazione Proclamazione Intervento Discussione Voto Verbalizzazione Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 3

4 Avviso di convocazione Società chiuse: Regola generale (art. 2366, 2° comma): Pubblicazione in

4 Avviso di convocazione Società chiuse: Regola generale (art. 2366, 2° comma): Pubblicazione in G. U. o nel quotidiano indicato nello statuto, con anticipo di almeno 15 gg. Società aperte: Avviso pubblicato entro 30 gg. sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob [Art. 125 -bis Tuf, introdotto dal d. lgs. 27/2010]. Termini differenziati sono previsti per particolari delibere. Semplificazione: lo statuto può prevedere comunicazione con mezzi che garantiscano prova del Avviso di convocazione: ricevimento almeno 8 gg. prima contenuto più ricco (art. 126 -bis dell’assemblea (2366, 3° comma. Tuf). Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 4

5 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima n. 11. (2004) Modalità di convocazione dell'assemblea

5 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima n. 11. (2004) Modalità di convocazione dell'assemblea nelle s. p. a. Lo statuto di s. p. a. non può contemplare in via esclusiva modalità di convocazione rivolte indistintamente alla generalità dei soci diverse dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla pubblicazione in almeno un quotidiano indicato nello statuto stesso. E' invece rimessa all'autonomia negoziale l'individuazione delle modalità di convocazione "ad personam", purché si tratti di "mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento" e purché la comunicazione avvenga almeno otto giorni prima dell'assemblea. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 5

6 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima n. 11. (2004) Modalità di convocazione dell'assemblea

6 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima n. 11. (2004) Modalità di convocazione dell'assemblea nelle s. p. a. In tale ambito sono da ritenersi legittime sia le clausole che individuano specifiche modalità di convocazione, sia le clausole che prevedono genericamente che l'avviso di convocazione possa essere inviato, con "mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento", al recapito comunicato dal socio alla società, dovendosi in tale ultimo caso intendere in senso ampio il concetto di recapito (e pertanto comprendente, oltre al domicilio, il numero telefax, l'indirizzo di posta elettronica, etc. ). . Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 6

7 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima n. 11. (2004) Modalità di convocazione dell'assemblea

7 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima n. 11. (2004) Modalità di convocazione dell'assemblea nelle s. p. a. E' altresì legittima la previsione di una pluralità di modalità di convocazione tra loro alternative, sia rivolte indistintamente alla generalità dei soci sia "ad personam" (entrambe nei limiti di cui sopra), rimettendo all'organo competente la scelta del mezzo da utilizzare; lo stesso dicasi allorché sia contemplata una pluralità di modalità "concorrenti" (ossia tutte da utilizzare necessariamente), oppure ancora una pluralità di modalità in parte alternative ed in parte concorrenti. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 7

8 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima 82. Attribuzione statutaria della competenza per la

8 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima 82. Attribuzione statutaria della competenza per la convocazione dell'assemblea (artt. 2366 e 2479 -bis c. c. ) Ferma restando la competenza collegiale attribuita dalla legge all'organo amministrativo e, nei casi previsti, all'organo di controllo, lo statuto della s. p. a. può attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche al presidente e/o a singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo. Nella s. r. l. lo statuto può attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche a singoli soci, sia a titolo di diritto particolare in favore di determinati soci sia quale potere connesso alla posizione di ogni socio. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 8

Vizi della convocazione 9 NULLITÀ Non proviene da un componente dell’organo di amministrazione o

Vizi della convocazione 9 NULLITÀ Non proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società; Non è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea” (art. 2379, 3° c. ). SANATORIA L’impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea (art. 2379 -bis) Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 9

10 Convocazione. Assemblea totalitaria (2366, 4° comma): In mancanza delle formalità previste per la

10 Convocazione. Assemblea totalitaria (2366, 4° comma): In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 10

11 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima n. 12 (2004) Assemblea totalitaria Nella s.

11 Convocazione. Consiglio notarile di Milano Massima n. 12 (2004) Assemblea totalitaria Nella s. p. a. l'assemblea totalitaria richiede la presenza della maggioranza dei componenti in carica degli organi di amministrazione e controllo singolarmente considerati, ma non anche del revisore incaricato del controllo contabile. Il rispetto dei presupposti di legge per l'assemblea totalitaria nelle s. p. a. e nelle s. r. l. esclude la nullità delle deliberazioni per mancata convocazione anche in presenza di clausola statutaria che aggiunga ulteriori presupposti (in tal caso la delibera, peraltro, non sarebbe conforme all'atto costitutivo/statuto). Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 11

12 Il consiglio di amministrazione convoca: 1) almeno una volta all’anno entro 120 gg.

12 Il consiglio di amministrazione convoca: 1) almeno una volta all’anno entro 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio (art. 2364, 2° comma, e 154 -ter Tuf); 2) negli altri casi previsti dalla legge (ad esempio, riduzione del capitale oltre il terzo); 3) Ogni volta che se ne ravvisa l’opportunità 4) Quando ne è fatta richiesta da una minoranza qualificata (art. 2367) Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 12

Convocazione dell’assemblea Diritti della minoranza Società chiuse 13 Società che fanno ricorso al mercato

Convocazione dell’assemblea Diritti della minoranza Società chiuse 13 Società che fanno ricorso al mercato 10%: diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea (art. 2367) 5%: diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea (art. 2367) ---- 2, 5%: diritto di chiedere l’integrazione dell’o. d. g. (126 -bis Tuf) 1/3 del capitale rappr. in assemblea: diritto di chiedere il rinvio (art. 2374 c. c. ) Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 13

14 Il collegio sindacale convoca l’assemblea: 1) ogni qualvolta la convocazione sia obbligatoria e

14 Il collegio sindacale convoca l’assemblea: 1) ogni qualvolta la convocazione sia obbligatoria e gli amministratori non vi abbiano provveduto (art. 2406) 2) quando vengono a mancare tutti gli amministratori o l’amministratore unico (art. 2386); 3) qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia necessità di provvedere (art. 2406, 2° comma). Nelle società quotate il potere di convocazione può essere esercitato anche da solo due sindaci (art. 151, 2° comma). Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 14

15 Intervento in assemblea (d. lgs. 27 -1 -2010, n. 27) Art. 2370, 1°

15 Intervento in assemblea (d. lgs. 27 -1 -2010, n. 27) Art. 2370, 1° comma, cod. civ. Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 15

16 Intervento in assemblea Non quotate Negoziate La legittimazione si determina nel giorno dell’assemblea.

16 Intervento in assemblea Non quotate Negoziate La legittimazione si determina nel giorno dell’assemblea. Si dimostra con l’esibizione del certificato azionario o con le comunicazioni degli intermediari. La legittimazione si determina immodificabilmente il settimo giorno di mercato aperto prima dell’assemblea (83 -sexies Tuf) Se l’azione viene ceduta dopo la comunicazione l’intermediario rettifica la comunicazione l’intermediario comunicazione NON rettifica la comunicazione Lo statuto può richiedere il preventivo Lo statuto NON può imporre deposito delle azioni, o la registrazione l’incedibilità fino all’assemblea. da un termine prestabilito, eventualmente L’acquirente post record date NON prevedendo l’incedibilità fino ha diritto di intervento. all’assemblea Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 16

17 Intervento in assemblea Non quotate. Sistema tradizionale (art. 2370 c. c. , 83

17 Intervento in assemblea Non quotate. Sistema tradizionale (art. 2370 c. c. , 83 -sexies, 3 comma, Tuf): Lo statuto deve optare fra stabilità della compagine societaria e negoziabilità delle azioni prima dell’assemblea. Negoziate. Sistema record date (83 -sexies, 2 comma, Tuf): Coniuga stabilità della compagine societaria e negoziabilità delle azioni prima dell’assemblea. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 17

18 DELEGHE DI VOTO ART. 2372 c. c. ARTT. 135 -novies – 144 Tuf

18 DELEGHE DI VOTO ART. 2372 c. c. ARTT. 135 -novies – 144 Tuf Riformati dal d. lgs. 27/2010, in attuazione della dir. 2007/36/CE Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 18

19 Deleghe di voto. Requisiti della procura Chiuse Aperte N. Q. Quotate Esclusione Statutaria:

19 Deleghe di voto. Requisiti della procura Chiuse Aperte N. Q. Quotate Esclusione Statutaria: SI Statutaria: NO Forma scritta o telem. Non in bianco Singole assembl. ---- ---Divieti soggett. ---Limiti quantit. ---Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 19

20 Divieti soggettivi: art. 2372, 5° comma. “La rappresentanza non può essere conferita né

20 Divieti soggettivi: art. 2372, 5° comma. “La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di esse”. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 20

21 Limiti quantitativi (art. 2372, 6° comma) • Società che non fanno ricorso al

21 Limiti quantitativi (art. 2372, 6° comma) • Società che non fanno ricorso al mercato: 20 • Società che fanno ricorso al mercato NON QUOTATE: C. S. < € 5. 000 50 C. S. € 5. 000 -25. 000 100 C. S. > € 25. 000 200 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 21

22 Svolgimento dell’assemblea Lo statuto può consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

22 Svolgimento dell’assemblea Lo statuto può consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (art. 2370, 4° comma). Il ruolo del presidente di assemblea: (art. 2371). Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 22

23 Consiglio notarile di Milano Massima 94. Rinvio dell'assemblea(art. 2374 c. c. ) Il

23 Consiglio notarile di Milano Massima 94. Rinvio dell'assemblea(art. 2374 c. c. ) Il rinvio dell'assemblea, sia esso disposto ai sensi dell'art. 2374 c. c. su richiesta della minoranza, sia esso deciso dalla maggioranza, deve avvenire con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui i lavori assembleari dovranno proseguire: in difetto la nuova riunione costituirà altra assemblea e non prosecuzione della precedente. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 23

24 Voto I quorum dell’assemblea straordinaria (1° conv. ) Società chiuse: Cost. : --;

24 Voto I quorum dell’assemblea straordinaria (1° conv. ) Società chiuse: Cost. : --; Del. : 50%+1 del capitale Esempio: La società Alfa ha emesso 100 azioni. L’assemblea delibera col voto favorevole di 51 azioni Fondazione E. Casale Società aperte: Cost. : 50% del capitale. Del. : 2/3 del capitale rappresentato in assemblea L’assemblea è costituita con la presenza di 50 azioni Se sono presenti 50 azioni L’assemblea è delibera con la magg. di 34 azioni Se sono presenti 90 azioni L’assemblea delibera con la magg. di 60 azioni Prof. Mario Campobasso 24

Voto 25 Consiglio notarile di Milano. Massima 43 (2004). Quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria di

Voto 25 Consiglio notarile di Milano. Massima 43 (2004). Quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria di s. p. a. in seconda convocazione (art. 2369, comma 3, c. c. ) Il terzo comma dell'art. 2369 c. c. - nella parte in cui dispone che l'assemblea straordinaria di seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea - mira a ridurre il quorum deliberativo previsto per la prima convocazione e non può in nessun caso portare ad un innalzamento dello stesso. Conseguentemente, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve ritenersi comunque sufficiente in seconda convocazione una maggioranza pari ad oltre la metà del capitale sociale, quand'anche essa non raggiungesse i due terzi del capitale presente in assemblea. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 25

26 Voto Consiglio notarile di Milano Massima 44. (2004) Quorum deliberativo rafforzato dell'assemblea straordinaria

26 Voto Consiglio notarile di Milano Massima 44. (2004) Quorum deliberativo rafforzato dell'assemblea straordinaria di s. p. a. in seconda convocazione (art. 2369, comma 5, c. c. ) Il quinto comma dell'art. 2369 c. c. - nella parte in cui prevede che nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti le materie ivi specificate - va coordinato con il terzo comma dello stesso articolo e quindi va inteso nel senso che la maggioranza richiesta anche in seconda convocazione deve essere pari: (i) ad almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, nonché; (ii) a più di un terzo del capitale sociale; fermo restando che il quorum non potrà mai superare quello stabilito, dalla legge o dallo statuto, per la prima convocazione. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 26

27 Verbalizzazione Art. 2375. Verbale deliberazioni dell’assemblea Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale

27 Verbalizzazione Art. 2375. Verbale deliberazioni dell’assemblea Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. […] Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 27

28 Verbalizzazione Consiglio notarile di Milano Massima n. 46 Tempi e regole per la

28 Verbalizzazione Consiglio notarile di Milano Massima n. 46 Tempi e regole per la formazione del verbale notarile di organi collegiali diversi dall'assemblea Pur in assenza di un espresso richiamo legislativo si applicano alla verbalizzazione per atto notarile dell'adunanza e delle deliberazioni di organi collegiali diversi dall'assemblea le regole dettate per la redazione del verbale deliberazioni assembleari e quindi: a) il verbale potrà essere redatto anche in un giorno successivo a quello della riunione purché nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione delle deliberazioni ivi documentate; b) il verbale può essere sottoscritto dal solo notaio senza che sia richiesta a pena di invalidità la sottoscrizione del presidente del collegio; Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 28

29 Verbalizzazione Consiglio notarile di Milano Massima n. 46 Tempi e regole per la

29 Verbalizzazione Consiglio notarile di Milano Massima n. 46 Tempi e regole per la formazione del verbale notarile di organi collegiali diversi dall'assemblea c) il verbale deve essere iscritto nel repertorio del notaio verbalizzante nel giorno della sua redazione e non in quello in cui si è tenuta la riunione; d)nonsonoapplicabililedisposizionidellalegge notarile relative sia alla necessità dell'assistenza dei testimoni o della rinunzia agli stessi sia alla necessità della lettura del documento al presidente del collegio; intervenuti più ouno cuiin caso nele) abbiano compiuto interventi in lingua non compresa dal verbalizzante, tali interventi dovranno essere tradotti in modo da assicurarne al soggetto verbalizzante la comprensione senza però vincoli formali, non risultando applicabili gli artt. 55, 56 e 57 della legge notarile. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 29

30 Verbalizzazione NULLITÀ Vizi del verbale ØNon contiene la data della deliberazione ØNon contiene

30 Verbalizzazione NULLITÀ Vizi del verbale ØNon contiene la data della deliberazione ØNon contiene il suo oggetto ØNon è sottoscritto propriamente Ø(art. 2379, 3° c. ) ANNULLABILITÀ ØImpedisce l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione (Art. 2377, 5° c. ) MERA IRREGOLARITÀ ØAltri vizi dell’atto SANATORIA: L’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione (Art. 2379 -bis) Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso 30